Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 349 cod. pen., nell'ipotesi in cui i sigilli siano apposti sulla cosa o su una parte di essa allo scopo di impedire la prosecuzione illegittima di un'attività, è integrato anche dal semplice riutilizzo del bene o ripresa dell'attività illecita mediante accorgimenti idonei ad evitare la lesione dell'integrità materiale del sigillo. (Fattispecie relativa al sequestro di un autolavaggio azionato senza intervenire sul quadro elettrico sul quale erano stati apposti i sigilli).
Commentari • 3
- 1. Art. 349 - Violazione di sigillihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349, di assicurare la conservazione o la identità della cosa (SU, 5385/2010). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale violazione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, 38198/2017). Il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si …
Leggi di più… - 2. In cosa il reato di violazione dei sigilli si distingue da quello di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 334, 349) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma di una decisione emessa dal Tribunale della medesima città che aveva condannato l'imputato alla pena di anni 4 di reclusione ed E. 1.000,00 di multa, per i reati unificati con la continuazione, ed applicata la recidiva, di cui agli art. 349, comma 2, cod. pen. (commesso il 26 giugno 2013), art. 81, 110 cod. pen., 44 lettera A, d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004; art. 28 del d.P.R. 128/1959 e 349, comma 2, cod. pen., dichiarava di non doversi …
Leggi di più… - 3. Autolavaggio: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 7407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7407 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 127
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 19875/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU OR N. IL 10/12/1958;
avverso la sentenza n. 794/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 06/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso. Udito il difensore Avv. SABETTA Donato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente TU OR, con sentenza del 6.12.2013, confermava la sentenza del Tribunale di Lecce sezione distaccata di Galatina, emessa in data 14.7.2011, con condanna al pagamento delle spese del grado.
Il Tribunale di Lecce sezione distaccata di Galatina aveva dichiarato ND LV responsabile:
a) del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1, per avere, nella qualità di titolare della ditta "Autotrasporti ND LV", corrente in Galatina, in assenza della prescritta autorizzazione, effettuato scarichi, nella rete fognaria a servizio della zona industriale di Galatina, di acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autolavaggio sito all'interno dell'azienda, composto da un basamento in calcestruzzo con tunnel centrale interrato a circa due metri, binari di scorrimento del carrello di autolavaggio, griglie di raccolta delle acque, ponte mobile con spazzole meccaniche per il lavaggio di automezzi;
in Galatina, il 02.11.2009.
b) del reato di cui all'art. 349 cpv. c.p. per avere, nella qualità di custode dell'impianto indicato al capo a) sottoposto a sequestro dalla Polizia Provinciale in data 02.11.2009, violato i sigilli posti all'impianto, continuando ad utilizzarlo;
in Galatina, il 26.11.2009.
L'imputato veniva condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 8 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, oltre spese processuali, dissequestro e restituzione dell'impianto di autolavaggio e del pozzo artesiano a ND LV.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ND LV, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 533 c.p.p.. Il ricorrente deduce l'avvenuto travisamento della prova e chiede una verifica di conformità dell'informazione probatoria con le argomentazioni poste a base della decisione.
Riporta, trascrivendoli, i passaggi istruttori dimostrativi del fatto che il reato non possa ritenersi integrato stante la mancata rimozione dei sigilli. Dette testimonianze sarebbero state ignorate dalla Corte distrettuale e, in ogni caso, il reato non risulterebbe provato oltre ogni ragionevole dubbio.
b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p.. Il ricorrente deduce che il motivo di appello della sentenza di primo grado sarebbe stato fondato sulla mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato contestato.
Nella sentenza impugnata, però, non vi sarebbe traccia di motivazione su tali censure. Il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello, secondo la tesi proposta in ricorso, risulterebbe incomprensibile e, nei passaggi fondamentali, fondato su mere supposizioni e congetture.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con le consequenziali statuizioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
2. Il ricorrente ripropone, sostanzialmente, il motivo di appello fondato sulla mancanza di prova dell'avvenuta violazione dei sigilli, chiedendo un riesame nel merito precluso in questa sede Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3^, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).
Peraltro, viene dedotto un vizio motivazionale, ma, in realtà, si richiede a questa Corte di legittimità una (evidentemente non consentita in questa sede) rivalutazione del fatto. Sul punto va ricordato, infatti, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3^, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3^, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (sez. 2^, n. 21644 del 13.2.2013, Badagliacca e altri, rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c'è, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso ove si riportano ampi stralci di dichiarazioni testimoniali, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Il ricorrente non può, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
3. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo- non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia.
In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per Cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata o omessa.
Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito.
4. Se questa, dunque, è la prospettiva ermeneutica cui è tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva. Il ricorrente, come detto, non contesta il travisamento di una specifica prova, ma sollecita a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali non consentito in questa sede di legittimità . I giudici del gravame di merito con motivazione specifica, coerente e logica hanno, infatti, dato conto, in maniera articolata (cfr. pagg. 1-3) dei motivi posti dal giudice di primo grado a fondamento dell'affermazione di responsabilità, ed evidenziato come anche in quella sede l'assunto difensivo fosse "totalmente incentrato sulla circostanza che le modalità con cui era stato posto il sigillo all'impianto, all'atto del sequestro del 2.11.2009, non avrebbero consentito all'imputato di aprire la scatola del quadro di controllo e di azionare i relativi interruttori, soffermandosi sul fatto che il sigillo esterno, risultato sin dall'origine apposto in maniera allentata, non consentiva comunque l'apertura dello sportello onde accedere all'interruttore generale posto all'interno". In realtà -come i giudici d'appello deducono, in punto di fatto, con motivazione logica e congrua - l'affermazione di penale responsabilità poggia su molteplici elementi riferiti dall'agente IT, oltre ai laccetti dei sigilli posti sul quadro di accensione dell'impianto apparentemente allentati, e cioè sul fatto che nel piazzale dell'autolavaggio, in corrispondenza dell'area dei binari di scolo delle acque, vi fosse un camion, che l'area intorno allo stesso fosse bagnata e che il ND, alla vista degli agenti, cercò di occultare una pompa di sollevamento dell'acqua. In definitiva, ciò che ha valorizzato il giudice di prime cure e che la Corte territoriale conferma è la circostanza complessiva che il ND, in data 26.11.2009, stesse utilizzando l'impianto di autolavaggio che era stato posto sotto sequestro il 2.11.2009 e del quale era stato nominato custode, potendosi desumere dagli atti che stava ovviando all'impossibilità di azionare il quadro elettrico della pompa sollevamento delle acque di scolo mediante la pompa di sollevamento notata dal verbalizzante.
Nella motivazione della sentenza impugnata, quanto alla presenza di acqua proprio intorno al camion, ai lati della corsia centrale dell'impianto, come documentato nelle fotografie, viene confutato in maniera logica il tentativo di giustificazione offerto dalla difesa, riferito ai rilevamenti metereologici prodotti, attesa l'evidenza del dato documentale assolutamente incompatibile con i soli effetti dell'umidità notturna.
È stato condivisibilmente evidenziato il fatto che la pompa idrica non fosse stata posta sotto sequestro non vale a sminuire la prova che il ND stesse effettivamente utilizzando l'impianto di autolavaggio, tenuto conto delle risultanze delle deposizioni testimoniali sulla specifica circostanza.
5. Nella sentenza impugnata viene evidenziato che il sequestro del 2.9.2009 aveva ad oggetto l'intero impianto di autolavaggio, in tutte le sue componenti, e che si tratta di quello stesso impianto che, secondo i rilievi, anche fotografici, del 26.11.2009 veniva utilizzato dall'odierno ricorrente, in spregio al vincolo imposto. La Corte territoriale, come già il giudice di primo grado, operano un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in più occasioni, ha affermato nel corso degli anni che il delitto di violazione dei sigilli previsto dall'art. 349 cod. pen. si consuma non solo con la materiale rottura dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta idonea ad eludere il vincolo di indisponibilità e di immodificabilità sotteso alla loro apposizione (cfr. ex plurimis, questa sez. 3^, n. 36210 del 10.7.2001, Arcieri, rv. 220345).
