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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 1605/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa NO De LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
FA UL
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA P.IVA_1
RESISTENTE
1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(...) dichiarare il diritto del ricorrente alla Cancellazione dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 12.09.2020 ovvero da altra data che sarà accertata in corso di causa;
• per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace l'Avviso di Addebito N. 368 2023 00153536 89 000 del CP_1
18.01.2024”; con vittoria di spese.
Si costituiva , Controparte_1
con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano contrariis rejectis, così giudicare: rigettare il ricorso e le domande volte in quanto inammissibili infondate in fatto e in diritto;
rigettare l'opposizione e tutte le domande con essa spiegate, in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando l'Ava n. n. 36820230015353689000 ed il credito ivi imposto relativo al periodo dal 01/2021 al 12/2022 per contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti (IV rata 2021, I, II, III rata 2022) dichiarando tenuta controparte al pagamento dell'importo di € 4.559,10 oltre sanzioni ed accessori maturandi per il tramite dell'agente per la riscossione”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di
2 consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
proponeva opposizione all'Avviso di Addebito n. Parte_1
36820230015353689000. Vantava il diritto alla cancellazione dalla gestione commercianti per asserita insussistenza dei presupposti per l'iscrizione.
Sosteneva di essere divenuto dipendente della società, per la quale si era iscritto alla gestione commercianti in data 12/09/2020. Chiedeva, quindi, la cancellazione, con conseguente annullamento dell'AVA oggetto di causa.
In fatto, occorre osservare che, in data 27/07/2018, veniva costituita la di cui parte opponente è socio insieme ad altri. CP_2
In data 11/01/2019, la società iniziava l'attività di ristorazione che ne costituisce l'oggetto sociale.
In data 21/01/2019, parte ricorrente, come altri soci, chiedeva di essere iscritta alla Gestione Commercianti: la parte ricorrente riconosceva, quindi, di partecipare direttamente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza dall'11/01/2019.
In data 9/06/2021, cinque soci, tra cui il ricorrente, chiedevano la cessazione retroattiva alla data 12/09/2020 della propria iscrizione alla Gestione
Commercianti. A monte di tale richiesta, era l'avvenuta assunzione dei soci alle dipendenze della menzionata S.r.l. dagli stessi partecipata.
Parte ricorrente dava atto dell'inquadramento nel Livello 5° del CCNL
Terziario - Pubblici Esercizi, per le mansioni di “Addetto alla Cucina”. evidenziava, però, incongruenze rispetto alla effettività della CP_1
subordinazione del rapporto di lavoro di parte ricorrente. Infatti, nonostante il ricorrente avesse denunciato la qualifica 8.1.4.2.0.5, ossia personale di cucina
3 non qualificato, percepiva, nel 2022, una retribuzione pari a Euro 37.672,00 e, nel 2023, pari a Euro 37.639,00, come risulta dall'estratto conto contributivo. È palese quanto tale retribuzione fosse ampiamente superiore a quanto spettante ad un dipendente in base alla contrattazione collettiva.
Non veniva smentito da parte ricorrente quanto osservato da CP_1
ossia che dipendenti della citata S.r.l. come inquadramento superiore, quali il barista ed il cameriere, percepissero retribuzione inferiore.
A fronte del disconoscimento operato da con riguardo alla CP_1 genuinità del rapporto di lavoro di parte ricorrente, era onere di quest'ultima dimostrare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che sorreggessero la subordinazione. Del resto, a fronte della precedente iscrizione alla Gestione
Commercianti, a domanda del ricorrente medesimo, quale socio di CP_2 quest'ultimo era gravato della prova dei caratteri distintivi della subordinazione, correlato, quindi, ad un mutamento nell'organizzazione della S.r.l. Del resto, la cancellazione dalla Gestione Commercianti non veniva richiesta da parte ricorrente fin dal principio, bensì da data successiva, a riprova della correttezza dell'originaria iscrizione a domanda.
Sul punto, la Cassazione sanciva, infatti, che “In forza del potere di CP_ autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico
4 qualificante del requisito della subordinazione” (Cassazione Sez. L, Ordinanza
n. 809 del 19/01/2021).
Nel caso di specie, le deduzioni di parte ricorrente con riguardo alle direttive, tratto fondamentale distintivo della subordinazione, sono generiche laddove queste sarebbero meramente consistite nell'approvazione delle proposte di piatti per il menu'.
