Articolo 526 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 529Articolo 531
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3 giugno 1994
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11 agosto 2023
Art. 526. R e t r i b u z i o n e

1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.
2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d' insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione.
Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.
Nota all' art. 526:
- La legge n. 324/1959 reca norme concernenti miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza; in particolare il suo art. 1 prevede una indennita' integrativa suscettibile di variazioni sulla base dell'indice del costo della vita.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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