Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 7407
CASS
Sentenza 15 gennaio 2015

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Massime1

Il reato di cui all'art. 349 cod. pen., nell'ipotesi in cui i sigilli siano apposti sulla cosa o su una parte di essa allo scopo di impedire la prosecuzione illegittima di un'attività, è integrato anche dal semplice riutilizzo del bene o ripresa dell'attività illecita mediante accorgimenti idonei ad evitare la lesione dell'integrità materiale del sigillo. (Fattispecie relativa al sequestro di un autolavaggio azionato senza intervenire sul quadro elettrico sul quale erano stati apposti i sigilli).

Commentari3

  • 1Art. 349 - Violazione di sigilli
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  • 2In cosa il reato di violazione dei sigilli si distingue da quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro
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  • 3Autolavaggio: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 7407
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7407
Data del deposito : 15 gennaio 2015

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