Articolo 1979 del Codice civile
Articolo 1938Articolo 1980
Versione
19 aprile 1942
Art. 1979.

(Poteri dei creditori cessionari).

L'amministrazione dei beni ceduti spetta ai creditori cessionari.
Questi possono esercitare tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni medesimi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente