Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen. - che legittima la persona offesa costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall'art. 57 cod. pen., che è del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione. (Nella specie la Cassazione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 591, comma quarto, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'appello non rilevata dal giudice di secondo grado).
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Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 2. La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice PenaleFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2008, n. 35646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35646 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/07/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1102
Dott. ROMBOLÀ EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014920/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE BE;
2) ER GE;
3) RA FR;
4) UZ AO N. IL 01/08/1940;
5) CE RI TT N. IL 25/03/1921;
avverso SENTENZA del 21/01/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Bua F. M. che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito, per le parti civili, l'avv. Malavenda C. che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. Lo Giudice S. per TI e VI che in via preliminare ha chiesto che il ricorso delle parti civili sia dichiarato inammissibile e, in subordine, ha domandato il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2008 la Corte d'appello di Milano, sezione prima penale, pronunziandosi a seguito dell' annullamento con rinvio della decisione del Tribunale di Milano, sezione distaccata di Desio, disposto il 27 aprile 2005 dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AO TI e RI TT VI, imputati,
rispettivamente, del reato di cui all'art. 81 cpv c.p., art. 595 c.p., commi 1 e 3, L. n. 47 del 1948 e art. 57 c.p. in relazione all'art. 595 c.p. nella qualità, il primo, di autore degli articoli pubblicati su "Il Giornale" il 29 e il 30 novembre 2000 e, il secondo, di direttore responsabile del predetto quotidiano per intempestività della querela proposta da ER RR e, inoltre, assolveva AO TI e RI TT VI dalle residue imputazioni loro contestate rispettivamente perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste.
2. Dalla sentenza impugnata emergevano le seguenti circostanze dì fatto.
Con i tre articoli pubblicati il 29 e il 30 novembre 2002 e il 2 dicembre dello stesso anno, sul quotidiano "Il Giornale", all'epoca diretto da RI VI, il giornalista TI AO evidenziava la mancanza di corrispondenza tra il contenuto dell'intervista al giudice AO NO mandata in onda dall'emittente televisiva "Rai News 24" e quella apparsa sul settimanale "L'Espresso" l'8 aprile 1994, costituente, a sua volta, la trascrizione letterale di alcuni brani della lunga intervista (circa cinquanta minuti di registrazione) rilasciata dal dott. NO ai due giornalisti francesi OS e AL e argomentava che i tagli e le modifiche apportate erano tali da attribuire alle dichiarazioni del magistrato un significato sostanzialmente diverso soprattutto con riguardo alla figura di EL DETR e ai rapporti intercorsi tra quest'ultimo e TT NO.
Più specificamente, l'articolo del 29 novembre 2000, recante il titolo "È manipolata l'intervista che mi accusa messa in onda dalla Rai", riportava la notizia della diffida inviata alla Rai dal legale di EL DETR, che riteneva manipolata per "determinare discredito e diffamazione" l'intervista al giudice NO AO mandata in onda dalla emittente pubblica televisiva "Rai News 24" e lamentava la falsificazione della stessa "all'evidente scopo di attribuire alle dichiarazioni dell'intervistato significati diversi da quelli espressi nell'intervista originale". L'autore dell'articolo osservava che "tagli e manipolazioni" erano "tali da accreditare coinvolgimenti di DETR in traffici di droga e rapporti diretti con TT NO". Il giornalista, dopo avere dato atto della circostanza che, secondo la Rai, il filmato era una copia dell'originale depositato agli atti di un processo penale, ottenuta previa autorizzazione della magistratura e trasmessa senza manipolazioni ne' tagli, osservava che "i brani dell'intervista trasmessa dalla Rai non "coincidevano con quelli apparsi sull'Espresso" e già a suo tempo ritenuti pacificamente una trascrizione letterale del più ampio testo originale. Sulla base di questi elementi l'autore dell'articolo argomentava che la cassetta ottenuta da "Rai News 24" non conteneva l'intervista originale al giudice NO e commentava testualmente: "qualcuno l'ha manipolata. Se non è stata la Rai, chi ci ha messo le mani?". Considerazioni analoghe venivano svolte nell'ambito dell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" il 30 novembre 2000 nel quale venivano illustrate dettagliatamente le differenze rilevate tra il testo dell'intervista mandata in onda da "Rai News 24" e quello a suo tempo pubblicato, l'8 aprile 1994, sul settimanale "L'Espresso".
Nell'articolo pubblicato il 2 dicembre 2000 sul medesimo quotidiano e intitolato "NO, il giallo del video e dei tagli di Rai News 24", il giornalista TI prendeva spunto dalla lettera con la quale ER RR, pur confermando di avere trasmesso integralmente l'intervista in questione, comunicava che si trattava di una "sintesi montata", pari a dodici minuti, della registrazione originale dell'intervista, della durata di cinquanta minuti, integralmente pubblicata dalla giornalista HI RI sul settimanale "L'Espresso", per ribadire che l'intervista mandata in onda nel corso della trasmissione di "Rai News 24" era stata manipolata e concludeva che la lettera di RR doveva considerarsi una "ammissione di colpa". Nell'articolo si precisava pure che RR aveva dichiarato di avere "acquisito l'intervista dalla Procura di Caltanissetta" e che tale circostanza, oltre a sorprendere moltissimo, imponeva di "sapere la verità, tutta la verità che ci sembra comunque inquietante". Con riferimento ai tagli operati, il giornalista TI lamentava in particolare la circostanza che nella sintesi dell'intervista mandata in onda da "Rai News 24", mancasse, rispetto al testo apparso sul settimanale "L'Espresso", "la parte dell'intervista in cui il povero NO parla dell'autentica attività ippica svolta da NO a Milano", e, inoltre, che fossero stati operati tagli a domande e risposte con il risultato di "creare confusione nello spettatore tra due intercettazioni diverse e distanti, nel tempo e nello spazio, alle quali NO si riferisce in momenti diversi". Ribadiva, poi, che l'intervista mandata in onda su "Rai News 24" era stata manipolata e concludeva che la lettera di RR doveva essere considerata una "ammissione di colpa".
3. La Corte d'appello di Milano riteneva intempestiva, con riferimento agli articoli apparsi il 29 e il 30 novembre 2000 sul quotidiano "Il Giornale", la querela presentata il 2 marzo 2001 dalla parte lesa RR, osservando che dallo stesso tenore della lettera dallo stesso inviata al direttore e pubblicata il 2 dicembre 2000 sul medesimo quotidiano emergeva univocamente che il giornalista aveva avuto conoscenza in epoca precedente dei fatti e che, quindi, la querela era stata proposta oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge.
La sentenza impugnata perveniva, invece, a diverse conclusioni relativamente alle parti lese ER e UC. Dopo un analitico esame del testo dei tre articoli pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" e di quello apparso sul settimanale "L'Espresso" l'8 aprile 1994, i giudici di merito pervenivano alla pronunzia assolutoria sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'accusa di avere trasmesso un'intervista manipolata, al fine di diffamare EL DETR, concreta indubbiamente un'offesa all'onore e alla reputazione dei giornalisti responsabili del servizio mandato in onda su "Rai News 24";
- dalle risultanze delle trascrizioni emergeva l'assoluta corrispondenza tra la videocassetta che i giornalisti di "Rai News 24" avevano ottenuto dalla famiglia NO (a sua volta corrispondente a quella agli atti della Procura della Repubblica di Palermo) e il contenuto dell'intervista al Giudice che "Rai News 24" aveva mandato in onda;
- nella lettera inviata al quotidiano "Il Giornale" e pubblicata unitamente al citato articolo del 2 dicembre 2000, RR, dopo avere ribadito di avere trasmesso l'intervista "integralmente così come è stata ricevuta" costituiva la sintesi montata di cinquanta minuti di registrazione, così come in precedenza aveva specificato il settimanale "L'Espresso";
- dalle dichiarazioni rese a dibattimento da UC e ER era univocamente emersa l'impossibilità, malgrado i tentativi fatti, di ottenere la versione originale dell'intervista, poiché il giornalista AL aveva chiarito che il materiale non era più in loro possesso e la casa di produzione era fallita;
- anche il servizio di "Rai News 24" aveva fatto, in apertura, esplicito riferimento all'articolo già pubblicato dall'Espresso nell'aprile del 1994, evidenziando testualmente: "ci sono però delle piccole differenze rispetto al video che vedrete";
- il testo dell'intervista al Giudice NO, mandata in onda da "Rai News 24", presentava, rispetto all'intervista pubblicata dal settimanale "L'Espresso" alcun significative differenze concernenti in particolare: a) l'omesso riferimento all'interesse di NO per i cavalli, intesi come animali e non come sinonimo di droga: b) l'attribuzione di una risposta, riferita ad un'intercettazione intercorsa tra NO e un componente della "famiglia" LL, ad una differente domanda concernente una conversazione intercorsa tra TT NO e DETR EL in cui si parlava di cavalli, sì da potere ingenerare l'erroneo convincimento che potesse essere stato DETR, e non un componente della "famiglia" LL, l'interlocutore di una conversazione con NO in cui, con linguaggio criptato, si faceva riferimento alla droga;
- pur essendo indubbio che l'operazione di sintesi e montaggio non era stata realizzata dai giornalisti di "Rai News 24" RR ER, AR ER, GF UC, cui non era ascrivibile alcuna manipolazione, la tesi di TI di trovarsi di fronte a un caso di manipolazione si fondava sulla circostanza che l'intervista mandata in onda su "Rai News 24" era obiettivamente il frutto di una rielaborazione della cassetta originale e che l'unico elemento di paragone era rappresentato dall'articolo apparso sul settimanale "L'Espresso" dell'8 aprile 1994.
Ad avviso dei giudici di merito sussistevano, quindi, i presupposti per ritenere sussistente l'esimente dell'esercizio putativo del diritto di critica, in quanto la notizia era stata controllata con adeguata serietà professionale, il giornalista era rimasto vittima di un errore involontario sulla corrispondenza al vero del fatto esposto, era stato rispettato il limite della continenza entro il quale deve svolgersi il corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, atteso che i giudizi formulati, pur nella loro durezza, da inquadrare in una polemica a sfondo politico, non erano trascesi in attacchi personali diretti a colpire la figura morale dei giornalisti ne' contenevano termini offensivi rivolti, in modo gratuito, agli interlocutori.
4. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, le parti civili costituite RR, ER e UC che lamentano: a) carenza della motivazione con riferimento alle ragioni poste a base dell'assoluzione del direttore, quanto meno con riferimento ai titoli degli articoli, all'intero corredo grafico e ai richiami di prima pagina;
b) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'assoluzione del giornalista TI, considerato che: 1) nessuna manipolazione è ascrivibile ai ricorrenti, i quali, insieme con la Rai, hanno precisato di avere ricevuto la videocassetta contenente l'intervista dalla Procura di Caltanissetta;
2) il quotidiano ha ignorato tale presa di posizione e, pur pubblicando la rettifica inviata da RR, ha portato avanti l'attacco diffamatorio;
3) gli articoli travisano l'andamento dell'intervista trasmessa su "Rai News 24"; 4) vengono attribuiti alla Rai interventi manipolativi mai effettuati;
5) non sono mai esistiti un trailer di dodici minuti testualmente trascritto sul settimanale "L'Espresso" e una videocassetta contenente i gli operati sullo stesso mandata in onda su "Rai News 24", bensì soltanto una videocassetta originale, della durata di oltre cinquanta minuti, usata dalla giornalista HI RI, e una videocassetta più breve, acquista successivamente e consegnata da quest'ultima alla famiglia NO, sequestrata dalla Procura di Caltanissetta e mandata in onda su "Rai News 24"; 6) dal confronto fra i testi dell'intervista pubblicata sul settimanale "L'Espresso" e quella andata in onda su "Rai News 24" risulta che il giudice NO, sia pure rispondendo a domande diverse e facendo riferimento a due distinti processi (maxi-processo e inchiesta denominata "San Valentino"), conferma la sua opinione che anche EL DETR e TT NO, nel conversare telefonicamente, usino il termine cavalli in senso convenzionale per riferirsi alla droga secondo una metodologica verificabile anche nella telefonata intercorsa tra TT NO e un uomo della "famiglia" LL.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dalle parti civili nei confronti del direttore del quotidiano "Il Giornale" è inammissibile.
La disposizione di cui all'art. 577 c.p.p. (abrogata dalla L. n. 46 del 2006, art. 9) - che legittimava la persona offesa, costituita parte civile, a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - aveva carattere eccezionale e, pertanto, non era suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva (Cass., Sez. 5^, 10 luglio 2006, n. 33093, rv. 234628; Cass. 23 settembre 2004 n. 37430, rv. 229884; Cass. 14 settembre 2004 n. 36283 rv. 230629; Cass. 16 giugno 2005 n. 22673, rv. 231891). Di conseguenza il Collegio, pur consapevole di un isolato orientamento di segno contrario (Cass., Sez. 1^, 15 novembre 2001, n. 4462, rv. 221058), ritiene che essa non poteva trovare applicazione per l'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, previsto dall'art. 51 c.p., che rappresenta una fattispecie del tutto autonoma rispetto a quella della diffamazione ex art. 595 c.p.. L'appello proposto agli effetti penali dalle parti civili
contro
RI VI era, pertanto, inammissibile e tale situazione, che può essere rilevata in anche in questa sede secondo il disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 4, di portata generale in materia di impugnazioni, comporta l'automatica inammissibilità del ricorso ai menzionati effetti.
Il ricorso proposto contro il direttore responsabile agli effetti civili è, a sua volta, inammissibile, in quanto è stata del tutto omessa l'indicazione delle pretese restitutorie.
2. Non fondata è la seconda censura riguardante la posizione del giornalista TI.
In proposito deve essere svolto, in via preliminare, un duplice ordine di considerazioni.
2.1. Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
2.2. In tema di diffamazione a mezzo stampa, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono:
a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili;
esula, quindi, dal diritto di critica il gratuito attacco morale alla persona e, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, è pur sempre necessario che quei dati non siano strumentalmente travisati nel loro nucleo essenziale;
b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
c) la continenza che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica;
la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravita dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico (Cass., Sez. 5^, 15 ottobre 1987, RI d'Argentine; Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2004, Giacalone;
Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2005, n. 19381, rv. 231562; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2007, n. 7662, rv. 236524; Cass., Sez. 1^, 14 gennaio 2008, n. 4496). Per avere efficacia scriminante, l'esercizio del diritto di critica postula, oltre al rispetto del limite della continenza, la stigmatizzazione di un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali oppure ritenuto tale per errore assolutamente scusabile. Non assume, al contrario, rilievo, ai fini della sussistenza dell'esimente, la verità solo supposta del fatto diffamatorio non sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli (Cass., Sez. 5^, 11 agosto 1998, n. 11199, rv. 212131). Nel caso in cui il fatto narrato risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante ex art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 1, presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile (Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 1999, n. 1952, rv. 216437).
3. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse.
Il provvedimento impugnato, con ampi ed esaurienti riferimenti alle emergenze processuali acquisite (testimonianza di NO Fiammetta, dichiarazioni rese a dibattimento da UC e ER circa l'impossibilità di ottenere il testo originale dell'intervista al Giudice a seguito delle affermazioni del giornalista AL in merito all'omessa, perdurante disponibilità del materiale e il fallimento della casa produttrice), ha, in primo luogo, sottolineato che nessuna manipolazione è ascrivibile a RR ER, AR ER e GF UC e che sussiste assoluta corrispondenza tra la videocassetta che i giornalisti della Rai hanno ottenuto dalla famiglia NO (a sua volta identica a quella esistente agli atti della Procura della Repubblica di Palermo) e l'intervista trasmessa su "Rai News 24".
Muovendo da questa premessa, la sentenza impugnata, con motivazione compiuta ed esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato i motivi per i quali l'accusa di avere trasmesso un'intervista manipolata, al fine di diffamare DETR EL, astrattamente idonea a concretare un'offesa all'onore e alla reputazione dei giornalisti responsabili del servizio mandato in onda su "Rai News 24", rientra nell'ambito dell'esercizio putativo del diritto di critica, tenuto conto dei seguenti elementi di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità: 1) autenticità del testo dell'intervista pubblicata l'8 aprile 1994 sul settimanale "L'Espresso"; 2) esistenza di alcune differenze significative tra il testo riportato nell'articolo pubblicato sul settimanale "L'Espresso" e quello trasmesso da "Rai News 24"; 3) convinzione del giornalista AO TI che la cassetta dell'intervista al Giudice NO fatta da OS e AL, trascritta nell'articolo a firma di HI RI, costituisse l'unico documento relativo all'intervista stessa, come testimoniato dal seguente passaggio testuale contenuto in uno degli articoli incriminati: "quella era e resta l'unico documento noto della famosa intervista. Ho chiesto a HI RI dove fosse finita la cassetta ... e mi ha risposto: l'ho consegnata alla vedova NO, perché si trattava dell'ultimo ricordo del giudice ucciso. Che cosa ne poi ne abbia fatto la signora, lo ignoro. La stesa collega, che non è certo tenera con US e DETR, si è detta sconcertata e irritata per l'uso che è stato fatto del materiale da lei recuperato e prodotto sull'Espresso. RR dice ora di avere acquisito l'intervista dalla Procura di Caltanissetta, ciò che ci sorprende moltissimo e su cui vorremmo sapere la verità, tutta la verità che ci sembra comunque inquietante. RR fa del sarcasmo sul fatto che io abbia usato la parola schifo. Forse ha ragione e mi correggo. La parola appropriata è: paura". Le considerazioni sviluppate dal giornalista nei tre articoli, dal contenuto prevalentemente valutativo e sviluppate nell'alveo di una polemica accesa e dura su una questione di indubbia rilevanza sociale e politica, si fondano su circostanze che, sebbene non veritiere, rappresentano il frutto di un errore scusabile, avendo TI assunto quale parametro di riferimento per valutare la veridicità delle notizie mandate in onda su "Rai News 24" l'articolo pubblicato l'8 aprile 1994 sul settimanale "L'Espresso", contenente la trascrizione letterale solo di alcuni brani della lunga intervista, della durata di circa cinquanta minuti, rilasciata dal Giudice NO ai due giornalisti francesi OS e AL. L'informazione data sul quotidiano "Il Giornale" con i tre articoli non può, pertanto, ritenersi strumentalmente travisata e manipolata e, sotto il profilo del rispetto del limite della continenza, e le sue modalità non appaiono sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere e della descrizione del fatto assoggettato a critica in presenza del pubblico interesse alla conoscenza ne' sono trasmodate in un attacco personale consapevolmente lesivo della sfera privata altrui (Cass. Sez. 5^, 6 febbraio 1981 n. 5385, Marzullo).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso nella parte riguardante la posizione di VI RI TT.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 4 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008