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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 32/2025 V.G., promosso da:
1. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3. (C.F. Parte_3 C.F._3
4. (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5. (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6. (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7. (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8. (C.F. Parte_8 C.F._8
9. (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10. (C.F. ) Parte_10 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Abrusci, C.F. , C.F._11
PEC: Email_1
-OPPONENTI-
contro
: il (c.f. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore -NON COSTITUITO-
-OPPOSTO-
1 AVVERSO il decreto n. cronol. 4902/2024 del 10/12/2024 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione
II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN
Con 986/2024V. col quale veniva accolta la domanda di equa riparazione proposta dagli odierni opponenti con ricorso depositato il 02.08.2024 per l'irragionevole durata della procedura fallimentare R.G.F. 116/2010, innanzi al Tribunale di Bari, aperta, a carico della società , con sentenza n. 117/2010 del 09.11.2010, ancora pendente Controparte_3
al momento della proposizione dell'istanza ex L. 89/2001, e per lo effetto il CP_1
veniva condannato al pagamento della somma di € 1.800,00 in favore dei ricorrenti (€
300,00 x 6 anni), ad eccezione di per la quale l'indennizzo veniva determinato Parte_7 in € 1.640,29, oltre interessi legali dalla domanda (02.08.2024) al saldo effettivo e spese legali, liquidate in € 967,00, di cui € 27,00 per spese, ed € 940,00 per compenso, comprese le maggiorazioni per pluralità di parti nella misura e per il deposito degli atti con modalità telematiche, IVA, C.A.P. e rimborso forfetario spese generali come per legge.
Con ricorso tempestivamente depositato il 09.01.2025 gli opponenti impugnavano il decreto eccependo l'errato computo della durata del ritardo (7 anni invece dei 6 liquidati)
e la violazione dell'art. 2 bis, comma 3 della legge n.89/2001 per essere stato liquidato l'indennizzo per equa riparazione in € 300,00, ovvero in misura inferiore alla minima prevista dalla legge per ogni anno di irragionevole durata sul presupposto “che i ricorrenti abbiano potuto giovarsi dell'intervento del Fondo di garanzia dell e/o che abbiano CP_4
ricevuto pagamenti parziali nel corso della procedura, concorre non ad eliminare radicalmente il diritto all'indennizzo, ma tutt'al più a ridurlo, se del caso, anche al di sotto dei limiti minimi previsti dalla legge (cfr. Cass. 06/11/2018, n. 28268)”
Le doglianze appaiono fondate e la domanda deve essere accolta nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
Riguardo il calcolo dell'eccessiva durata del procedimento fallimentare, il dies a quo coincide con la data di deposito della istanza di ammissione al passivo (cfr. Cass. Civ.
Ordinanza n.324/2024 (“per i creditori, la procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo”); nel caso in esame i ricorrenti hanno spiegato la loro domanda dalla data di Ammissione al Passivo, il
17.02.11, al deposito del Ricorso ex art. 3 L.n.89/01, in data 02.08.2024; pertanto la
2 durata complessiva della procedura alla data di proposizione della domanda di equa riparazione era di anni 13, mesi 5 e giorni 16.
Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, Decreto Sviluppo, art. 55 D.L. n. 83/12, convertito in L. n. 134/12 “si considera rispettato il termine ragionevole se … la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”, la durata ragionevole della procedura risulta, in concreto superata, nella misura di anni 7, mesi 5 e giorni 16 (e non in 6 anni come erroneamente indicato nel decreto opposto).
Lamentano, poi, gli opponenti l'ingiusta liquidazione dell'indennizzo per equa riparazione in € 300,00 per ogni anno di ritardo, operata in virtù dell'erronea interpretazione della sentenza n. 28268/18 della Suprema Corte, perché inferiore a quella minima prevista dalla legge di € 400,00.
