Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1980.
(Effetti della cessione).
Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.
(Effetti della cessione).
Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.
I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.
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- 1. Il trust in favore dei creditori è suscettibile di revocatoria, giacché diminuisce la garanzia patrimoniale del debitoreDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 2 marzo 2021 · 134.42902
[…] Il trust istituito al fine della soddisfazione dei creditori è suscettibile di revocatoria, in quanto deteriore per i creditori rispetto ad istituti tipici, quale il contratto di cessione dei beni ai creditori ex artt. 1977 c.c. e segg. (cessio bonorum), mediante il quale la segregazione del patrimonio ceduto a fronte delle iniziative dei creditori cessionari (arg. ex art. 1980 c.c., comma 2) trova il proprio fondamento nell'amministrazione del patrimonio del debitore, oggetto della garanzia patrimoniale generica, direttamente da parte dei creditori (art. 1979 c.c.) e nella sua indisponibilità da parte del debitore cedente, […]
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Giurisprudenza • 26
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2022, n. 1678Provvedimento: […] In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 1980 c.c., I comma, non si può attribuire alle cose perite un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro e, ai sensi del comma III, non equivale a stima la dichia-Leggi di più...
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