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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1438/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(all'anagrafe Parte_1 Parte_2
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Effiong L. NTUK presso il cui C.F._1 studi OM EO n.49 è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (CF: , P.IVA_1 in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia alla via X
conclusioni delle parti
per la parte attrice (all'anagrafe ) Parte_1 Pt_2 «Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Imperia adito, contrariis rejectis, in via istruttoria: - ammettersi l'interrogatorio libero della parte alla prima udienza;
nel merito: - previo accertamento dell'identità di genere maschile di parte attrice;
- attribuire a Parte_1
, all'anagrafe , nato a [...], il [...], c.f.: , a norma degli artt. 1 e segg. legge 14/04/82 n. 164 il
[...] Pt_2 C.F._1 sesso maschile, attribuendogli il prenome di “ ” in luogo di “ ”; - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere Parte_1 Pt_2 alla rettificazione anagrafica di sesso da femminile a maschile negli atti di stato civile;
- autorizzare la mastectomia e il trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso senza subordinare la rettificazione degli atti anagrafici all'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi chirurgici demolitivi»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe Parte_1 [...]
, con ricorso ex art. 473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente Parte_2 notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, celibe e senza figli, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguito nel percorso di transizione, avendo fin da piccola vissuto e sviluppato un'identità di genere maschile, in contrasto con il sesso ed il genere femminile attribuitogli alla nascita, avviando, a partire del 01.08.2023, la terapia ormonale affermativa di genere di genere presso l'ambulatorio per le incongruenze di genere dopo esserGli stato diagnosticato un una “disforia di genere secondo i criteri DSM-5”, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli
1 dott. Pasquale LONGARINI interventi mascolinilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere maschile, si fa chiamare nome con il quale si presenta ed è riconosciuto nei vari contesti della vita Pt_1 sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione “fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di , con quella “psico- Pt_1 sessuale”, evocava in giudizio la della presso il TRIBUNALE DI CP_1 CP_2
IMPERIA, per la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile negli atti di stato civile, cambio del nome da a e autorizzazione ad un intervento Pt_2 Parte_1 chirurgico di affermazione di 1.2) IT (all'anagrafe Isabella), che, lucido/ben Parte_1 orientato/consapevole delle caratteristiche del percorso di transizione con i connessi potenziali fattori di rischio bio/psichico/sociali, insisteva per l'accertamento del suo status di incongruenza di genere con mutamento del nome da a , ritenuto, alla Pt_2 Parte_1 luce della documentazione prodotta e delle dichiar s Parte_1
(all'anagrafe ), matura per la precisione, la causa veniva rimessa la
[...] Pt_2
Collegio per la decisione nell'udienza del 9.12.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (certificato anagrafico;
relazione endocrinologica dr.ssa del 23.04.2025; relazione clinica conclusiva del 20.08.2025 della dott.ssa Persona_1 [...]
), la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la Per_2 irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe Isabella), è una persona con Parte_1 disforia di genere acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [«incongruenza di genere in AFAB in sostanziale buon compenso cinico e biochimico con terapia ormonale in atto», relazione endocrinologica dr.ssa del 23.04.2025; «In Persona_1 conclusione, alla luce dei dati esposti nella presente relazione, si evince che presenta una Disforia di Pt_1
Genere e che vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari e sociali», relazione clinica conclusiva del 20.08.2025 della dott.ssa ). Fin dall'età infantile ha vissuto e Persona_2 sviluppato un'identità di gene to con il sesso e il genere femminile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento fossero e siano decisamente maschili (per utilizzare le sue parole: «Ricordo che già all'asilo, dove i grembiuli per maschi e per femmine erano diversi, guardavo quello dei maschi e pensavo "quello è il mio". Simile alle elementari, dove ho deciso di ignorare quel che stava dal collo in giù, per non dover guardare il grembiule femminile. Con lo sviluppo del fisico ho iniziato a vestirmi largo, ma anche a reprimere la spinta verso il maschile, pensando fosse errata. Il tutto è sfociato nella creazione di un personaggio trans, prima ancora di sapere cosa fossero i trans: questo personaggio era nato femmina ma si faceva chiamare al maschile, con pronomi maschili. Ho inventato da solo i trans. Poi tramite i social ho scoperto la comunità lgbtqia+, mettendo insieme i pezzi e (ri)scoprendomi trans, come quel personaggio. I