Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la configurabilità dell'esimente del diritto di critica o di cronaca,con la necessaria correlazione fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto, importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza. (Fattispecie in cui è stata esclusa la sussistenza dell'esimente essendo stato attribuito in modo non corrispondente al vero alla P.O. il tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale, attuato anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/04/2004, n. 24709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24709 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 22/04/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 686
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 025180/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE GI N. IL 13/01/1957;
avverso SENTENZA del 21/03/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per l'ann.to s. r. per remiss. di querela quanto al r. in danno di OR. Rigetto nel resto;
Udito, per la parte civile, l'Avv. G. Pomarici, in sost.ne dell'avv. Conforti;
Udito il difensore Avv. A. Petretto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RT PE è stato condannato dal tribunale di Biella per diffamazione a mezzo stampa, avendo pubblicato nel quotidiano "La Tribuna Novarese" due articoli, con i quali affermava che il sindaco OR aveva destinato un'area industriale dismessa alla costruzione d'una clinica, proponendo una variante al PRG, in cambio della rinuncia alla candidatura a sindaco da parte di RO IL, proprietario dell'area. Si parlava pure di pressioni indebite sulle giunte comunali precedentemente in carica.
La corte d'appello di Torino confermava.
ha proposto ricorso l'imputato,denunciando vizio di motivazione:
la deposizione della AR, dirigente del settore urbanistico del Comune di Novara, non esclude la verità del fatto;
- non rileva, sotto il medesimo profilo, che l'area appartenente alla società immobiliare S. Rocco, con una partecipazione minoritaria del RO, perché ciò non esclude l'interesse di costui alla realizzazione della variante per la costruzione di una clinica;
- le espressioni adoperate non sono offensive, sia perché riflettono la realtà storica, sia perché la vicenda volge personaggi qualificati e richiama l'attenzione della collettività su temi rilevanti della vita pubblica. È pervenuta remissione di querela della p.o. OR, ritualmente accettata.
La pronuncia impugnata, pertanto,va annullata senza rinvio in ordine all'imputazione che vede il OR con parte lesa, con la conseguente condanna del RT alle spese processuali. Infondate sono le censure formulate dal ricorrente in riferimento alla diffamazione in danno del RO.
Imprescindibile è la considerazione che la corte territoriale abbia definito non rispondente al vero la notizie pubblicata dall'imputato. Con diffuse ed ineccepibili argomentazioni, infatti, i giudici di merito hanno escluso non solo che il RO avesse fatto pressioni per ottenere una trasformazione urbanistica dell'area interessata, ma anche che avesse stretto un patto elettorale col sindaco OR, in virtù del quale egli avrebbe rinunciato alla candidatura a sindaco in cambio dell'ambita modifica del PRG.
La mancanza di verità della notizia non può essere scriminata dall'interesse pubblico, che diversamente opinando, si eserciterebbe vanamente su mere dicerie e pettegolezzi, con il conseguente stravolgimento dei parametri minimaliche devono regolare la vita della collettività e lo svolgimento della cronaca e della critica storica e politica.
Giova, pure rammentare che ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca o di critica, anche sotto il profilo putativo o dell'eccesso colposo, la necessaria correlazione fra quanto è stato, narrato e ciò che è realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, risultando inaccettabile il valore sostitutivo della verosimiglianza.
Costituisce, poi, "ius receptum" il principio secondo il quale la valutazione della valenza lesiva delle espressioni adoperate in uno scritto o in un'intervista rientra nel potere del giudice di merito e si sottrae al sindacato di questa Corte, se congruamente motivata. Nella specie la corte di merito ha avuto cura di sottolineare la gravita del fatto,dovuta all'attribuzione alla p.o. del tentativo di condizionare indebitamente l'operato del sindaco e dell'amministrazione comunale di Novara, attuato anche mediante un accordo elettorale di natura corruttiva.
Il ricorso va,dunque,rigettato quanto all'imputazione di diffamazione in danno del RO. Il RT va condannato alle spese del procedimento ed a quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, comprensivi di onorario. L'annullamento della sentenza in ordine ad uno dei capi di imputazione comporta l'eliminazione della relativa pena irrogata dal giudice di merito, pari a mesi 1 di reclusione.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla diffamazione in danno di IO OR, poiché il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi 1, di reclusione.
Rigetta il ricorso dell'imputato relativo alla diffamazione in danno del RO. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 2.000,00.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004