Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
Il reato di cui all'art. 110, comma quinto, R.D. n. 773 del 1931, installazione ed uso di apparecchi per il gioco d'azzardo, si configura anche nei confronti del soggetto che abbia noleggiato gli apparecchi elettronici, atteso che questi contribuisce, in modo cosciente e volontario, a realizzare la condotta criminosa prevista e punita dal citato art. 110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 8688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8688 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/01/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 197
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 45859/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES NE, nato il [...];
IA NE, nato il [...];
Avverso la Sentenza Tribunale di Nola, emessa il 19/10/05;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Favalli;
che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Nola, con sentenza emessa il 19/10/05, fra l'altro, dichiarava SC NE e AT NE, colpevoli del reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 e condannava ciascuno di loro alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda;
pena sospesa per entrambi.
SC NE proponeva ricorso per Cassazione, deducendo:
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). AT NE, a sua volta, proponeva appello - qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, - deducendo censure varie.
In particolare il SC esponeva che nella fattispecie non sussisteva la propria personale responsabilità, non essendo prevista la punibilità del noleggiatore (quale era il SC) a titolo di concorso nel reato de quo AT NE, a sua volta, sosteneva che non ricorreva l'elemento costitutivo oggettivo della contravvenzione, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 110, trattandosi di giochi leciti di intrattenimento e non di videogiochi costituenti giochi di azzardo.
Il AT, inoltre, contestava l'entità della pena inflitta, nonché la confisca dei congegni elettronici in sequestro. Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano, rispettivamente, il SC l'annullamento della sentenza impugnata;
il AT, in via principale, l'assoluzione con formula ampia.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 24/01/07, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili.
Per quanto attiene all'impugnazione proposta da AT NE - appello, qualificato ricorso per Cassazione, ex art. 568 c.p.p. - si rileva che il gravame è stato sottoscritto da difensore, avv. Anna Jossa, non iscritto, all'epoca della presentazione del ricorso, all'Albo Speciale della Cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione medesima, ex art. 613 c.p.p.. All'uopo va ribadito ed affermato che la regola di cui all'art. 613 c.p.p. si applica anche nel caso di appello convertito in ricorso. In
ipotesi diversa, verrebbero elusi, nei confronti di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. 1^ Sent. n. 38293 del 28/09/04, rv 229737;
Cass. Sez. 3^ Sent. n. 2233 del 10/10/98, rv 211855; Cass Sez. 1^ Sent. 11353 del 22/11/95, rv 203649). In ordine al gravame proposto da SC NE, si osserva che il Tribunale di Nola, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esaurente tutti i punti determinanti della decisione sia per quanto attiene alla sussistenza del reato de quo, sia per quanto attiene al trattamento sanzionatorio.
Per contro le censure dedotte nel ricorso del SC sono manifestamente infondate e, comunque, errate in diritto. In particolare va disatteso l'assunto difensivo del ricorrente - che costituisce peraltro l'unica censura dedotta nell'impugnazione - secondo cui il SC, quale noleggiatore dei videogiochi illeciti in sequestro, non risponde della contravvenzione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5.
Invero il SC, quale noleggiatore dei congegni elettronici in esame, mediante la consegna degli stessi al AT - che ha provveduto all'installazione degli apparecchi nell'esercizio pubblico, denominato bar "'O Mericano" (gestito dal AT medesimo) - ha contribuito, in modo cosciente e volontario, a realizzare (in concorso con il AT, ex art. 110 c.p.) la condotta criminosa prevista e punita dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 5. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da SC NE. Segue la condanna, in solido, di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007