4 . Per le ragioni che precedono e, in particolare, per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e CP_1 della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1
liquidate nella misura complessiva di Euro 1.800,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 22/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
NO De LO
5
SEZIONE LAVORO
N. 1605/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa NO De LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
FA UL
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA P.IVA_1
RESISTENTE
1
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(...) dichiarare il diritto del ricorrente alla Cancellazione dalla Gestione Commercianti a decorrere dal 12.09.2020 ovvero da altra data che sarà accertata in corso di causa;
• per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace l'Avviso di Addebito N. 368 2023 00153536 89 000 del CP_1
18.01.2024”; con vittoria di spese.
Si costituiva , Controparte_1
con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano contrariis rejectis, così giudicare: rigettare il ricorso e le domande volte in quanto inammissibili infondate in fatto e in diritto;
rigettare l'opposizione e tutte le domande con essa spiegate, in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando l'Ava n. n. 36820230015353689000 ed il credito ivi imposto relativo al periodo dal 01/2021 al 12/2022 per contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti (IV rata 2021, I, II, III rata 2022) dichiarando tenuta controparte al pagamento dell'importo di € 4.559,10 oltre sanzioni ed accessori maturandi per il tramite dell'agente per la riscossione”.
2. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di
2 consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
proponeva opposizione all'Avviso di Addebito n. Parte_1
36820230015353689000. Vantava il diritto alla cancellazione dalla gestione commercianti per asserita insussistenza dei presupposti per l'iscrizione.
Sosteneva di essere divenuto dipendente della società, per la quale si era iscritto alla gestione commercianti in data 12/09/2020. Chiedeva, quindi, la cancellazione, con conseguente annullamento dell'AVA oggetto di causa.
In fatto, occorre osservare che, in data 27/07/2018, veniva costituita la di cui parte opponente è socio insieme ad altri. CP_2
In data 11/01/2019, la società iniziava l'attività di ristorazione che ne costituisce l'oggetto sociale.
In data 21/01/2019, parte ricorrente, come altri soci, chiedeva di essere iscritta alla Gestione Commercianti: la parte ricorrente riconosceva, quindi, di partecipare direttamente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza dall'11/01/2019.
In data 9/06/2021, cinque soci, tra cui il ricorrente, chiedevano la cessazione retroattiva alla data 12/09/2020 della propria iscrizione alla Gestione
Commercianti. A monte di tale richiesta, era l'avvenuta assunzione dei soci alle dipendenze della menzionata S.r.l. dagli stessi partecipata.
Parte ricorrente dava atto dell'inquadramento nel Livello 5° del CCNL
Terziario - Pubblici Esercizi, per le mansioni di “Addetto alla Cucina”. evidenziava, però, incongruenze rispetto alla effettività della CP_1
subordinazione del rapporto di lavoro di parte ricorrente. Infatti, nonostante il ricorrente avesse denunciato la qualifica 8.1.4.2.0.5, ossia personale di cucina
3 non qualificato, percepiva, nel 2022, una retribuzione pari a Euro 37.672,00 e, nel 2023, pari a Euro 37.639,00, come risulta dall'estratto conto contributivo. È palese quanto tale retribuzione fosse ampiamente superiore a quanto spettante ad un dipendente in base alla contrattazione collettiva.
Non veniva smentito da parte ricorrente quanto osservato da CP_1
ossia che dipendenti della citata S.r.l. come inquadramento superiore, quali il barista ed il cameriere, percepissero retribuzione inferiore.
A fronte del disconoscimento operato da con riguardo alla CP_1 genuinità del rapporto di lavoro di parte ricorrente, era onere di quest'ultima dimostrare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che sorreggessero la subordinazione. Del resto, a fronte della precedente iscrizione alla Gestione
Commercianti, a domanda del ricorrente medesimo, quale socio di CP_2 quest'ultimo era gravato della prova dei caratteri distintivi della subordinazione, correlato, quindi, ad un mutamento nell'organizzazione della S.r.l. Del resto, la cancellazione dalla Gestione Commercianti non veniva richiesta da parte ricorrente fin dal principio, bensì da data successiva, a riprova della correttezza dell'originaria iscrizione a domanda.
Sul punto, la Cassazione sanciva, infatti, che “In forza del potere di CP_ autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico
4 qualificante del requisito della subordinazione” (Cassazione Sez. L, Ordinanza
n. 809 del 19/01/2021).
Nel caso di specie, le deduzioni di parte ricorrente con riguardo alle direttive, tratto fondamentale distintivo della subordinazione, sono generiche laddove queste sarebbero meramente consistite nell'approvazione delle proposte di piatti per il menu'.
4 . Per le ragioni che precedono e, in particolare, per il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
5. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., parte ricorrente, in quanto soccombente, va condannata al pagamento delle spese di lite in favore di determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e CP_1 della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Le spese sono liquidate tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite, CP_1
liquidate nella misura complessiva di Euro 1.800,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 22/05/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
NO De LO
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