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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 303 R.G. dell'anno 2022, proposta da
nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari presso Parte_1 lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino, Teodoro Venceslao Rodin e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'Avv. Maria Antonietta Piras e dall'Avv. Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024,
a firma del notaio rep. n. 37875, racc. 7313, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Per_1 dell'Ente, in Cagliari, via P. Delitala 2
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza impugnata 1) condannare l'istituto appellato a pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di 673,25 € oltre spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2) regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei procuratori dei sottoscritti procuratori antistatari;
3) nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio.
Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”.
Nell'interesse dell'appellato: Voglia la Corte “rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado;
con vittoria di spese e competenze legali come per legge”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.07.2020 davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, Parte_1 CP_ ha convenuto in giudizio l' per rappresentare di avere proposto domanda amministrativa in data
11.10.2017 con il fine di ottenere dall'istituto il riconoscimento del diritto di percepire la pensione ordinaria di inabilità, prevista dall'art. 2 della l. n. 222 del 1984, che l'aveva invece rigettata per asserita carenza del requisito sanitario, nè miglior esito aveva avuto il ricorso amministrativo proposto al comitato provinciale, rimasto pivo di risposta.
Si era trovata perciò costretta a proporre ricorso davanti al Tribunale, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., il quale, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio e con decreto di omologa in data 7.08.2019, aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario di legge per beneficiare dell'assegno ordinario sin dalla data della domanda amministrativa. CP_ Il decreto era stato notificato all' il 22.08.2019 ma l' , cui era stata richiesta l'erogazione della CP_1 provvidenza, non aveva provveduto a corrisponderla, ancorché fosse decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto di omologa, né aveva riconosciuto il suo diritto di percepire la pensione ordinaria di inabilità.
Ha, pertanto, domandato che fosse accertato il suo diritto alla pensione ordinaria di inabilità, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e la conseguente condanna CP_ dell al pagamento dei ratei maturati, con gli accessori di legge fino al saldo.
*
L' si è costituito in giudizio con memoria in data 13.04.2021 per precisare che l'ufficio amministrativo CP_2 competente aveva comunicato alla ricorrente, già titolare di assegno ordinario di invalidità, la richiesta di una dichiarazione espressa di opzione tra assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità, nonché la documentazione comprovante la cancellazione da albi professionali o di categoria e la cessazione dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, in esito alla quale aveva informato la della reiezione della Pt_1 prestazione non essendo stato possibile procedere all'accertamento del diritto alla stessa. CP_ E ciò in quanto, ha proseguito l la sola notifica del decreto di omologa non era sufficiente per la liquidazione della prestazione, essendo necessaria, per verificare tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il pagamento della prestazione, la presentazione della specifica dichiarazione attestante la sussistenza degli ulteriori requisiti, nel caso di specie la cancellazione da albi professionali o di categoria ovvero la cessazione dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, non documentati da Pt_1 all'amministrazione.
*
Il Tribunale, istruita la causa con acquisizioni documentali nei termini di cui all'ordinanza adottata in data
31.05.2021 in esito all'udienza del 12.05.2021 - nella quale il primo giudice si era riservato in merito alle istanze e alle conclusioni formulate dalle parti - segnatamente con acquisizione di un estratto contributivo aggiornato CP_ sulla posizione della ricorrente, prodotto dall sia con note di trattazione scritta in data 30.12.2021 che con note di trattazione scritta in data 23.05.2022 e con attestazione del periodo di svolgimento di attività lavorativa dal 15.10.2018 al 18.09.2019, prodotta dalla ricorrente con note di trattazione scritta del 13.05.2022, con sentenza n. 544 del 06.07.2022, ha dichiarato “il diritto della ricorrente alla costituzione della pensione ordinaria di inabilità” e CP_ condannato l' al pagamento in suo favore dei ratei “maturati con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa dell'11 ottobre 2017, ad esclusione di quelli relativi al periodo compreso tra il 15 ottobre 2018 ed il 18 settembre 2019, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza di legge”.
