Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 2
In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con il quale si censurava l'operato di un magistrato del Pubblico Ministero per avere prestato, in ordine ad un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l'accusa di "subalternità psicologica" nei confronti della famiglia dell'imputato ricca e potente - avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione - costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente).
Il ricorso per cassazione della persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere, è validamente proposto - alla luce dell'art. 428, comma secondo, cod.proc.pen., novellato dall'art. 4 L. n. 46 del 2006 - anche agli effetti penali.
Commentari • 7
- 1. "Il medico non sapeva il tedesco" per denunciare violazione diritto alla lingua madre: critica non diffamazione (GIP Bz, 6/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 gennaio 2026
Il diritto di critica politica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. e art. 10 CEDU, può assumere toni anche aspri e veementi, purché non travalichi nel gratuito attacco alla persona o nell'aggressione arbitraria al patrimonio morale altrui. La critica fondata su interpretazioni soggettive di fatti e comportamenti non richiede la medesima obiettività pretesa per il diritto di cronaca. Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, è dirimente l'individuazione del destinatario della critica espressa nel manifesto. Qualora il messaggio sia rivolto alle forze politiche responsabili dell'organizzazione del servizio pubblico, e non a …
Leggi di più… - 2. Paziente muore perchè medico non sa il tedesco? E' critica, non reato (Tr BZ,26/6/2023)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024
"Paziente muore perchè il medico non sa il tedesco": è critica legittima, non reato,m segnalare in modo sia pure aspro, ma all'evidenza metaforico, mediante l'utilizzo di una immagine grafica stilizzata, il rischio di gravi conseguenze in caso di ravvisata perdurante insensibilità ed inattività dei responsabili politici rispetto alle carenze, ritenute ormai insostenibili, di un settore, quello sanitrio, fondamentale per l'intera comunità. (qui un articolo del quotidiano Alto Adige sulle origini della querelle giudiziaria) TRIBUNALE DI BOLZANO UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 3287/2020 R.G.N.R. 1915/2021 R.G. GIP Ordinanza Il giudice per le indagini preliminari, a …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: nelle trasmissioni di “gossip” sono ammesse affermazioni con toni più aggressivi (Cass. Pen. n. 32829/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: il giornalista non risponde per le dichiarazione dell’intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto …
Leggi di più… - 5. Diffamazione: accusa un magistrato di parzialità senza prove, non sussiste il diritto di criticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del magistrato (Cassazione penale sez. V - 25/10/2021, n. 45249). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2007, n. 34432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34432 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 05/06/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - N. 847
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 047356/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ND AR N. IL 20/06/1934;
2) D'AV EP N. IL 10/12/1953;
3) UR ZI N. IL 20/12/1948;
avverso SENTENZA del 08/06/2006 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al GIP presso il Tribunale di Roma;
Udito il difensore della parte civile avvocato Jacopo Pensa, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore degli imputati avvocato Carlo Federico Grosso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il 19 gennaio 2005 veniva pubblicato sul quotidiano La Repubblica un articolo dal titolo Giudizio ed arbitrio nel quale l'autore US D'ZO criticava con toni assai aspri, ritenuti offensivi dal destinatario MA ND, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, che si querelava, la decisione della Pubblica Accusa di patteggiare in appello la pena sul cd. caso di GE JU, al quale, imputato del delitto di omicidio volontario della fidanzata, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti e con la riduzione del rito, veniva inflitta dalla Corte di Assise di Appello di Milano la pena di sedici anni di reclusione, ritenuta dal giornalista troppo mite e, quindi, ingiusta in considerazione della gravità del fatto commesso, rispetto alla pena di trenta anni di reclusione irrogata in primo grado.
Nell'articolo venivano criticate anche le considerazioni sul caso svolte dal ND nel corso di una intervista rilasciata il giorno precedente sempre al quotidiano La Repubblica.
Nei confronti del D'ZO, imputato del reato di cui all'art. 595 c.p., e di EZ MA, direttore del giornale imputato del reato di cui all'art. 57 c.p., il GIP presso il Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 425 c.p.p., dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per esercizio del diritto di critica quanto al primo e perché il fatto non sussiste quanto al MA. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione ND MA che deduceva la erronea applicazione della legge penale e precisamente degli artt. 595 e 51 c.p. ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Il ricorrente, dopo avere ricordato che gli erano state attribuite espressioni mai pronunciate nel corso della intervista rilasciata il giorno precedente, rilevava che dalla critica alla scelta processuale, certamente legittima, il giornalista era passato ad un attacco personale del tutto gratuito ed inutile, come era lecito desumere da passaggi dell'articolo in discussione ove si parlava della cultura giuridica del ricorrente lunatica e fantasiosa, di subalternità psicologica dello stesso nei confronti di una famiglia importante ed influente e del processo che nelle mani del ND diveniva arte da basso intrigo.
