Sentenza 29 aprile 2010
Massime • 1
È configurabile il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (art. 51, comma quarto, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, oggi sostituito dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), in caso di non efficiente raccolta del percolato nella gestione di un'attività di discarica, in quanto la relativa prescrizione rientra tra le "precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale" previste dall'art. 28, comma primo, lett. c) del D.Lgs. n. 22 del 1997. (Fattispecie antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 in cui la non corretta gestione del percolato aveva determinato la formazione di battente idraulico all'interno dei bacini di discarica, oggi oggetto di espresso divieto in base al D.Lgs. n. 36 del 2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/04/2010, n. 22752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22752 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 847
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 41970/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG AL, nato in [...] [...];
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Avezzano in data 6.06.2008 che lo ha condannato alla pena di Euro 1.000 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 4;
Visti gli atti, la sentenza denunciata, l'atto d'appello e i motivi nuovi;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. VOLPE Giuseppe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Sergio Di Nicola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 6.06.2008 il Tribunale di Avezzano condannava EG AL alla pena di Euro 1.000,00 d'ammenda per avere, quale responsabile della gestione della discarica di rifiuti sita nel Comune di Sante Marie, gestito la discarica senza il rispetto delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione regionale;
in particolare, smaltendo rifiuti non previsti nel provvedimento;
non effettuando la copertura giornaliera dei rifiuti depositati in discarica;
non gestendo in modo corretto il percolato determinando formazione di battente idraulico all'interno dei bacini di discarica. Proponeva appello l'imputato esponendo che il giudice aveva erroneamente valutato le risultanze processuali.
Deduceva che la discarica era gestita dalla s.p.a. Segen, di cui egli era dipendente amministrativo, la quale aveva affidato la gestione a una ditta specializzata che aveva nominato responsabile dell'impianto l'ing. Russomanno, donde la sua estraneità ai fatti contestatigli. Escludeva che fossero state violate le prescrizioni imposte perché i RSU erano compresi tra i rifiuti da smaltire in discarica;
la copertura giornaliera dei rifiuti non era prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, in base al quale era stata rilasciata l'autorizzazione; la norma che impone di evitare il battente idraulico D.Lgs. n. 36 del 2003, era successiva alla data in cui era stata rilasciata l'autorizzazione.
Chiedeva di essere assolto per non avere commesso il fatto. Con ordinanza 16.11.2009 la Corte d'Appello dell'Aquila trasmetteva gli atti a questa Corte ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Il ricorso non è puntuale perché censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico dell'imputato e confutate le obiezioni difensive. La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto ricorrenti le condizioni che integrano l'esercizio di una discarica con violazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione regionale, mentre le incongrue doglianze sull'attribuzione della condotta all'imputato sono irrilevanti ai fini del sindacato di legittimità. Nella specie è stato accertato, alla stregua delle acquisizioni documentali, che il presidente della Segen s.p.a., Capone Ferdinando, aveva affidato, all'epoca dei fatti, con valida procura, la responsabilità della gestione della discarica all'imputato. Il legale rappresentante della società, è, in materia di smaltimento di rifiuti, l'amministratore della società che gestisce un impianto produttivo che è destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore.
Il suddetto, cui legalmente è attribuita una posizione di garanzia, è tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservino le norme ambientalistiche.
L'osservanza delle norme in questione consegue, quindi, ope legis e chi è destinatario di esse, legale rappresentante di una società per azione o il suo delegato, è tenuto a osservarle.
Nel caso in esame però destinatario era l'imputato perché, quale delegato del legale rappresentante dell'impresa di smaltimento dei rifiuti, era tenuto a vigilare che propri dipendenti o altri sottoposti o delegati osservassero le norme ambientalistiche (Cfr. Cassazione Sezione 3^ n. 24732/2007, RV. 236947). I motivi sull'omessa presa in esame delle deduzioni difensive sull'inoperatività delle prescrizioni sono articolati in fatto e giuridicamente infondati.
Quanto alla prima violazione smaltimento di rifiuti non previsti nell'autorizzazione, va osservato che il Tribunale ha correttamente fatto rientrare nella violazione l'irrazionale trattamento dei RSU consistente nella mancata selezione e stabilizzazione della frazione organica a causa della rottura del nastro di carico, sicché non era possibile effettuare il loro carico nell'impianto per la separazione della frazione secca da quella organica da destinare alla stabilizzazione.
Per le altre inosservanze va rilevato che l'autorità regionale competente ad autorizzare lo smaltimento dei rifiuti deve dettare le prescrizioni tecniche a cui si deve adeguare l'operatore economico autorizzato per garantire il rispetto della sicurezza e dell'igiene ambientale.
Assume l'imputato che la prescritta copertura giornaliera dei rifiuti, all'epoca dei fatti, non era prevista dal D.P.R. n. 915 del 1982, ignorando la vigenza della Delib. Comitato Interministeriale 27
luglio 1984 che è stata emanata, ai sensi del D.P.R. n. 915 del 1982, artt. 3 e 4, per formulare gli indirizzi, i criteri generali e le norme tecniche da rispettare nello smaltimento dei rifiuti. Si tratta, pertanto, di un regolamento d'integrazione del D.P.R. n.915 del 1982, emanato dal Comitato interministeriale previsto dal citato art. 4 in virtù della delega contenuta nella stessa norma che, come fonte subordinata alla legge penale, può integrare i divieti e le prescrizioni stabilite da quest'ultima. Risulta, quindi, evidente che le disposizioni tecniche stabilite dalla citata delibera interministeriale potevano integrare la norma penale di cui all'art. 51, comma 4, in quanto richiamate specificamente nell'autorizzazione regionale.
Riguardo alla non corretta gestione del percolato, per la costatata formazione di battente idraulico nella discarica, deve rilevarsi che la relativa prescrizione era ricollegabile alla disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 28, comma 1, lett. c), che prevedeva, ancor prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36 del 2003, anche l'emissione di prescrizioni sulle "precauzioni da prendere in materia di sicurezza e d'igiene ambientale" tra cui sicuramente rientra l'efficiente raccolta del percolato. Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 29 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2010