Articolo 1980 del Codice civile
Articolo 1979Articolo 1981
Versione
19 aprile 1942
Art. 1980.

(Effetti della cessione).

Il debitore non puo' disporre dei beni ceduti.

I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.

I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attivita' del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attivita' prima di aver liquidato quelle cedute.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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