Riteneva il ricorrente certamente violato nel caso di specie il canone della continenza.
Con memoria depositata il 14 febbraio 2007 il ricorrente, richiamando una recente sentenza della Suprema Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa di un magistrato di procura (Cass., Sez. Feriale, 8-30 agosto 2006, Sgarbi), indicava nuovi argomenti a sostegno della sua tesi.
Occorre preliminarmente verificare l'ammissibilità del ricorso. Nel suo testo originario l'art. 428 c.p.p. non prevedeva impugnazioni della parte civile, ma ammetteva il ricorso della sola persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere esclusivamente per vizi del contraddittorio (Cass., Sez. 5^, 25 marzo 2003, Mennino, m. 225334).
L'esclusione della parte civile dall'ambito dei soggetti legittimati ad impugnare la sentenza conclusiva della udienza preliminare era del resto confermata dall'art. 576 c.p.p., comma 1 incluso nella disciplina generale delle impugnazioni che alla parte civile riconosceva il diritto di impugnare solo contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, oltre che ai soli effetti della responsabilità civile.
Siffatta disciplina, peraltro, era stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza del 29 luglio 1992 n. 381. La L. n. 46 del 2006 ha profondamente modificato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione non solo per violazione del contraddittorio, ma, quando sia costituita parte civile, anche per gli altri motivi di cui all'art. 606 c.p.p.. Il ricorso della persona offesa costituita parte civile previsto dall'art. 428 c.p.p., comma 2, ultima parte, come modificato dalla L.20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, non è limitato ai soli effetti civili, ma è validamente proposto agli effetti penali. A tale conclusione si perviene in primo luogo per effetto di una interpretazione letterale delle norme in materia di impugnazione perché una limitazione della impugnazione ai soli effetti civili, imposta esplicitamente dall'art. 576 c.p.p., comma 1 per le impugnazioni della parte civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall'art. 428 c.p.p. per le sentenze di non luogo a procedere pronunciate dal GIP.
Inoltre una impugnazione ai soli effetti civili sarebbe incompatibile con la natura della decisione conclusiva della udienza preliminare che, come è noto, è priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia (Cass., Sez. 5^ sent. n. 5698 del 15 gennaio - 9 febbraio 2007, Reggiani e Cass., Sez. 5^, 3 maggio - 6 giugno 2007, parte civile
contro
AI ed altri, rv. 236250). Del resto non deve sorprendere che la persona offesa possa mettere in discussione gli effetti penali di una decisione, dal momento che anche in materia di archiviazione è prevista la opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ed il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione, sia pure con le limitazioni previste dall'art. 409 c.p.p., comma 6. È poi appena il caso di rilevare che correttamente è stato proposto nel caso di specie il ricorso per cassazione dal momento che la L. n.46 del 2006 citata ha escluso la possibilità dell'appello avverso le sentenze di non luogo a procedere.
D'altra parte la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2007, che ha ripristinato l'appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di proscioglimento, non riguarda la L. n. 46 del 2007, art.4 che disciplina le impugnazione avverso le sentenze di non luogo a procedere, tipologia di sentenze che non rientra nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento di cui alla citata L. n.46 del 2007, artt. 1 e 10 (così Cass. Sez. 5^, 13 marzo 2007, n.
17417, Parolai ed altri e da ultimo Cass. 15 giugno 2007, Sez. 1^, Fonte + 6).
Nel merito il ricorso proposto dal ND, che ha dedotto, come già rilevato, la erronea applicazione della legge penale e la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistente la esimente dell'esercizio del diritto di critica, non è fondato ed anzi in numerosi passaggi è ai limiti della ammissibilità perché, come è noto, la valutazione del contenuto diffamatorio di un articolo e quella relativa alla sussistenza dei presupposti per ritenere l'esercizio del diritto di critica sono di competenza dei giudici dei primi due gradi di giurisdizione trattandosi di valutazioni di merito, che, se sorrette da una motivazione immune da manifeste illogicità, non sono censurabili in sede di legittimità (Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2000 - 20 febbraio 2001 n. 6924, in CED 218280). In effetti la sentenza impugnata appare non censurabile perché fondata su una corretta interpretazione dell'art. 51 c.p. alla luce della elaborazione giurisprudenziale in materia di esercizio del diritto di critica.
È noto, invero, che l'esercizio del diritto di critica si differenzia nettamente dall'esercizio del diritto di cronaca perché non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nella espressione di una opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti (così Cass., Sez. 5^, 14 aprile 2000 - 27 giugno 2000, n. 7499, CED 216534). Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5^, 8 febbraio 2000 - 17 marzo 2000 n. 3477, CED 215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2002 - 24 maggio 2002, n. 20474, in CP 03, 3019). Nel caso di specie il D'ZO ha fondato le opinioni espresse su fatti certi e non contestabili quali l'accordo sulla pena in sede di appello in relazione al c.d. caso JU, che tante critiche aveva suscitato nella opinione pubblica milanese per il dimezzamento della pena inflitta in primo grado ritenuto ingiustificato per la efferatezza del delitto commesso, e la intervista concessa dal ND sul caso JU al quotidiano La Repubblica. Correttamente è stato, pertanto, ritenuto sussistente dal GIP il requisito della verità dei fatti sottoposti a critica dal D'ZO. Nessun dubbio è poi possibile in ordine alla sussistenza del requisito dell'interesse sociale per la questione discussa nell'articolo incriminato.
Forte è, infatti, la attenzione della pubblica opinione su gravi fatti di cronaca e sugli esiti giudiziari degli stessi. Ed è giusto che sia così perché la discussione su episodi che hanno fortemente colpito la sensibilità dei cittadini contribuisce alla formazione di un profondo e condiviso senso di giustizia. Particolare attenzione per i cittadini hanno da sempre prestato alla adozione di rilevanti provvedimenti giudiziari ed all'esito dei processi penali più importanti non solo perché attraverso di essi si attua la giustizia, ma anche perché molti provvedimenti giudiziari incidono pesantemente sulla vita singoli cittadini e delle comunità, che, quindi, non possono restare indifferenti. Proprio per tale ragione le riflessioni sulla tempestività dei procedimenti giudiziari e sulla correttezza delle decisioni assunte vengono particolarmente seguite dalla pubblica opinione, che reclama processi non solo rapidi, ma anche rispettosi dei principi costituzionali, specialmente di quelli della presunzione di non colpevolezza e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge. Molto ampio è, pertanto, lo spazio dedicato dai quotidiani, evidentemente sensibili alle aspettative dei cittadini - lettori, alla cronaca ed alla critica giudiziaria.
Va altresì rilevato che il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza. È stata, pertanto, correttamente ritenuta, nel caso di specie, la sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia ed alla critica.
Resta da esaminare soltanto il profilo della cd. continenza espressiva, che anche il ricorrente ha considerato l'aspetto più rilevante nel presente processo. È fuori contestazione che la critica giudiziaria possa essere contrassegnata da espressioni forti, aspre pungenti ed anche suggestive, spesso necessarie proprio per richiamare la necessaria attenzione dei lettori, che, bombardati da numerose notizie, debbono poter individuare prontamente quelle più significative. D'altra parte è nota l'influenza del mezzo televisivo sul mutamento del linguaggio;
proprio la grande efficacia dei messaggi televisivi, che accompagnano alle parole immagini che captano immediatamente l'attenzione dello spettatore, ha imposto un mutamento anche dei messaggi inviati con la carta stampata che, per catturare l'attenzione dei lettori, debbono non solo essere manifestati con linguaggio semplice ed immediato, ma anche resi con frasi, talvolta eccessive e/o suggestive, che siano tali da richiamare nel distratto lettore immagini e concetti significativi. Del resto, per la ragione esposta e per altri complessi motivi che appare superfluo esaminare in questa sede, il linguaggio usato dai cittadini, dagli uomini politici, dai sindacalisti e dai cd. opinion leaders è molto mutato nell'ultima parte del secolo scorso. Ormai siamo abituati, come telespettatori, ad assistere a vere e proprie aggressioni verbali televisive e, talvolta, a vere e proprie contumelie che affermati uomini politici non esitano a scambiarsi. Non potevano in giornali restare esenti da tali fenomeni. Siffatto modo di esprimersi e di rapportarsi all'altro è certamente poco opportuno ed è sicuramente censurabile sul piano del costume, come non ha mancato di rilevare anche il giudice di primo grado, ma bisogna prendere atto che esso è ormai accettato, o forse è meglio dire sopportato, dalla maggioranza dei cittadini, che, pur contestando non di rado l'uso di un linguaggio troppo aggressivo, stentano a credere che si debba fare ricorso in tali casi a sanzioni penali.
È il sintomo questo che la sensibilità e la coscienza sociale sul punto sono molto cambiate.
Le pronunce della Suprema Corte che legittimano, ovviamente sul solo piano penale, un linguaggio più disinvolto, più aggressivo, meno corretto di quello in uso fino a pochi decenni fa sono oramai molte e riguardano sia il settore dei rapporti tra i cittadini, sia quelli dei rapporti politici e della critica politica, sindacale e giudiziaria.
Naturalmente se è vero che deve essere tutelata nel modo più ampio possibile in un paese democratico la libertà di espressione - ed a tale canone sono ispirate le decisioni di cui si è detto - è pure vero che tale insopprimibile libertà costituzionalmente garantita incontra dei limiti perché non può essere negato il diritto alla tutela della reputazione e della onorabilità dell'individuo. Ebbene la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha cercato di garantire nel modo più ampio l'esercizio dei diritti di cronaca e di critica, che rientrano tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, ha trovato un limite a tali libertà quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato.
Insomma quando si utilizzano i cd. argumenta ad hominem e la critica sfocia nella inutile aggressione alla sfera morale altrui la esimente dell'esercizio del diritto di critica non può essere riconosciuta. Il problema nel presente caso consisteva, quindi, nel verificare se il D'ZO aveva senza ragione aggredito la sfera morale della persona offesa.
Il giudice di merito, che ha certamente tenuto conto dei canoni interpretativi sommariamente indicati, ha spiegato che la critica del giornalista era certamente aspra e pungente ed in alcuni casi inopportuna e forse motivata anche da una non completa conoscenza di istituti e prassi giudiziarie, ma che mai l'imputato aveva inutilmente e gratuitamente aggredito la sfera morale del ND. Anche in questo caso si tratta di un giudizio di merito non censurabile in sede di legittimità dal momento che la motivazione che lo sorregge non è affatto manifestamente illogica come sostenuto dal ricorrente. Come emerge dalla motivazione impugnata, oltre che dall'articolo incriminato, del quale questa Corte può prendere cognizione perché riportato nel capo di imputazione, infatti, il D'ZO, facendosi interprete della disapprovazione della opinione pubblica per un comportamento processuale della Pubblica Accusa e per una conseguente decisione della Corte di Appello ritenuti ingiusti nonché lesivi del principio della uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, ha criticato non solo il provvedimento giudiziario, ma anche l'intervista rilasciata dal ND a difesa del suo operato in modo certamente pungente ma non inutilmente aggressivo. Ed infatti la spietata critica per la espressione usata nella intervista pochi, maledetti e subito, espressione che dalla vulgata popolare viene riferita ai soldi, e che, invece, il ND ha, assai inopportunamente, riferito agli anni di reclusione da infliggere allo JU, è pienamente giustificata perché essa esprime una concezione del diritto e della giustizia quantomeno singolari.
Come pure l'ironico riferimento al ND - BE, che però nel caso di specie non era stato particolarmente rigoroso, non costituisce un inutile attacco alla persona, ma semplicemente l'espediente retorico per censurare una incauta affermazione del ND, che nel corso dell'intervista aveva detto di essere stato negli anni passati denominato BE a causa del suo rigore, perché di sicuro è del tutto improprio avvicinare la figura istituzionale del Procuratore Generale della Repubblica quale disegnata dal nostro legislatore a quella del noto rivoluzionario, che in modo spietato consentì l'uso della ghigliottina. Si è trattato, quindi, dell'utilizzo di argomenti, peraltro introdotti nel dibattito pubblico dallo stesso ND per mezzo dell'intervista, necessario per censurare una concezione del diritto ritenuta dal giornalista, interprete in quel momento della opinione pubblica maggioritaria, inaccettabile e foriera di decisioni ingiuste non degne di un paese democratico.
Anche il tanto criticato dal ricorrente riferimento alla supposta cd. subalternità psicologica del ND nei confronti di una famiglia nota e potente non costituisce un argomento utilizzato dal D'ZO allo scopo di denigrare la persona del ND, ma per tentare di trovare una plausibile spiegazione a quella che era ritenuta una grave ingiustizia.
Del resto non è usuale nelle aule di giustizia che con il patteggiamento della pena in appello ex art. 599 c.p.p. l'imputato riesca a dimezzare la pena che gli era stata inflitta in primo grado per un delitto di tale indubbia gravità.
Tale obbiettiva e non contestabile situazione unita alla inopportuna difesa, che peraltro non può definirsi nemmeno efficace, del proprio operato per via giornalistica, ha fornito lo spunto al giornalista per considerazioni, che correttamente sono state dal giudice di merito definite esagerate ed inopportune, ma che non possono di sicuro essere lette come un gratuito attacco alla sfera morale del ND rappresentando, invece, il tentativo di una spiegazione sociologica, di certo un po' approssimativa, di quanto accaduto. Anche il cd. requisito della continenza espressiva ricorre, pertanto, nel caso di specie e le censure del ricorrente sul punto debbono essere disattese.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007