Nel delitto di violazione dei sigilli, infatti, oggetto della tutela penale non è la res assicurata dai sigilli stessi, ma attraverso l'apposizione del sigillo sulla cosa (che può essere il portone d'ingresso, l'accesso al cantiere, o, come nel caso che ci occupa, il quadro di controllo dei macchinari con cui si realizza un'attività che si vuole inibire) si vuole obbedire alla ratio della norma incriminatrice che va individuata nella ritenuta necessità di presidiare con una sanzione penale il mancato rispetto dello stato di custodia, nel quale vengano a trovarsi determinate cose, mobili o immobili, per effetto della manifestazione di volontà della pubblica amministrazione caratterizzata dall'apposizione dei sigilli. Questa Corte di legittimità ha perciò, già in passato, precisato che la "finalità di assicurare la conservazione" della cosa sigillata, alla quale fa riferimento l'art. 349 c.p., viene frustrata anche mediante il semplice uso di essa, poiché il concetto di "conservazione" comprende non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso (così sez. 6^, n. 7961 del 28.4.1993, Di Filippo, rv. 194900). In una successiva pronuncia, richiamata nella sentenza oggi impugnata, si era ribadito che nel delitto di violazione di sigilli, di cui all'art. 349 c.p., la finalità di assicurare la conservazione della cosa ricomprende anche la interdizione all'uso, atteso che oggetto giuridico del reato è la tutela della intangibilità della cosa che la pubblica amministrazione e l'autorità giudiziaria vuole garantire contro ogni atto di disposizione o di manomissione (così questa sez. 3^, n. 2600 del 26.11.2003 dep. il 26.1.2004, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta la legittimità del provvedimento appositivo dei sigilli emesso per impedire la prosecuzione di una attività esercitata in violazione delle norme igienico - sanitarie affermando come non siano rilevanti i fini o motivi che ispirano il provvedimento autoritativo).
6. Nel corso degli anni c'era stata, tuttavia, qualche isolata pronuncia in cui si era affermato che non ricorresse la fattispecie criminosa di cui all'art. 349 c.p., allorché i sigilli non fossero stati siano apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di un bene, ma adempissero alla diversa finalità, tipicamente sanzionatoria, di impedire il proseguimento di un'attività commerciale non autorizzata (così sez. 2^, n. 3416 del 12.12.2003 dep. il 29.1.2004, Minopoli, rv. 227865 e, in epoche più risalenti, questa sez. 3^, n. 13710 del 14.10.1999, Gallo, rv. 214819 e, ancor prima, sez. 6^ n. 5248 del 24.11.1987, rv. 178261 e sez. 6^, n. 7934 del 9.7.1982, Villanis, rv. 155056). Perciò, nel 2009, a dirimere il contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa (così Sez. Unite n. 5385 del 26.11.2009 dep. il 10.2.2010, D'Agostino, rv. 245584, nell'esaminare un caso in cui i sigilli erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una macchinetta da caffè e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevande, all'interno di un pubblico esercizio nel quale si effettuava attività di somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione;
in precedenza, in senso conforme, vanno ricordate anche le pronunce di questa sez. 3^, n. 19722 del 3.4.2008, Palomba, rv. 240037 e sez. 3^, n. 34151 del 5.7.2007, Ascolese, rv. 237370). Nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite, ancora di recente, nell'affrontare il caso in cui i sigilli erano stati apposti a due piatti Pioneer e a sei casse acustiche, ma allo scopo evidente di impedire in quel sito, anche con l'utilizzo di strumenti diversi, ma analoghi, la protrazione della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p., questa Corte di legittimità ha ribadito che il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa (così Sez. Fer. n. 43884 del 30.8.2012, Messina, rv. 253584).
Conclusivamente, dunque, ad avviso del Collegio va affermato il principio, insito in molte pronunce di questa Corte Suprema fin qui citate, che il sigillo -secondo l'interpretazione nomofilattica delle SS.UU. - deve essere interpretato come un mezzo di portata generale destinato al rafforzamento simbolico del vincolo di indisponibilità, che non sempre riguarda la cosa in sè, ma, nella stragrande maggioranza dei casi, come in quello all'odierno esame dell'autolavaggio, si concreta nell'inibizione al prosieguo dell'attività, che, con quella cosa e in quel luogo, viene esercitata.
7. Ne consegue che la decisione della Corte territoriale, assolutamente in linea con tale indirizzo, va qui condivisa, avendo esattamente qualificato la condotta in termini di violazione dei sigilli in quanto destinati non già (e non solo) a proteggere e a conservarne l'identità del quadro elettrico dell'impianto di autolavaggio, ma soprattutto ad impedire che l'impianto venisse ulteriormente utilizzato e che venisse portato a compimento ulteriore il reato. E perciò a nulla sarebbe valsa l'accortenza, anche qualora vi sia stata, di far ripartire l'impianto senza distaccare materialmente quei sigilli.
Rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia della Corte d'Appello di Lecce il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta-zione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015