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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5996 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2024 e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Nicodemo e domiciliati presso il suo C.F._2
studio in Roma, in Via della Giuliana n.32 giusta procura in atti
Appellanti
E
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Alfonso Gentile e CP_1 C.F._3
Avv. Antonella Gentile e domiciliata nel loro studio sito in Roma, Via dei Pirenei 1 giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12514/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
14/09/2020
Conclusioni
Per l'appellante: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 12514/20, emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 14/09/2020, pubblicata in pari data e notificata ai Sigg. e in data 20/10/2020 e, per l'effetto: Parte_2 Pt_1
1 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che non sono dovuti dai Sigg. e alla Parte_2 Pt_1
Sig.ra i canoni di locazione relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017, pari ad € CP_1
1.500,00, nonché accertare e dichiarare che non è dovuto dai Sigg. e alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 il rimborso degli oneri condominiali corrisposti nella misura di € 1.074,24, per tutti i motivi CP_1
esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, ridurre gli importi eventualmente dovuti dai Sigg.
e alla Sig.ra secondo quanto provato all'esito del giudizio, ovvero Parte_2 Pt_1 CP_1
ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del primo grado e del presente grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertati i fatti di cui alla narrativa del presente atto, rigettare l'appello promosso dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 Parte_2
e confermare la sentenza n. 12514/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 14.09.2020.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., ha chiesto ed ottenuto, in data 19/07/2019, dal Giudice CP_1
del Tribunale Ordinario di Roma, l'emissione, nei confronti di e , Parte_2 Parte_1
del decreto ingiuntivo per la somma di euro 6.324,24 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali dovuti ma non corrisposti per il periodo che va da marzo 2017 a dicembre 2017, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura liquidate in €. 730,00 per compensi professionali, in €. 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A..
Avverso il decreto ingiuntivo n. 14900/2019, hanno proposto opposizione gli ingiunti, con ricorso tempestivamente iscritto a ruolo, deducendo ed eccependo: 1) che la riconsegna dell'immobile oggetto del contratto di locazione intercorso tra le parti sarebbe in realtà avvenuta non in data
12/12/2017, come rappresentato dalla parte locatrice, bensì in data 27/10/2017; 2) che la Sig.ra non avrebbe provato che le somme dalla stessa corrisposte a titolo di oneri condominiali CP_1
fossero relative alle spese ordinarie di competenza del conduttore.
Gli opponenti hanno concluso chiedendo che, in via principale, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che l'importo ingiunto non sia dovuto, e che, in via subordinata, vengano ridotti gli importi eventualmente dovuti dagli opponenti all'opposta, secondo quanto provato all'esito del giudizio, ovvero ritenuto di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando in fatto ed in diritto CP_1
la domanda invocandone il rigetto. 2 Con sentenza n. 12514/2020 pubblicata il 14 Settembre 2020 il Tribunale di Roma così ha deciso:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto n. 14900/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 19/07/2019 nel procedimento n.r.g.a.c.c. 40504/2019 che dichiara esecutivo;
2. condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro
1.618,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. se dovuta come per legge, da rifondersi direttamente in favore dell'Avv. Giovanni Squillace e dell'Avv. Leonardo
Brasca dichiaratisi antistatari.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
Si è costituita contestando nel merito l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Con il primo motivo di appello rubricato “Sui Canoni di locazione relativi alle mensilità di Novembre
2017 e Dicembre 2017. Erronea interpretazione del verbale redatto dall'ufficiale giudiziario” lamentano gli appellanti che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fonda sulla circostanza che il provvedimento monitorio era stato ottenuto sulla base della produzione di una scrittura privata, in cui si dava atto che la riconsegna dell'immobile era avvenuta in data 12/12/2017 e che il deposito cauzionale versato dagli opponenti, pari ad € 2.250,00, fosse trattenuto dalla Sig.ra “a titolo CP_1 di acconto sui canoni di locazione dovuti”. Orbene, tale documento, in realtà, riportava circostanze, date e sottoscrizioni non veritiere, in quanto la riconsegna dell'immobile de quo, in realtà, era avvenuta non in data 12/12/2017, bensì in data 27/10/2017, come si evince dalla scrittura privata allegata dagli opponenti in primo grado, e che il Giudice di primo grado aveva errato dando la prevalenza al verbale dell'ufficiale Giudiziario rispetto alla scrittura privata firmata dalle parti.