social sono stati fondamentali nel percorso di riscoperta»), nelle medie la sua attività sportiva preferita era il karate e successivamente ha praticato altre arti marziali, come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente mascolinizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente 2 dott. Pasquale LONGARINI maschile, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lui radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere maschile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere maschile strutturata, che lo spingeva ad iniziare il percorso ormonale, desiderando fortemente di vivere stabilmente da uomo in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al maschile, tanto da sottoporsi a terapia ormonale di transizione, necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica, sin dall'adolescenza, vive come un uomo;
è estremamente determinato, ha compiuto già trasformazioni corporee (“..forza muscolare in aumento, con associata esercizio fisico. Tono dell'umore sostanzialmente stabile. Riferito aumento della libido. Riferisce sostanziale soddisfazione dei risultati estetici ottenuti con la terapia in atto, eccetto peluria al volto non soggettivamente ottimale”, relazione endicronologica), delle quale ha tratto “benessere soggettivo” (« … vive definitivamente nel ruolo corrispondente al genere Pt_1 esperito da 3 anni. … Dall'avvio della terapia ormonale ha apprezzato i cambiamenti corporei significativi e racconta un aumento del proprio benessere generale. Riferisce un netto miglioramento della propria qualità di vita, caratterizzato da un maggior contatto con emozioni reso anche possibile dal sentirsi allineato con il proprio corpo», relazione clinica conclusiva). È già un uomo, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso maschile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è uomo in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile. Il percorso psicologico–clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile («… si ritiene che non sussistano controindicazioni all'intervento di chirurgia affermativa di genere, che si considera essere il trattamento d'elezione per tale tipo di condizione psichica. Parimenti la rettifica del dato anagrafico potrà consentire a un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile a livello istituzionale e Pt_1 sociale», relazione clinica conclusiva)
2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di Progynova/Androcur, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Il ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 2023 la terapia con ormoni maschili;
_ essendoGli stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere maschile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno
3 dott. Pasquale LONGARINI uomo a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello femminile a quello maschile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la 4 dott. Pasquale LONGARINI denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque
“tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_1
(all'anagrafe ) ha prodotto il certificato endocrinologico e la relazione clinica
[...] Pt_2 iva.
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico– legale, che (all'anagrafe ), motivato da una Parte_1 Pt_2 radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia ormai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da attraverso il percorso ormonale mascolinizzante e l'identificazione Parte_1 le nell'identità di genere maschile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 09.12.2025, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome “ ” con Pt_2 quello di “ ”, nome con il quale era ed è conosciuto nell'ambiente sociale e Parte_1 familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di uomo, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome
“ ” anziché “ ”, nome con il quale è già noto nel suo ambiente sociale e Pt_2 Parte_1 famigliare, ed il sesso da femminile a maschile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da in , risultando Pt_2 Parte_1 quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico–clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di
5 dott. Pasquale LONGARINI genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143).
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una statuizione 2.5)
accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, l'interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) alla via W. Goethe n.50, aver acquisito le C.F._1
sociali corrispondenti al sesso maschile e che risponde al nome proprio di “ ” Parte_1 2) ordina all'Uffi ile del Comune di Sanremo (IM), ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti
[...]
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 C.F._1 (IM) alla via W. Goethe n.50, con variazione d ile a maschile e modifica del prenome da a , e, per l'effetto, dispone che i Pt_2 Parte_1 competenti Uffici del Comune di nas re ra, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, della istruzione, procedano con CP_3 CP_4 l'annotazione della rettifica del s mminile ile e del nominativo
[...]
in luogo di Parte_1 Parte_2 mento/correzi nti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI
il Tribunale di Imperia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Pasquale LONGARINI Presidente relatore dr.ssa Maria Teresa DE SANCTIS giudice dr.ssa Martina BADANO giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1438/2025 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto
“rettifica attribuzione sesso”
promossa da
(all'anagrafe Parte_1 Parte_2
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Effiong L. NTUK presso il cui C.F._1 studi OM EO n.49 è eletto domicilio
contro e con
PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (CF: , P.IVA_1 in persona del Procuratore della Repubblica pro-tempore, con sede in Imperia alla via X
conclusioni delle parti
per la parte attrice (all'anagrafe ) Parte_1 Pt_2 «Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Imperia adito, contrariis rejectis, in via istruttoria: - ammettersi l'interrogatorio libero della parte alla prima udienza;
nel merito: - previo accertamento dell'identità di genere maschile di parte attrice;
- attribuire a Parte_1
, all'anagrafe , nato a [...], il [...], c.f.: , a norma degli artt. 1 e segg. legge 14/04/82 n. 164 il
[...] Pt_2 C.F._1 sesso maschile, attribuendogli il prenome di “ ” in luogo di “ ”; - ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere Parte_1 Pt_2 alla rettificazione anagrafica di sesso da femminile a maschile negli atti di stato civile;
- autorizzare la mastectomia e il trattamento medico chirurgico di riassegnazione del sesso senza subordinare la rettificazione degli atti anagrafici all'accertamento dell'avvenuta esecuzione degli interventi chirurgici demolitivi»
per la PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di IMPERIA (foglio depositato telematicamente) «accoglimento del ricorso»
RAGIONI DELLA DECISIONE
(1) Abstract. (all'anagrafe Parte_1 [...]
, con ricorso ex art. 473BIS 12 e art. 31 D. Lgs 150/2011, ritualmente Parte_2 notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia, celibe e senza figli, premesso di essere persona con disforia di genere accertata dagli specialisti che l'hanno seguito nel percorso di transizione, avendo fin da piccola vissuto e sviluppato un'identità di genere maschile, in contrasto con il sesso ed il genere femminile attribuitogli alla nascita, avviando, a partire del 01.08.2023, la terapia ormonale affermativa di genere di genere presso l'ambulatorio per le incongruenze di genere dopo esserGli stato diagnosticato un una “disforia di genere secondo i criteri DSM-5”, ottenendo indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli
1 dott. Pasquale LONGARINI interventi mascolinilizzanti, dedotta la esistenza della disforia di genere dalla documentazione offerta in prova proveniente da strutture pubbliche e da pubblici ufficiali nell'esercizio della funzione, e dal percorso medico/psicologico/ormonale seguito, allegato che, per far corrispondere il proprio nome alla sua identità di genere maschile, si fa chiamare nome con il quale si presenta ed è riconosciuto nei vari contesti della vita Pt_1 sociale/familiare, rilevata la sussistenza di chiare ed univoche emergenze dalle quali si inferisce di aver maturato con piena consapevolezza una seria e definitiva scelta di genere, emergendo la non corrispondenza della sua situazione “fisica”, che da tempo nel proprio ambiente familiare e sociale viene chiamato con il nome di , con quella “psico- Pt_1 sessuale”, evocava in giudizio la della presso il TRIBUNALE DI CP_1 CP_2
IMPERIA, per la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile negli atti di stato civile, cambio del nome da a e autorizzazione ad un intervento Pt_2 Parte_1 chirurgico di affermazione di 1.2) IT (all'anagrafe Isabella), che, lucido/ben Parte_1 orientato/consapevole delle caratteristiche del percorso di transizione con i connessi potenziali fattori di rischio bio/psichico/sociali, insisteva per l'accertamento del suo status di incongruenza di genere con mutamento del nome da a , ritenuto, alla Pt_2 Parte_1 luce della documentazione prodotta e delle dichiar s Parte_1
(all'anagrafe ), matura per la precisione, la causa veniva rimessa la
[...] Pt_2
Collegio per la decisione nell'udienza del 9.12.2025, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
(2) sul merito delle domande della parte ricorrente. Non essendo necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico–chirurgico, la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso è fondata e, pertanto, va accolta. 2.1) Con la documentazione offerta in prova (certificato anagrafico;
relazione endocrinologica dr.ssa del 23.04.2025; relazione clinica conclusiva del 20.08.2025 della dott.ssa Persona_1 [...]
), la parte ricorrente ha provato la propria disforia di genere nonché la Per_2 irreversibile immedesimazione nel genere percepito. 2.1.1) (all'anagrafe Isabella), è una persona con Parte_1 disforia di genere acclarata dagli specialisti dai quali è stata seguita nel percorso di transizione [«incongruenza di genere in AFAB in sostanziale buon compenso cinico e biochimico con terapia ormonale in atto», relazione endocrinologica dr.ssa del 23.04.2025; «In Persona_1 conclusione, alla luce dei dati esposti nella presente relazione, si evince che presenta una Disforia di Pt_1
Genere e che vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari e sociali», relazione clinica conclusiva del 20.08.2025 della dott.ssa ). Fin dall'età infantile ha vissuto e Persona_2 sviluppato un'identità di gene to con il sesso e il genere femminile attribuitogli alla nascita, risultando indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento fossero e siano decisamente maschili (per utilizzare le sue parole: «Ricordo che già all'asilo, dove i grembiuli per maschi e per femmine erano diversi, guardavo quello dei maschi e pensavo "quello è il mio". Simile alle elementari, dove ho deciso di ignorare quel che stava dal collo in giù, per non dover guardare il grembiule femminile. Con lo sviluppo del fisico ho iniziato a vestirmi largo, ma anche a reprimere la spinta verso il maschile, pensando fosse errata. Il tutto è sfociato nella creazione di un personaggio trans, prima ancora di sapere cosa fossero i trans: questo personaggio era nato femmina ma si faceva chiamare al maschile, con pronomi maschili. Ho inventato da solo i trans. Poi tramite i social ho scoperto la comunità lgbtqia+, mettendo insieme i pezzi e (ri)scoprendomi trans, come quel personaggio. I social sono stati fondamentali nel percorso di riscoperta»), nelle medie la sua attività sportiva preferita era il karate e successivamente ha praticato altre arti marziali, come, peraltro, emerso anche in sede di comparizione personale, laddove, questo giudice ha potuto constatare l'aspetto estremamente mascolinizzato, gli atteggiamenti e l'espressione di genere assolutamente 2 dott. Pasquale LONGARINI maschile, perfettamente integrati e vissuti con naturalezza, in modo spontaneo e privo di artificiosità. Risulta in lui radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile che, come evidenziato nelle relazioni versate in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario. Invero, si atteggiava nei comportamenti come appartenente al genere maschile, maturando negli anni la piena consapevolezza di un'identità di genere maschile strutturata, che lo spingeva ad iniziare il percorso ormonale, desiderando fortemente di vivere stabilmente da uomo in tutti gli ambiti della sua vita e sviluppando un solido e strutturato progetto di vita al maschile, tanto da sottoporsi a terapia ormonale di transizione, necessaria e improrogabile per il raggiungimento di una condizione di salute psicofisica, sin dall'adolescenza, vive come un uomo;
è estremamente determinato, ha compiuto già trasformazioni corporee (“..forza muscolare in aumento, con associata esercizio fisico. Tono dell'umore sostanzialmente stabile. Riferito aumento della libido. Riferisce sostanziale soddisfazione dei risultati estetici ottenuti con la terapia in atto, eccetto peluria al volto non soggettivamente ottimale”, relazione endicronologica), delle quale ha tratto “benessere soggettivo” (« … vive definitivamente nel ruolo corrispondente al genere Pt_1 esperito da 3 anni. … Dall'avvio della terapia ormonale ha apprezzato i cambiamenti corporei significativi e racconta un aumento del proprio benessere generale. Riferisce un netto miglioramento della propria qualità di vita, caratterizzato da un maggior contatto con emozioni reso anche possibile dal sentirsi allineato con il proprio corpo», relazione clinica conclusiva). È già un uomo, nel senso che rispecchia pienamente le aspettative che la società ha di come appaia una persona di sesso maschile, nell'aspetto; il trattamento ormonale iniziato, come già osservato, ha ulteriormente accentuato questo aspetto. Negli ambienti in cui vive e che frequenta, è uomo in modo inequivoco e definitivo. Le considerazioni cliniche sopra richiamate attestano una evidente condizione di incongruenza di genere, in ragione della quale la riassegnazione di genere risulta necessaria e vitale per favorire il conseguimento di una identità matura e stabile conforme alla condizione di identificazione sessuale maschile. Il percorso psicologico–clinico ha evidenziato che non sussistono controindicazioni sia agli interventi di chirurgia affermativa di genere sia alla rettifica del dato anagrafico in termini legali e giuridici, sì da permetterle un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile («… si ritiene che non sussistano controindicazioni all'intervento di chirurgia affermativa di genere, che si considera essere il trattamento d'elezione per tale tipo di condizione psichica. Parimenti la rettifica del dato anagrafico potrà consentire a un pieno riconoscimento della propria identità di genere maschile a livello istituzionale e Pt_1 sociale», relazione clinica conclusiva)
2.1.2) Stando alle indicazioni dell'Human Rights Coming Out Project, il coming out del ricorrente è avvenuto in modo appropriato, attraverso i seguenti passaggi: _ pre-coming out, caratterizzato da una iniziale pre consapevolezza della propria identità in età evolutiva;
_ dichiarazione a se stessa della propria identità di genere in età precoce, successivamente rafforzata con lo sviluppo psicosessuale adolescenziale;
_ rivelazione verso l'esterno a familiari, amici, con loro piena accettazione;
_ esperienza esplicita della propria condizione in vari ambiti sociali, relazionali, sociali e lavorativi e con riconoscimento della sua espressione di genere femminile. A seguito di adeguato percorso psicoterapeutico, la transizione avviata mediante il T.O.S. (trattamento ormonale sostitutivo), tuttora in corso, le ha consentito di sperimentare un crescente senso di adeguatezza grazie agli effetti femminilizzanti dell'assunzione di Progynova/Androcur, così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso. Il ricorrente ha, quindi, dato dimostrazione di affrontare positivamente la sua Real Life Experience: _ vivendo in società secondo il genere d'elezione, adottando il ruolo di genere consono, fra gli altri, in termini di abbigliamento, comportamento e dinamiche relazionali;
_ avendo intrapreso dal marzo 2023 la terapia con ormoni maschili;
_ essendoGli stata diagnosticata la disforia di genere, con evidenziazione della prevalente all'interno della sua personalità del genere maschile ed avendo ottenuto, pur non potendo essere considerati come unico criterio per la definizione del suo essere o meno
3 dott. Pasquale LONGARINI uomo a tutti gli effetti, indicazioni favorevoli circa la sua idoneità agli interventi di riassegnazione chirurgica di sesso, con esclusione di patologie di natura psichiatrica;
_ essendo ormai e volutamente irreversibile la trasformazione dal modello femminile a quello maschile sia dal punto di vista psicologico che delle fattezze esterne e profili ormonali. 2.2) Per la rettifica all'anagrafe, è sufficiente un percorso serio di transizione, costituendo «l'approdo di una evoluzione culturale e ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (cass. n. 7735/2022) mentre per il trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali («il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d. lgs n.150 del 2011, alla eventualità … del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali», Corte Costituzionale n. 221/2015, Corte Costituzionale n. 180/2017, cass. n. 7735/2022) e che non è necessario ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica attesa «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione» (cass. n. 7735/2022), era richiesta l'autorizzazione. 2.3) Ai sensi dell'art. 1, co.1°, della L. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona il sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Ai sensi dell'art. 31, co. 4°, del Dlgs 150/2011, «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3». 2.3.1) Già dalla stessa formulazione della legge appare evidente che la modificazione dei caratteri sessuali può avvenire con o senza adeguamento chirurgico o medico, rendendo la prima fase processuale dell'adeguamento meramente eventuale. Ed infatti la Corte di Cassazione, nel riconoscere al singolo «Il diritto a non sacrificare la propria sfera d'integrità psico- fisica e a non sottoporsi ad un trattamento chirurgico di carattere oggettivamente invasivo e non privo di rischi all'esito di un percorso di riconoscimento del proprio genere caratterizzato da un processo di mutamento significativo se non irreversibile dei propri caratteri sessuali secondari, certificato da risultanze medico- psicologiche», unitamente alla Corte Costituzionale (n. 221 del 5/11/2015) laddove riconosceva che la L. 164/92 «interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali … L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive», pur rimanendo «ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona», nel 2015 riconosceva che «La percezione di una "disforia di genere" (secondo la 4 dott. Pasquale LONGARINI denominazione attuale del D.S.M. V, il manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale nè breve nè privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico». 2.3.2) Rigoroso accertamento del completamento di tale percorso individuale che il giudice di merito avrebbe dovuto compiere attraverso l'esame della documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dalla richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta, ritenuta comunque
“tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali”. 2.4) Tanto puntualizzato, nella fattispecie che ci occupa, Parte_1
(all'anagrafe ) ha prodotto il certificato endocrinologico e la relazione clinica
[...] Pt_2 iva.
