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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/12/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 370/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 2 dicembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 370/24 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, ivi residente Via Trapani 19, elettivamente domiciliato in Messina, C.F._1
Via Rocca Guelfonia 6, presso lo studio dell'avv. Grazia Pinzone, c.f.
[...]
che lo rappresenta e difende, fax 090 675466, pec avv. C.F._2 [...]
-Appellante Email_1
CONTRO in persona del Presidente, Controparte_1
p.iva , rappresentato e difeso all'avv. Antonello Monoriti, (c.f. P.IVA_1
pec t), eletti- CodiceFiscale_3 Email_2 CP_ vamente domiciliato presso l'ufficio dell'avvocatura in Messina Via Vittorio
AN 100 – appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito 595 2021 00005162 62- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 270 depositata in data 22 marzo 2024
CONCLUSIONI
Limina: 1) omissis; 2) riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla contribuzione richiesta per il restante periodo 23/3/2013 - 31/12/2019, dichiarando illegittima l'iscrizione del AE come coltivatore diretto e quindi non dovuta la relativa pretesa contributiva;
3) dichiarare comunque illegittima l'iscrizione del come coltivatore diretto a partire dall'1/1/2018 e di conseguenza non do- Pt_1 vuta la pretesa contributiva per gli anni 2018 e 2019; 4) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
rigettare l'appello e condannare il ricorrente al rimborso delle spese di lite. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N° 370/24 R.G.L.
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, proponeva oppo- Parte_1 CP_ sizione all'avviso di addebito in epigrafe, con il quale l' gli chiedeva il paga- mento di 29.131,05 euro a titolo di contributi gestione coltivatori diretti (di segui- CP_ to CD) dal 2012 al 2019. Resistendo l' il tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio con ordinanza del 28 ottobre 2022. Il Pt_1 riassumeva tempestivamente innanzi al tribunale di Barcellona P.G. che, sempre CP_ resistendo l' acquisita copia della sentenza 551/2022 di questa Corte, con sen- tenza n° 270, depositata il 22 marzo 2024, ha accolto l'opposizione relativamente ai contributi maturati prima del 22 marzo 2013, rigettando quanto a quelli matura- ti successivamente e compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 luglio Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell' depositate note di trattazione scritta entro il 2 di- cembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva eccepito con il ricorso di primo grado: Pt_1
- la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 46 T.U. 46/1999 considerando quale termine applicabile il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del provvedimento (accertamento ispettivo), che identificava nel 30 mar- zo 2018, osservando che l'iscrizione era invece avvenuta solo il 9 ottobre 2021;
- la prescrizione quinquennale per i crediti maturati oltre cinque anni prima ri- spetto alla notifica del verbale ispettivo;
- l'infondatezza del merito della pretesa dato che egli era lavoratore dipendente dell'associazione ON, qualifica compatibile con l'attività di presidente del consiglio di amministrazione svolta a titolo gratuito e in carenza di poteri decisio- nali, argomentando il che, secondo giurisprudenza consolidata di legitti- Pt_1 mità, l'incompatibilità sussiste solo per l'amministratore unico;
- l'irrilevanza della propria partecipazione quale socio alla CA.SEN.ZA PRO
SUI, non legata economicamente a ON;
- l'incompletezza dell'accertamento relativo ai requisiti per l'iscrizione quali CD dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda, sia soggettivi ex art. 2 legge 9/1963 sia oggettivo art. 3 (estensione dei terreni tale da richiedere almeno
104 giornate di lavoro), dichiarata nel parallelo giudizio intentato da ON.
Il tribunale ha innanzitutto ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza art. 25 per- ché non proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso, come previsto dall'art. 617 c.p.c., e sul punto non è stato proposto gravame. Nemmeno riguardo la decisione sulla prescrizione vi è appello.
Nel merito, rilevato che la notifica del verbale di accertamento risale al 22 mar- zo 2018, il tribunale ha valorizzato il contenuto della citata sentenza 551/22 di N° 370/24 R.G.L.
questa Corte, in cui si accerta che , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
, rispettivamente titolare dell'omonima ditta individuale e soci amministra-
[...] tori di CA.SEN.ZA., avevano istituito, associandosi, l'azienda ON che rice- veva in comodato i terreni di CA.SEN.ZA., svolgendo attività lavorativa senza al- cun vincolo di subordinazione, con libertà di orari e di mansioni, ed in particolare che l'appellante aveva dichiarato di essere un tuttofare dell'azienda e che adottava le decisioni gestionali unitamente agli altri due soci (fratello e zio) pagando gli operai e ruotandosi con loro al fine di assicurare la presenza in azienda. Nella cita- ta 551/22 questa Corte ha dunque concluso che i tre hanno svolto attività Pt_1 indiscutibilmente autonoma e imprenditoriale, emergendo del resto tale circostan- za già dallo statuto di ON il cui scopo era dichiarato come "conduzione in comune - in tutto o in parte - delle aziende associate in modo da costituire un'unità tecnico economica, mettendo in comune le spese ed i proventi dell'attività svolta".
