CA
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. IA G. Di AR Presidente
2) dott. Michele De IA Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°475 R.G.A. 2024 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Claudia Spotorno presso il cui Parte_1 studio in Palermo Piazza F. Chopin n.13 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente CP_1 domiciliato in Palermo via del Fante n.58/D appellato All'udienza del 25 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.1673/2024, emessa in data 17.4.2024, il Tribunale di Palermo, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere il Parte_1 riconoscimento della malattia professionale denunciata presso l' CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso depositato il Parte_1
29.4.2023, chiedendone la riforma lamentando che il primo Giudice si era acriticamente uniformato alle determinazioni medico-legali del nominato c.t.u. L' si è costituito in giudizio resistendo al gravame. CP_1
Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello è infondato. Il C.T.U. nominato in questo grado, infatti - tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita – ha accertato (cfr. relazione in atti redatta dal c.t.u. dott.ssa Persona_1 depositata il 30.8.2025) che “non può essere suffragato il nesso causale tra l'esposizione professionale
Pag.1 ad asbesto (e, più genericamente, alle attività di saldatura) ed il carcinoma uroteliale vescicale diagnosticato al signor ai fini del riconoscimento della malattia professionale e della Parte_1 relativa percentuale di danno biologico”. Sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado (che non risulta siano state fatte oggetto di osservazioni ad opera dell'appellante) siano, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise. Conseguentemente, il gravame deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
3) In applicazione dell'art.152 disp. att. c.p.c., il va dichiarato non Parte_1 tenuto al pagamento delle spese processuali di questo grado nei confronti dell' CP_1
I compensi di consulenza di questo grado, già liquidati con separato decreto, vanno definitivamente posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.1673/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellato. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. di questo grado liquidate CP_1 come da separato decreto. Palermo, 25 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente
IA G. Di AR
Pag.2