Sentenza 30 agosto 2012
Massime • 1
Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Nella specie, i sigilli erano stati apposti a due piatti Pioneer e a sei casse acustiche per evitare la protrazione della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 30/08/2012, n. 43884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43884 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 30/08/2012
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 115
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 25638/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OS N. IL 29/06/1973;
avverso la sentenza n. 50/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 13/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/08/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Corasanito G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Armellini Paola in sost. dell'avv. Santini Annamaria che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 13 dicembre 2011 la Corte di Appello di Palermo confermava - per quanto qui di interesse - la sentenza del Tribunale di Agrigento del 31 marzo 2010 con la quale, tra gli altri, IN RO, imputato del reato violazione dei sigilli (art. 349 c.p., comma 1) era stato ritenuto colpevole del detto reato e condannato,
previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
1.2 Nell'esaminare i motivi di appello interposti dal IN, la Corte territoriale ribadiva - condividendone le ragioni - le argomentazioni del primo giudice relativamente alla sussistenza del reato sia dal punto di vista materiale (effettiva manomissione dei sigilli, sia pure parziale, consistita nella parziale rimozione dal luogo in cui erano custoditi e sigillati, di due piatti Pioneer e nella rimozione dei sigilli apposti a n. 6 casse acustiche facenti parte di un maggior quantitativo di otto, previamente sequestrate ed affidate alla custodia del IN), sia dal punto di vista soggettivo (consapevolezza da parte del IN della illiceità della condotta, essendo egli stato edotto, al momento del sequestro, della apposizione dei sigilli al materiale esistente nel locale e destinato alla diffusione ad alto volume della musica). In particolare la Corte di Appello disattendeva gli articolati motivi di appello formulati sia con riguardo ai profili del reato sotto l'aspetto materiale, richiamando sul punto, le analitiche dichiarazioni dei verbalizzanti che avevano proceduto ai sequestri ed alla apposizione dei sigilli in più riprese, dopo aver avvertito i custodi (nel caso in esame il IN) delle responsabilità nascenti da un eventuale utilizzo dei piatti e delle casse acustiche, sia sotto l'aspetto psicologico. Escludeva, altresì, la possibilità, prospettata dal IN, che i piatti usati per la diffusione delle musiche fossero diversi da quelli sequestrati, richiamando, sul punto, anche le conclusioni del perito tecnico (oltre che le dichiarazioni dei verbalizzanti). Ribadiva, infine, l'adeguatezza della pena comminata dal Tribunale (peraltro contenuta - quanto alla pena detentiva - nei limiti minimi edittali).
1.3 Ricorre personalmente avverso la detta sentenza l'imputato, deducendo, con un primo motivo, difetto ed illogicità manifesta della motivazione per avere la Corte territoriale desunto la colpevolezza dell'imputato esclusivamente dalla sua presenza nel locale pubblico ("Oceano Mare") al momento del nuovo accertamento della Polizia finalizzato a verificare se fossero in uso strumentazioni sonore diverse da quelle sequestrate nell'agosto 2006. Rileva sul punto il ricorrente che già al momento del nuovo intervento della Polizia in data 11 febbraio 2007 il reato era stato consumato, in quanto sia i piatti che le casse acustiche (notate in funzione) erano stati rimossi dai rispettivi alloggiamenti, sicché non era da escludere - circostanza invece non presa in considerazione dalla Corte palermitana - che altri in precedenza avessero rimosso tali strumentazioni, con la conseguenza che il solo dato della presenza del IN nei locali era stato irragionevolmente valorizzato dalla Corte. Con un secondo motivo il 1 ricorrente deduce falsa applicazione della legge penale (art. 349 cod. pen.) per avere la Corte ritenuto sussistente il reato contestato nonostante l'apposizione dei sigilli non fosse finalizzata ad assicurare la conservazione o la identità della cosa, bensì ad impedire la commissione dell'ulteriore reato di cui all'art. 659 cod. pen.. Il ricorrente censura, infine, con il terzo motivo la parte della motivazione con la quale la Corte ha omesso di valutare le contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del teste NI CA e quelle rese dagli altri agenti verbalizzanti circa l'effettiva sottrazione degli strumenti dai rispettivi alloggiamenti e circa la materiale effrazione dei sigilli (esclusa da tutti i testi, all'infuori, appunto, del NI).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va esaminato, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo del ricorso - che attiene soltanto al delitto di violazione dei sigilli - in quanto vertente sulla corretto inquadramento della fattispecie. La tesi sostenuta dal ricorrente - secondo la quale non essendo stati i sigilli apposti per la conservazione della cosa, ma per prevenire la protrazione delle conseguenze dell'illecito penale relativamente al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen. per il quale la Corte territoriale ha pronunciato declaratoria di estinzione per prescrizione), il reato non può essere configurato, non può essere condivisa.