Su queste premesse, con la sentenza 551/22 è stata rigettata la domanda di Pt_1
volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
[...]
Il tribunale ha ritenuto l'autorità di giudicato della sentenza 551/22 e ha dunque escluso la necessità di ulteriore istruzione, ferma restando la citata prescrizione.
Con il primo motivo di appello il contesta che la sentenza 551/22 con- Pt_1 tenga accertamenti con efficacia di giudicato sui presupposti per l'iscrizione nella gestione dei CD, sostenendo che si tratta di questione diversa rispetto a quella del- la definizione della sua attività presso ON come imprenditoriale. Ribadisce che manca tuttora la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2
e 3 legge 9/1963.
Va in effetti rilevato che la 551/22 si è esplicitamente pronunciata solo sulla configurabilità di un rapporto di lavoro agricolo dipendente fra e Parte_1
ON, escludendola con efficacia di giudicato e chiarendo in motivazione che la causa poteva essere decisa pure in pendenza di quella contro il verbale di accer- tamento, allora pendente, relativa all'iscrizione nella gestione speciale CD. Analo- ghe considerazioni questa Corte ha formulato con la sentenza 759/24 relativa alla posizione dei soci e , anch'essa relativa al disco- Parte_3 Parte_2 noscimento della loro posizione di dipendenti di ON, nella quale testualmen- te si precisa "non è qui in rilievo la correttezza dell'iscrizione alla gestione specia- le, che implica pur sempre un giudizio di prevalenza tra l'attività agricola manuale e quella imprenditoriale (circostanza che esula del tutto dall'odierna fattispecie) quanto piuttosto la correttezza dell'accertamento ispettivo con cui si è negata l'esi- stenza di rapporti lavorativi di natura subordinata con l'associazione ON".
Anche in quella sede questa Corte ha rilevato che il disconoscimento del rapporto subordinato andava confermato "indipendentemente dall'esistenza dei requisiti per la loro iscrizione quali coltivatori diretti". N° 370/24 R.G.L.
Lo stesso tribunale di Barcellona, con la sentenza 714/25 pubblicata il 10 ottobre
2025, relativa a , ha dato atto "che il disconoscimento del rappor- Parte_2 to di lavoro subordinato… non esclude comunque la necessità di verificare se in capo al sussistano i requisiti per la sua iscrizione nella Gestione dei colti- Pt_1 vatori diretti", così parzialmente contraddicendo quanto affermato nella sentenza qui impugnata.
Vero è che nella sentenza 551/22 sono contenuti puntuali riferimenti alla natura autonoma del lavoro svolto da , ma vi si esclude espressamente Parte_1 che la pronuncia riguardi tali aspetti, venendo in gioco soltanto la circostanza obiettiva dell'esistenza di un verbale di disconoscimento del rapporto subordinato che imponeva all'odierno appellante di provare puntualmente la subordinazione.
Questa Corte non è dunque vincolata da alcun giudicato.
Nella sentenza trib. Barcellona 714/25 si afferma, concordemente alla tesi soste- nuta dal che l'obbligo di iscrizione alla gestione CD, in base al combinato Pt_1 disposto artt. 2 e 3 legge 9/1963 e 2 legge 1047/1957, non riguarda i soggetti che coltivano fondi per i quali il fabbisogno di lavoro è inferiore a 104 giornate annue, di cui almeno un terzo prestato dal coltivatore e dal suo nucleo familiare, e che non svolgano in modo diretto, abituale e manuale la coltivazione dei fondi e/o il governo del bestiame, in modo esclusivo o prevalente per la maggior parte dell'anno, sì da costituire la principale fonte di reddito. Il tribunale ha anche rite- nuto che nel caso di specie il mancato superamento trovi riscontro nel contratto di comodato dei terreni (all. 4 al ricorso art. 414 c.p.c.), di consistenza di circa tre et- tari, destinati prevalentemente a seminativo, con modeste superfici di uliveto, vi- gneto e pascolo, tali da comportare un impegno di circa 50 giornate secondo le ta- belle provinciali di impiego di manodopera.