Il motivo è infondato.
Nel caso di scritture private provenienti da terzi estranei al giudizio, in questo caso l'Avv. Passarini per gli appellanti e l'Avv. Gentile per l'appellata, queste pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
L'art. 2702 cod. civ., che disciplina l'efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme, di cui agli artt. 214 segg. cod. proc. civ., sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Pertanto, la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, è tenuto a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo (Cass. Civ. 8938/2015).
In considerazione di tale principio, tenuto conto dell'esistenza di due scritture private con identico contenuto e che differiscono solo per la data deve tenersi conto del verbale di accesso dell'Ufficiale
3 giudiziario prodotto in atti. L'ipotesi prospettata da parte appellante nell'atto di appello, in cui afferma: “Verosimilmente, infatti, come normalmente avviene, la locatrice aveva azionato la procedura esecutiva ben prima che i conduttori riconsegnassero l'immobile - cioè il 27/10/2017 - laddove l'ufficiale giudiziario ha comunque effettuato l'accesso pochi giorni dopo, cioè il
07/11/2017, non rinvenendo, appunto, nessuno nell'immobile” non è condivisibile. Dai verbali di accesso dell'ufficiale Giudiziario è evidente che l'atto di sfratto è stato passato agli Ufficiali
Giudiziari in data 2 Novembre 2017 quindi dopo il 27 ottobre 2027, data in cui parte appellante asserisce aver riconsegnato l'immobile.
In merito al secondo motivo di appello rubricato “Sul rimborso degli oneri condominiali”, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione in merito all'eccezione che non era stata fornita alcuna prova che si trattasse di spese ordinarie.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Parte appellata nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ha prodotto il pagamento effettuato delle spese condominiali per il periodo Marzo 2014- Aprile 2017 per un importo di € 1.074,24, detto importo è stato chiesto dall'appellata con l'atto di intimazione di sfratto notificato agli appellanti in data 28 Marzo 2017.
Gli appellanti dal momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, avvenuta in data 28 Marzo
2017, erano a conoscenza che parte appellata chiedeva la somma di € 1.074,24 a titolo di oneri condominiali, qualora i conduttori avessero voluto contestare dette somme in merito alla specificazione e alla ripartizione avevano due mesi di tempo per richiedere formalmente detta specifica. Parte appellante in primo grado non ha dimostrato di aver richiesto al locatore la specificazione degli oneri condominiali e non ha prodotto alcun pagamento in merito alle spese condominiali ordinarie che asserisce aver effettuato nel corso degli anni. In altre parole, il termine dei due mesi, di cui al comma 3, dell'art. 9 della l. n. 392/1978, costituisce il limite massimo entro il quale il conduttore ha diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi.
L'inquilino, evocato in giudizio dal locatore per il pagamento degli oneri condominiali di cui all'articolo 9 legge 392 del 1978, nell'opporsi a tale richiesta, può esercitare il proprio diritto a prendere visione dei documenti giustificativi delle suddette spese esercitando ex art. 210 c.c., norma che consente al giudice di ordinare all'altra parte di esibire in giudizio la documentazione contabile condominiale. L'appellante in primo grado si è limitato ad una generica contestazione delle somme richieste a titolo di oneri condominiali non richiedendo neanche l'esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c.
In definitiva l'appello va rigettato.
4 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 12514/2020 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello
2- condanna e al pagamento, delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alfonso Gentile e dell'Avv. Antonella Gentile antistatari;
3-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
5
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5996 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 26/06/2024 e vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Nicodemo e domiciliati presso il suo C.F._2
studio in Roma, in Via della Giuliana n.32 giusta procura in atti
Appellanti
E
, C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv. Alfonso Gentile e CP_1 C.F._3
Avv. Antonella Gentile e domiciliata nel loro studio sito in Roma, Via dei Pirenei 1 giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 12514/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
14/09/2020
Conclusioni
Per l'appellante: “ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza n. 12514/20, emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 14/09/2020, pubblicata in pari data e notificata ai Sigg. e in data 20/10/2020 e, per l'effetto: Parte_2 Pt_1
1 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che non sono dovuti dai Sigg. e alla Parte_2 Pt_1
Sig.ra i canoni di locazione relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2017, pari ad € CP_1
1.500,00, nonché accertare e dichiarare che non è dovuto dai Sigg. e alla Sig.ra Parte_2 Pt_1 il rimborso degli oneri condominiali corrisposti nella misura di € 1.074,24, per tutti i motivi CP_1
esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA, ridurre gli importi eventualmente dovuti dai Sigg.
e alla Sig.ra secondo quanto provato all'esito del giudizio, ovvero Parte_2 Pt_1 CP_1
ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del primo grado e del presente grado di giudizio, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertati i fatti di cui alla narrativa del presente atto, rigettare l'appello promosso dalla sig.ra e dal sig. Parte_1 Parte_2
e confermare la sentenza n. 12514/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma in data 14.09.2020.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., ha chiesto ed ottenuto, in data 19/07/2019, dal Giudice CP_1
del Tribunale Ordinario di Roma, l'emissione, nei confronti di e , Parte_2 Parte_1
del decreto ingiuntivo per la somma di euro 6.324,24 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali dovuti ma non corrisposti per il periodo che va da marzo 2017 a dicembre 2017, oltre interessi legali dalla domanda e spese di procedura liquidate in €. 730,00 per compensi professionali, in €. 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A..
Avverso il decreto ingiuntivo n. 14900/2019, hanno proposto opposizione gli ingiunti, con ricorso tempestivamente iscritto a ruolo, deducendo ed eccependo: 1) che la riconsegna dell'immobile oggetto del contratto di locazione intercorso tra le parti sarebbe in realtà avvenuta non in data
12/12/2017, come rappresentato dalla parte locatrice, bensì in data 27/10/2017; 2) che la Sig.ra non avrebbe provato che le somme dalla stessa corrisposte a titolo di oneri condominiali CP_1
fossero relative alle spese ordinarie di competenza del conduttore.
Gli opponenti hanno concluso chiedendo che, in via principale, venga revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertando e dichiarando che l'importo ingiunto non sia dovuto, e che, in via subordinata, vengano ridotti gli importi eventualmente dovuti dagli opponenti all'opposta, secondo quanto provato all'esito del giudizio, ovvero ritenuto di giustizia. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , contestando in fatto ed in diritto CP_1
la domanda invocandone il rigetto. 2 Con sentenza n. 12514/2020 pubblicata il 14 Settembre 2020 il Tribunale di Roma così ha deciso:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto n. 14900/2019, emesso dal Tribunale di Roma il 19/07/2019 nel procedimento n.r.g.a.c.c. 40504/2019 che dichiara esecutivo;
2. condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in euro
1.618,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, c.p.a. al 4% ed i.v.a. se dovuta come per legge, da rifondersi direttamente in favore dell'Avv. Giovanni Squillace e dell'Avv. Leonardo
Brasca dichiaratisi antistatari.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
Si è costituita contestando nel merito l'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Con il primo motivo di appello rubricato “Sui Canoni di locazione relativi alle mensilità di Novembre
2017 e Dicembre 2017. Erronea interpretazione del verbale redatto dall'ufficiale giudiziario” lamentano gli appellanti che l'opposizione al decreto ingiuntivo si fonda sulla circostanza che il provvedimento monitorio era stato ottenuto sulla base della produzione di una scrittura privata, in cui si dava atto che la riconsegna dell'immobile era avvenuta in data 12/12/2017 e che il deposito cauzionale versato dagli opponenti, pari ad € 2.250,00, fosse trattenuto dalla Sig.ra “a titolo CP_1 di acconto sui canoni di locazione dovuti”. Orbene, tale documento, in realtà, riportava circostanze, date e sottoscrizioni non veritiere, in quanto la riconsegna dell'immobile de quo, in realtà, era avvenuta non in data 12/12/2017, bensì in data 27/10/2017, come si evince dalla scrittura privata allegata dagli opponenti in primo grado, e che il Giudice di primo grado aveva errato dando la prevalenza al verbale dell'ufficiale Giudiziario rispetto alla scrittura privata firmata dalle parti.
Il motivo è infondato.
Nel caso di scritture private provenienti da terzi estranei al giudizio, in questo caso l'Avv. Passarini per gli appellanti e l'Avv. Gentile per l'appellata, queste pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice.
L'art. 2702 cod. civ., che disciplina l'efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme, di cui agli artt. 214 segg. cod. proc. civ., sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Pertanto, la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, è tenuto a provare la veridicità formale del documento, che, per sé stesso, in difetto di quella prova, non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio. Resta, comunque, ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura, in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo (Cass. Civ. 8938/2015).
In considerazione di tale principio, tenuto conto dell'esistenza di due scritture private con identico contenuto e che differiscono solo per la data deve tenersi conto del verbale di accesso dell'Ufficiale
3 giudiziario prodotto in atti. L'ipotesi prospettata da parte appellante nell'atto di appello, in cui afferma: “Verosimilmente, infatti, come normalmente avviene, la locatrice aveva azionato la procedura esecutiva ben prima che i conduttori riconsegnassero l'immobile - cioè il 27/10/2017 - laddove l'ufficiale giudiziario ha comunque effettuato l'accesso pochi giorni dopo, cioè il
07/11/2017, non rinvenendo, appunto, nessuno nell'immobile” non è condivisibile. Dai verbali di accesso dell'ufficiale Giudiziario è evidente che l'atto di sfratto è stato passato agli Ufficiali
Giudiziari in data 2 Novembre 2017 quindi dopo il 27 ottobre 2027, data in cui parte appellante asserisce aver riconsegnato l'immobile.
In merito al secondo motivo di appello rubricato “Sul rimborso degli oneri condominiali”, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione in merito all'eccezione che non era stata fornita alcuna prova che si trattasse di spese ordinarie.
Anche tale motivo è privo di pregio.
Parte appellata nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione ha prodotto il pagamento effettuato delle spese condominiali per il periodo Marzo 2014- Aprile 2017 per un importo di € 1.074,24, detto importo è stato chiesto dall'appellata con l'atto di intimazione di sfratto notificato agli appellanti in data 28 Marzo 2017.
Gli appellanti dal momento della notifica dell'atto di intimazione di sfratto, avvenuta in data 28 Marzo
2017, erano a conoscenza che parte appellata chiedeva la somma di € 1.074,24 a titolo di oneri condominiali, qualora i conduttori avessero voluto contestare dette somme in merito alla specificazione e alla ripartizione avevano due mesi di tempo per richiedere formalmente detta specifica. Parte appellante in primo grado non ha dimostrato di aver richiesto al locatore la specificazione degli oneri condominiali e non ha prodotto alcun pagamento in merito alle spese condominiali ordinarie che asserisce aver effettuato nel corso degli anni. In altre parole, il termine dei due mesi, di cui al comma 3, dell'art. 9 della l. n. 392/1978, costituisce il limite massimo entro il quale il conduttore ha diritto di chiedere l'indicazione specifica delle spese e dei criteri di ripartizione, nonché di prendere visione dei documenti giustificativi.
L'inquilino, evocato in giudizio dal locatore per il pagamento degli oneri condominiali di cui all'articolo 9 legge 392 del 1978, nell'opporsi a tale richiesta, può esercitare il proprio diritto a prendere visione dei documenti giustificativi delle suddette spese esercitando ex art. 210 c.c., norma che consente al giudice di ordinare all'altra parte di esibire in giudizio la documentazione contabile condominiale. L'appellante in primo grado si è limitato ad una generica contestazione delle somme richieste a titolo di oneri condominiali non richiedendo neanche l'esibizione ai sensi dell'art. 210
c.p.c.
In definitiva l'appello va rigettato.
4 Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza n. 12514/2020 del Tribunale di Roma, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello
2- condanna e al pagamento, delle spese del presente grado di Parte_1 Parte_2 giudizio, liquidate in € 1.923,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Alfonso Gentile e dell'Avv. Antonella Gentile antistatari;
3-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 21.01.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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