La censura è fondata. Questa Corte ben conosce ed applica il principio di cui alla sopraindicata sentenza dei Supremi Giudici del seguente tenore: “”nelle procedure fallimentari l'intervento del fondo di garanzia dell' non ha effetto sul diritto CP_4 all'indennizzo ma ne giustifica soltanto l'eventuale decurtazione: cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 26421 del 16/12/2009 (Rv.611955) secondo cui “In tema di equa riparazione da durata irragionevole di una procedura fallimentare, il mancato esperimento, da parte del lavoratore creditore del fallito, dell'azione nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per il conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 297 del CP_4
1982 ed al D.Lgs. n. 80 del 1992 non condiziona l'insorgenza del diritto all'indennizzo, ai fini della quale è sufficiente la prova del fallimento del datore di lavoro e dell'ammissione del credito al passivo, potendo invece rilevare in sede di liquidazione dell'indennizzo, così da giustificare una eventuale decurtazione del minimo annuo indicato dalla CEDU, ma l'onere di provare detta inerzia compete all'Amministrazione, al fine di argomentare da essa la minore penosità dell'attesa per la definizione del processo” (conforme, Cass.
Sez. 6-2, Sentenza n.7136 del 20/03/2017, non massimata)””.
A ben vedere la Suprema Corte ha inteso giustificare, in caso di intervento del fondo di garanzia dell' , la possibilità dell'eventuale decurtazione dell'indennizzo dal minimo CP_4 annuo indicato dalla CEDU, il cui “standard minimo” è individuato nella somma di €
750,00; mentre, in forza dell'art. 2 bis, comma 1, della Legge Pinto, la somma che il
Giudice può liquidare a titolo di equa riparazione, non può essere inferiore ad € 400,00 e superiore ad € 800,00 (salvo le maggiorazioni nei casi previsti dal medesimo comma 1 e
3 le riduzioni tassativamente elencate dai successivi commi 1 bis ed 1 ter) per ciascun anno,
o frazione di anno superiore ai sei mesi, che eccede la ragionevole durata del processo
(Cass. sent. n. 21200/18).
Da ciò consegue che l'importo liquidato di € 300,00 non appare congruo perché inferiore al minimo previsto dalla Legge.
L'accoglimento dei motivi di opposizione impone la revoca del decreto opposto ed il riesame della domanda.
Tenuto conto della natura, del valore del giudizio presupposto, stimasi quantificare l'indennizzo per danno non patrimoniale ex art.
2-bis, co. 1° L 89/2001, nel testo vigente dall'1.1.2016, nella somma di € 2.800,00 (400 x 7), in favore di ciascuna parte ricorrente, oltre interessi legali dal 02.08.2024 al soddisfo e spese legali da liquidarsi ex D.M. n.
147/2022, tabella 12, scaglione fino ad € 5.200,00 valore minimo, esclusa istruttoria/trattazione, con l'aumento del 30% per la presenza del collegamento ipertestuale e del maggiorato del 270% per la difesa di più parti (Cass. n. 10367/2024), ridotto del 50% per la semplicità e serialità della questione, oltre spese borsuali, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari - terza sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione ex art.
5-ter, L. 89/2001 iscritto al RGN. 32/2025 V.G., proposto con ricorso depositato il 09.01.2025 da:
1. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3. (C.F. Parte_3 C.F._3
4. (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5. (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6. (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7. (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8. (C.F. Parte_8 C.F._8
9. (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10. (C.F. ) Parte_10 C.F._10
4 contro il , avverso il decreto n. cronol. 4902/2024 del Controparte_1
10/12/2024 reso dalla Corte d'Appello di Bari, sezione II° civile in persona del Giudice designato, nel procedimento iscritto al RGN 986/2024V.G., revoca il decreto opposto ed ingiunge al il pagamento in favore di: Controparte_1
1. (C.F. ) Parte_1 C.F._1
2. (C.F. ) Parte_2 C.F._2
3. (C.F. Parte_3 C.F._3
4. (C.F. ) Parte_4 C.F._4
5. (C.F. ) Parte_5 C.F._5
6. (C.F. ) Parte_6 C.F._6
7. (C.F. ) Parte_7 C.F._7
8. (C.F. Parte_8 C.F._8
9. (C.F. ) Parte_9 C.F._9
10. (C.F. ) Parte_10 C.F._10 della somma di € 2.800,00 ciascuno, oltre interessi legali dal 02.08.2024 al soddisfo e spese legali, che distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario e liquida in €
1.924,00 per compenso, oltre € 139,71 per spese borsuali, rimborso forfettario, IVA,
C.P.A. come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi telematicamente il 26.03.2025. il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
il Presidente
dott. Salvatore Grillo
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