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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1012. Mancata presentazione alla chiamata di controllo 1. I militari in congedo e gli ufficiali in aspettativa per riduzione dei quadri senza richiamo, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza e abitazione, sono puniti, a richiesta dell'autorita' militare dalla quale dipendono, con la sanzione amministrativa da euro 2,58 a euro 193,67. 2. Non si fa luogo alla richiesta, se il contravventore paga, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo della sanzione. 3. La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'autorita' militare ha avuto notizia del fatto che costituisce infrazione amministrativa. 4. In tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di mobilitazione, totale o parziale, la misura della sanzione amministrativa stabilita nel comma 1 puo' essere aumentata fino a euro 619,74 e non puo' essere inferiore a euro 6,19. 5. Per quanto disposto dal presente articolo, si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Nota all' art. 1012:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.
Nota all' art. 1012:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329.
Commentario • 1
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