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18 dicembre 1942
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31 gennaio 1979
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15 gennaio 1993
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16 giugno 1999
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19 aprile 2001
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29 dicembre 2002
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Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico. ((26)) ------------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione."
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se' opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreche' non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo.
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purche' originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico. ((26)) ------------------- AGGIORNAMENTO (26)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633 , la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione."
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- 1. Il contratto di sviluppo softwareTamara D'Angeli · https://www.iusinitinere.it/ · 13.93548
[…] Viene tutelato come opera dell'ingegno ed in particolare l'art. 2 legge 633/1941, la c.d. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 196
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 01/08/2022, n. 30289Provvedimento: […] In attuazione della direttiva 98/71, il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95, ha modificato l'art. 2 della legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, aggiungendo, dopo l'art. 12-bis, […] Quanto alla tutela ex art. 2 n. 10 della legge n. 633 del 1941, deve rilevarsi che già il Tribunale ha escluso che i beni in sequestro possano essere qualificati quali opere di disegn, in base ad un accertamento in fatto (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). 2.1. La Corte di appello non ha, […]Leggi di più...
- ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941·
- nozione·
- opere di disegno industriale destinate alla produzione seriale suscettibili di tutela ex art. 171·
- diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprieta' intellettuale)·
- beni immateriali: tutela penale