Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della determinazione della competenza per materia del giudice di pace il concetto di colpa professionale, che nei reati di lesioni colpose determina la competenza del giudice ordinario, deve essere ricavato dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 cod. pen. e desunti dall'art. 2229 cod. civ. e cioè nel senso che si ha colpa professionale solo nei casi di responsabilità di chi esercita una professione intellettuale. ( Fattispecie in cui la Corte ha determinato la competenza del giudice di pace in relazione al delitto di lesioni colpose attribuito agli esercenti un impianto scioviario di risalita, non ritenendo rientrante nel concetto di colpa professionale lo svolgimento di attività non intellettuali anche se implicanti la gestione di situazioni rischiose e oggetto di forme di regolamentazione).
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose: se provocate su una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023
La massima Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 , poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall' art. 2229 c.c. , cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace (Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni colpose? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301 RITENUTO IN FATTO 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 22712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22712 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1393
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 042020/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR. L'AQUILA;
nel procedimento nei confronti di:
2) CO GE;
ORDINANZA del 30/10/2003 TRIBUNALE di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI che ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice di pace di L'Aquila. OSSERVA
CO NG, presidente del Centro turistico del Gran Sasso, CO MA, direttore di esercizio degli impianti scioviari di Campo Imperatore, e RO AN, responsabile di esercizio di tali impianti, sono stati citati a giudizio davanti al Giudice di pace de L'Aquila per rispondere di cooperazione in lesioni colpose gravissime in danno di De MA BI per non avere provveduto a una adeguata protezione dei pali di sostegno delle reti frangivento di una pista percorrendo la quale l'11/1/02 il predetto, dopo avere perso il controllo degli sci, era andato a urtare contro uno di tali pali riportando lesioni che avevano reso necessaria la totale asportazione della milza.
Con sentenza in data 11/11/02 il Giudice di pace, accogliendo l'eccezione sollevata dal difensore del De MA costituitosi parte civile, ha dichiarato la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) D.L.vo 28/8/00 n. 274, sul rilievo che al De MA era derivata una malattia di durata certamente superiore a venti giorni e che si trattava di fattispecie connessa a colpa professionale e in cui vi era stata violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e ha disposto trasmettersi gli atti al P.M. presso il locale Tribunale.
Con ordinanza in data 30/10/03 detto Tribunale in composizione monocratica ha sollevato conflitto negativo in quanto, senza mettere in discussione che la malattia del De MA avesse avuto durata superiore ai venti giorni, ha però ritenuto che non si versasse nelle ipotesi individuate dal Giudice di pace.
Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza di quest'ultimo organo.
Nessuna violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è stata invero contestata agli imputati ne' è ravvisabile nel caso di specie, che riguarda un incidente occorso a un utente di una pista di sci durante lo svolgimento di tale attività sportiva. Non presenta d'altra parte alcun interesse rispetto all'accaduto la normativa sull'esercizio degli impianti scioviari di risalita, che fa richiamo a quella sui servizi di trasporto, cui si fa riferimento nel provvedimento del Giudice di pace e nella memoria della difesa di parte civile.
E neppure si può ritenere che il legislatore abbia inteso adottare un concetto di colpa professionale così ampio da ricomprendere anche il caso in esame.
A tale conclusione - in assenza di una definizione di questa categoria di colpa nella normativa penale e nel D. L.vo 274/000, che si limita a fare ad essa richiamo nella citata lettera a) del comma 1 dell'art.
4 - inducono ragioni logiche e sistematiche. La colpa professionale intesa come colpa del professionista - e cioè di colui che ai sensi dell'art. 2229 C.C. svolge una professione intellettuale per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, nozione recepita anche nell'art. 348 C.P. - assume rilievo giuridico nell'art. 2236 C.C. laddove la responsabilità per i danni cagionati da tali soggetti viene limitata, se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai casi di dolo o colpa grave. Tale limitazione è stata per lungo tempo ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte, con l'avallo della Corte costituzionale (cfr. la sentenza 22 - 28/11/73 n. 166), applicabile anche sotto il profilo penale.
L'orientamento è poi mutato nel senso che sotto tale profilo occorra fare sempre riferimento ai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 C.P. (cfr., tra le molte, le sentenze della IV Sezione 8/11/88, P.M. in proc. Argelli e altri, rv. 179.816; 22/2/91 Lazzeri, rv. 187.774; 29/9/97, Azzini, rv. 210.351), ma ciò che qui interessa rilevare è che in tutte le sentenze in materia penale che trattano della colpa qualificata come professionale vengono presi in considerazione solo casi di responsabilità di chi esercita una professione intellettuale, per lo più quella sanitaria, e non anche attività svolte da soggetti, come gli imputati nel procedimento di cui si tratta, non rientranti in questa categoria anche se implicanti la gestione di situazioni rischiose e oggetto come tali di qualche forma di regolamentazione.
Ciò premesso, appare soluzione interpretativa senz'altro più rispondente alla ratio della disposizione in esame ritenere che il legislatore, nel sottrarre alla competenza penale del giudice di pace i casi di lesioni personali di maggiore rilievo (quanto alle conseguenze) connessi a colpa professionale, abbia usato questa espressione nel ristretto significato attribuitole dalla menzionata giurisprudenza volendo fare riferimento proprio alle fattispecie in cui si deve giudicare della responsabilità di chi esercita una professione intellettuale, il cui aspetto caratterizzante messo espressamente in luce nell'art. 2236 C.C. è la particolare difficoltà dei problemi tecnici che le relative prestazioni possono comportare.
Si tratta invero di una scelta chiaramente ispirata dal principio - già presente nella prima legge/delega 21/11/91 n. 374 ed enunciato anche nell'art. 15 comma 3 della legge/delega 24/11/99 n. 468 come uno dei criteri per individuare i reati previsti dalle leggi speciali (quelli previsti dal codice penale sono stati individuati direttamente) da trasferire al giudice di pace - secondo cui per le caratteristiche del nuovo organo è opportuno evitare, per quanto possibile tenuto conto delle finalità della riforma e della difficoltà di tradurre normativamente una siffatta limitazione, che gli siano devoluti casi per la soluzione dei quali vi sia necessità di indagini o valutazioni complesse sia in fatto che in diritto, quali appunto dalla esperienza giudiziaria sono risultati per lo più essere quelli attinenti alla responsabilità di coloro che esercitano dette professioni.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace de L'Aquila cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2004