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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/06/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 6736 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
TROIANI RUGGERO in forza di procura allegata alla comparsa di riassunzione;
attrice
contro
(C.F.: Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
avv.ti MUNARI TITO, PEGANO BIANCA, ZANLUCCHI FRANCESCO, QUARNETI
GIACOMO DELL'Avvocatura regionale del EN in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
In punto: decadenza da contributi pubblici;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto della comparsa in riassunzione e della comparsa di costituzione e risposta di e quello delle ulteriori memorie depositate dalle CP_1 parti, il Giudice osserva quanto segue
Con comparsa in riassunzione – a seguito di ordinanza con la quale la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul conflitto di giurisdizione sollevato dal T.A.R. del
EN, ha disposto la rimessione delle parti al Giudice ordinario , Parte_2 titolare dell'omonima azienda agricola, ha convenuto in giudizio per sentir CP_1 accertare e dichiarare l'illegittimità del procedimento di decadenza avviato nei propri confronti e del conseguente decreto di decadenza n. 93 del 11.3.2014 (emesso dal Responsabile dell'Unità Complessa Sportello Unico Agricolo di Verona) dalla domanda di aiuto n. 20777298, presentata da essa attrice al fine di ottenere un finanziamento per la realizzazione di un percorso didattico educativo finalizzato all'osservazione delle peculiarità floristiche e faunistiche, in località San Bortolo del
Comune di Selva di Progno.
In particolare, l'attrice lamenta che , pur avendo accolto la domanda CP_1 ed erogato una parte del finanziamento, avrebbe illegittimamente dichiarato la decadenza totale di essa attrice dalla domanda di aiuto e la revoca del contributo erogato, senza considerare che la diversità dei mappali indicati nella domanda di aiuto sarebbe imputabile ad un errore evidente e, quindi, emendabile da parte di , CP_1 commesso dal tecnico al quale si era affidata essa attrice per redigere la domanda. Costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande CP_1 attoree, chiedendone il rigetto. In particolare, sostiene che il provvedimento di decadenza (emesso anche in considerazione di un procedimento penale instaurato nei confronti dell'attrice per reati ambientali) è stato adottato poiché l'attrice avrebbe realizzato un intervento completamente difforme, per tracciato del percorso, entità e tipologia dei lavori eseguiti, rispetto al progetto allegato alla domanda ammessa al finanziamento, come dimostrerebbe il fatto che l'opera abusiva è stata sequestrata dalla Procura di Verona e ridotta in pristino per ordine del Comune. sostiene, CP_1 inoltre, che l'autorizzazione a correggere i mappali asseritamente errati costituirebbe una variante sostanziale e pertanto non ammissibile, secondo quanto previsto dal bando relativo al finanziamento di cui è causa.
Ebbene dalla documentazione dimessa in atti risulta:
• che in data 29.11.2011 ha presentato domanda di aiuto n. 2077298 Parte_1 allo Sportello Unico Agricolo di Verona relativa alla “Misura 227- Azione 1 -
Investimenti forestali non produttivi - Miglioramenti paesaggistici ambientali”, di cui al bando disposto con D.G.R.V. n. 1354 del 3.8.2011 previsto per la sistemazione di un tratto sentieristico a San Bortolo di Selva di Progno (VR), impegnandosi a realizzare su terreni agricoli in affitto all'azienda dell'attrice e su terreni di proprietà di terzi (previa autorizzazione dei proprietari) un percorso didattico educativo di circa 590 metri, finalizzato all'osservazione delle peculiarità floristiche e faunistiche autoctone (doc. 2 parte attrice – fascicolo documenti avanti al T.A.R. EN);
• che a corredo della predetta domanda l'odierna attrice ha dimesso ai fini autorizzativi
Nulla Osta del Servizio Forestale Regionale di Verona, rilasciato in data 20.1.2012 con allegata mappa catastale (doc. 4 parte convenuta);
• che con decreto n. 326 del 28.3.2012 ha approvato la graduatoria regionale CP_1 di cui al menzionato bando ed ha comunicato all'attrice la concessione del finanziamento per l'importo di euro 67.261,14 (doc. 5 parte attrice), liquidando in favore della beneficiaria, che ne ha fatto richiesta, la somma di euro 33.630,58 e successivamente la somma di euro 20.178,34 (docc. 8 e 11 parte convenuta);
• che in data 10.1.2013, a seguito della segnalazione della Provincia di Verona
Servizio Viabilità, il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Selva di Progno, unitamente agli agenti del Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di
Tregnago - ha eseguito un sopralluogo in località Valcasara di Sopra e OC
(frazione di San Bortolo del Comune di Selva di Progno) al fine di verificare la regolarità edilizia, urbanistica ed ambientale della nuova strada in via di realizzazione ad opera della dell'attrice;
• che nel corso del suddetto sopralluogo il responsabile dell'Area Tecnica del Comune ha accertato che “sono stati eseguiti ingenti movimenti di terra e scavi in roccia con taglio di esemplari arborei anche di grosse dimensioni per la realizzazione di una strada silvo-pastorale di collegamento di due fabbricati rurali alla viabilità principale, rappresentata dalla Strada Provinciale n.17 San Bortolo - Sant'Andrea. Tutta la nuova strada silvo-pastorale si sviluppa per una lunghezza pari a 600 metri circa ed una larghezza media di 3,30 metri con punti fino a 5,00 metri di larghezza”, evidenziando la mancanza dei titoli abilitativi necessari per gli interventi eseguiti, come risulta dalla relazione del 17.01.2013 (doc. 19a parte convenuta);
• che il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Verona - con nota del
7.3.2013 ha trasmesso ad un rapporto informativo a seguito di notizia di reato CP_1
a carico di , ove viene contestata alla stessa (e al coniuge Parte_1 Persona_1 in qualità di proprietario di parte dei terreni ed esecutore materiale dei
[...] lavori) la realizzazione di una strada agro-silvopastorale nella frazione di San Bortolo del Comune di Progno, senza il rilascio della documentazione autorizzativa prescritta, riferibile all'intervento sentieristico richiesto con domanda di aiuto n. 2077298 ai sensi della Misura 227 ( doc. 12 parte convenuta);
• che a seguito della predetta segnalazione AVEPA ha effettuato in data 15.10.2013 un controllo presso l'area interessata ed ha riscontrato la difformità dei lavori eseguiti dall'attrice, sia relativamente al tracciato del percorso che alla tipologia delle opere richieste ed ammesse al finanziamento (doc. 24 parte convenuta);
• che in data 14.11.2013 ha comunicato a l'avvio del CP_1 Parte_1 procedimento di decadenza totale e revoca del contributo concesso, concedendo termine alla beneficiaria per il deposito di osservazioni (doc.13 parte convenuta);
• che in data 22.11.2013 l'odierna attrice, a mezzo del proprio difensore, ha comunicato ad che, se è pur vero che nella domanda predisposta dal tecnico CP_1 incaricato erano stati erroneamente indicati alcuni mappali, l'errore commesso sarebbe stato evidente dal momento che le autorizzazioni rilasciate dai proprietari si riferivano ai mappali interessati dal percorso effettivamente eseguito e che parte degli sbancamenti e allargamenti attribuiti all'intervento della in realtà erano Parte_3 preesistenti e non riconducibili ai lavori effettuati (doc. 16 parte attrice);
• che con decreto n. 23 del 11.3.2014 , ritenute non fondate le difese della CP_1 beneficiaria, ha dichiarato la decadenza totale della domanda di aiuto n. 2077298
(doc. 23 parte convenuta);
• che con atto di citazione notificato in data 12.5.2014 ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti il Tribunale di Verona al fine di accertare l'illegittimità del CP_1 procedimento di decadenza dalla domanda di cui è causa. Il giudizio rubricato al n.
5932/14 R.G. si è concluso con sentenza n. 644 del 21.3.2017 (doc. 20 parte attrice) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo, confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello di NE con sentenza n. 2919/22020 del 6.11.2020 (doc. 22 parte attrice);
• che con ordinanza n.1851 del 2.12.2022 (doc. 27 parte attrice) il T.A.R. del EN
(avanti al quale aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di Parte_1 decadenza) ha sollevato conflitto di giurisdizione, rimettendo la decisione alle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, con ordinanza del 21.6.2023, ha statuito la giurisdizione del Giudice ordinario (doc. 28 parte attrice).
Tanto premesso, va anzitutto osservato che la presente controversia attiene all'asserito inadempimento dell'attrice alle previsioni progettuali e alle prescrizioni dettate nella domanda di aiuto presentata per la realizzazione del sentiero didattico educativo, in relazione al quale è stato concesso il finanziamento di cui è causa.
In base ai principi generali in materia di onere della prova, grava dunque su parte attrice l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi assunti con la domanda di aiuto approvata dalle autorità competenti.
Ciò posto, va osservato che nel corso del giudizio iscritto al n. 5932/14 R.G. di questo Tribunale è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a descrivere il manufatto realizzato da parte attrice e ad accertare le difformità nella costruzione della strada. All'esito degli accertamenti effettuati il C.T.U. nominato, ing.
[...] ha depositato relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 18.1.2016 Per_2
e successiva integrazione in data 19.4.2016 (doc. 19 parte attrice), le cui conclusioni, raggiunte dal C.T.U. attraverso un percorso argomentativo chiaro e coerente e non seriamente inficiate dalle osservazioni dei CC.TT.PP., alle quali il C.T.U. ha fornito adeguate e convincenti risposte, devono essere condivise dal Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione.
