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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risoluzione contratto locazione nella causa iscritta al n. 166 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da: in persona del legale rappresentante, corrente in Cagliari, Via Parte_1 dell'Artigianato n. 1, P. Iva , elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Cagliari via P. Cavaro n. 23 presso lo studio degli avv.ti Antonio Gaia e
Valerio Flore che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante, con Controparte_1
sede in Selargius, p.iva e c.f. , elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Cagliari via Dante 42/A presso lo studio dell'Avv. Sandro Piseddu che la rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione e contestuale sfratto per morosità introduttivo del procedimento nanti il
Tribunale di Cagliari contraddistinto dal n. RG 6920/2022;
APPELLATA
All'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“In via cautelare ed urgente: […]
Nel merito, in riforma della sentenza n. 1015/2024 del Tribunale di Cagliari
(R.G. 6920/2022),
- Accertare la sopravvenuta impossibilità di godimento dell'immobile da parte della stante l'inutilizzabilità e/o inagibilità del locale in Parte_2 conseguenza dell'incendio del 4.7.2021, e per l'effetto dichiarare l'estinzione della locazione a far data dal 4.7.2021 e la cessazione dell'obbligazione del conduttore di versare il corrispettivo;
- Per l'effetto, rigettare la domande proposte dalla di Parte_3
risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice e di condanna al pagamento dei canoni.
- Condannare la a restituire alla la somma Parte_3 Parte_4 di € 2.000,00 , oltre interessi di legge, versata a titolo di deposito cauzionale al momento della stipula del contratto di locazione.
- Condannare la al pagamento delle spese e dei compensi Parte_3
del doppio grado del giudizio, comprensive di quelle per il procedimento di
A.T.P. e per la mediazione svolta in primo grado, oltre agli accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello Voglia: in via cautelare […] nel merito rigettare integralmente l'appello promosso da e, per Parte_4
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione seconda civile, n. 1015/2024 del 12.4.2024 pronunciata a definizione del procedimento contraddistinto dal n. RG 6920/2022; in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3 cpc.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1015/2024 pubblicata il 12 aprile 2024 il Tribunale di
Cagliari ha così statuito:
“
1. pronuncia la risoluzione del contratto di locazione registrato presso
l'Agenzia delle Entrate al n. 26-serie 3T del 3 gennaio 2020; 2. condanna a pagare a la somma di Parte_1 Controparte_1
31.720 €, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna al rimborso delle spese processuali, che si liquidano Parte_1 in 7616 € per compensi, oltre accessori di legge e spese vive per contributo unificato e marca da bollo.”
La sentenza è stata pronunciata all'esito del procedimento instaurato dalla società con l'intimazione di sfratto per Controparte_1
morosità e contestuale citazione per la convalida del 5 ottobre 2022 alla conduttrice società resasi morosa dal mese di luglio 2021 nel Parte_1 pagamento dei canoni di cui al contratto di locazione dell'immobile sito in
Selargius, loc. Terra e Teula, identificato in catasto al foglio 37, mappale
1255/68, del 1 gennaio 2020.
La società costituitasi in giudizio, aveva eccepito Parte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda, agendo in via riconvenzionale per il risarcimento dei danni.
Essa aveva in particolare esposto che:
- il 4 luglio 2021 il locale adiacente a quello ad essa locato, anch'esso di proprietà della società e gestito dalla società Euro Controparte_1
Snack s.a.s. , era stato interessato da un incendio, originato Controparte_2
dal cortocircuito di un apparato elettrico, che aveva determinato il crollo del muro divisorio nella sua parte terminale e si era propagato nel locale ad essa in uso con danneggiamento dei materiali, delle merci e di un furgone che si trovavano all'interno del locale;
- dopo aver inutilmente richiesto il 15 luglio 2021 alla società locatrice ed alla società Euro Snack s.a.s. di di svolgere un sopralluogo CP_2
congiunto al fine di valutare gli ingenti danni subiti ed avervi provveduto di sua iniziativa a fronte del silenzio delle controparti, il 1.8.2021, a fronte dell'inagibilità ed inutilizzabilità del locale locato, aveva reperito un altro immobile per l'esercizio della propria attività, consistente nella vendita e fornitura di articoli funerari e lapidei nonché di accessori ed oggetti di arte funeraria;
- i danni subiti, quantificati in euro 204.250,00 erano stati risarciti in parte, nella misura di euro 79.615,00, dalla società Euro Snack s.a.s. di CO
OS per il tramite della propria compagnia di assicurazione;
- solo dal 24 ottobre 2022 la società attrice aveva avviato i lavori per il completamento della parte sommitale del muro in blocchetti cls;
- a causa dell'incendio l'immobile era diventato inagibile ed inservibile e non poteva più essere goduto da essa conduttrice né destinato all'uso convenuto, necessitando di rilevanti interventi strutturali;
- la causa dell'incendio e della sua propagazione era imputabile, oltre alla società conduttrice del locale in cui esso si era originato, alla società proprietaria locatrice degli immobili in ragione delle carenze costruttive del muro divisorio ed in particolare per l'uso del cartongesso, la quale era, pertanto, tenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti, quantificati in euro
248.842,31, somma dalla quale dovevano essere detratti euro 79.615,00 già corrisposti dall'assicurazione della società Euro Snack s.a.s. di CO OS;
- dalla società locatrice doveva essere restituito anche il deposito cauzionale pari ad euro 2.000,00.
Tanto premesso, la società aveva concluso: Parte_1
- in via principale, per l'accertamento dell'inadempimento del locatore agli obblighi discendenti dal contratto e, conseguentemente, per il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di essa conduttrice che aveva sospeso legittimamente il pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
- in via subordinata, per la declaratoria di estinzione della locazione a far data dal 4 luglio 2021 con conseguente cessazione dell'obbligo della conduttrice di corrispondere i canoni;
- in via riconvenzionale per la condanna della società locatrice al pagamento della somma di euro 169.227,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura accertata in corso di causa, per essere essa responsabile della propagazione dell'incendio a causa della carenza strutturale del muro divisorio ed alla restituzione del deposito cauzionale.
Su ricorso della società conduttrice era stato esperito un accertamento tecnico preventivo in corso di causa.
Il Tribunale:
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. in quanto doveva escludersi, alla luce dell'accertamento peritale esperito, la ricorrenza di una qualche responsabilità della società locatrice per aver fatto dividere i due locali con un muro in cartongesso;
- ha ritenuto fondata la domanda di risoluzione proposta dalla locatrice per inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, in quanto per un verso essa aveva rilasciato l'immobile solo il 4 settembre 2023, smentendo quindi la propria affermazione della sua perdurante inagibilità, e per altro verso non aveva offerto la prova che l'impossibilità di utilizzare i locali fosse stata quanto meno temporanea;
- ritenuta ammissibile la domanda di pagamento dei canoni seppure formulata per la prima volta in sede di memoria integrativa, ha accolto la domanda quantificando in euro 31.720,00 le somme dovute per il suddetto titolo, considerato che per previsione contrattuale erano dovuti l'adeguamento Istat al 100% e l'Iva.
Con atto di citazione del 13 maggio 2024 propone appello la società
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Costituitasi in giudizio la società sospesa Controparte_1 con ordinanza del 27 giugno 2024 l'efficacia esecutiva della sentenza, all'udienza del 24 gennaio 2025 la causa è decisa con la pronuncia del dispositivo della sentenza.
Con il primo motivo di impugnazione la società censura la Parte_1
sentenza per aver il Tribunale omesso di valutare le risultanze istruttorie acquisite, specificamente indicate, alla luce delle quali doveva ritenersi provato che l'incendio del 4 luglio 2021 avesse danneggiato parti essenziali dell'edificio locato, compromettendone integralmente la funzionalità e la possibilità di suo utilizzo fino alla data di riconsegna delle chiavi, trattenute al solo fine di definire la vertenza risarcitoria per gli ingenti danni subiti, come poteva evincersi anche dal fatto che essa appellante era stata costretta a reperire immediatamente un altro locale per l'esercizio della propria attività.
Da ciò conseguiva che avrebbe dovuto essere accolta la domanda di estinzione del contratto per impossibilità sopravvenuta con correlata cessazione dell'obbligo di versare il canone a partire dal 4 luglio 2021 e avrebbe dovuto pertanto essere rigettata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di essa conduttrice e di condanna al pagamento dei canoni. Con il secondo motivo di impugnazione la società censura Parte_1 la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione della somma di euro 2.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale al momento della stipula del contratto.
Essendo stato l'immobile restituito il 4 settembre 2023, essa conduttrice aveva diritto a detta restituzione, oltre agli interessi legali maturati alla fine di ogni anno ex art. 11 L. n.392/1978, espressamente applicabile alle locazioni commerciali per espresso richiamo dell'art. 41.
La società costituitasi in giudizio: Controparte_1
- eccepisce l'inammissibilità dell'appello in quanto la controparte aveva omesso di impugnare il capo 2) della sentenza talché doveva ritenersi definitivamente accertata la totale esenzione di una sua responsabilità in relazione sia all'incendio che a tutte le conseguenze da esso derivanti, avendo il Tribunale espressamente riconosciuto l'insussistenza di un qualche suo inadempimento, rigettando, pertanto, l'eccezione di inadempimento ex 1460
c.c. sollevata da controparte a giustificazione del mancato pagamento dei canoni nonché la domanda di risarcimento del danno;
- contesta altresì che la ritardata riconsegna dell'immobile, avvenuta solo il 4 settembre 2023 dopo che il Tribunale di Cagliari con provvedimento del 27 giugno 2023 ne aveva ordinato il rilascio per la data del 14 luglio 2023, fosse giustificata dalla necessità di definire la vertenza risarcitoria, tenuto conto che solo dopo l'intimazione di sfratto per morosità la conduttrice aveva promosso un accertamento tecnico preventivo;
- afferma la correttezza della decisione del Tribunale di rigettare la domanda formulata in via subordinata dalla controparte avendo essa restituito l'immobile solo il 4 settembre 2023, agito che escludeva di per sé
l'inutilizzabilità del locale, senza che peraltro avesse dato la prova che tale inutilizzabilità fosse stata anche solo temporanea;
- evidenzia che, avendo il Tribunale rigettato le domande proposte in via principale e in via subordinata dalla conduttrice, aveva giustamente posto a suo carico le spese di lite, peraltro applicando addirittura uno scaglione inferiore a quello corretto, non avendo valutato ai fini dell'individuazione del valore della causa l'oggetto della domanda risarcitoria da essa spiegata in via riconvenzionale;
- ritiene corretta la decisione di non provvedere sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale tenuto conto che l'immobile, come risultava dal verbale di rilascio del 4 settembre 2023, era stato riconsegnato con tutta una serie di beni da smaltire per i quali essa società locatrice si era riservata di quantificare i costi dello smaltimento, allegati e documentati nella memoria integrativa in euro 6013,87;
- domanda la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dell'impugnazione.
Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società Controparte_1
Seppure si concorda con l'appellata che è coperto dal giudicato, per mancata impugnazione, il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice, essendo definitivamente accertata l'insussistenza di una sua responsabilità per essersi l'incendio del 4 luglio
2021 propagato nel locale locato alla società l'appello è Parte_1
sicuramente ammissibile laddove detta società si duole per non aver il
Tribunale pronunciato l'estinzione del contratto di locazione per l'impossibilità sopravvenuta di far uso dell'immobile, danneggiato a seguito dell'incendio, con conseguente insussistenza del suo obbligo di corrispondere il canone. Detta domanda, al capo 1.5. dell'opposizione all'intimazione di sfratto con domanda riconvenzionale del 7 novembre 2022, era stata proposta, seppure per mero tuziorismo, anche a prescindere dall'inadempimento del locatore e pertanto sopravvive all'accertamento definitivo dell'insussistenza di detto inadempimento.
Tanto premesso, l'appello è fondato per le ragioni che si vengono ad esporre.
Non può revocarsi in dubbio, alla luce delle fotografie depositate dall'odierna appellante anche in allegato alla consulenza tecnica di parte e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio alle quali si rimanda, che a seguito dell'incendio del 4 luglio 2021 sono state danneggiate gravemente parti essenziali dell'edificio locato che ha visto integralmente compromesse la sua funzionalità e la possibilità di suo utilizzo da parte della conduttrice per svolgere la propria attività. Peraltro tale stato dell'immobile non è stato contestato specificamente nella memoria integrativa dall'odierna appellata, a carico della quale erano gli importanti lavori strutturali necessari per la sua rimessione in pristino.
Il fatto che la parte conduttrice non abbia restituito le chiavi ed abbia lasciato nel locale vari beni, di cui molti danneggiati irrimediabilmente e poi smaltiti dalla locatrice, non esclude lo stato di sua inagibilità anche tenuto conto che è documentato e non contestato che essa ha stipulato un contratto di locazione commerciale, con decorrenza dall'1.8.2021, per il locale nel quale ha subito trasferito la propria attività a causa dell'impossibilità di utilizzare il locale incendiato.
All'impossibilità per la società di godere dell'immobile Parte_1 locato e di utilizzarlo per l'uso cui lo stesso era adibito per fatto non imputabile alle parti, essendo stato accertato in via definitiva l'insussistenza di un inadempimento della locatrice, consegue, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
a) l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso dalle parti per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile alle parti ai sensi dell'art. 1463 c.c., quale rimedio all'alterazione del sinallagma funzionale, avendo l'incendio del 4 luglio 2021 reso irrealizzabile la causa concreta del contratto;
b) l'impossibilità di configurare un inadempimento della conduttrice per non aver essa pagato il canone locativo;
c) l'infondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla società Controparte_1
La pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti, dà luogo ai soli obblighi restitutori derivanti dallo scioglimento del vincolo contrattuale, essendo le prestazioni rese divenute indebite.
“Ne discendono i seguenti corollari: a) in base ai principi generali, all'esito della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per le restituzioni si applicano le norme relative alla ripetizione dell'indebito (art. 1463 cod. civ.); b) vertendosi in tema di obbligazione di consegna di cosa certa e determinata (nel caso, beni immobili), è allora il combinato disposto di cui agli artt. 2037 e 1182 cod. civ. a venire propriamente in rilievo;
c) ne consegue che, in base ai principi generali in tema di restituzioni (v., con riferimento all'art. 1458 cod. civ., Cass.
03/02/2006, n. 2439; Cass., 20/10/2005, n. 20257; Cass., 16/6/2004, n.
11340; Cass., 19/5/2003, n. 7829; Cass., 12/3/2001, n. 3608) nonché secondo quanto da questa Corte — seppure con riferimento a diverse fattispecie — affermato specificamente in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ., per far valere il diritto alla restituzione è necessaria apposita domanda da parte del creditore (v. Cass., 06/05/1980, n.
2973); d) la ragione della domanda per la restituzione della cosa all'esito dell'estinzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. è — come per la costituzione in mora — da ravvisarsi nell'esigenza di vincere la presunzione di tolleranza dell'adempimento dilazionato (cfr. Cass., 10/4/1986, n. 2500; Cass., 28/12/1973, n. 3456; Cass.,
2/9/1971, n. 2602. V. anche Cass., 23/7/1991, n. 8199; Cass., 3/4/1980, n.
2210. V. anche Cass., 27/1/2003, n. 1149), valendo esse a rendere il ritardo imputabile al debitore (conduttore); e) non può invece trovare applicazione la specifica disciplina di cui all'art. 1591 cod. civ. (cfr. Cass. 17/12/1999, n.
14243); diversamente dall'ipotesi della scadenza o della cessazione anche anticipata del rapporto sottesa alla disciplina di cui all'art. 1591 cod. civ., per l'ipotesi in cui persiste il godimento dell'immobile pur essendo venuto meno il titolo in base al quale era stato conseguito (godimento che fonda la debenza della relativa remunerazione mediante indennità di ammontare ragguagliato al canone), nell'ipotesi di cui all'art. 1463 cod. civ. le prestazioni risultano invero impossibili in ragione del verificarsi di evento non imputabile al debitore.” (così in motivazione Cass., n. 23987/2019).
Nel caso scrutinato la domanda di restituzione dell'immobile risulta essere stata avanzata la prima volta il 19 settembre 2022 (cfr. doc. n. 2 allegato all'intimazione di sfratto per morosità del 5 ottobre 2022) ed esso è stato riconsegnato il 4 settembre 2023.
Alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, deve ritenersi che, a decorrere dal 19 settembre 2022 e fino al 4 settembre
2023, sia insorta in astratto una responsabilità risarcitoria della conduttrice di fonte non contrattuale per il ritardo nella restituzione dell'immobile, non giustificato delle ragioni da essa addotte, essendo di tutta evidenza, infatti, che essa avrebbe ben potuto promuovere fin dal luglio 2021 un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di veder accertare i danni subiti e liberare l'immobile.
L'inapplicabilità dell'art 1591 c.c. “rende, da un lato, inoperante la presunzione iuris et de iure (ivi dettata al primo comma, prima parte, con disposizione derogativa ai principi generali in tema di onere della prova e quindi di carattere eccezionale) di un danno — derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile — commisurato al canone in precedenza corrisposto;
dall'altro, pone la parte che ne pretende il ristoro di dimostrarne
l'effettiva sussistenza ed ammontare, non potendo tale pregiudizio considerarsi in re ipsa, coincidente cioè con il danno evento rappresentato dalla lesione del diritto dell'ente proprietario dell'immobile a riottenerne la disponibilità.” (così in motivazione Cass., n. 23987/2019).
Nel caso di specie, la società attrice non ha in alcun modo allegato né provato che dalla mancata restituzione dell'immobile, a seguito della sua richiesta del 19 settembre 2022, sia conseguita la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del locale (vedasi Cass., S.U.
n. 33645/2022), avendo esclusivamente fatto domanda per vedersi corrispondere i canoni non corrisposti in forza dell'art. 1591 c.c., norma di legge non applicabile.
Nessun danno, in quanto non provato, è pertanto liquidabile per aver la conduttrice ritardato la restituzione dell'immobile a partire dal 19 settembre
2022.
Deve altresì essere accolto il secondo motivo di appello della società
Parte_1
Premesso che ricorre la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice di primo grado omesso di pronunciarsi sulla domanda di restituzione del deposito cauzionale, la domanda deve essere accolta richiamando il principio da ultimo statuito da Cass., n. 194/2023 secondo cui “Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per
l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata").
Infatti solo in appello la locatrice ha dedotto, a fronte della richiesta di restituzione del deposito cauzionale, i danni da essa subiti per aver sopportato i costi di smaltimento dei beni lasciati nel locale dalla conduttrice come individuati nel verbale di rilascio degli immobili, costi documentati con il deposito delle fatture in allegato alla memoria generica del 18 ottobre 2023.
Nel giudizio di primo grado nessuna domanda di attribuzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale a copertura dei danni subiti per aver dovuto sostenere i suddetti costi è stata proposta, e tali costi sono stati piuttosto eccepiti a fronte della domanda risarcitoria avanzata dalla conduttrice.
Deve dichiararsi inammissibile la domanda di corresponsione degli interessi sul deposito cauzionale avanzata per la prima volta in appello. Si richiama Cass., n. 23.052/2009: “In tema di locazione, benché sul piano del diritto sostanziale la cauzione produca sempre interessi in favore del conduttore che l'abbia versata, ai sensi degli art. 11 e 41 della legge 27 luglio
1978, n.392, sul piano processuale, il locatore può essere condannato al pagamento di tali interessi solo se il conduttore abbia proposto ritualmente una domanda in tal senso, non potendo altrimenti il giudice provvedervi di ufficio. (Nella specie, non essendo stata la relativa domanda riproposta in appello, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato parte locatrice a corrispondere alla società conduttrice gli interessi sulla somma versata a titolo di cauzione).”
Sulla somma di euro 2.000,00 devono essere corrisposti gli interessi legali dalla data di restituzione dell'immobile al saldo.
All'esito complessivo della lite, si ritiene che la soccombenza reciproca, essendo la società appellante risultata soccombente sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e sulla domanda di risarcimento dei danni per un elevato importo, e la condotta delle parti nella peculiare vicenda oggetto di causa, consiglino la compensazione di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Sono poste a carico della società le spese della consulenza Parte_1 tecnica d'ufficio redatta nel corso del giudizio di primo grado, essendo risultata soccombente riguardo alle questioni che ne hanno determinato la disposizione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza:
1. pronuncia la risoluzione del contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 26-serie 3T del 3 gennaio 2020 per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
2. condanna la società alla restituzione del deposito CP_1 Controparte_1
cauzionale pari ad euro 2.000,00 oltre interessi legali dalla data di restituzione dell'immobile al saldo;
3. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
4. pone definitivamente a carico della società le spese della Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 24 gennaio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il consigliere relatore
Donatella Aru