Va invero rilevato come il contratto di comodato non contenga un'indicazione precisa dell'estensione dei terreni effettivamente coltivati, ma solo un'elencazione di particelle con relativa superficie (nell'insieme superiore ai dieci ettari), senza neanche la specificazione delle destinazioni d'uso. In questa sede non è poi nem- CP_ meno prodotta alcuna tabella di fabbisogno manodopera. L' non ha tuttavia formulato alcuna specifica contestazione riguardo al contenuto dell'accertamento operato da ultimo dal tribunale di Barcellona, né ha allegato di avere impugnato la sentenza 714/25.
Resta poi il problema di fondo, molto meglio argomentato nella sentenza
714/25, della mancanza di allegazioni puntuali da parte dell'istituto sui requisiti previsti dai citati artt. 2 e 3 legge 9/1963 e 2 legge 1047/1957. Il verbale ispettivo si diffonde sugli aspetti qualitativi dell'attività dei soci, ma non offre alcuna indi- cazione del loro effettivo impegno né tampoco della rilevanza dei redditi ricavati nè, anche in questo caso, del fabbisogno di manodopera e dell'estensione dei fon- N° 370/24 R.G.L.
di, pur dando atto di un'attività prevalentemente rivolta alla produzione di forag- gio per suini che, già per fatto notorio, non rientra fra le più laboriose.
Se l'onere di provare la ricorrenza del lavoro subordinato spettava senz'altro al CP_
correlativamente spettava all' in base alle ordinarie regole di distri- Pt_1 buzione dell'onere, dimostrare l'esistenza dei presupposti per la sua iscrizione qua- le CD, ulteriori rispetto al mero svolgimento di attività autonoma.
L'appello va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il minimo tariffario del quarto scaglione, il cui limite basso
è superato di poco. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da Pt_1
, contro l' avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 270 depositata in data 22 marzo
2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di CP_ addebito 595 2021 00005162 62 e condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in 4.638,00 euro e per l'appello in
4.996,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Grazia Pinzone, procuratrice antistataria. Messina 3 dicembre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI MESSINA Sezione lavoro In nome del Popolo italiano La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 2 dicembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 370/24 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, ivi residente Via Trapani 19, elettivamente domiciliato in Messina, C.F._1
Via Rocca Guelfonia 6, presso lo studio dell'avv. Grazia Pinzone, c.f.
[...]
che lo rappresenta e difende, fax 090 675466, pec avv. C.F._2 [...]
-Appellante Email_1
CONTRO in persona del Presidente, Controparte_1
p.iva , rappresentato e difeso all'avv. Antonello Monoriti, (c.f. P.IVA_1
pec t), eletti- CodiceFiscale_3 Email_2 CP_ vamente domiciliato presso l'ufficio dell'avvocatura in Messina Via Vittorio
AN 100 – appellato
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito 595 2021 00005162 62- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 270 depositata in data 22 marzo 2024
CONCLUSIONI
Limina: 1) omissis; 2) riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla contribuzione richiesta per il restante periodo 23/3/2013 - 31/12/2019, dichiarando illegittima l'iscrizione del AE come coltivatore diretto e quindi non dovuta la relativa pretesa contributiva;
3) dichiarare comunque illegittima l'iscrizione del come coltivatore diretto a partire dall'1/1/2018 e di conseguenza non do- Pt_1 vuta la pretesa contributiva per gli anni 2018 e 2019; 4) con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore della procuratrice antistataria.
rigettare l'appello e condannare il ricorrente al rimborso delle spese di lite. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N° 370/24 R.G.L.
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, proponeva oppo- Parte_1 CP_ sizione all'avviso di addebito in epigrafe, con il quale l' gli chiedeva il paga- mento di 29.131,05 euro a titolo di contributi gestione coltivatori diretti (di segui- CP_ to CD) dal 2012 al 2019. Resistendo l' il tribunale di Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio con ordinanza del 28 ottobre 2022. Il Pt_1 riassumeva tempestivamente innanzi al tribunale di Barcellona P.G. che, sempre CP_ resistendo l' acquisita copia della sentenza 551/2022 di questa Corte, con sen- tenza n° 270, depositata il 22 marzo 2024, ha accolto l'opposizione relativamente ai contributi maturati prima del 22 marzo 2013, rigettando quanto a quelli matura- ti successivamente e compensando le spese.
ha proposto appello con ricorso depositato in data 30 luglio Parte_1 CP_ 2024. Nella resistenza dell' depositate note di trattazione scritta entro il 2 di- cembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva eccepito con il ricorso di primo grado: Pt_1
- la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 46 T.U. 46/1999 considerando quale termine applicabile il 31 dicembre dell'anno successivo alla notifica del provvedimento (accertamento ispettivo), che identificava nel 30 mar- zo 2018, osservando che l'iscrizione era invece avvenuta solo il 9 ottobre 2021;
- la prescrizione quinquennale per i crediti maturati oltre cinque anni prima ri- spetto alla notifica del verbale ispettivo;
- l'infondatezza del merito della pretesa dato che egli era lavoratore dipendente dell'associazione ON, qualifica compatibile con l'attività di presidente del consiglio di amministrazione svolta a titolo gratuito e in carenza di poteri decisio- nali, argomentando il che, secondo giurisprudenza consolidata di legitti- Pt_1 mità, l'incompatibilità sussiste solo per l'amministratore unico;
- l'irrilevanza della propria partecipazione quale socio alla CA.SEN.ZA PRO
SUI, non legata economicamente a ON;
- l'incompletezza dell'accertamento relativo ai requisiti per l'iscrizione quali CD dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda, sia soggettivi ex art. 2 legge 9/1963 sia oggettivo art. 3 (estensione dei terreni tale da richiedere almeno
104 giornate di lavoro), dichiarata nel parallelo giudizio intentato da ON.
Il tribunale ha innanzitutto ritenuto tardiva l'eccezione di decadenza art. 25 per- ché non proposta entro venti giorni dalla notifica dell'avviso, come previsto dall'art. 617 c.p.c., e sul punto non è stato proposto gravame. Nemmeno riguardo la decisione sulla prescrizione vi è appello.
Nel merito, rilevato che la notifica del verbale di accertamento risale al 22 mar- zo 2018, il tribunale ha valorizzato il contenuto della citata sentenza 551/22 di N° 370/24 R.G.L.
questa Corte, in cui si accerta che , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
, rispettivamente titolare dell'omonima ditta individuale e soci amministra-
[...] tori di CA.SEN.ZA., avevano istituito, associandosi, l'azienda ON che rice- veva in comodato i terreni di CA.SEN.ZA., svolgendo attività lavorativa senza al- cun vincolo di subordinazione, con libertà di orari e di mansioni, ed in particolare che l'appellante aveva dichiarato di essere un tuttofare dell'azienda e che adottava le decisioni gestionali unitamente agli altri due soci (fratello e zio) pagando gli operai e ruotandosi con loro al fine di assicurare la presenza in azienda. Nella cita- ta 551/22 questa Corte ha dunque concluso che i tre hanno svolto attività Pt_1 indiscutibilmente autonoma e imprenditoriale, emergendo del resto tale circostan- za già dallo statuto di ON il cui scopo era dichiarato come "conduzione in comune - in tutto o in parte - delle aziende associate in modo da costituire un'unità tecnico economica, mettendo in comune le spese ed i proventi dell'attività svolta".
Su queste premesse, con la sentenza 551/22 è stata rigettata la domanda di Pt_1
volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
[...]
Il tribunale ha ritenuto l'autorità di giudicato della sentenza 551/22 e ha dunque escluso la necessità di ulteriore istruzione, ferma restando la citata prescrizione.
Con il primo motivo di appello il contesta che la sentenza 551/22 con- Pt_1 tenga accertamenti con efficacia di giudicato sui presupposti per l'iscrizione nella gestione dei CD, sostenendo che si tratta di questione diversa rispetto a quella del- la definizione della sua attività presso ON come imprenditoriale. Ribadisce che manca tuttora la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti previsti dagli artt. 2
e 3 legge 9/1963.
Va in effetti rilevato che la 551/22 si è esplicitamente pronunciata solo sulla configurabilità di un rapporto di lavoro agricolo dipendente fra e Parte_1
ON, escludendola con efficacia di giudicato e chiarendo in motivazione che la causa poteva essere decisa pure in pendenza di quella contro il verbale di accer- tamento, allora pendente, relativa all'iscrizione nella gestione speciale CD. Analo- ghe considerazioni questa Corte ha formulato con la sentenza 759/24 relativa alla posizione dei soci e , anch'essa relativa al disco- Parte_3 Parte_2 noscimento della loro posizione di dipendenti di ON, nella quale testualmen- te si precisa "non è qui in rilievo la correttezza dell'iscrizione alla gestione specia- le, che implica pur sempre un giudizio di prevalenza tra l'attività agricola manuale e quella imprenditoriale (circostanza che esula del tutto dall'odierna fattispecie) quanto piuttosto la correttezza dell'accertamento ispettivo con cui si è negata l'esi- stenza di rapporti lavorativi di natura subordinata con l'associazione ON".
