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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/09/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 235/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 235/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANU MARIA ANTONIETTA, Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
), con il patrocinio dell'Avv. BARROCU GIACOMO CP_1 CodiceFiscale_1
LUCA,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1 svolto dal CTU Dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da e conclusosi in suo favore con CP_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 a decorrere dal 15/01/2021.
Costituitosi ritualmente in giudizio ha richiesto il rigetto dell'opposizione depositata CP_1 da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 10/07/2025, Dott. ha precisato che “sulla Persona_1 sopravvalutazione delle patologie riscontrate e l'errata attribuzione dei codici tabellati ho utilizzato codici del DM 0502/1992, linee guida per accertamento dello stato invalidante;
Pt_1 sulle tre malattie individuate ho usato i die codici di riferimento in cui per il primo è al punto 723.3
a cui corrisponde un determinato grado di invalidità”.
In merito alle osservazioni formulate dal consulente , Dott. , egli ha osservato Pt_1 Persona_2 che “sono giunte soltanto in sede di opposizione ad ATP e quindi a perizia già depositata”.
Il CTU ha, altresì, precisato “mi sono attenuto ad un valore medio della malattia neuropatia cervicale che va dal 31 al 40%, 15 è il valore minimo e 25 il massimo per il danno lombare;
la
BPC ha un valore minimo di 21 e massimo 35; i valori medi mi sono sembrati adeguati perché le malattie nel caso di specie rientrano in un range di normalità e non presentano né aspetti minimali né aspetti gravissimi;
sommando i valori (35%+20%+28%) si arriva ad una percentuale del 83% comunque superiore all'80%”.
Infine, Dott. a richiesta di parte resistente sulla “quantificazione a scalare” ha rilevato che Per_1
“anche applicando questo metodo, riducendo quindi del 5%, si raggiunge una percentuale del
78,5% che è sufficiente per l'accertamento del requisito sanitario oggetto di causa”.
Pertanto, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede di chiarimenti a conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 754/2024), siano esaustive sotto il profilo logico – argomentativo in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e, pertanto, possano porsi a fondamento della decisione di rigetto, stante l'accertata sussistenza in favore di dei CP_1 requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 a decorrere dal 15/01/2021.
Ne consegue l'infondatezza delle argomentazioni rese in sede di opposizione proposta da ed il Pt_1 rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984, come accertato dal CTU, a decorrere dal 15/01/2021;
- condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per Pt_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Luca Barrocu dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1 Sassari, 26/09/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 235/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANU MARIA ANTONIETTA, Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
), con il patrocinio dell'Avv. BARROCU GIACOMO CP_1 CodiceFiscale_1
LUCA,
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato tempestiva e rituale contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale Pt_1 svolto dal CTU Dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo proposto ai sensi dell'art. 445 bis cpc da e conclusosi in suo favore con CP_1
l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 a decorrere dal 15/01/2021.
Costituitosi ritualmente in giudizio ha richiesto il rigetto dell'opposizione depositata CP_1 da alla luce delle argomentazioni svolte in comparsa. Pt_1
La causa, istruita solo mediante i chiarimenti del CTU, è stata trattenuta in decisione concessi i termini per lo scambio di note scritte ex art. 127ter cpc.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per le argomentazioni che seguono.
In sede di chiarimenti resi nell'udienza del 10/07/2025, Dott. ha precisato che “sulla Persona_1 sopravvalutazione delle patologie riscontrate e l'errata attribuzione dei codici tabellati ho utilizzato codici del DM 0502/1992, linee guida per accertamento dello stato invalidante;
Pt_1 sulle tre malattie individuate ho usato i die codici di riferimento in cui per il primo è al punto 723.3
a cui corrisponde un determinato grado di invalidità”.
In merito alle osservazioni formulate dal consulente , Dott. , egli ha osservato Pt_1 Persona_2 che “sono giunte soltanto in sede di opposizione ad ATP e quindi a perizia già depositata”.
Il CTU ha, altresì, precisato “mi sono attenuto ad un valore medio della malattia neuropatia cervicale che va dal 31 al 40%, 15 è il valore minimo e 25 il massimo per il danno lombare;
la
BPC ha un valore minimo di 21 e massimo 35; i valori medi mi sono sembrati adeguati perché le malattie nel caso di specie rientrano in un range di normalità e non presentano né aspetti minimali né aspetti gravissimi;
sommando i valori (35%+20%+28%) si arriva ad una percentuale del 83% comunque superiore all'80%”.
Infine, Dott. a richiesta di parte resistente sulla “quantificazione a scalare” ha rilevato che Per_1
“anche applicando questo metodo, riducendo quindi del 5%, si raggiunge una percentuale del
78,5% che è sufficiente per l'accertamento del requisito sanitario oggetto di causa”.
Pertanto, ritiene il Tribunale che le conclusioni cui il CTU è pervenuto in sede di chiarimenti a conferma delle valutazioni espresse con il precedente elaborato peritale, nell'ambito del procedimento ex art. 445 bis cpc (RG. 754/2024), siano esaustive sotto il profilo logico – argomentativo in quanto supportate dalla documentazione medica in atti e, pertanto, possano porsi a fondamento della decisione di rigetto, stante l'accertata sussistenza in favore di dei CP_1 requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984 a decorrere dal 15/01/2021.
Ne consegue l'infondatezza delle argomentazioni rese in sede di opposizione proposta da ed il Pt_1 rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di , come da dispositivo. Pt_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste a carico di . Pt_1
P.Q.M.
- respinge l'opposizione;
- dichiara in possesso dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 legge n. 222/1984, come accertato dal CTU, a decorrere dal 15/01/2021;
- condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, liquidate in € 3.300,00 per Pt_1 compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi a favore dell'Avv. Giacomo Luca Barrocu dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. Pt_1 Sassari, 26/09/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri