Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2018, n. 2039
CASS
Sentenza 26 gennaio 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 14 luglio 2017, con relatore il Consigliere Loredana Nazzicone. Le parti in causa erano una galleria d'arte e una fondazione, quest'ultima sostenendo di aver subito un plagio delle opere di un artista da parte della galleria. La fondazione richiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, mentre la galleria contestava la legittimazione della fondazione a richiedere tali danni e la sussistenza del plagio.

Il giudice ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Milano, che aveva già accertato il plagio e condannato la galleria al risarcimento dei danni. La Corte ha argomentato che la protezione del diritto d'autore si estende alla forma espressiva dell'opera, non solo all'idea creativa, e ha ritenuto che le opere in questione presentassero una sostanziale sovrapposizione. Inoltre, ha affermato che la responsabilità per plagio non ricade solo sull'autore dell'opera, ma anche su chi commercializza opere plagiarie, evidenziando l'obbligo di diligenza degli operatori del mercato dell'arte. Infine, la Corte ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento della fondazione, sottolineando che essa ha subito un danno alla propria immagine e reputazione.

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Massime1

In ipotesi di violazione del diritto d'autore, accertata l'esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell'appropriazione degli elementi essenziali dell'altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all'autore materiale del plagio, anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie nell'ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell'arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie. (Nella specie, la commercializzazione delle opere plagiarie era avvenuta mediante cd. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2018, n. 2039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2039
Data del deposito : 26 gennaio 2018

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