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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2157/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2157 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Christian Giordano e Alessandro Gallese contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico de Crescenzo e Daniela Beccarello
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Puglisi Maraja
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1914/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 09.10.2023 e depositata in data 10.10.2023.
Conclusioni di Parte_1
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1914/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Raniero
Bordon – R.G. n.7401/2017, pubblicata il 10.10.2023, notificata al domicilio eletto della in data 24.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di Parte_2 primo grado che qui si riportano:
“ Nel merito: In via principale: accertare l'assoluta infondatezza, in fatto o comunque in diritto, respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti della Controparte_3 in persona del leg. Rapp. p.t., con la più ampia vittoria di competenze e spese processuali oltre accessori e rimb, forf, spese generali, con conseguente condanna delle appellate alla rifusione delle somme ad esse corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
In via subordinata nell'ipotesi in cui venisse accolta una qualche domanda di manleva e/o di risarcimento svolta dalla nei confronti della in Controparte_4 Controparte_3 persona del leg. Rapp. p.t.: liquidarsi il quantum della condanna nella misura ritenuta di giustizia ed in proporzione alle sole accertate responsabilità della chiamata in causa, con integrale compensazione delle competenze e spese processuali;
condannare la SI.ra
[...]
(C.F.: ) all'obbligo di restituire e/o rimborsare alla CP_2 C.F._1 [...]
in persona del leg. Rapp. p. t. ogni e qualunque somma detta fosse, in ipotesi, CP_3 tenuta a corrispondere a ed al risarcimento di ogni ulteriore danno subito, CP_1 con la più ampia vittoria di competenze e spese processuali oltre accessori e rimb. Forf.
Spese generali;
- sempre in via principale: dichiarare inammissibili e comunque respingere tutti gli appelli incidentali proposti dall'appellata e dall'appellata nei Controparte_2 Controparte_1 confronti dell'appellante Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di Controparte_1
2 “1) In via principale: rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado (comunque rigettarlo in relazione ai motivi sub 2-3 per le ragioni esposte).
2) In via incidentale
Revocare la condanna di al pagamento delle spese di lite e di CTU e per l'effetto CP_1 porre dette spese a carico della o della secondo quanto di ragione. CP_2 Parte_1
3) In via incidentale condizionata e laddove fosse accolto il motivo di appello principale sub 1: rigettare in toto la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto a qualsivoglia titolo infondata e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare l'opponente, al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado e con condanna ex-art. 96 cpc.
In ogni caso: rigettare le difese e domande svolte dalla in comparsa di risposta rivolte nei CP_2 confronti di in quanto inamissibili ed infondate in fatto e diritto”. CP_1
Conclusioni di : Controparte_2
“In via principale: respingersi ogni domanda di parte appellante e/o eventualmente di
in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettandosi l'appello notificato da CP_1
e per l'effetto dell'appello incidentale ora proposto, condannarsi parte Parte_1 appellante e/o al pagamento integrale delle spese di lite di primo grado CP_1
In via subordinata: confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 1914/2023 pubblicata il 10/10/2023 dal Tribunale di Verona, rigettandosi comunque ogni domanda di parte appellante e/o eventualmente di . CP_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, iva, cpa e rimborso forfetario 15% del presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_3 Controparte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2331/2017 del 06.06.2017 con il
3 quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto agli stessi il pagamento in favore di CP_1 della somma di €37.302,33, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese
[...] della procedura monitoria, in forza del finanziamento concesso da quest'ultima a
[...] per l'acquisto di una autovettura Volvo presso la società Parte_3 concessionaria in virtù del contratto sottoscritto il 16.09.2014 dalla Controparte_3 sia nella veste di legale rappresentante della società mutuataria, sia in proprio CP_2 quale coobbligata solidale.
A sostegno dell'opposizione le attrici contestavano che la avesse sottoscritto il CP_2 contratto di finanziamento, disconoscendo l'autenticità delle firme presenti sullo stesso.
Si costituiva la quale proponeva istanza di verificazione della scrittura Controparte_1 disconosciuta e chiedeva il rigetto dell'opposizione; essa inoltre chiamava in causa la concessionaria e venditrice dell'autovettura la quale nel contratto di Controparte_3 finanziamento aveva certificato la veridicità delle firme apposte dalla richiedente, chiedendo che qualora le firme apposte sul contratto fossero risultate apocrife, la stessa fosse condannata a restituirle l'importo erogato a titolo di finanziamento pari ad €37.500,00 nonché a tenerla indenne da qualsivoglia pretesa fatta valere nei suoi confronti dalle opponenti.
Si costituiva la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e chiamava Controparte_3 in causa , chiedendone la condanna, in solido con le opponenti, a tenerla Controparte_5 indenne da quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere a in Controparte_1 caso di accertata falsità delle firme apposte sul contratto.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_5
A seguito del fallimento di dichiarato dal Tribunale di Verona Parte_3 con sentenza n. 218/2019 del 18.12.2019, il processo veniva interrotto e quindi riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la quale non si costituiva in giudizio.