Più precisamente il primo giudice ha premesso che non era in discussione la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito contributivo previsto dalla legge 222 del 1984, all'art. 4, ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità di cui all'art. 2 della stessa legge e che il requisito sanitario era stato accertato all'esito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., con decorrenza dalla domanda amministrativa del mese di ottobre 2017 ed ha poi rilevato che la legge n. 222 del 1984 non richiedeva, quale requisito per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria, che l'interessato, già titolare del diritto all'assegno ordinario, rinunciasse a quest'ultimo, anche se era evidente che le due provvidenze fossero incompatibili l'una con l'altra e che il maturare del diritto alla pensione determinasse la cessazione del diritto all'assegno.
Ha poi proseguito rilevando che era documentato in atti che la ricorrente avesse prestato attività lavorativa retribuita dal 15.10.2018 al 18.09.2019, come riconosciuto espressamente dai suoi difensori nelle note del
13.05.2022 e ricavabile anche dall'estratto conto previdenziale allegato al ricorso, oltre che da quello in versione CP_ aggiornata depositato dall' il 23 maggio 2022.
Ed in materia di pensione ordinaria di inabilità, disciplinata dalla legge n. 222 del 1984, ha proseguito il primo giudice, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato il principio generale, peraltro ormai consolidato, secondo cui gli unici elementi costitutivi del diritto sono il requisito sanitario e quello contributivo, ai sensi dell'art. 2, mentre gli altri fatti cui erano riferiti i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici conditiones iuris, eventualmente ostative all'erogazione del trattamento economico.
Di conseguenza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti per l'insorgenza del diritto (sanitario e CP_ contributivo), ove fosse stata ritualmente proposta dall un'eccezione di svolgimento di attività lavorativa da parte dell'assicurato, ha proseguito il Tribunale, il relativo accertamento diveniva indispensabile ai fini dell'individuazione della decorrenza della prestazione, rilevando a tal fine altresì i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato iniziate per la prima volta dopo il provvedimento di concessione della pensione, che ne determinavano la revoca ai sensi del comma 5 dell'art. 2 l. 222/1984.
E nel caso di ha concluso il primo giudice, in cui il provvedimento di concessione della pensione Parte_1 CP_ non era ancora stato emesso dall era quindi necessario prendere atto dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa retribuita nel periodo dal 15.10.2018 al 18.09.2019, che pur non operando come fatto estintivo del diritto, ne impediva comunque l'erogazione lungo quello stesso arco temporale.
Da ciò il riconoscimento del diritto della ricorrente alla costituzione della pensione ordinaria di inabilità e la CP_ condanna dell al pagamento dei ratei maturati dalla domanda amministrativa, con decorrenza di legge, escludendo però i periodi di lavoro retribuito sopra rilevati, oltre accessori legge.
Il primo giudice ha poi compensato per metà tra le parti le spese di lite in considerazione dell'accoglimento CP_ parziale della domanda ed ha posto a carico dell siccome soccombente, le spese residue liquidate sulla base dei parametri previsti dal DM 55 del 2014 all'epoca vigente per le cause in materia di previdenza di valore indeterminabile, escludendo la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria, che sostanzialmente non si era svolta.
Contro la sentenza ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1 CP_2
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Con un unico motivo d'appello ha criticato la sentenza deducendo “violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 91 e 132 del cod. proc. civ. e del Regolamento del Ministero della Giustizia approvato con decreto n. 55 del
2014, che determina i parametri per la liquidazione dei compensi”.
Il Tribunale aveva, infatti, disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione forfettaria delle stesse, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e nello specifico escludendo esplicitamente il compenso per la fase istruttoria, nella sostanza non svoltasi, senza tenere conto dell'effettivo svolgimento della fase di trattazione, come agevolmente dimostrato dalla circostanza che il Tribunale stesso, non potendo decidere la causa sulla base di quanto dedotto ed allegato negli atti introduttivi del giudizio, aveva ritenuto necessario tenere ben quattro udienze nella forma della trattazione scritta.