Ebbene, dopo una dettagliata descrizione dei luoghi, il C.T.U. ha analizzato la documentazione allegata alla domanda di aiuto presentata, per conto di parte attrice, dal geom. , e segnatamente: i) mappa catastale;
ii) elenco dei Controparte_2 mappali interessati da movimenti terra a firma del geom. iii) nulla osta CP_2
Servizio Forestale Regionale di Verona rilasciato in data 20.1.2012; iv) mappa catastale allegata al nulla osta forestale;
v) dichiarazioni sostitutive degli atti notorietà in data 27.2.2012 a firma a di , e;
Parte_4 Persona_3 Parte_5 vi) relazione tecnica del geom. ; vii) documentazione fotografica e Controparte_3 le tavole corografiche.
All'esito di tale analisi, il C.T.U. ha affermato chiaramente che “Analizzando la mappa catastale allegata al Nulla Osta del Servizio Forestale Regionale di Verona, si può affermare che il percorso rappresentato (…) non è lo stesso di quello realizzato”
(pag. 22 della consulenza tecnica d'ufficio).
Più in particolare, il C.T.U. ha evidenziato: i) che il percorso indicato in domanda interessa i terreni siti nel Comune di Selva di Progno catastalmente identificati al foglio 42, mappali. n. 63-62-200-61-99-97-98-287-140-286-150 a partire dalla SP17, per i quali manca in allegato alla domanda di aiuto l'autorizzazione dei proprietari (ad esclusione di , e ); Parte_4 Persona_3 Parte_5
ii) che il sentiero effettivamente realizzato interessa, invece, i terreni siti Comune di
Selva di Progno, identificati al foglio 42, i mappali n. 274-63-110-109-105-104-100-
288-292-378-153-287-286-150 dei quali, ad esclusione dei terreni di proprietà e dei mappali n.274-63-110-109-105 ove già esisteva un sentiero, solo il mappale n. 287 risulta privo di autorizzazione del proprietario (si veda pagg. 25-26 della Parte_6 consulenza). Ha precisato, inoltre che i terreni interessati dal sentiero realizzato non sono indicati nel Nulla Osta Forestale.
E così, dopo aver chiaramente descritto le caratteristiche del percorso realizzato dall'odierna attrice e quello del percorso oggetto della domanda di aiuto presentata ad , il C.T.U. ha affermato che il percorso realizzato dall'azienda CP_1
è difforme da quello autorizzato sia nel tracciato che nei mappali Parte_1 interessati e presenta una larghezza in alcuni tratti superiore ed in altri tratti inferiore a quanto indicato nelle prescrizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dal Servizio
Forestale, ove è espressamente prescritto che “Il percorso da sistemare, a lavori ultimati avrà una lunghezza di 590 m. ca ed una larghezza variabile da 0.5 m a 2 m.”.
Inoltre, ha affermato che il sentiero realizzato non è stato completato nell'arredo urbano previsto (panchine, tavoli, staccionate e cartellonistica), circostanza di non secondaria importanza trattandosi di un percorso didattico educativo.
Da quanto precede risulta, dunque, che il sentiero realizzato dall'odierna attrice interessa mappali diversi da quelli indicati nella domanda di aiuto e si snoda lungo un tracciato del tutto diverso, con una lunghezza maggiore (700 m. in luogo di
590 m.) ed una larghezza a tratti maggiore e a tratti minore di quella autorizzata e costituisce, pertanto, un'opera totalmente diversa rispetto a quella finanziata.
A fronte di tali palesi e macroscopiche difformità è evidente che non può parlarsi riduttivamente, come pure sostiene parte attrice, di un mero errore nella indicazione dei mappali interessati, asseritamente commesso dal tecnico incaricato di redigere la domanda di aiuto ed emendabile da parte di . Tanto più che, CP_1 sottoscrivendo la richiesta di aiuto, l'odierna attrice ha espressamente assunto tutti gli impegni ed obblighi specifici anche pluriennali previsti a suo carico per la misura prescelta. Né rileva la circostanza che il percorso realizzato sia comunque munito titoli autorizzativi in forza dell'avvenuta riduzione in pristino del percorso realizzato abusivamente e che le opere siano state poi eseguite nel rispetto della normativa vigente poiché il percorso realizzato, seppure munito di titoli autorizzativi, non corrisponde al tracciato approvato ai fini della concessione del contributo pubblico.
Va da ultimo osservato che neppure può essere utilmente invocata l'asserita riconoscibilità dell'errore da parte di (pur riconosciuta nella relazione di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. poiché nella specie non viene in Per_2 rilievo la disciplina dell'errore quale vizio del consenso, né è ravvisabile un affidamento incolpevole dell'attrice in ordine alla correttezza del proprio operato che appaia in questa sede meritevole di tutela.
In conseguenza di quanto precede, la domanda attorea va rigettata e l'attrice va condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere ad le spese processuali, CP_1 con i compensi liquidati ai sensi del DM 55 /2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
b) condanna a rifondere a le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed Iva
(se dovuta) come per legge.
Così deciso in Verona, il 13.06.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)