Dopo aver assunto la prova testimoniale ed esperito ctu grafologica, il Tribunale di
Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva:
“DICHIARA improcedibili le domande nei confronti del Controparte_6
[...]
ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 2331/2017 del Tribunale di Verona pubblicato Controparte_2
4 in data 6/6/2017 e opposto;
ACCOGLIE la domanda della convenuta-opposta nei confronti della terza chiamata e per
l'effetto DICHIARA TENUTA e CONDANNA la terza chiamata a CP_3 corrispondere alla convenuta l'importo di € 37.302,83, oltre agli Controparte_1 interessi nel tasso del 5% annuo conteggiati sul capitale di € 35.758,49, con decorrenza dal 15/11/2016 all'effettivo saldo;
RIGETTA le domande svolte dalla terza chiamata nei confronti di CP_3 [...]
; CP_2 Controparte_5
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la convenuta-opposta a rifondere Controparte_1 all'attrice-opponente la metà delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano (già compensate nella misura di ½) nella somma di € 272,50 per esborsi e € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la terza chiamata a rifondere alla CP_3 convenuta-opposta la metà delle spese processuali del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano (già compensate nella misura di ½) nella somma di € 129,50 per esborsi e
€ 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in via tra loro Controparte_1 CP_3 solidale”.
2. Avverso l'indicata pronuncia (già ha interposto Parte_1 Controparte_3 tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo lamenta che il primo giudice abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, giungendo erroneamente a ritenere, sulla base degli esiti della ctu grafologica - da cui emerge che le firme apposte sul contratto di finanziamento non sono riconducibili alla - che quest'ultima non abbia assunto alcun impegno fideiussorio, senza CP_2 considerare le restanti prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del procedimento, da cui è emerso che la la quale era socia amministratrice unica di CP_2
5 aveva sottoscritto il contratto di finanziamento e vi aveva dato Parte_3 esecuzione, pagandone 15 rate mediante addebito del corrispondente importo sul proprio conto corrente e non aveva mosso alcuna contestazione alla lettera raccomandata del
07.11.2016 con cui le aveva comunicato la decadenza dal beneficio del Controparte_1 termine.
2.2 Col secondo motivo si duole del rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della CP_2
2.3 Col terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità della clausola n. 7 del contratto di convenzionamento concluso tra e Controparte_3 Controparte_1
– il quale pone a carico della concessionaria l'obbligo di restituire a quanto Controparte_1 da quest'ultima erogato alla mutuataria in caso di disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento – in quanto contempla una condizione meramente potestativa, che contrasta con la previsione di cui all'art. 1355 c.c.
3. Si è costituita la quale ha chiesto in via principale la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, eccependo la novità ed infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del terzo motivo di gravame principale;
in subordine ha aderito al primo motivo di appello principale svolto da ed ha inoltre impugnato in via incidentale il capo della Parte_1 sentenza che l'ha condannata alla rifusione parziale delle spese di lite in favore della e di quelle relative alla ctu. CP_2
4. Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto delle censure formulate da Controparte_2
e ed ha svolto a sua volta appello incidentale contro il capo Parte_1 Controparte_1 della sentenza che ha parzialmente compensato le spese di lite nel rapporto tra la stessa e
Controparte_1
5. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
In primo luogo va ricordato che la consulenza tecnica è, in linea generale, liberamente apprezzabile dal giudice, il quale è quindi libero di condividere oppure di disattendere le
6 conclusioni formulate dal consulente ma questo comporta che, sia nell'uno che nell'altro caso, egli dia un'adeguata giustificazione del proprio convincimento "corrispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame" (Cass. 28 febbraio 1992, n. 2476; 24 gennaio 1987, n. 696); specie quando, come nel caso di specie, si tratti di consulenza grafologica, "come tale non suscettiva di conclusioni obbiettivamente ed assolutamente certe" (Cass. 1 marzo 2002, n. 3009; 20 maggio 2004, n. 9631): proprio per questo, essa non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione e il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., può farne a meno quando tale accertamento possa essere effettuato direttamente dal giudice sulla base degli elementi acquisiti o mediante il ricorso ad altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881 e Cass. 2 febbraio 2009 n. 2579).
La ctu grafologica disposta dal tribunale ha accertato che le firma apposte sul contratto di finanziamento non sono riconducibili a , concludendo nel senso che “le dieci Controparte_2 sigle “CR ” e le due firme “ ” (apparenti rispettivamente a pag.8 e a pag.9) Controparte_2 del contratto di finanziamento n.0013063030977860 del 16.09.2014 della Società ID SP (reperto originale di cui al doc.2 del fascicolo monitorio) e le cinque sigle “CR ” apposte sul modulo di adesione al programma assicurativo n.305101180 del 16.09.2014 della IE AL AN (reperto originale doc.9) non provengono da
[...]
e si devono pertanto ritenere apocrife”, e rilevando che le uniche firme CP_2 autografe dell'attrice-opponente sono le tre apposte sul modulo allegato CP_1 all'adesione al programma assicurativo collegato al finanziamento.
Riguardo alla correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato, dott.ssa Per_1
, si osserva che quest'ultima ha innanzitutto indicato il protocollo d'indagine adottato,
[...] che risulta accettato dalla comunità scientifica ed al quale ciascun operatore deve riferirsi per rendere scientificamente attendibile il metodo d'indagine seguito nel proprio elaborato, per far sì che ogni lettore possa comprendere quanto un'indagine tecnica di tipo grafologico sia o meno scientificamente attendibile, in quanto deve essere in grado di consentire di testare l'ipotesi formulata dopo aver proceduto alla raccolta dei dati necessari ed alla loro classificazione e valutazione, mediante osservazioni, misure ed esperimenti tutti verificabili, riproducibili e ripetibili.
In concreto l'indagine svolta dal ctu si è basata sull'analisi dell'insieme delle
7 caratteristiche grafiche essenziali e decisive per stabilire se gli scritti esaminati appartengano ad una medesima fonte scrittoria (specificamente descritte a pag. 16 e ss. della relazione peritale).
Dal raffronto tra le firme disconosciute e le numerose firme autografe della CP_2 prese a comparazione sono emerse significative differenze nei loro elementi distintivi, che convergono tutte nel senso dell'apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento.
e non hanno sollevato alcuna specifica critica alle Parte_1 Controparte_1 valutazioni espresse dal perito dell'ufficio, limitandosi ad obiettare che le conclusioni cui questi è pervenuto contrastano con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del processo.
Tale contestazione è però destituita di fondamento.
Infatti nessuno dei testi esaminati ha confermato che ha sottoscritto il Controparte_2 contratto di finanziamento, in quanto in nessuno dei capitoli ammessi dal giudice di prime cure era stata indicata tale specifica circostanza.
Il teste ha riferito che ad istruire la pratica di finanziamento fu il suo ex collega TE
, ma pur avendo indicato il nominativo di questi tra i Controparte_7 Controparte_3 testi da escutere, in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito per la sua audizione, né in questa sede ha rinnovato tale istanza.
Inoltre il fatto, non contestato, che la abbia partecipato alle operazioni di CP_2 acquisto dell'autovettura oggetto di finanziamento è giustificato dal fatto che essa era la legale rappresentante della società acquirente.
Se poi è pur vero che la prova della fideiussione può essere offerta sia mediante testi che per presunzioni, è altrettanto certo che la volontà di prestare la garanzia deve essere manifestata in modo inequivocabile e gli elementi di prova acquisiti non dimostrano che la abbia garantito l'obbligazione assunta dalla mutuataria CP_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1
Si evidenzia al riguardo che dall'estratto del conto corrente della Cassa di RiSPrmio di
Bolzano, corrispondente al codice IBAN inserito nell'autorizzazione per l'addebito della rata del finanziamento ([...]), sul quale è stato tratto l'assegno
8 n. 0066788911-07 datato 06.10.2014 di €500,00 che ha e Controparte_2 Parte_4 consegnato in data 06.10.2014, e che è stato acquisito attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito da questa Corte con ordinanza emessa l'11.02.2025, si evince che il conto in questione era intestato e e non già alla Parte_3 CP_2
Risulta pertanto smentita dalle evidenze documentali la tesi sostenuta da Pt_1 Parte_1 secondo cui alcune rate del contratto di finanziamento sarebbero state pagate mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario intestato alla CP_2 circostanza a mezzo della quale l'appellante intenderebbe provare in via indiziaria che la ha prestato la garanzia fideiussoria. CP_2
Ed il fatto che il contratto di finanziamento sia stato parzialmente eseguito non comporta un riconoscimento tacito di quella parte di esso contenente l'assunzione dell'impegno fideiussorio da parte della che priva quest'ultima della facoltà di operarne il CP_2 disconoscimento in parte qua.
Inoltre, l'assunto dell'appellante non è avvalorato dal fatto che sia stata accertata l'autenticità delle tre firme presenti in calce al modulo FIDITALIA che il ctu ha considerato come un allegato al modulo di adesione al programma assicurativo n.
305101180 del 16.09.2014 della Societé AL AN, nel quale le tre sottoscrizioni apposte dalla figurano sotto la dicitura “Garante”. CP_2 sostiene che tale documento – che è stato da lei prodotto in giudizio e che Parte_1 non figura tra quelli allegati al ricorso monitorio da - non costituisce un Controparte_1 mero allegato all'adesione al programma assicurativo, evidenziando come il modulo di adesione al programma assicurativo non è formato da due fogli bensì da un foglio solo, come si evince dal fatto che in calce ad esso si legge “Fascicolo Informativo – Modulo di adesione al Programma Assicurativo – Pagine 1 di 1 -”.
Anche a voler accedere alla tesi dell'appellante, deve nondimeno rilevarsi come l'allegato in questione, in cui si fa riferimento alla delega data dalla società e dalla a CP_2
a richiedere agli istituti di patronato autorizzati il proprio estratto Controparte_1 contributivo, è stato prodotto in forma incompleta giacché in calce ad esso si legge
“Pagina 2 di 2”: esso dunque sarebbe composto di due fogli di cui solo il secondo è stato prodotto in giudizio da Parte_1
Atteso il suo contenuto e la sua produzione in forma incompleta, non è quindi possibile
9 affermare che tale documento faccia parte integrante del contratto di finanziamento e ricavare da esso elementi di prova che confermino l'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte della CP_2
5. Per ragioni di priorità logica, l'esame del terzo motivo di gravame principale va anteposto a quello del secondo motivo.
L'appellante ha eccepito per la prima volta in questa sede la nullità della clausola n. 7 del contratto di convenzionamento concluso tra e il quale pone a Controparte_3 Controparte_1 carico della venditrice dell'autovettura l'obbligo di restituire a quanto da Controparte_1 quest'ultima erogato a in caso di disconoscimento della firma Parte_3 apposta sul contratto di finanziamento, in quanto contrastante con la previsione di cui all'art. 1355 c.c. ha eccepito l'inammissibilità di tale contestazione, in quanto formulata Controparte_1 tardivamente.
L'obiezione non ha pregio dal momento che la nullità del contratto o di alcune clausole di esso, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. in senso conforme da ultimo
Cass. n. 4867 del 23/02/2024).
La censura sollevata da è tuttavia infondata perché la condizione sospensiva Parte_1
è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 cod. civ., quando l'assunzione dell'obbligo da parte del debitore è rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio, e tale eventualità non ricorre nella fattispecie, dal momento che il sorgere dell'obbligo restitutorio in capo alla concessionaria è collegato ad una circostanza estranea al debitore, vale a dire al disconoscimento della firma da parte di altro soggetto e/o all'accertamento della sua falsità.
6. Il secondo motivo di gravame principale è infondato.
Il tribunale ha respinto la pretesa avanzata da di essere tenuta indenne da Controparte_3
10 di quanto essa è tenuta a corrispondere a in conseguenza Controparte_2 Controparte_1 dell'accertata falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento, in quanto formulata genericamente e priva di un adeguato riscontro probatorio.
La statuizione resa dal primo giudice resiste alle censure formulate dall'appellante perché quest'ultima non è riuscita a provare le modalità attraverso le quali è avvenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento: in particolare, come correttamente evidenziato dal tribunale, “è rimasto del tutto ignoto” se la fosse o meno CP_2 presente in quel momento e/o se essa fosse consapevole che altri aveva apposto la firma in sua vece, autorizzandone preventivamente o ratificandone successivamente l'operato, ed inoltre non è stato chiarito il ruolo svolto nella vicenda da , in compagnia Controparte_5 del quale la si recò presso la concessionaria nel settembre del 2014 per acquistare CP_2
l'autovettura Volvo.
Infatti, come poc'anzi indicato, nulla di specifico i testi esaminati sono stati in grado di riferire in merito a tali circostanze.
7. Il motivo di gravame incidentale formulato da è infondato. Controparte_2
La compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (v. Cass.
n. 15495 del 16/05/2022).
Nel caso in esame, è indubbiamente ravvisabile una situazione di incertezza in ordine al fondamento della opposizione spiegata dalla non avendo la stessa mai negato di CP_2 aver svolto un ruolo attivo nell'acquisto dell'autovettura ed avendo la ctu accertato che alcune delle firme in contestazione, apposte sotto la dicitura “garante”, sono a lei attribuibili.
8. Il motivo di gravame incidentale formulato da è infondato. Controparte_1
Quest'ultima è, infatti, risultata soccombente nei confronti della sicché la CP_2 decisione di condannarla a rifondere parzialmente le spese di lite sostenute dall'attrice opponente è immune da censura.
Come pure è meritevole di conferma la statuizione con cui il primo giudice ha posto le
11 spese relative alla ctu grafologica anche a carico di alla luce dei suoi esiti ed Controparte_1 essendo stata la convenuta opposta a proporre istanza di verificazione ed a rendere quindi necessario il suo esperimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra e sussistono tuttavia i Controparte_2 Controparte_1 presupposti per disporne l'integrale compensazione, attesa la parziale soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in €6.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €6.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra e Controparte_2
Controparte_1
5) dà atto che sussistono a carico di e i Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
12
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2157 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F.: Parte_1 P.IVA_1 appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Christian Giordano e Alessandro Gallese contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico de Crescenzo e Daniela Beccarello
e contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Puglisi Maraja
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1914/2023 del Tribunale di Verona emessa in data 09.10.2023 e depositata in data 10.10.2023.
Conclusioni di Parte_1
“– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1914/2023 resa inter partes dal Tribunale di Verona, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Raniero
Bordon – R.G. n.7401/2017, pubblicata il 10.10.2023, notificata al domicilio eletto della in data 24.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di Parte_2 primo grado che qui si riportano:
“ Nel merito: In via principale: accertare l'assoluta infondatezza, in fatto o comunque in diritto, respingere ogni e qualsiasi domanda avanzata nei confronti della Controparte_3 in persona del leg. Rapp. p.t., con la più ampia vittoria di competenze e spese processuali oltre accessori e rimb, forf, spese generali, con conseguente condanna delle appellate alla rifusione delle somme ad esse corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
In via subordinata nell'ipotesi in cui venisse accolta una qualche domanda di manleva e/o di risarcimento svolta dalla nei confronti della in Controparte_4 Controparte_3 persona del leg. Rapp. p.t.: liquidarsi il quantum della condanna nella misura ritenuta di giustizia ed in proporzione alle sole accertate responsabilità della chiamata in causa, con integrale compensazione delle competenze e spese processuali;
condannare la SI.ra
[...]
(C.F.: ) all'obbligo di restituire e/o rimborsare alla CP_2 C.F._1 [...]
in persona del leg. Rapp. p. t. ogni e qualunque somma detta fosse, in ipotesi, CP_3 tenuta a corrispondere a ed al risarcimento di ogni ulteriore danno subito, CP_1 con la più ampia vittoria di competenze e spese processuali oltre accessori e rimb. Forf.
Spese generali;
- sempre in via principale: dichiarare inammissibili e comunque respingere tutti gli appelli incidentali proposti dall'appellata e dall'appellata nei Controparte_2 Controparte_1 confronti dell'appellante Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni di Controparte_1
2 “1) In via principale: rigettare l'appello confermando la sentenza di primo grado (comunque rigettarlo in relazione ai motivi sub 2-3 per le ragioni esposte).
2) In via incidentale
Revocare la condanna di al pagamento delle spese di lite e di CTU e per l'effetto CP_1 porre dette spese a carico della o della secondo quanto di ragione. CP_2 Parte_1
3) In via incidentale condizionata e laddove fosse accolto il motivo di appello principale sub 1: rigettare in toto la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto a qualsivoglia titolo infondata e diritto, confermando in ogni sua parte il decreto opposto e comunque condannare l'opponente, al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado e con condanna ex-art. 96 cpc.
In ogni caso: rigettare le difese e domande svolte dalla in comparsa di risposta rivolte nei CP_2 confronti di in quanto inamissibili ed infondate in fatto e diritto”. CP_1
Conclusioni di : Controparte_2
“In via principale: respingersi ogni domanda di parte appellante e/o eventualmente di
in quanto infondata in fatto ed in diritto, rigettandosi l'appello notificato da CP_1
e per l'effetto dell'appello incidentale ora proposto, condannarsi parte Parte_1 appellante e/o al pagamento integrale delle spese di lite di primo grado CP_1
In via subordinata: confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 1914/2023 pubblicata il 10/10/2023 dal Tribunale di Verona, rigettandosi comunque ogni domanda di parte appellante e/o eventualmente di . CP_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, iva, cpa e rimborso forfetario 15% del presente giudizio di appello”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_3 Controparte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2331/2017 del 06.06.2017 con il
3 quale il Tribunale di Treviso aveva ingiunto agli stessi il pagamento in favore di CP_1 della somma di €37.302,33, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle spese
[...] della procedura monitoria, in forza del finanziamento concesso da quest'ultima a
[...] per l'acquisto di una autovettura Volvo presso la società Parte_3 concessionaria in virtù del contratto sottoscritto il 16.09.2014 dalla Controparte_3 sia nella veste di legale rappresentante della società mutuataria, sia in proprio CP_2 quale coobbligata solidale.
A sostegno dell'opposizione le attrici contestavano che la avesse sottoscritto il CP_2 contratto di finanziamento, disconoscendo l'autenticità delle firme presenti sullo stesso.
Si costituiva la quale proponeva istanza di verificazione della scrittura Controparte_1 disconosciuta e chiedeva il rigetto dell'opposizione; essa inoltre chiamava in causa la concessionaria e venditrice dell'autovettura la quale nel contratto di Controparte_3 finanziamento aveva certificato la veridicità delle firme apposte dalla richiedente, chiedendo che qualora le firme apposte sul contratto fossero risultate apocrife, la stessa fosse condannata a restituirle l'importo erogato a titolo di finanziamento pari ad €37.500,00 nonché a tenerla indenne da qualsivoglia pretesa fatta valere nei suoi confronti dalle opponenti.
Si costituiva la quale contestava la fondatezza dell'opposizione e chiamava Controparte_3 in causa , chiedendone la condanna, in solido con le opponenti, a tenerla Controparte_5 indenne da quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a corrispondere a in Controparte_1 caso di accertata falsità delle firme apposte sul contratto.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_5
A seguito del fallimento di dichiarato dal Tribunale di Verona Parte_3 con sentenza n. 218/2019 del 18.12.2019, il processo veniva interrotto e quindi riassunto nei confronti della curatela fallimentare, la quale non si costituiva in giudizio.
Dopo aver assunto la prova testimoniale ed esperito ctu grafologica, il Tribunale di
Verona, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva:
“DICHIARA improcedibili le domande nei confronti del Controparte_6
[...]