E ciò in quanto la controversia, dal carattere eminentemente documentale, che già implicava una inevitabile attività istruttoria di preparazione e consultazione del materiale documentale, era stata caratterizzata dalla CP_ circostanza che l costituendosi in giudizio, aveva allegato l'impossibilità di procedere all'accertamento del diritto alla prestazione in quanto la ricorrente non aveva espresso l'opzione tra l'assegno ordinario di invalidità a lei in godimento dal maggio 2016 e la pensione di inabilità, conducendo lo stesso Tribunale ad onerare le parti di precise attività istruttorie, come rilevabile dall'ordinanza depositata il 31.05.2021, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 12.05.2021, con la quale veniva assegnato il termine del CP_ 18.05.2022 alle parti per il deposito di note contenenti osservazioni sulla questione sollevata dall e per il deposito, a cura dell'istituto resistente, di un estratto contributivo aggiornato sulla posizione della ricorrente.
Né si era considerato che la fase di trattazione della causa, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, era da intendersi in ogni caso ineludibile.
Ha, infine, rilevato l'appellante che la somma liquidata non solo non teneva conto dei compensi previsti per la fase istruttoria ma neppure della nota spese presentata, della quale non aveva neanche fatto menzione, laddove era stato specificato lo scaglione di riferimento e il relativo compenso previsto per ogni fase del giudizio, con modus operandi più volte censurato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in quanto lesivo dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore, avendo il giudice il dovere di motivare, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, la scelta di procedere ad una determinazione globale dei compensi liquidati in misura inferiore a quella richiesta.
In conclusione, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e del relativo scaglione applicabile, il compenso minimo previsto dal DM 55 del 2014 per la fase istruttoria sarebbe stato pari a 1.346,50 €, da ridurre a metà vista la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, e conseguentemente pari a 673,25 €.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata in conformità alle conclusioni rassegnate in epigrafe.
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L'appello è fondato. Ritiene, infatti, il collegio che non correttamente il primo giudice - che pure ha dato conto in sentenza dei criteri utilizzati, indicando chiaramente i parametri vigenti all'epoca secondo la tabella prevista dal DM 55/2014 per le controversie di previdenza di valore indeterminabile (e cioè comprese tra 26.000,01 e 52.000,00 €), per le tre fasi implicitamente riconosciute (studio, introduttiva e decisoria), come si evince dall'espressa esclusione della fase istruttoria e dalla congruenza delle somme liquidate con gli importi minimi da tale tabella previsti per il valore della controversia riconosciuto e qui peraltro non contestato, procedendo quindi ad una liquidazione non onnicomprensiva - abbia escluso la liquidazione dei compensi per la fase di trattazione e/o istruttoria, neppure in limiti estremamente ridotti, in quanto “sostanzialmente non si è svolta”.
Come emerge, infatti, dalla lettura dei verbali di udienza, nel corso del giudizio si sono resi necessari alcuni approfondimenti istruttori, in ragione dei quali il primo giudice ha poi adottato la decisione di riconoscere la prestazione richiesta, dando atto della sussistenza fin dalla domanda amministrativa dei necessari presupposti costitutivi, cioè requisito sanitario e requisito contributivo, ma anche rilevando di avere accertato la sussistenza di una circostanza, e cioè lo svolgimento di attività lavorativa retribuita da parte di nel Pt_1 periodo compreso tra il 15 ottobre 2018 ed il 18 settembre 2019, che operava come fatto impeditivo dell'erogazione del diritto, e non come fatto estintivo dello stesso, lungo quello stesso arco temporale.
Rileva al proposito l'udienza del 12.05.2021, preceduta dal deposito di note di trattazione scritta ad opera delle CP_ parti, con le quali l aveva richiamato integralmente le difese e conclusioni di cui alla memoria difensiva depositata il 13.04.2021, ed in particolare l'eccezione secondo cui la ricorrente non avrebbe attestato, attraverso la necessaria dichiarazione, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dal legislatore ed in particolare la cessazione dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, rendendo così impossibile accertare il diritto alla prestazione.
I difensori della ricorrente, che avevano anche loro confermato le conclusioni, depositando la nota spese, CP_ avevano invece evidenziato la pretestuosità della richiesta dell di optare tra assegno ordinario di invalidità e pensione ordinaria di inabilità, a fronte dell'ovvio interesse della parte ad usufruire della prestazione a lei più vantaggiosa, rilevando altresì che la mail del 14.09.2020 allegata alla memoria di costituzione, ed inspiegabilmente indirizzata al patronato, non conteneva alcuna richiesta di opzione, ma più semplicemente e pretestuosamente di fornire informazioni in merito alla cessazione dell'attività lavorativa e all'iscrizione ad albi professionali o di categoria, la prima benchè risultante dall'estratto contributivo e la seconda benchè l'istituto fosse a conoscenza del fatto che lavorasse dapprima alle dipendenze di una cooperativa di pulizie e poi di una mensa scolastica e che comunque non essendo in discussione il requisito contributivo e tantomeno quello sanitario, la domanda era fondata.
In esito a tale udienza, infatti, il primo giudice si era riservato “di decidere sulle istanze e conclusioni delle parti con separato provvedimento da adottarsi fuori udienza” e, con provvedimento in data 31.05.2021, aveva poi sciolto la riserva, fissando l'udienza del 15.06.2022 e assegnando termine fino al 18 maggio 2022 per il deposito di CP_ note contenenti osservazioni delle parti sulla questione sollevate e per il deposito, a cura dell di un estratto contributivo aggiornato sulla posizione della ricorrente, e ciò in quanto, si legge nell'ordinanza adottata, “dall'estratto conto prodotto dalla ricorrente parrebbe che questa abbia proseguito l'attività lavorativa anche dopo la presentazione della domanda amministrativa, fino al mese fino al settembre 2019”, ritenendo perciò di dover invitare le parti a dedurre sulla eventuale incidenza del fatto rilevato sulla decorrenza del diritto alla pensione, richiamando al proposito il principio generale affermato in giurisprudenza dalla Suprema Corte, in particolare con la sentenza n. 22406 del 3.11.2015. CP_ Nelle more dell'udienza del 15.06.2022 l in data 30.12.2021, aveva quindi depositato note con le quali aveva preso specificamente posizione su quanto richiesto, rilevando che la pensione doveva necessariamente decorrere dal mese successivo alla cessazione dell'eventuale attività lavorativa dipendente, autonoma e/o alla cancellazione dell'iscrizione ad albi professionali, di categoria e non certo dalla domanda amministrativa, producendo un estratto contributivo aggiornato al 3.06.2021.
Erano poi seguite note di trattazione scritta di in data 13.05.2022, con le quali la medesima aveva Pt_1 allegato attestazione di svolgimento dell'attività lavorativa dal 15.10.2018 al 18.09.2019, concludendo per il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità dalla data della domanda amministrativa, escluso il CP_ periodo lavorativo sopra riportato, mentre l aveva prodotto, con note del 23.05.2022, un estratto contributivo ulteriormente aggiornato a tale ultima data.
L'udienza fissata per il 15.06.2022, di cui in data 26.05.2022 era stata disposta la trattazione scritta, si era risolta in un rinvio al 06.07.2022, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., dato che nessuna delle parti aveva depositato note di trattazione scritta ed infine, all'udienza del 6.07.2022, preceduta dal deposito di note di trattazione scritta di entrambe le parti, che avevano rassegnato le proprie conclusioni, la causa era stata tenuta a decisione.
Il primo giudice, quindi, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 12.05.2021, con provvedimento in data
31.05.2021, aveva sottoposto alle parti alcuni temi controversi, riferiti in particolare all'incidenza sulla decorrenza della prestazione richiesta dello svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa anche dopo la presentazione della domanda amministrativa e ordinato la produzione di alcuni documenti ritenuti in proposito dirimenti ai fini della decisione, depositati poi da entrambe le parti con le citate note di trattazione CP_ scritta, per l' in data 30.12.2021 e del 23.05.2022 (estratto contributivo aggiornato) e per la ricorrente in data 13.05.2022 (attestazione dello svolgimento di attività lavorativa e di definitiva cessazione della stessa).
Alla luce del disposto di cui all'art. 4 del D.M. 55/2014 che enuclea, tra gli adempimenti riconducibili alla fase di trattazione e/o istruttoria del giudizio, “..le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse e suddetti provvedimenti giudiziali ..” ed invero come rilevato dalla Suprema Corte anche di recente, con le pronunzie n.
8561/2023 e 28627/2023, il DM 55 del 2014, con le successive modifiche, ha previsto “un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l'eventuale attività istruttoria”, dando quindi rilievo non solo allo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, quale l'espletamento di prove orali o di una consulenza tecnica d'ufficio, ma anche di trattazione della causa.
Se è infatti vero che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria/di trattazione, ai sensi del citato art. 4, comma quinto, lettera c, del DM 55 del 2014, ciò che rileva è comunque lo svolgimento effettivo dell'attività di trattazione e/o istruttoria, effettività dalla quale non si può comunque prescindere, è altresì vero che, nel caso in esame, vi è stata effettivamente una fase quantomeno di trattazione, se non istruttoria, che ha richiesto almeno un'udienza fino alla decisione, nell'ambito della quale, come già CP_ evidenziato, il Tribunale aveva valutato e fatto valutare alle parti l'introduzione da parte dell' del tema della sussistenza di una condizione, ritenuta ostativa dall'istituto e impeditiva da all'insorgenza del Pt_1 diritto alla pensione per effetto dello svolgimento, dopo la proposizione della domanda amministrativa, di attività lavorativa retribuita con la medesima incompatibile, onerando perciò le parti, come sopra evidenziato, di effettuare alcune produzioni documentali, poi utilizzate al fine di decidere la controversia e rivelatesi quindi dirimenti per la decisione.
Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere, in accoglimento del secondo motivo di appello, alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, aggiungendo quelli previsti per la fase di trattazione e/o istruttoria nella tabella delle cause di previdenza, secondo le tabelle vigenti alla data della sentenza (6.07.2022) in base ai valori minimi dello scaglione pacificamente applicabile, ossia quello indeterminabile, già peraltro correttamente applicati in sentenza per le tre fasi liquidate, seppure con riferimento alla tabella all'epoca vigente e oggi mutata, previa compensazione per metà, e pari a 641,25 euro
(valore medio per tale fase, all'epoca, di 2.565,00 euro, diviso al 50% per ottenere i minimi e poi ridotto a metà per la compensazione operata), non ricorrendo al contrario alcun motivo per fare applicazione dei parametri medi, in considerazione del complessivo andamento e della non particolare complessità della lite, giustamente sottolineata dal primo giudice.
Tali compensi minimi sono pari complessivamente quindi a 2.208,25 euro, ottenuti aggiungendo all'importo di 1.567,00 euro già liquidato in sentenza per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e non contestato dalle parti, quello sopra precisato di 641,25 euro, ovvero riducendo del 50% i valori previsti per ciascuna delle quattro fasi per le controversie previdenziali di questo valore nella tabella delle cause di previdenza e operando la compensazione per metà (valori medi di all'epoca di 1.620,00+1.147,00+2.565,00+3.500,00), oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Spettano, altresì, ad le spese del giudizio di appello, che vanno quantificate come da Parte_2 dispositivo, considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari all'importo delle maggiori spese liquidate per 641,25 euro (valore fino a 1.110,01 euro), conseguentemente pari a 247,00 € complessivi, considerando le fasi di studio (142 euro), introduttiva
(142 euro) e decisionale (210 euro), ridotti del 50% per calcolare i valori minimi, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, invece, il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza in questo grado di giudizio delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 in ragione dei principi CP_ sopra evidenziati (la controversia è stata definita in una sola udienza e la costituzione dell pervenuta telematicamente il 21 febbraio 2025, non ha richiesto alcuna trattazione e/o istruttoria, se si considera che con la memoria di costituzione sono stati prodotti provvedimenti da tempo noti alle parti).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che ne hanno dichiarato l'anticipazione e la mancata riscossione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ accoglie l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Cagliari, Sezione Lavoro, in data 06.07.2022, n. 544 e, in riforma della stessa, ridetermina in complessivi euro
2.208,25 (di cui 641,25 euro per la fase di trattazione e/o istruttoria) le spese del giudizio di primo grado, già CP_ poste a carico dell' oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge;
CP_ condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 247,00, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi per entrambi i gradi del giudizio in favore dei suoi procuratori anticipatari.
Cagliari, 13 maggio 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa