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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 26728/2024 R.G.
Oggi 21/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. COLONNA LISA per parte ricorrente;
nessuno per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, viene dichiarata contumace.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 26728/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 26728/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COLONNA Parte_1 C.F._1
LISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali per parte ricorrente
“Ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi emesso e depositato il
04/12/2024 dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Venezia nel procedimento N.
5290/2017 R.G.N.R., N. 2349/2020 R.G. Dib. (imputato ), per i motivi sopra CP_2
esposti, revocarsi e/o annullarsi il provvedimento opposto e:
− liquidare al ricorrente i compensi dovuti per difesa d'ufficio relativamente a tutte e quattro le fasi processuali richieste, nella misura indicata nell'istanza di liquidazione del
21/11/2024 depositata il 28/11/2024, in conformità alla liquidazione già effettuata dal
Giudice di Pace di Venezia con decreto ingiuntivo N. 1270/2023;
− liquidare i compensi e le spese di recupero del credito, derivante dalla difesa d'ufficio, pagina 2 di 7 nella misura indicata nell'istanza di liquidazione del 21/11/2024 depositata il
28/11/2024, escludendo l'applicazione della riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. N.
115/2002.
In subordine: ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione compensi opposto, revocarsi e/o annullarsi lo stesso e liquidare al ricorrente i compensi per difesa d'ufficio nonché i compensi e le spese di recupero del credito nella misura già liquidata con decreto ingiuntivo N. 1270/2023 del Giudice di Pace di Venezia, escludendo in ogni caso la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis
D.P.R. N. 115/2002 a quanto dovuto per recupero del credito.
In ulteriore subordine: ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi opposto, revocarsi e/o annullarsi lo stesso e liquidare al ricorrente i compensi dovuti per difesa d'ufficio nonché i compensi e le spese di recupero del credito nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
FATTO e DIRITTO
L'opposizione è parzialmente fondata, per i motivi di séguito indicati.
E' documentato che:
- il ricorrente veniva nominato difensore d'ufficio del sig. nel procedimento CP_2
N. 5290/17 R.G.N.R., N. 2349/20 R.G. Dib. Tribunale di Venezia, ove l'assistito era chiamato a rispondere dei seguenti capi di imputazione: A) artt. 648, 110 c.p.
(ricettazione in concorso), B) artt. 474, 110 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi in concorso), C) artt. 648, 110 c.p. (ricettazione in concorso), D) artt. 474, 110 c.p.
(commercio di prodotti con segni falsi in concorso), E) artt. 640, 110 c.p. (truffa in concorso) con contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (cfr. doc. 2 ricorrente)
- il processo si celebrava nel corso di nove udienze, a cui il difensore d'ufficio presenziava personalmente (cfr. doc.
3-11 ricorrente), fatta eccezione per due udienze ove veniva sostituito
- la fase istruttoria comprendeva l'escussione di testi all'udienza del 21/04/2022 (cfr. doc.
9 ricorrente)
- il Giudice, in esito al dibattimento, pronunciava l'assoluzione dell'assistito con la pagina 3 di 7 formula richiesta per i capi di imputazione A), B), C) e D) e dichiarava non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in relazione al capo E) (cfr. doc. 12 ricorrente)
- il sig. ometteva di corrispondere quanto dovuto per compensi al difensore, come CP_2
da preavviso di parcella inviatogli a mezzo raccomandata (cfr. doc. 13 ricorrente)
- con istanza dd. 16/05/2023, depositata in data 19/05/2023, il ricorrente si rivolgeva, quindi, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, affinché si pronunciasse sulla congruità dei compensi richiesti con la parcella di cui sopra (cfr. doc. 15 ricorrente)
- in data 29/05/2023 il COA di Venezia liquidava il compenso dovuto in € 1.198,00 oltre accessori (cfr. doc. 16 ricorrente), quantificando in € 41,93 le spese di segreteria dovute per l'opinamento (cfr. doc. 17 ricorrente)
- il difensore d'ufficio, sulla base della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine, depositava in data 13/06/2023 ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di
Venezia a mezzo del proprio patrocinatore (cfr. doc. 18 ricorrente)
- il Giudice di Pace di Venezia, accogliendo la domanda, emetteva in data 20/06/2023 decreto ingiuntivo N. 1270/2023, depositato il 06/07/2023, con cui ingiungeva al sig.
di pagare al ricorrente la somma di € 1.198,00 oltre spese generali, CPA, CP_2
IVA, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc, oltre € 41,93 per spese anticipate, oltre €
350,00 per compensi professionali della fase monitoria oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta (cfr. doc. 19 ricorrente)
- il decreto ingiuntivo di cui sopra veniva dichiarato esecutivo, in mancanza di opposizione, con decreto del 29/02/2024, depositato il 12/03/2024 (cfr. doc. 20 ricorrente)
- in data 23/03/2024 veniva notificato al sig. atto di precetto (cfr. doc. 21 CP_2
ricorrente)
- in data 07/05/2024 veniva depositata telematicamente istanza di ricerca beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., rivolta all' presso la Corte d'Appello di Napoli, Pt_2
competente in base al luogo di residenza del debitore (cfr. doc. 22 ricorrente)
- in data 21/05/2024 l' presso la Corte d'Appello di Napoli trasmetteva verbale di Pt_2 pagina 4 di 7 esito delle ricerche (cfr. doc. 23 ricorrente) e il successivo 24/05/2024 il patrocinio del creditore comunicava la scelta dei beni utili da pignorare ex art. 155 ter disp. att. cpc
(cfr. doc. 24 ricorrente)
- l' presso la Corte d'Appello di Napoli redigeva e notificava il pignoramento Pt_2
presso terzi (cfr. doc. 25 ricorrente) ed il creditore procedente, a mezzo patrocinatore, provvedeva all'iscrizione a ruolo avanti il Tribunale di Napoli in data 22/07/2024 al N.
8226/2024 R.G. (cfr. doc. 26 ricorrente) e chiedeva la fissazione dell'udienza e l'assegnazione delle somme (cfr. doc. 27 ricorrente)
- con provvedimento del 07/09/2024 il Tribunale di Napoli fissava udienza (cfr. doc. 28 ricorrente) e tale provvedimento veniva notificato al debitore e al terzo pignorato (cfr. doc. 29 e 30 ricorrente)
- in data 10/10/2024 il terzo pignorato ( ) inviava dichiarazione a mezzo Controparte_3
pec, da cui risultava non essere debitore di somme nei confronti del sig. CP_2
(cfr. doc. 31 ricorrente)
- in data 10/10/2024 il creditore depositava, pertanto, rinuncia all'esecuzione, non essendovi beni utilmente pignorabili (cfr. doc. 32 ricorrente), ed il successivo
16/11/2024 il Tribunale di Napoli dichiarava estinta la procedura (cfr. doc. 33 ricorrente)
- avendo tentato infruttuosamente il recupero del credito nei confronti del debitore assistito d'ufficio, il difensore, in data 28/11/2024, depositava istanza di liquidazione dei compensi avanti il competente Tribunale di Venezia (cfr. doc. 34 ricorrente)
- la richiesta di liquidazione dei compensi veniva formulata nei seguenti termini: € 237,00 per fase di studio, € 284,00 per fase introduttiva, € 567,00 per fase istruttoria/dibattimentale, € 709,00 per fase decisionale, importi minimi di fase successivamente ridotti di 1/3 per un totale di € 1.198,00 oltre spese generali, CPA, IVA
- contestualmente veniva richiesta la liquidazione delle spese e dei compensi relativi all'esecuzione civile, intrapresa a mezzo patrocinatore, nella misura di € 41,93 per spese anticipate ed € 350,00 per compenso della fase monitoria (come da liquidazione effettuata dal Giudice di Pace di Venezia nel decreto ingiuntivo N. 1270/2023), € 142,00 pagina 5 di 7 per competenze del precetto ed € 331,00 per l'esecuzione mobiliare presso terzi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge
- con decreto del 04/12/2024, depositato e notificato in medesima, data il Giudice penale accoglieva solo parzialmente l'istanza avanzata, liquidando i compensi in € 237,00 per fase di studio, nulla per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, € 709,00 per la fase decisoria, € 272,70 per spese di recupero del credito, per un totale complessivo di €
1.218,07 da ridursi di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. N. 115/2002 sino alla somma di €
812,04 oltre spese forfettarie, CPA e IVA (cfr. doc. 1 ricorrente)
E', quindi, emerso che il difensore ha tentato di ottenere il pagamento del compenso presso l'assistito, infruttuosamente, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo e coltivando la procedura esecutiva. Egli, dunque, ha diritto a rivalersi nei confronti dello Stato, ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002.
Il decreto di pagamento emesso dal Giudice penale appare immune da censure nella parte in cui non ha riconosciuto la liquidazione della fase introduttiva, tenuto conto che il ricorrente, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento penale depositati, non ha espletato le attività previste dall'art. 12 co. 3 lett. b) D.M. n. 55/2014, che comprendono “esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Il medesimo decreto di pagamento appare, invece, viziato nella parte in cui non ha riconosciuto la liquidazione della fase di trattazione, nonostante nel corso del procedimento penale siano stati escussi alcuni testi, alla presenza del difensore, che non è stato sostituito per tali incombenti processuali.
Al difensore va, pertanto, riconosciuto l'importo di € 237,00 per fase di studio;
€ 567 per fase istruttoria;
€ 709,00 per fase decisionale;
importi minimi di fase, come da domanda, successivamente ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, per un totale di € 1.008,67, oltre 15% spese generali, CPA, IVA.
Le spese di recupero del credito, inoltre, vanno liquidate rispetto agli importi effettivi, previa valutazione di congruità, non applicandosi la riduzione di 1/3, che – secondo l'art. 106-bis
D.P.R. n. 115/2002 – è limitata a quanto riconosciuto a titolo di compenso. pagina 6 di 7 Nell'ambito di tali spese vanno considerati i seguenti importi:
- € 41,93 per spese di opinamento parcella
- € 237 per compensi di monitorio;
oltre 15% spese generali, iva come per legge
- € 71 per atto di precetto;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
- € 166 per fase introduttiva dell'esecuzione mobiliare presso terzi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
Le spese sostenute per il recupero del credito vengono liquidate, in coerenza con il parametro adottato anche per la valutazione dei compensi della fase di cognizione penale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto che non si tratta di controversa complessa, che abbia richiesto la soluzione di questioni di fatto o di diritto di particolare difficoltà ovvero il compimento di attività processuali gravose.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione ed in misura minore, quanto alle poste riconosciute, rispetto alla domanda formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- CONDANNA parte resistente a pagare in favore di Controparte_1
parte ricorrente la somma di € 1.008,67 per compensi, oltre 15% spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge per l'attività di difesa svolta nel procedimento penale
N. 5290/17 R.G.N.R. N. 2349/20 R.G. Dib. Tribunale di Venezia, imp. ; € CP_2
41,93 per spese di opinamento parcella;
€ 237 per compensi di monitorio, oltre 15% spese generali ed iva come per legge;
€ 71 per atto di precetto, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
€ 166 per fase introduttiva dell'esecuzione mobiliare presso terzi, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
- COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 7 di 7
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 26728/2024 R.G.
Oggi 21/03/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi l'Avv. COLONNA LISA per parte ricorrente;
nessuno per parte resistente che, stante la regolarità della notifica, viene dichiarata contumace.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 26728/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 26728/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. COLONNA Parte_1 C.F._1
LISA
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali per parte ricorrente
“Ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi emesso e depositato il
04/12/2024 dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Venezia nel procedimento N.
5290/2017 R.G.N.R., N. 2349/2020 R.G. Dib. (imputato ), per i motivi sopra CP_2
esposti, revocarsi e/o annullarsi il provvedimento opposto e:
− liquidare al ricorrente i compensi dovuti per difesa d'ufficio relativamente a tutte e quattro le fasi processuali richieste, nella misura indicata nell'istanza di liquidazione del
21/11/2024 depositata il 28/11/2024, in conformità alla liquidazione già effettuata dal
Giudice di Pace di Venezia con decreto ingiuntivo N. 1270/2023;
− liquidare i compensi e le spese di recupero del credito, derivante dalla difesa d'ufficio, pagina 2 di 7 nella misura indicata nell'istanza di liquidazione del 21/11/2024 depositata il
28/11/2024, escludendo l'applicazione della riduzione di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. N.
115/2002.
In subordine: ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione compensi opposto, revocarsi e/o annullarsi lo stesso e liquidare al ricorrente i compensi per difesa d'ufficio nonché i compensi e le spese di recupero del credito nella misura già liquidata con decreto ingiuntivo N. 1270/2023 del Giudice di Pace di Venezia, escludendo in ogni caso la riduzione di 1/3 ex art. 106-bis
D.P.R. N. 115/2002 a quanto dovuto per recupero del credito.
In ulteriore subordine: ritenuta l'illegittimità del decreto di liquidazione dei compensi opposto, revocarsi e/o annullarsi lo stesso e liquidare al ricorrente i compensi dovuti per difesa d'ufficio nonché i compensi e le spese di recupero del credito nella misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
FATTO e DIRITTO
L'opposizione è parzialmente fondata, per i motivi di séguito indicati.
E' documentato che:
- il ricorrente veniva nominato difensore d'ufficio del sig. nel procedimento CP_2
N. 5290/17 R.G.N.R., N. 2349/20 R.G. Dib. Tribunale di Venezia, ove l'assistito era chiamato a rispondere dei seguenti capi di imputazione: A) artt. 648, 110 c.p.
(ricettazione in concorso), B) artt. 474, 110 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi in concorso), C) artt. 648, 110 c.p. (ricettazione in concorso), D) artt. 474, 110 c.p.
(commercio di prodotti con segni falsi in concorso), E) artt. 640, 110 c.p. (truffa in concorso) con contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (cfr. doc. 2 ricorrente)
- il processo si celebrava nel corso di nove udienze, a cui il difensore d'ufficio presenziava personalmente (cfr. doc.
3-11 ricorrente), fatta eccezione per due udienze ove veniva sostituito
- la fase istruttoria comprendeva l'escussione di testi all'udienza del 21/04/2022 (cfr. doc.
9 ricorrente)
- il Giudice, in esito al dibattimento, pronunciava l'assoluzione dell'assistito con la pagina 3 di 7 formula richiesta per i capi di imputazione A), B), C) e D) e dichiarava non doversi procedere per intervenuta remissione di querela in relazione al capo E) (cfr. doc. 12 ricorrente)
- il sig. ometteva di corrispondere quanto dovuto per compensi al difensore, come CP_2
da preavviso di parcella inviatogli a mezzo raccomandata (cfr. doc. 13 ricorrente)
- con istanza dd. 16/05/2023, depositata in data 19/05/2023, il ricorrente si rivolgeva, quindi, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, affinché si pronunciasse sulla congruità dei compensi richiesti con la parcella di cui sopra (cfr. doc. 15 ricorrente)
- in data 29/05/2023 il COA di Venezia liquidava il compenso dovuto in € 1.198,00 oltre accessori (cfr. doc. 16 ricorrente), quantificando in € 41,93 le spese di segreteria dovute per l'opinamento (cfr. doc. 17 ricorrente)
- il difensore d'ufficio, sulla base della parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine, depositava in data 13/06/2023 ricorso per decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di
Venezia a mezzo del proprio patrocinatore (cfr. doc. 18 ricorrente)
- il Giudice di Pace di Venezia, accogliendo la domanda, emetteva in data 20/06/2023 decreto ingiuntivo N. 1270/2023, depositato il 06/07/2023, con cui ingiungeva al sig.
di pagare al ricorrente la somma di € 1.198,00 oltre spese generali, CPA, CP_2
IVA, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc, oltre € 41,93 per spese anticipate, oltre €
350,00 per compensi professionali della fase monitoria oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta (cfr. doc. 19 ricorrente)
- il decreto ingiuntivo di cui sopra veniva dichiarato esecutivo, in mancanza di opposizione, con decreto del 29/02/2024, depositato il 12/03/2024 (cfr. doc. 20 ricorrente)
- in data 23/03/2024 veniva notificato al sig. atto di precetto (cfr. doc. 21 CP_2
ricorrente)
- in data 07/05/2024 veniva depositata telematicamente istanza di ricerca beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c., rivolta all' presso la Corte d'Appello di Napoli, Pt_2
competente in base al luogo di residenza del debitore (cfr. doc. 22 ricorrente)
- in data 21/05/2024 l' presso la Corte d'Appello di Napoli trasmetteva verbale di Pt_2 pagina 4 di 7 esito delle ricerche (cfr. doc. 23 ricorrente) e il successivo 24/05/2024 il patrocinio del creditore comunicava la scelta dei beni utili da pignorare ex art. 155 ter disp. att. cpc
(cfr. doc. 24 ricorrente)
- l' presso la Corte d'Appello di Napoli redigeva e notificava il pignoramento Pt_2
presso terzi (cfr. doc. 25 ricorrente) ed il creditore procedente, a mezzo patrocinatore, provvedeva all'iscrizione a ruolo avanti il Tribunale di Napoli in data 22/07/2024 al N.
8226/2024 R.G. (cfr. doc. 26 ricorrente) e chiedeva la fissazione dell'udienza e l'assegnazione delle somme (cfr. doc. 27 ricorrente)
- con provvedimento del 07/09/2024 il Tribunale di Napoli fissava udienza (cfr. doc. 28 ricorrente) e tale provvedimento veniva notificato al debitore e al terzo pignorato (cfr. doc. 29 e 30 ricorrente)
- in data 10/10/2024 il terzo pignorato ( ) inviava dichiarazione a mezzo Controparte_3
pec, da cui risultava non essere debitore di somme nei confronti del sig. CP_2
(cfr. doc. 31 ricorrente)
- in data 10/10/2024 il creditore depositava, pertanto, rinuncia all'esecuzione, non essendovi beni utilmente pignorabili (cfr. doc. 32 ricorrente), ed il successivo
16/11/2024 il Tribunale di Napoli dichiarava estinta la procedura (cfr. doc. 33 ricorrente)
- avendo tentato infruttuosamente il recupero del credito nei confronti del debitore assistito d'ufficio, il difensore, in data 28/11/2024, depositava istanza di liquidazione dei compensi avanti il competente Tribunale di Venezia (cfr. doc. 34 ricorrente)
- la richiesta di liquidazione dei compensi veniva formulata nei seguenti termini: € 237,00 per fase di studio, € 284,00 per fase introduttiva, € 567,00 per fase istruttoria/dibattimentale, € 709,00 per fase decisionale, importi minimi di fase successivamente ridotti di 1/3 per un totale di € 1.198,00 oltre spese generali, CPA, IVA
- contestualmente veniva richiesta la liquidazione delle spese e dei compensi relativi all'esecuzione civile, intrapresa a mezzo patrocinatore, nella misura di € 41,93 per spese anticipate ed € 350,00 per compenso della fase monitoria (come da liquidazione effettuata dal Giudice di Pace di Venezia nel decreto ingiuntivo N. 1270/2023), € 142,00 pagina 5 di 7 per competenze del precetto ed € 331,00 per l'esecuzione mobiliare presso terzi, oltre spese generali 15% ed accessori di legge
- con decreto del 04/12/2024, depositato e notificato in medesima, data il Giudice penale accoglieva solo parzialmente l'istanza avanzata, liquidando i compensi in € 237,00 per fase di studio, nulla per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, € 709,00 per la fase decisoria, € 272,70 per spese di recupero del credito, per un totale complessivo di €
1.218,07 da ridursi di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. N. 115/2002 sino alla somma di €
812,04 oltre spese forfettarie, CPA e IVA (cfr. doc. 1 ricorrente)
E', quindi, emerso che il difensore ha tentato di ottenere il pagamento del compenso presso l'assistito, infruttuosamente, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo e coltivando la procedura esecutiva. Egli, dunque, ha diritto a rivalersi nei confronti dello Stato, ai sensi dell'art. 116 D.P.R. n. 115/2002.
Il decreto di pagamento emesso dal Giudice penale appare immune da censure nella parte in cui non ha riconosciuto la liquidazione della fase introduttiva, tenuto conto che il ricorrente, secondo quanto emerge dagli atti del procedimento penale depositati, non ha espletato le attività previste dall'art. 12 co. 3 lett. b) D.M. n. 55/2014, che comprendono “esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Il medesimo decreto di pagamento appare, invece, viziato nella parte in cui non ha riconosciuto la liquidazione della fase di trattazione, nonostante nel corso del procedimento penale siano stati escussi alcuni testi, alla presenza del difensore, che non è stato sostituito per tali incombenti processuali.
Al difensore va, pertanto, riconosciuto l'importo di € 237,00 per fase di studio;
€ 567 per fase istruttoria;
€ 709,00 per fase decisionale;
importi minimi di fase, come da domanda, successivamente ridotti di 1/3 ex art. 106-bis D.P.R. n. 115/2002, per un totale di € 1.008,67, oltre 15% spese generali, CPA, IVA.
Le spese di recupero del credito, inoltre, vanno liquidate rispetto agli importi effettivi, previa valutazione di congruità, non applicandosi la riduzione di 1/3, che – secondo l'art. 106-bis
D.P.R. n. 115/2002 – è limitata a quanto riconosciuto a titolo di compenso. pagina 6 di 7 Nell'ambito di tali spese vanno considerati i seguenti importi:
- € 41,93 per spese di opinamento parcella
- € 237 per compensi di monitorio;
oltre 15% spese generali, iva come per legge
- € 71 per atto di precetto;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
- € 166 per fase introduttiva dell'esecuzione mobiliare presso terzi;
oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
Le spese sostenute per il recupero del credito vengono liquidate, in coerenza con il parametro adottato anche per la valutazione dei compensi della fase di cognizione penale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto che non si tratta di controversa complessa, che abbia richiesto la soluzione di questioni di fatto o di diritto di particolare difficoltà ovvero il compimento di attività processuali gravose.
Si compensano le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione ed in misura minore, quanto alle poste riconosciute, rispetto alla domanda formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattese, così decide:
- CONDANNA parte resistente a pagare in favore di Controparte_1
parte ricorrente la somma di € 1.008,67 per compensi, oltre 15% spese Parte_1
generali, iva e cpa come per legge per l'attività di difesa svolta nel procedimento penale
N. 5290/17 R.G.N.R. N. 2349/20 R.G. Dib. Tribunale di Venezia, imp. ; € CP_2
41,93 per spese di opinamento parcella;
€ 237 per compensi di monitorio, oltre 15% spese generali ed iva come per legge;
€ 71 per atto di precetto, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge;
€ 166 per fase introduttiva dell'esecuzione mobiliare presso terzi, oltre 15% spese generali, iva e cpa come per legge
- COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
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