ACCOGLIE per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto REVOCA nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 2331/2017 del Tribunale di Verona pubblicato Controparte_2
4 in data 6/6/2017 e opposto;
ACCOGLIE la domanda della convenuta-opposta nei confronti della terza chiamata e per
l'effetto DICHIARA TENUTA e CONDANNA la terza chiamata a CP_3 corrispondere alla convenuta l'importo di € 37.302,83, oltre agli Controparte_1 interessi nel tasso del 5% annuo conteggiati sul capitale di € 35.758,49, con decorrenza dal 15/11/2016 all'effettivo saldo;
RIGETTA le domande svolte dalla terza chiamata nei confronti di CP_3 [...]
; CP_2 Controparte_5
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la convenuta-opposta a rifondere Controparte_1 all'attrice-opponente la metà delle spese processuali del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano (già compensate nella misura di ½) nella somma di € 272,50 per esborsi e € 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la terza chiamata a rifondere alla CP_3 convenuta-opposta la metà delle spese processuali del presente giudizio, Controparte_1 che si liquidano (già compensate nella misura di ½) nella somma di € 129,50 per esborsi e
€ 3.808,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali forfettarie, IVA se e in quanto dovuta, e CPA come per legge;
PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della convenuta e della terza chiamata in via tra loro Controparte_1 CP_3 solidale”.
2. Avverso l'indicata pronuncia (già ha interposto Parte_1 Controparte_3 tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo lamenta che il primo giudice abbia fatto malgoverno delle risultanze istruttorie, giungendo erroneamente a ritenere, sulla base degli esiti della ctu grafologica - da cui emerge che le firme apposte sul contratto di finanziamento non sono riconducibili alla - che quest'ultima non abbia assunto alcun impegno fideiussorio, senza CP_2 considerare le restanti prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del procedimento, da cui è emerso che la la quale era socia amministratrice unica di CP_2
5 aveva sottoscritto il contratto di finanziamento e vi aveva dato Parte_3 esecuzione, pagandone 15 rate mediante addebito del corrispondente importo sul proprio conto corrente e non aveva mosso alcuna contestazione alla lettera raccomandata del
07.11.2016 con cui le aveva comunicato la decadenza dal beneficio del Controparte_1 termine.
2.2 Col secondo motivo si duole del rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti della CP_2
2.3 Col terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha rilevato la nullità della clausola n. 7 del contratto di convenzionamento concluso tra e Controparte_3 Controparte_1
– il quale pone a carico della concessionaria l'obbligo di restituire a quanto Controparte_1 da quest'ultima erogato alla mutuataria in caso di disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento – in quanto contempla una condizione meramente potestativa, che contrasta con la previsione di cui all'art. 1355 c.c.
3. Si è costituita la quale ha chiesto in via principale la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata, eccependo la novità ed infondatezza delle ragioni addotte a sostegno del terzo motivo di gravame principale;
in subordine ha aderito al primo motivo di appello principale svolto da ed ha inoltre impugnato in via incidentale il capo della Parte_1 sentenza che l'ha condannata alla rifusione parziale delle spese di lite in favore della e di quelle relative alla ctu. CP_2
4. Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto delle censure formulate da Controparte_2
e ed ha svolto a sua volta appello incidentale contro il capo Parte_1 Controparte_1 della sentenza che ha parzialmente compensato le spese di lite nel rapporto tra la stessa e
Controparte_1
5. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
In primo luogo va ricordato che la consulenza tecnica è, in linea generale, liberamente apprezzabile dal giudice, il quale è quindi libero di condividere oppure di disattendere le
6 conclusioni formulate dal consulente ma questo comporta che, sia nell'uno che nell'altro caso, egli dia un'adeguata giustificazione del proprio convincimento "corrispondente ad un'attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame" (Cass. 28 febbraio 1992, n. 2476; 24 gennaio 1987, n. 696); specie quando, come nel caso di specie, si tratti di consulenza grafologica, "come tale non suscettiva di conclusioni obbiettivamente ed assolutamente certe" (Cass. 1 marzo 2002, n. 3009; 20 maggio 2004, n. 9631): proprio per questo, essa non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione e il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., può farne a meno quando tale accertamento possa essere effettuato direttamente dal giudice sulla base degli elementi acquisiti o mediante il ricorso ad altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881 e Cass. 2 febbraio 2009 n. 2579).
La ctu grafologica disposta dal tribunale ha accertato che le firma apposte sul contratto di finanziamento non sono riconducibili a , concludendo nel senso che “le dieci Controparte_2 sigle “CR ” e le due firme “ ” (apparenti rispettivamente a pag.8 e a pag.9) Controparte_2 del contratto di finanziamento n.0013063030977860 del 16.09.2014 della Società ID SP (reperto originale di cui al doc.2 del fascicolo monitorio) e le cinque sigle “CR ” apposte sul modulo di adesione al programma assicurativo n.305101180 del 16.09.2014 della IE AL AN (reperto originale doc.9) non provengono da
[...]
e si devono pertanto ritenere apocrife”, e rilevando che le uniche firme CP_2 autografe dell'attrice-opponente sono le tre apposte sul modulo allegato CP_1 all'adesione al programma assicurativo collegato al finanziamento.
Riguardo alla correttezza delle conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato, dott.ssa Per_1
, si osserva che quest'ultima ha innanzitutto indicato il protocollo d'indagine adottato,
[...] che risulta accettato dalla comunità scientifica ed al quale ciascun operatore deve riferirsi per rendere scientificamente attendibile il metodo d'indagine seguito nel proprio elaborato, per far sì che ogni lettore possa comprendere quanto un'indagine tecnica di tipo grafologico sia o meno scientificamente attendibile, in quanto deve essere in grado di consentire di testare l'ipotesi formulata dopo aver proceduto alla raccolta dei dati necessari ed alla loro classificazione e valutazione, mediante osservazioni, misure ed esperimenti tutti verificabili, riproducibili e ripetibili.
In concreto l'indagine svolta dal ctu si è basata sull'analisi dell'insieme delle
7 caratteristiche grafiche essenziali e decisive per stabilire se gli scritti esaminati appartengano ad una medesima fonte scrittoria (specificamente descritte a pag. 16 e ss. della relazione peritale).
Dal raffronto tra le firme disconosciute e le numerose firme autografe della CP_2 prese a comparazione sono emerse significative differenze nei loro elementi distintivi, che convergono tutte nel senso dell'apocrifia delle firme apposte sul contratto di finanziamento.
e non hanno sollevato alcuna specifica critica alle Parte_1 Controparte_1 valutazioni espresse dal perito dell'ufficio, limitandosi ad obiettare che le conclusioni cui questi è pervenuto contrastano con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del processo.
Tale contestazione è però destituita di fondamento.
Infatti nessuno dei testi esaminati ha confermato che ha sottoscritto il Controparte_2 contratto di finanziamento, in quanto in nessuno dei capitoli ammessi dal giudice di prime cure era stata indicata tale specifica circostanza.
Il teste ha riferito che ad istruire la pratica di finanziamento fu il suo ex collega TE
, ma pur avendo indicato il nominativo di questi tra i Controparte_7 Controparte_3 testi da escutere, in sede di precisazione delle conclusioni non ha insistito per la sua audizione, né in questa sede ha rinnovato tale istanza.
Inoltre il fatto, non contestato, che la abbia partecipato alle operazioni di CP_2 acquisto dell'autovettura oggetto di finanziamento è giustificato dal fatto che essa era la legale rappresentante della società acquirente.
Se poi è pur vero che la prova della fideiussione può essere offerta sia mediante testi che per presunzioni, è altrettanto certo che la volontà di prestare la garanzia deve essere manifestata in modo inequivocabile e gli elementi di prova acquisiti non dimostrano che la abbia garantito l'obbligazione assunta dalla mutuataria CP_2 Parte_3
nei confronti di Controparte_1
Si evidenzia al riguardo che dall'estratto del conto corrente della Cassa di RiSPrmio di
Bolzano, corrispondente al codice IBAN inserito nell'autorizzazione per l'addebito della rata del finanziamento ([...]), sul quale è stato tratto l'assegno
8 n. 0066788911-07 datato 06.10.2014 di €500,00 che ha e Controparte_2 Parte_4 consegnato in data 06.10.2014, e che è stato acquisito attraverso l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. impartito da questa Corte con ordinanza emessa l'11.02.2025, si evince che il conto in questione era intestato e e non già alla Parte_3 CP_2
Risulta pertanto smentita dalle evidenze documentali la tesi sostenuta da Pt_1 Parte_1 secondo cui alcune rate del contratto di finanziamento sarebbero state pagate mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario intestato alla CP_2 circostanza a mezzo della quale l'appellante intenderebbe provare in via indiziaria che la ha prestato la garanzia fideiussoria. CP_2
Ed il fatto che il contratto di finanziamento sia stato parzialmente eseguito non comporta un riconoscimento tacito di quella parte di esso contenente l'assunzione dell'impegno fideiussorio da parte della che priva quest'ultima della facoltà di operarne il CP_2 disconoscimento in parte qua.
Inoltre, l'assunto dell'appellante non è avvalorato dal fatto che sia stata accertata l'autenticità delle tre firme presenti in calce al modulo FIDITALIA che il ctu ha considerato come un allegato al modulo di adesione al programma assicurativo n.
305101180 del 16.09.2014 della Societé AL AN, nel quale le tre sottoscrizioni apposte dalla figurano sotto la dicitura “Garante”. CP_2 sostiene che tale documento – che è stato da lei prodotto in giudizio e che Parte_1 non figura tra quelli allegati al ricorso monitorio da - non costituisce un Controparte_1 mero allegato all'adesione al programma assicurativo, evidenziando come il modulo di adesione al programma assicurativo non è formato da due fogli bensì da un foglio solo, come si evince dal fatto che in calce ad esso si legge “Fascicolo Informativo – Modulo di adesione al Programma Assicurativo – Pagine 1 di 1 -”.
Anche a voler accedere alla tesi dell'appellante, deve nondimeno rilevarsi come l'allegato in questione, in cui si fa riferimento alla delega data dalla società e dalla a CP_2
a richiedere agli istituti di patronato autorizzati il proprio estratto Controparte_1 contributivo, è stato prodotto in forma incompleta giacché in calce ad esso si legge
“Pagina 2 di 2”: esso dunque sarebbe composto di due fogli di cui solo il secondo è stato prodotto in giudizio da Parte_1
Atteso il suo contenuto e la sua produzione in forma incompleta, non è quindi possibile
9 affermare che tale documento faccia parte integrante del contratto di finanziamento e ricavare da esso elementi di prova che confermino l'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte della CP_2
5. Per ragioni di priorità logica, l'esame del terzo motivo di gravame principale va anteposto a quello del secondo motivo.
L'appellante ha eccepito per la prima volta in questa sede la nullità della clausola n. 7 del contratto di convenzionamento concluso tra e il quale pone a Controparte_3 Controparte_1 carico della venditrice dell'autovettura l'obbligo di restituire a quanto da Controparte_1 quest'ultima erogato a in caso di disconoscimento della firma Parte_3 apposta sul contratto di finanziamento, in quanto contrastante con la previsione di cui all'art. 1355 c.c. ha eccepito l'inammissibilità di tale contestazione, in quanto formulata Controparte_1 tardivamente.
L'obiezione non ha pregio dal momento che la nullità del contratto o di alcune clausole di esso, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (v. in senso conforme da ultimo
Cass. n. 4867 del 23/02/2024).
La censura sollevata da è tuttavia infondata perché la condizione sospensiva Parte_1
è meramente potestativa, con conseguente sanzione di nullità ex art. 1355 cod. civ., quando l'assunzione dell'obbligo da parte del debitore è rimessa al suo mero arbitrio, così da presentarsi come effettiva negazione di ogni vincolo obbligatorio, e tale eventualità non ricorre nella fattispecie, dal momento che il sorgere dell'obbligo restitutorio in capo alla concessionaria è collegato ad una circostanza estranea al debitore, vale a dire al disconoscimento della firma da parte di altro soggetto e/o all'accertamento della sua falsità.
6. Il secondo motivo di gravame principale è infondato.
Il tribunale ha respinto la pretesa avanzata da di essere tenuta indenne da Controparte_3
10 di quanto essa è tenuta a corrispondere a in conseguenza Controparte_2 Controparte_1 dell'accertata falsità delle firme apposte sul contratto di finanziamento, in quanto formulata genericamente e priva di un adeguato riscontro probatorio.
La statuizione resa dal primo giudice resiste alle censure formulate dall'appellante perché quest'ultima non è riuscita a provare le modalità attraverso le quali è avvenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento: in particolare, come correttamente evidenziato dal tribunale, “è rimasto del tutto ignoto” se la fosse o meno CP_2 presente in quel momento e/o se essa fosse consapevole che altri aveva apposto la firma in sua vece, autorizzandone preventivamente o ratificandone successivamente l'operato, ed inoltre non è stato chiarito il ruolo svolto nella vicenda da , in compagnia Controparte_5 del quale la si recò presso la concessionaria nel settembre del 2014 per acquistare CP_2
l'autovettura Volvo.
Infatti, come poc'anzi indicato, nulla di specifico i testi esaminati sono stati in grado di riferire in merito a tali circostanze.
7. Il motivo di gravame incidentale formulato da è infondato. Controparte_2
La compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (v. Cass.
n. 15495 del 16/05/2022).
Nel caso in esame, è indubbiamente ravvisabile una situazione di incertezza in ordine al fondamento della opposizione spiegata dalla non avendo la stessa mai negato di CP_2 aver svolto un ruolo attivo nell'acquisto dell'autovettura ed avendo la ctu accertato che alcune delle firme in contestazione, apposte sotto la dicitura “garante”, sono a lei attribuibili.
8. Il motivo di gravame incidentale formulato da è infondato. Controparte_1
Quest'ultima è, infatti, risultata soccombente nei confronti della sicché la CP_2 decisione di condannarla a rifondere parzialmente le spese di lite sostenute dall'attrice opponente è immune da censura.
Come pure è meritevole di conferma la statuizione con cui il primo giudice ha posto le
11 spese relative alla ctu grafologica anche a carico di alla luce dei suoi esiti ed Controparte_1 essendo stata la convenuta opposta a proporre istanza di verificazione ed a rendere quindi necessario il suo esperimento.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra e sussistono tuttavia i Controparte_2 Controparte_1 presupposti per disporne l'integrale compensazione, attesa la parziale soccombenza reciproca.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in €6.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a rifondere a le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in €6.500,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra e Controparte_2
Controparte_1
5) dà atto che sussistono a carico di e i Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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