2.4.1) Ritiene il Collegio che le succitate risultanze documentali provino in termini chiari e univoci, si da rendere superfluo un approfondimento istruttorio officioso di natura medico– legale, che (all'anagrafe ), motivato da una Parte_1 Pt_2 radicata percezione di appartenenza al sesso maschile, abbia ormai consapevolmente maturato una seria e definitiva scelta di genere. Dai documenti clinici versati in atti, peraltro provenienti da figure professionali munite di competenza specifica in merito a tali problematiche, emerge la non corrispondenza della situazione “fisica” della ricorrente con quella “psico sessuale” e il persistente ed irreversibile benessere psicofisico, raggiunto da attraverso il percorso ormonale mascolinizzante e l'identificazione Parte_1 le nell'identità di genere maschile. 2.4.2) Pertanto, ritenuto di aver dimostrato una piena consapevolezza circa la sua identità sessuale maschile, come confermato nelle dichiarazioni rese nell'udienza di comparizione del 09.12.2025, laddove, confermando il contenuto dell'atto introduttivo, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate con sostituzione del nome “ ” con Pt_2 quello di “ ”, nome con il quale era ed è conosciuto nell'ambiente sociale e Parte_1 familiare, va accolta la domanda per la rettificazione dell'attribuzione di sesso maschile, prevista dall'art. 1 L. 164/82, non corrispondendo più al sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali e identitari attuali della parte ricorrente, riconoscendogli la qualità di uomo, con conseguente ordine di modifica degli atti anagrafici nella parte in cui riportano il nome
“ ” anziché “ ”, nome con il quale è già noto nel suo ambiente sociale e Pt_2 Parte_1 famigliare, ed il sesso da femminile a maschile. 2.4.2.1) L'attribuzione del nuovo nome, pur non essendo espressamente disciplinata dalla L. 164/1982, consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come peraltro si evince sia dall'art. 5 L. 164/82 (“Le attestazioni … sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art 35 DPR 396/2000) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso. Il prenome della ricorrente deve pertanto essere rettificato, conformemente a quello richiesto dalla parte, da in , risultando Pt_2 Parte_1 quest'ultimo il nome con il quale da molti anni la parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno. 2.4.3) Pur non avendo escluso, il percorso psicologico–clinico, controindicazioni agli interventi di chirurgia affermativa di genere, non è più necessaria l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico–chirurgico atteso che, nella specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Infatti, potendo il percorso di transizione di
5 dott. Pasquale LONGARINI genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte cost., sent., 23 luglio 2024, n. 143).
Le spese di giudizio non sono ripetibili. La pronunzia sulle spese integra una statuizione 2.5)
accessoria che riguarda i soggetti titolari di un rapporto processuale nato con la proposizione di una domanda giudiziale. Nella fattispecie, l'interveniente obbligatorio Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che peraltro aderiva alla domanda attorea, impedisce di identificare, ai fini dell'onere delle spese, di difesa, parti vittoriose e parti soccombenti.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, 1) dichiara nata a [...] il [...] (CF: Parte_2
) alla via W. Goethe n.50, aver acquisito le C.F._1
sociali corrispondenti al sesso maschile e che risponde al nome proprio di “ ” Parte_1 2) ordina all'Uffi ile del Comune di Sanremo (IM), ove fu compilato l'atto di nascita, di effettuare la rettificazione nel relativo registro e negli atti riguardanti
[...]
nata a [...] il [...] (CF: Parte_2 C.F._1 (IM) alla via W. Goethe n.50, con variazione d ile a maschile e modifica del prenome da a , e, per l'effetto, dispone che i Pt_2 Parte_1 competenti Uffici del Comune di nas re ra, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, della istruzione, procedano con CP_3 CP_4 l'annotazione della rettifica del s mminile ile e del nominativo
[...]
in luogo di Parte_1 Parte_2 mento/correzi nti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio
3) dichiara irripetibili le spese di giudizio
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Presidente Relatore dott. Pasquale LONGARINI (firmata digitalmente)
6 dott. Pasquale LONGARINI