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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/11/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FLORIO ANGELA
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato FANTIN ANNA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_2
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 13.4.20209, e che dall'unione erano nati quattro figli, ha dedotto che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedendo pertanto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con le conseguenti statuizioni relative all'affido e al mantenimento della prole;
il resistente si è costituito aderendo alla domanda di separazione e formulando anch'egli speculari domande, aventi ad oggetto l'affido e il mantenimento dei figli;
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice designato, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo;
all'udienza del 30.10.2025 sono stati sentiti i due figli e il Giudice designato Persona_1
ha pronunciato i provvedimenti provvisori, rimettendo la causa al Collegio, posto che entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status;
il pubblico ministero è intervenuto;
La domanda di separazione, sulla quale le parti concordano, è meritevole di accoglimento in quanto: i coniugi svolgono analoghe allegazioni sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle altre domande si va a provvedere con separata ordinanza, riservando all'esito della lite la statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in data 13.4.2009 con atto trascritto al n. 7, parte II, serie CP_1
A, anno 2009 del Comune di Vicenza.
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di perché provveda
2 alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 2628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato FLORIO ANGELA
contro
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato FANTIN ANNA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale CP_2
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 13.4.20209, e che dall'unione erano nati quattro figli, ha dedotto che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedendo pertanto all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con le conseguenti statuizioni relative all'affido e al mantenimento della prole;
il resistente si è costituito aderendo alla domanda di separazione e formulando anch'egli speculari domande, aventi ad oggetto l'affido e il mantenimento dei figli;
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 dinanzi al Giudice designato, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo;
all'udienza del 30.10.2025 sono stati sentiti i due figli e il Giudice designato Persona_1
ha pronunciato i provvedimenti provvisori, rimettendo la causa al Collegio, posto che entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia parziale sullo status;
il pubblico ministero è intervenuto;
La domanda di separazione, sulla quale le parti concordano, è meritevole di accoglimento in quanto: i coniugi svolgono analoghe allegazioni sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle altre domande si va a provvedere con separata ordinanza, riservando all'esito della lite la statuizione sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, uniti in matrimonio in data 13.4.2009 con atto trascritto al n. 7, parte II, serie CP_1
A, anno 2009 del Comune di Vicenza.
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di perché provveda
2 alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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