Sentenza 6 novembre 2001
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici o artistici, già previsto dall'art. 67 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 ed ora sanzionato dall'art. 125 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, non è necessaria una indagine tecnico-peritale per l'accertamento dell'interesse culturale del bene che può risultare sulla base di quanto accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2001, n. 42291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42291 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 06/11/2001
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 2973
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 41111/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. Salvatore Caruso, del foro di Catania, nell'interesse dell'imputato LL GI, n. il 7/9/1961 a Paternò, res. in Belpasso
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 19/6 - 3/7/2000, confermativa di quella in data 14/5/1996 del Pretore di Paternò
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. G. Passacantando che ha concluso il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 28/5/96 il Pretore di Paternò dichiarava GI RD colpevole, con conseguente condanna alla pena di m. 1 e gg. 20 di reclusione e L 200.000 di multa, del delitto di cui all'art. 67 della L. 1089/39 in rei. all'art 624 c.p., per essersi impossessato di alcuni oggetti (un'anfora di epoca greco- romana, sette monete e diciannove pezzi di ceramica di età tardo - romana), ritenuti provenienti da clandestina attività di ricerca posta in essere dall'imputato.
Detta condanna fu confermata, all'esito del gravame dell'imputato, dalla Corte d'Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, disattendendo sia il primo motivo (circa la mancanza di effettivo interesse archeologico dei beni in sequestro), sulla scorta della deposizione, positiva al riguardo, resa da un funzionario della competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, sia il secondo (relativo al trattamento sanzionatorio), sul rilievo della già contenuta entità, prossima al minimo edittale, della pena inflitta in primo grado.
Avverso tale decisione il RD ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606 co. 1) lett. b) ed e), violazione della legge penale e difetto di motivazione, ribadendo entrambe le summenzionate doglianze, di cui la corte di merito non avrebbe tenuto adeguato conto.
In parti colare, quanto alla prima, si sostiene che la mera antichità delle cose sottratte non sarebbe sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato, essendo richiesto anche il "valore artistico", estremo in ordine ai quale difetterebbe la motivazione della sentenza d'appello, meramente ricognitiva della deposizione del teste d'accusa.
Quanto alla seconda, si obietta alle argomentazioni dei giudici di appello che la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche avrebbe richiesto un'autonoma motivazione, non essendo sufficiente la mera "valutazione negativa degli elementi di cui all'art 133 c.p.", laddove proprio gli stessi criteri, che avevano indotto il primo giudice ad irrogare una pena prossima al minimo edittale, avrebbero dovuto comportare la concessione anche delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., tanto più che la relativa richiesta era stata formulata sulla scorta non del solo stato di incensuratezza, ma anche di altre componenti (giovane età e carico familiare).
Entrambe le doglianze sono prive di fondamento.
Per quanto concerne il requisito dell'interesse culturale (non necessariamente del pregio artistico, che riguarda altra categoria di beni protetti) delle cose antiche, costante ed univoca è la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 2,^n. 2940/72, n. 4328/82, sez. 3^ n. 5901/74, sez. 5^ n. 8460/84) nel ritenere che lo tesso non necessiti di esami tecnico-peritali, ben potendo essere formulato sulla scorta di quanto al riguardo accertato dai competenti organi della P.A., come nella specie è avvenuto.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado (che agli effetti dell'impugnazione ex art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p., costituisce unitaria entità logico-giuridica con quella, confermativa, di secondo) si rileva che il funzionario della Soprintendenza ha espresso un articolato giudizio (cui nulla di specifico è stato opposto nei motivi di impugnazione) sulla natura e risalenza storica dei singoli reperti, così come descritti nel capo di imputazione, il cui interesse culturale è risultato evidente, trattandosi di oggetti nei quali detto requisito, ove si accompagni a quello dell'antichità, è da ritenersi in re ipsa, in virtù della sola appartenenza alla categoria (anfore, monete, ceramiche). Per quanto riguarda il secondo motivo, la conferma del diniego delle attenuanti generiche, ad ulteriore mitigazione di una pena già obiettivamente contenuta in limiti palesemente tenui, costituisce una scelta, logica ed insindacabile, in sede di legittimità, del giudice di merito, il quale nell'esprimere il proprio giudizio di adeguatezza del complessivo trattamento sanzionatorio praticato, ha implicitamente ritenuto non sufficientemente rilevante, all'ulteriore effetto di cui all'art. 62 bis c.p., quelle componenti individuali indicate dall'appellante.
Il ricorso va, in definitiva, respinto, con conseguente condanna ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 6 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2001