Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2043 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. BONFIGLIO C.F._1
RITA ROSA, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il Controparte_1
06/02/1978, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
MANUELA CASABLANCA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 18/06/2024 i coniugi Pt_1
1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Fiumedinisi il
24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n° 3, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli il 09 novembre 2006, e Per_1
il 02 settembre 2011; Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “
1.Sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Fiumedinisi;
2. Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale ubicata nel Comune di ZZ Di IL (Me) Via Caduti del
Lavoro n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla sig.ra
[...]
nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e Parte_2
fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
650,00 mensili e così € 325,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto disposto al numero 7 del
2 presente atto alle lettere a) b)e c) 5. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 25/07/2024.
Con sentenza non definitiva n. 292/2024 pubbl. il 13/11/2024 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La dimora coniugale, in proprietà ad entrambi gli istanti, ubicata nel Comune di ZZ Di IL ( Me) sulla via Caduti del Lavoro n. 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata, nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, alla sig.ra
[...]
3. i coniugi dichiarano essere indipendenti Parte_2
economicamente senza pretendere alcunchè l'una dall'altro;
4. I figli Per_1
e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 5.
I figli e restano collocati prevalentemente presso la Per_1 Per_2
dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita ogni qualvolta i figli lo vorranno e con rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei
3 medesimi, previo avviso telefonico al genitore collocatario.
6. Il sig.
[...]
verserà alla moglie tramite accredito su c/c, entro e non Controparte_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, il contributo di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 650,00 ( seicentocinquanta/00) e così € 325,00 ( trecentoventicinque/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e così di seguito specificate: a) spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, sono individuate in: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (incluse le utenze), spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (compresi gli antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola, trattamenti estetici, attività ricreative abituali (quali cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); b)
Le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. c)
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: Tra le scolastiche: iscrizione e rette di scuole private, iscrizione rette ed eventuali
4 spese per fuori sede, di università pubbliche, e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza: viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuola private. Spese sportive: attività sportiva comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
9. Entrambi i coniugi si impegnano a rispettare i familiari dell'altro, astenendosi da qualsivoglia interferenza e/o commenti lesivi della dignità e/o reputazione dei singoli
5 congiunti. Tale precisazione al fine evitare che comportamenti di tale natura possano compromettere il rapporto tra nonna/nonno e nipoti”.
Con ordinanza del 12/11/2024 la causa veniva quindi rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 21/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle condizioni di divorzio integrate e parzialmente modificate nel verbale sottoscritto il
12/05/2025.
Il Giudice relatore rimetteva dunque la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 292/2024 pubbl. il 13/11/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, integrato con il verbale sottoscritto il 12/05/2025, regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
6 Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 18/06/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Fiumedinisi il 24/06/2006, trascritto nei registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2006 al n°
3, parte II, serie A, tra , nata a [...] Parte_1
il 02/04/1981, e , nato a [...] Controparte_1
(ME) il 06/02/1978, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto, così come integrate e parzialmente modificate nel verbale sottoscritto il 12/05/2025;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di ME di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 22/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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