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Sentenza 20 dicembre 2023
Sentenza 20 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2023, n. 50751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50751 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LU OM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI RS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50751 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/09/2023 13951/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. DO Di CA ricorre per l'annullamento della sentenza del 03/02/2023 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione e 200,00 euro di multa irrogata con sentenza del 16/07/2021 del Tribunale di Vallo della CAnia per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 349, secondo comma, cod. pen., commesso in Marina fraz. di Camerota il 09/08/2017. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 349, cod. pen., e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Deduce, al riguardo, che: i) per accedere all'area sequestrata non era necessario rompere, rimuovere e nemmeno sollevare il nastro delimitante e denotante i sigilli apposti dai Carabinieri, come risulta dalle fotografie acquisite agli atti da cui risulta che il nastro era stato apposto a due metri di altezza dal suolo;
il nastro, peraltro, non aveva nemmeno interessato tutti i varchi e i possibili luoghi di accesso al parcheggio, come affermato dagli stessi Carabinieri di Camerota;
li) illogico e contrario alle emergenze processuali affermare il contrario, come fa la Corte di appello;
iii) la Corte territoriale dà per scontato che il ricorrente avesse posto in essere una qualche condotta per agevolare il parcheggio abusivo delle auto (anche solo sollevando il nastro), ma si tratta di conclusione insufficientemente tratta dal sol fatto che egli era stato trovato presente sui luoghi, benché nessuno gli avesse materialmente visto fare alcunché (né egli avesse con sé blocchetti o ricevute o il corrispettivo, in danaro, ottenuto dagli automobilisti, né fosse presente una qualche struttura, ombrellone, tenda o gazebo, normalmente utilizzati per potersi sistemare), e che non considera che - come detto - il nastro non delimitava tutta l'area; iv) la sua presenza sui luoghi si giustifica proprio con i doveri di vigilanza e custodia facenti a lui capo, sicché non si comprende perché la Corte di appello da un lato ritenga tale presenza ingiustificata, dall'altro stigmatizzi il fatto che il ricorrente non avesse allertato le forze dell'ordine circa la presenza di autovetture nell'area; il sequestro era stato effettuato il giorno 08/08/2017; il fatto è stato accertato la mattina del giorno seguente;
non è dunque chiaro quando il ricorrente avrebbe dovuto allertare i Carabinieri;
v) non è nemmeno certo se le autovetture da questi ultimi rinvenute fossero presenti dal giorno prima visto che, come riferito dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva apposto nastri e cartelli, erano state lasciate delle vetture in sosta;
vi) l'area era delimitata da una fettuccia bianca e rossa ma il cartello di sequestro era stato posizionato in un luogo non ben visibile, sicché gli automobilisti non potevano nemmeno essere certi del vincolo che gravava sull'area, assolvendo il nastro anche a funzioni diverse (segnalare, per esempio, la presenza di un cantiere). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 349, secondo comma, cod. pen., e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla natura necessariamente commissiva del reato in questione e alla mancanza di prova di una qualsiasi attività a lui ascrivibile, non potendosi ritenere tale la mera presenza sui luoghi (né potendosi da ciò desumere che egli avesse commesso alcunché). 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 349, secondo comma, cod. pen., e il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'accertamento del dolo o della colpa. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'insussistenza del reato in considerazione della finalità del vincolo, impedire, cioè, l'uso illegittimo della res sequestrata, non la sua conservazione. 1.5.Con il quinto motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.L'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile del reato a lui ascritto perché, quale custode giudiziario di area demaniale sottoposta a sequestro in data 8 agosto 2017 (perché da lui abusivamente adibita a parcheggio), aveva violato i sigilli apposti per ordine dell'Autorità consentendo, ancora una volta, la sosta dei veicoli. 3.1.11 Tribunale di Vallo CAnia aveva affermato che, a seguito di ricognizione effettuata il giorno seguente al sequestro, i Carabinieri avevano accertato che il Di CA «aveva ripreso bellamente la sua attività di parcheggiatore, facendo sostare le auto a pagamento sull'area demaniale, incurante del pericolo di frane che insisteva sulla zona. I rilievi fotografici acquisiti agli atti confortano pienamente l'assunto accusatorio» (pag. 1). 2 3.2.In sede di appello il ricorrente aveva dedotto che: a) l'accesso all'area sequestrata (una piccola rampa di venti metri) non era stato impedito dall'apposizione di barriere o altri ostacoli (vi avrebbe provveduto la Provincia di Salerno solo la notte tra il 10 e I'll agosto 2017) essendo stati apposti dei nastri di colore bianco e rosso (oltretutto ad un'altezza di due metri) normalmente utilizzati anche nei parcheggi per indicare gli stalli e le singole aree di sosta;
b) qualunque automobilista avrebbe così potuto accedere nell'area, a maggior ragione gli avventori del giorno precedente (che il ricorrente non aveva materialmente potuto avvisare visto che di solito le auto in quel periodo affluivano già dalle 8 del mattino e lui si era recato sul posto alle 9,30), i quali non dovevano corrispondere alcuna somma visto che si usa pagare al rientro dalla spiaggia;
c) all'atto del controllo del 9 agosto i Carabinieri avevano potuto constatare la sua presenza e quella di auto in sosta ma non quella di avventori serviti e/o agevolati dall'imputato stesso;
d) egli non aveva dunque posto in essere alcuna condotta commissiva, non avendo penale rilevanza l'omessa vigilanza sulla cosa custodita;
e) il Tribunale aveva fondato la condanna in base alla sola testimonianza del maresciallo dei Carabinieri che aveva riferito che nel transitare nei pressi dell'area sequestrata avevano notato il Di CA che stava esercitando la funzione di parcheggiatore, laddove dall'informativa di reato e dai rilievi fotografici ad essa allegati risultava soltanto la presenza di auto in sosta, ma nessuna condotta attiva dell'imputato; non essendo stati identificati i proprietari di quelle autovetture (che avrebbero potuto, in ipotesi, confermare la tesi dell'accusa), non era stato accertato se l'imputato fosse stato remunerato e/ o avesse emesso ricevute o avesse ricevuto somme di danaro a titolo di pagamento. Al fine di sciogliere il dubbio se le autovetture fossero state autonomamente parcheggiate all'insaputa dell'imputato, questi aveva sollecitato la Corte di appello a rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante la nuova audizione del maresciallo dei Carabinieri affinché chiarisse una volta per tutte cosa intendesse dire quando aveva affermato che lui faceva entrare le autovetture alzando il nastro bianco e rosso. Occorreva chiarire, cioè, se si trattasse di una deduzione oppure della descrizione di una condotta direttamente osservata dall'ufficiale di polizia giudiziaria. 3.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello, esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha osservato che: a) per poter accedere all'area in sequestro era necessario alzare o spezzare i nastri apposti il giorno prima;
b) la presenza dell'imputato non è giustificabile se non con l'attività di parcheggiatore abusivo, non essendovi alcuna plausibile ragione per la quale dovesse recarsi nuovamente sui luoghi in questione, essendo stata l'area chiusa e interdetta al transito e alla sosta;
c) la tesi difensiva del parcheggio all'insaputa dell'imputato non è credibile perché, se 3 così fosse, egli avrebbe potuto e dovuto avvisare l'Autorità visto che era stato designato custode. 4.Tanto premesso, è necessario preliminarmente ricordare che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); b) l'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a / 4 preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); e) la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01); f) l'indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da "atti del processo specificamente indicati" (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); g) il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o 5 falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); h) poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); i) quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova 6 della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); I) il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 5.In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 5.1.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è 7 consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 6.Delineati i limiti della cognizione del Giudice di legittimità e della valutazione della logicità della motivazione, si osserva che l'intero ricorso si avvale di inammissibili deduzioni fattuali finalizzate a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove utilizzate in entrambi i gradi di giudizio. 6.1.11 primo motivo, per contrastare l'affermata inaccessibilità del parcheggio e il fatto che, secondo la Corte territoriale, fosse necessario sollevare il nastro bicolore (condotta attribuita al ricorrente), fa continui riferimenti al materiale istruttorio del quale più che il travisamento (inteso nei termini sopra ampiamente spiegati) viene sollecitata una diversa valutazione. La Corte di appello, peraltro, non ha mai affermato che il ricorrente era stato visto alzare il nastro per consentire l'accesso al parcheggio delle autovetture ma ha tratto la conclusione della sua colpevolezza in base a deduzioni che, dati i fatti come da essa descritti, non sono manifestamente illogiche e che, per questa ragione, non sono sindacabili in questa sede. Nè lo sono in base alle argomentazioni difensive che, come già detto, si fondano su un'interlocuzione diretta con la Corte di cassazione in ordine al contenuto e alla valutazione delle prove che non è ammessa. La lettura alternativa del compendio probatorio è stata esclusa dalla Corte di appello in base ad un ragionamento che non è manifestamente illogico laddove la tesi difensiva si basa su deduzioni, oltre che fattuali, generiche e prive di reali agganci a prove (in tesi travisate) come quando giunge ad ipotizzare (contro ogni logica) che il pagamento del parcheggio viene effettuato a fine giornata piuttosto che al suo inizio (senza però spiegare in base a quale accordo e perché l'automobilista "mattiniero" avrebbe dovuto pagare ex post il corrispettivo di un servizio non concordato con nessuno al momento dell'ingresso nel parcheggio stesso), che le autovetture presenti la mattina dell'accertamento del fatto potrebbero aver confuso la funzione del nastro bicolore (peraltro assente fino al giorno prima e senza considerare che una cosa è la funzione di delimitazione degli stalli, altra quella di impedire l'unico accesso al parcheggio), che della presenza di tali autovetture i Carabinieri potrebbero non essersi avveduti quando avevano sequestrato l'area (circostanza che semmai doveva risultare dal verbale di sequestro e avrebbe dovuto essere fatta constatare dallo stesso imputato al momento della sottoscrizione dell'affidamento e accettazione della custodia). 6.2.11 dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovverosia quello che trova conforto nella 8 logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358 - 01; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 - 01; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903 - 01). 7.11 secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati perché danno per scontata l'assenza di un'attività commissiva da parte del ricorrente logicamente affermata dalla Corte di appello nella misura in cui attribuisce all'imputato la condotta di parcheggiatore abusivo. Questi, infatti, non è stato condannato per la sua mera presenza sui luoghi (secondo la tesi difensiva) ma perché da quella presenza è stata desunta la sua condotta attiva nella consumazione del reato, con quanto ne consegue in tema di sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 8.11 quarto ed il quinto motivo sono inammissibili perché deducono violazioni di legge non devolute in appello. 8.1.Peraltro, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa (Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009, D'Agostino, Rv. 245584 - 01; Sez. 3, n. 38918 del 27/04/2017, Agnelli, Rv. 270800 - 01; Sez. 3, n. 7407 del 15/01/2015, Tundo, Rv. 262424 - 01; Sez. F, n. 43884 del 30/08/2012, Messina, Rv. 253584 - 01) 8.2.La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata espressamente chiesta in appello, non potendosi ritenere tale la generica richiesta di concessione di "tutti i benefici di legge", posto che i benefici presuppongono la condanna, non il proscioglimento. 9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 9 /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21/09/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UI RS che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 50751 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/09/2023 13951/2023 RITENUTO IN FATTO 1.11 sig. DO Di CA ricorre per l'annullamento della sentenza del 03/02/2023 della Corte di appello di Salerno che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione e 200,00 euro di multa irrogata con sentenza del 16/07/2021 del Tribunale di Vallo della CAnia per il reato di cui agli artt. 81, cpv, 349, secondo comma, cod. pen., commesso in Marina fraz. di Camerota il 09/08/2017. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 349, cod. pen., e il vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo. Deduce, al riguardo, che: i) per accedere all'area sequestrata non era necessario rompere, rimuovere e nemmeno sollevare il nastro delimitante e denotante i sigilli apposti dai Carabinieri, come risulta dalle fotografie acquisite agli atti da cui risulta che il nastro era stato apposto a due metri di altezza dal suolo;
il nastro, peraltro, non aveva nemmeno interessato tutti i varchi e i possibili luoghi di accesso al parcheggio, come affermato dagli stessi Carabinieri di Camerota;
li) illogico e contrario alle emergenze processuali affermare il contrario, come fa la Corte di appello;
iii) la Corte territoriale dà per scontato che il ricorrente avesse posto in essere una qualche condotta per agevolare il parcheggio abusivo delle auto (anche solo sollevando il nastro), ma si tratta di conclusione insufficientemente tratta dal sol fatto che egli era stato trovato presente sui luoghi, benché nessuno gli avesse materialmente visto fare alcunché (né egli avesse con sé blocchetti o ricevute o il corrispettivo, in danaro, ottenuto dagli automobilisti, né fosse presente una qualche struttura, ombrellone, tenda o gazebo, normalmente utilizzati per potersi sistemare), e che non considera che - come detto - il nastro non delimitava tutta l'area; iv) la sua presenza sui luoghi si giustifica proprio con i doveri di vigilanza e custodia facenti a lui capo, sicché non si comprende perché la Corte di appello da un lato ritenga tale presenza ingiustificata, dall'altro stigmatizzi il fatto che il ricorrente non avesse allertato le forze dell'ordine circa la presenza di autovetture nell'area; il sequestro era stato effettuato il giorno 08/08/2017; il fatto è stato accertato la mattina del giorno seguente;
non è dunque chiaro quando il ricorrente avrebbe dovuto allertare i Carabinieri;
v) non è nemmeno certo se le autovetture da questi ultimi rinvenute fossero presenti dal giorno prima visto che, come riferito dall'ufficiale di polizia giudiziaria che aveva apposto nastri e cartelli, erano state lasciate delle vetture in sosta;
vi) l'area era delimitata da una fettuccia bianca e rossa ma il cartello di sequestro era stato posizionato in un luogo non ben visibile, sicché gli automobilisti non potevano nemmeno essere certi del vincolo che gravava sull'area, assolvendo il nastro anche a funzioni diverse (segnalare, per esempio, la presenza di un cantiere). 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 349, secondo comma, cod. pen., e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla natura necessariamente commissiva del reato in questione e alla mancanza di prova di una qualsiasi attività a lui ascrivibile, non potendosi ritenere tale la mera presenza sui luoghi (né potendosi da ciò desumere che egli avesse commesso alcunché). 1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 349, secondo comma, cod. pen., e il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'accertamento del dolo o della colpa. 1.4.Con il quarto motivo deduce l'insussistenza del reato in considerazione della finalità del vincolo, impedire, cioè, l'uso illegittimo della res sequestrata, non la sua conservazione. 1.5.Con il quinto motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in conseguenza dell'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.11 ricorso è inammissibile. 3.L'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile del reato a lui ascritto perché, quale custode giudiziario di area demaniale sottoposta a sequestro in data 8 agosto 2017 (perché da lui abusivamente adibita a parcheggio), aveva violato i sigilli apposti per ordine dell'Autorità consentendo, ancora una volta, la sosta dei veicoli. 3.1.11 Tribunale di Vallo CAnia aveva affermato che, a seguito di ricognizione effettuata il giorno seguente al sequestro, i Carabinieri avevano accertato che il Di CA «aveva ripreso bellamente la sua attività di parcheggiatore, facendo sostare le auto a pagamento sull'area demaniale, incurante del pericolo di frane che insisteva sulla zona. I rilievi fotografici acquisiti agli atti confortano pienamente l'assunto accusatorio» (pag. 1). 2 3.2.In sede di appello il ricorrente aveva dedotto che: a) l'accesso all'area sequestrata (una piccola rampa di venti metri) non era stato impedito dall'apposizione di barriere o altri ostacoli (vi avrebbe provveduto la Provincia di Salerno solo la notte tra il 10 e I'll agosto 2017) essendo stati apposti dei nastri di colore bianco e rosso (oltretutto ad un'altezza di due metri) normalmente utilizzati anche nei parcheggi per indicare gli stalli e le singole aree di sosta;
b) qualunque automobilista avrebbe così potuto accedere nell'area, a maggior ragione gli avventori del giorno precedente (che il ricorrente non aveva materialmente potuto avvisare visto che di solito le auto in quel periodo affluivano già dalle 8 del mattino e lui si era recato sul posto alle 9,30), i quali non dovevano corrispondere alcuna somma visto che si usa pagare al rientro dalla spiaggia;
c) all'atto del controllo del 9 agosto i Carabinieri avevano potuto constatare la sua presenza e quella di auto in sosta ma non quella di avventori serviti e/o agevolati dall'imputato stesso;
d) egli non aveva dunque posto in essere alcuna condotta commissiva, non avendo penale rilevanza l'omessa vigilanza sulla cosa custodita;
e) il Tribunale aveva fondato la condanna in base alla sola testimonianza del maresciallo dei Carabinieri che aveva riferito che nel transitare nei pressi dell'area sequestrata avevano notato il Di CA che stava esercitando la funzione di parcheggiatore, laddove dall'informativa di reato e dai rilievi fotografici ad essa allegati risultava soltanto la presenza di auto in sosta, ma nessuna condotta attiva dell'imputato; non essendo stati identificati i proprietari di quelle autovetture (che avrebbero potuto, in ipotesi, confermare la tesi dell'accusa), non era stato accertato se l'imputato fosse stato remunerato e/ o avesse emesso ricevute o avesse ricevuto somme di danaro a titolo di pagamento. Al fine di sciogliere il dubbio se le autovetture fossero state autonomamente parcheggiate all'insaputa dell'imputato, questi aveva sollecitato la Corte di appello a rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante la nuova audizione del maresciallo dei Carabinieri affinché chiarisse una volta per tutte cosa intendesse dire quando aveva affermato che lui faceva entrare le autovetture alzando il nastro bianco e rosso. Occorreva chiarire, cioè, se si trattasse di una deduzione oppure della descrizione di una condotta direttamente osservata dall'ufficiale di polizia giudiziaria. 3.3.Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello, esclusa la necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha osservato che: a) per poter accedere all'area in sequestro era necessario alzare o spezzare i nastri apposti il giorno prima;
b) la presenza dell'imputato non è giustificabile se non con l'attività di parcheggiatore abusivo, non essendovi alcuna plausibile ragione per la quale dovesse recarsi nuovamente sui luoghi in questione, essendo stata l'area chiusa e interdetta al transito e alla sosta;
c) la tesi difensiva del parcheggio all'insaputa dell'imputato non è credibile perché, se 3 così fosse, egli avrebbe potuto e dovuto avvisare l'Autorità visto che era stato designato custode. 4.Tanto premesso, è necessario preliminarmente ricordare che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); b) l'illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); c) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); d) il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a / 4 preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); e) la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, anche in base all'ordinamento processuale preesistente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale - nel quale non esistevano i limiti preclusivi che un'avvertita esigenza di maggior razionalizzazione del sistema ha introdotto con l'art. 606, primo comma, lett. e) -, del codice di procedura vigente - era attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01); f) l'indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da "atti del processo specificamente indicati" (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); g) il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversità tale da non reggere all'urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o 5 falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); h) poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); i) quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). Non è sufficiente riportare meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori, o, invece, procedere ad allegare in blocco ed indistintamente le trascrizioni degli atti processuali, postulandone la integrale lettura da parte della Suprema Corte (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994, secondo cui la condizione della specifica indicazione degli "altri atti del processo", con riferimento ai quali, l'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., configura il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità, può essere soddisfatta nei modi più diversi (quali, ad esempio, l'integrale riproduzione dell'atto nel testo del ricorso, l'allegazione in copia, l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito), purché detti modi siano comunque tali da non costringere la Corte di cassazione ad una lettura totale degli atti, dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen.). E' necessario, pertanto: a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova 6 della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035); I) il principio di autosufficienza del ricorso trova applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ove a ciò egli non abbia provveduto nei modi sopra indicati (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432 - 01). 5.In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. "doppia conforme", dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 5.1.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un'interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l'esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è 7 consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 6.Delineati i limiti della cognizione del Giudice di legittimità e della valutazione della logicità della motivazione, si osserva che l'intero ricorso si avvale di inammissibili deduzioni fattuali finalizzate a sollecitare un diverso apprezzamento delle prove utilizzate in entrambi i gradi di giudizio. 6.1.11 primo motivo, per contrastare l'affermata inaccessibilità del parcheggio e il fatto che, secondo la Corte territoriale, fosse necessario sollevare il nastro bicolore (condotta attribuita al ricorrente), fa continui riferimenti al materiale istruttorio del quale più che il travisamento (inteso nei termini sopra ampiamente spiegati) viene sollecitata una diversa valutazione. La Corte di appello, peraltro, non ha mai affermato che il ricorrente era stato visto alzare il nastro per consentire l'accesso al parcheggio delle autovetture ma ha tratto la conclusione della sua colpevolezza in base a deduzioni che, dati i fatti come da essa descritti, non sono manifestamente illogiche e che, per questa ragione, non sono sindacabili in questa sede. Nè lo sono in base alle argomentazioni difensive che, come già detto, si fondano su un'interlocuzione diretta con la Corte di cassazione in ordine al contenuto e alla valutazione delle prove che non è ammessa. La lettura alternativa del compendio probatorio è stata esclusa dalla Corte di appello in base ad un ragionamento che non è manifestamente illogico laddove la tesi difensiva si basa su deduzioni, oltre che fattuali, generiche e prive di reali agganci a prove (in tesi travisate) come quando giunge ad ipotizzare (contro ogni logica) che il pagamento del parcheggio viene effettuato a fine giornata piuttosto che al suo inizio (senza però spiegare in base a quale accordo e perché l'automobilista "mattiniero" avrebbe dovuto pagare ex post il corrispettivo di un servizio non concordato con nessuno al momento dell'ingresso nel parcheggio stesso), che le autovetture presenti la mattina dell'accertamento del fatto potrebbero aver confuso la funzione del nastro bicolore (peraltro assente fino al giorno prima e senza considerare che una cosa è la funzione di delimitazione degli stalli, altra quella di impedire l'unico accesso al parcheggio), che della presenza di tali autovetture i Carabinieri potrebbero non essersi avveduti quando avevano sequestrato l'area (circostanza che semmai doveva risultare dal verbale di sequestro e avrebbe dovuto essere fatta constatare dallo stesso imputato al momento della sottoscrizione dell'affidamento e accettazione della custodia). 6.2.11 dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovverosia quello che trova conforto nella 8 logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290 - 01; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358 - 01; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204 - 01; Sez. 4, n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli, Rv. 250903 - 01). 7.11 secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati perché danno per scontata l'assenza di un'attività commissiva da parte del ricorrente logicamente affermata dalla Corte di appello nella misura in cui attribuisce all'imputato la condotta di parcheggiatore abusivo. Questi, infatti, non è stato condannato per la sua mera presenza sui luoghi (secondo la tesi difensiva) ma perché da quella presenza è stata desunta la sua condotta attiva nella consumazione del reato, con quanto ne consegue in tema di sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 8.11 quarto ed il quinto motivo sono inammissibili perché deducono violazioni di legge non devolute in appello. 8.1.Peraltro, secondo l'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa (Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009, D'Agostino, Rv. 245584 - 01; Sez. 3, n. 38918 del 27/04/2017, Agnelli, Rv. 270800 - 01; Sez. 3, n. 7407 del 15/01/2015, Tundo, Rv. 262424 - 01; Sez. F, n. 43884 del 30/08/2012, Messina, Rv. 253584 - 01) 8.2.La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era stata espressamente chiesta in appello, non potendosi ritenere tale la generica richiesta di concessione di "tutti i benefici di legge", posto che i benefici presuppongono la condanna, non il proscioglimento. 9.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. 9 /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21/09/2023.