Anche in quella sede questa Corte ha rilevato che il disconoscimento del rapporto subordinato andava confermato "indipendentemente dall'esistenza dei requisiti per la loro iscrizione quali coltivatori diretti". N° 370/24 R.G.L.
Lo stesso tribunale di Barcellona, con la sentenza 714/25 pubblicata il 10 ottobre
2025, relativa a , ha dato atto "che il disconoscimento del rappor- Parte_2 to di lavoro subordinato… non esclude comunque la necessità di verificare se in capo al sussistano i requisiti per la sua iscrizione nella Gestione dei colti- Pt_1 vatori diretti", così parzialmente contraddicendo quanto affermato nella sentenza qui impugnata.
Vero è che nella sentenza 551/22 sono contenuti puntuali riferimenti alla natura autonoma del lavoro svolto da , ma vi si esclude espressamente Parte_1 che la pronuncia riguardi tali aspetti, venendo in gioco soltanto la circostanza obiettiva dell'esistenza di un verbale di disconoscimento del rapporto subordinato che imponeva all'odierno appellante di provare puntualmente la subordinazione.
Questa Corte non è dunque vincolata da alcun giudicato.
Nella sentenza trib. Barcellona 714/25 si afferma, concordemente alla tesi soste- nuta dal che l'obbligo di iscrizione alla gestione CD, in base al combinato Pt_1 disposto artt. 2 e 3 legge 9/1963 e 2 legge 1047/1957, non riguarda i soggetti che coltivano fondi per i quali il fabbisogno di lavoro è inferiore a 104 giornate annue, di cui almeno un terzo prestato dal coltivatore e dal suo nucleo familiare, e che non svolgano in modo diretto, abituale e manuale la coltivazione dei fondi e/o il governo del bestiame, in modo esclusivo o prevalente per la maggior parte dell'anno, sì da costituire la principale fonte di reddito. Il tribunale ha anche rite- nuto che nel caso di specie il mancato superamento trovi riscontro nel contratto di comodato dei terreni (all. 4 al ricorso art. 414 c.p.c.), di consistenza di circa tre et- tari, destinati prevalentemente a seminativo, con modeste superfici di uliveto, vi- gneto e pascolo, tali da comportare un impegno di circa 50 giornate secondo le ta- belle provinciali di impiego di manodopera.
Va invero rilevato come il contratto di comodato non contenga un'indicazione precisa dell'estensione dei terreni effettivamente coltivati, ma solo un'elencazione di particelle con relativa superficie (nell'insieme superiore ai dieci ettari), senza neanche la specificazione delle destinazioni d'uso. In questa sede non è poi nem- CP_ meno prodotta alcuna tabella di fabbisogno manodopera. L' non ha tuttavia formulato alcuna specifica contestazione riguardo al contenuto dell'accertamento operato da ultimo dal tribunale di Barcellona, né ha allegato di avere impugnato la sentenza 714/25.
Resta poi il problema di fondo, molto meglio argomentato nella sentenza
714/25, della mancanza di allegazioni puntuali da parte dell'istituto sui requisiti previsti dai citati artt. 2 e 3 legge 9/1963 e 2 legge 1047/1957. Il verbale ispettivo si diffonde sugli aspetti qualitativi dell'attività dei soci, ma non offre alcuna indi- cazione del loro effettivo impegno né tampoco della rilevanza dei redditi ricavati nè, anche in questo caso, del fabbisogno di manodopera e dell'estensione dei fon- N° 370/24 R.G.L.
di, pur dando atto di un'attività prevalentemente rivolta alla produzione di forag- gio per suini che, già per fatto notorio, non rientra fra le più laboriose.
Se l'onere di provare la ricorrenza del lavoro subordinato spettava senz'altro al CP_
correlativamente spettava all' in base alle ordinarie regole di distri- Pt_1 buzione dell'onere, dimostrare l'esistenza dei presupposti per la sua iscrizione qua- le CD, ulteriori rispetto al mero svolgimento di attività autonoma.
L'appello va pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo il minimo tariffario del quarto scaglione, il cui limite basso
è superato di poco. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 30 luglio 2024 da Pt_1
, contro l' avverso la sen-
[...] Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 270 depositata in data 22 marzo
2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di CP_ addebito 595 2021 00005162 62 e condanna l' a rimborsare all'appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado in 4.638,00 euro e per l'appello in
4.996,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Grazia Pinzone, procuratrice antistataria. Messina 3 dicembre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)