Articolo 23 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 16 quinquiesArticolo 24
Versione
18 dicembre 1942
Art. 23.

Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 puo' essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

L'azione, qualora finalita' pubbliche lo esigano, puo' altresi' essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare, sentita l'Associazione sindacale competente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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