2. La questione prospettata dal ricorrente si pone in linea con l'indirizzo giurisprudenziale - per vero minoritario - che muovendo dalla tassatività delle finalità indicate nella fattispecie incriminatrice come delineata dall'art. 349 cod. pen. (la quale mira ad assicurare la conservazione o identità di una cosa, con esclusione, quindi di scopi diversi quale l'inibizione all'uso della cosa). Tuttavia - come ricordato dalla stessa difesa del ricorrente - tale questione è stata risolta in termini diametralmente opposti dalle SS. UU. di questa Corte che, componendo il contrasto determinatosi tra l'indirizzo dianzi cennato (in termini, tra le più recenti, Cass. Sez. 2 12.12.2003 n. 3416, Minopoli, Rv. 227865 e Cass. Sez. 3 14.12.1999 n. 13710, Gallo, Rv. 214819) e l'opposto indirizzo - peraltro di gran lunga maggioritario (tra le tante e più recenti, Cass. Sez. 3 3.4.2008 n. 19722, Palomba, Rv. 240037; Cass. Sez. 3 12.1.2007 n. 6417, Battello, Rv. 236178; Cass. Sez. 3 28.1.2003 n. 10267, Buonfiglio Tanzarella, Rv.224348) - ha definitivamemnte affermato il principio che il reato in esame è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, in quanto in tale finalità risulta inclusa anche quella, menzionata dall'art.349 cod. pen., di assicurare la conservazione o identità della cosa.
3. Ritiene questa Corte di aderire al detto indirizzo dal quale non vi è alcuna ragione di discostarsi, condividendosi, in particolare, il passaggio argomentativo che individua in una interpretazione non rigidamente formalistica e letterale la nozione di conservazione come delineata dalla norma incriminatrice;
in altri termini viene privilegiata con la richiamata pronuncia una interpretazione estensiva della norma - senza rischio di analogie in malam partem - in coerenza, oltretutto, con il significato in senso ampio del concetto di conservazione della cosa e, soprattutto, viene nettamente opportunamente distinta l'ipotesi disciplinata dall'art. 349 cod. pen. (qualificata come forma di tutela prodromica in quanto non diretta immediatamente sulla materialità dei beni custoditi, ma incentrata sulla repressione dei comportamenti che incidono sui segni esteriori della custodia") rispetto ad altre norme codicistiche che mirano anch'esse alla protezione della cosa vincola (art. 334 cod. pen.; art. 351 c.p. ed art. 388 c.p.).
4. Conclusivamente il sigillo - secondo l'interpretazione nomofilattica delle SS.UU. si configura come un mezzo di portata generale destinato al rafforzamento della protezione delle cose ritenute dalle autorità all'uopo preposte, ì ndisponibili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5. Ne consegue che la decisione della Corte territoriale assolutamente in linea con tale indirizzo, va qui condivisa, avendo esattamente qualificato la condotta in termini di violazione dei sigilli in quanto destinati non già (e non solo) a proteggere la cosa e conservarne l'identità ma soprattutto ad impedire che altri la utilizzassero e che venisse portato a compimento ulteriore il reato.
6. Passando all'esame del primo motivo lo stesso non è fondato, avendo la Corte affrontato punto per punto le varie questioni prospettate con l'atto di appello e valorizzato il dato ricavato dalle varie dichiarazioni dei testi i quali, contrariamente all'assunto del ricorrente, hanno fatto riferimento ai soli piatti - non essendovene di altri - che, precedentemente sottoposti a sequestro, erano stati trovati in funzione al momento del secondo accesso. Identiche, e condivisibili considerazioni ha svolto la Corte palermitana per quanto riguarda le casse acustiche per le quali alcuni dei testi - come evidenziato da quel giudice - avevano persino indicato che i cartelli segnalanti il sequestro e l'apposizione dei sigilli "penzolavano" dalle casse esistenti agli angoli del soffitto e collegate alla consolle.
7. Anche dal punto di vista della consapevolezza da parte del IN della illiceità della condotta, la Corte territoriale è stata esauriente ed analitica nel confermarla, di guisa che il dato della presenza nel locale al momento del secondo accesso, comparato con il dato della presenza al momento del primo accesso sfociato nel sequestro e nella apposizione dei sigilli con relativa consegna del verbale al IN quale custode giudiziario, è stato, a ragione, ritenuto dalla Corte elemento determinante ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
8. Quanto al terzo motivo è da escludere che la decisione della Corte territoriale sia pervenuta alla conclusione poi impugnata valorizzando testimonianze tra loro contraddittorie e/o incongruenti (il riferimento è ad alcune contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni del teste NI CA e quelle rese dagli altri agenti verbalizzanti circa l'effettiva sottrazione degli strumenti dai rispettivi alloggiamenti e circa la materiale effrazione dei sigilli), in quanto la Corte ha correttamente adempiuto al proprio compito ponendo in evidenza quelle circostanze oggettive riferite dai testi che elidevano qualsiasi dubbio in ordine all'effettiva sottrazione degli strumenti.
9. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 agosto 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2012