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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/02/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3472/2019 R.G. avente ad oggetto: appalto promossa da codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , con sede a Catania, via Centuripe n. 1/c, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Loretta Russo, giusta procura in atti;
attrice
contro in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, , con sede a Misterbianco, via Cauti di Cefalonia CP_2
n. 8, codice fiscale e partita iva rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele P.IVA_2
Aiello, giusta procura in atti;
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Costantino, giusta procura in atti convenuti
e nei confronti di
, con sede a Controparte_3
Lussemburgo, Avenue F.F. Kennedy n. 35D, con sede secondaria a Milano, piazza Vetra n.
17, codice fiscale e partita iva in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napolitano, giusta procura in atti;
[...]
terza chiamata in causa
********
1 All'udienza del giorno 8.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 4.3.2019, la società Parte_1 conveniva in giudizio la e l'ing. ,
[...] Controparte_1 Parte_2
rispettivamente appaltatrice e direttore dei lavori, esponendo: che, con contratto di appalto del
29.4.2011, era stata affidata alla l'esecuzione dei lavori di costruzione Controparte_1
di un fabbricato in più elevazioni da adibire, quanto al piano seminterrato e rialzato, a negozio di esposizione, assemblaggio e vendita di lampadari ed affini e, quanto al piano primo e secondo, a civile abitazione;
che nell'estate del 2016 si erano presentati gravi fenomeni di infiltrazione di umidità nel locale seminterrato da ascrivere a gravi difetti di costruzione dell'area soprastante destinata a parcheggio;
che il direttore dei lavori, ing.
[...]
, riscontrava la presenza dei vizi di costruzione nella relazione del 22.10.2016; che Pt_2
veniva presentato ricorso per a.t.p. in data 11.11.2016 presso il Tribunale di Catania per l'accertamento dei vizi;
che nelle more del procedimento le parti addivenivano ad un accordo, avendo la società riconosciuto la propria responsabilità Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori;
che veniva redatta scrittura privata con cui la Parte_1
rinunziava al procedimento di a.t.p. e la società appaltatrice si impegnava ad eseguire i lavori di ripristino sotto la direzione dell'ing. ed a pagare le spese legali del Parte_2 procedimento;
che l'accordo non veniva eseguito, atteso che la Controparte_1
procedeva soltanto alla parziale esecuzione delle opere senza ultimarle ed ometteva di pagare le spese legali in misura pari ad euro 1.600.
L'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti di costruzione nonché la responsabilità del direttore dei lavori e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 42.767,39 oltre iva o quella maggiore risultante a seguito di CTU, nonché al risarcimento del danno da minore godimento dell'immobile per la durata dei lavori non eseguiti nonché l'ulteriore risarcimento del danno commisurato alle spese legali del giudizio di ATO pari a euro 4.544 o, in subordine, nella misura riconosciuta di euro 1.600.
Con comparsa di risposta depositata il 28.8.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande della committente, deducendo, in particolare,
[...]
2 che le pretese attoree sarebbero state superate dalla scrittura transattiva del 26.5.2017 con cui le parti avevano indicato specificamente i lavori da eseguire consistenti soltanto nell'impermeabilizzazione dell'area soprastante il piano seminterrato.
Con comparsa di risposta depositata il 4.7.2019 si costituiva in giudizio l'ing. , Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti e proponendo istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione CP_3
al fine di essere garantito da ogni pretesa attorea.
Con decreto del 29.8.2019 veniva disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 183
c.p.c. e, costituitasi in giudizio la compagnia di assicurazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice chiedeva, in aggiunta alle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, di accertare l'inadempimento dell'appaltatrice rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del 29.4.2011 ed alla scrittura privata del
26.5.2017 e dichiarare la risoluzione della detta scrittura privata, così riformulando le conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che la è responsabile ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli art. 1668 e 1669 codice civile nei confronti di parte attrice dei vizi e difetti di
costruzione di cui in parte motiva,
2) Accertare e dichiarare che l'ing. è responsabile nei confronti del Parte_2
committente ai sensi degli artt. 1176 e 2236 cod. civ. per i motivi di cu infra,
3) Accertare e dichiarare che la non ha adempiuto al contratto Controparte_5
d'appalto del 29 aprile 2011 e alla conseguente scrittura privata del 26 maggio 2017 e per
l'effetto
4) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione della scrittura privata citata per le ragioni
di cui in narrativa;
5) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro €. 42.767,39 oltre iva o quella maggiore che risulterà dovuta a seguito di CTU, salvo il maggior danno con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla domanda al
soddisfo;
6) Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori commisurato al minor godimento dell'immobile e al
3 disagio per tutta la durata dei lavori non eseguiti e per quelli da eseguirsi nella misura che
verrà acclarata dal CTU;
7) condannare la al pagamento delle spese legali del giudizio di ATP Controparte_1
pari ad euro 4.544,00 comprensivo di c.u. con i parametri di legge, in subordine, nella misura accettata e riconosciuta di euro 1.600,00 oltre rimborso spese generali, cpa o iva
come per lege, o nella maggior somma che verrà liquidata dal Giudice;
8) adottare ogni altro provvedimento idoneo a tutelare le ragioni di parte attrice;
9) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice alle spese e compensi dell'odierno giudizio;
10) Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e veniva ammesso l'interrogatorio formale di e la prova per testi richiesta da parte attrice. Indi, a Parte_2 seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 8.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., venivano depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i gravi difetti di costruzione derivanti dall'esecuzione dei lavori di realizzazione del fabbricato sito a Gravina di Catania, via
Gramsci n. 21.
Giova premettere che, con contratto di appalto del 29.4.25011, la ha dato incarico Parte_1
alla di realizzare il fabbricato su tre elevazioni, con un parcheggio sito Controparte_1
al piano terra, da adibire in parte a negozio di vendita di lampadari ed in parte a civile abitazione. Nel contratto le parti hanno nominato direttore dei lavori l'ing. (doc. 1 Pt_2
fascicolo parte attrice).
È pacifico ed incontestato che, successivamente alla conclusione dei lavori, nell'estate del
2016 siano comparsi vari fenomeni di infiltrazione di acqua nel locale seminterrato da ascrivere alla responsabilità nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'area soprastante destinata a parcheggio e che, con pec del 13.9.2016, la società attrice abbia contestato i gravi difetti di costruzione. È documentato, altresì, che il direttore dei lavori abbia accertato e riconosciuto l'esistenza dei vizi nella propria relazione del 22.10.2016, nella quale è riportato che “esistono diffuse macchie d'infiltrazione d'acqua piovana sia nelle pareti che in buona parte del soffitto dei locali posti al piano interrato, tali infiltrazioni sono dovute ad una
4 inefficiente impermeabilizzazione dello spazio soprastante, che è destinato - prevalentemente al parcheggio delle autovetture dei clienti” (doc. 4).
È parimenti incontestato e documentato che, a seguito della presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 19626/2019 RG del 11.11.2016, le parti contraenti ed il direttore dei lavori abbiano eseguito in contraddittorio un sopralluogo in data
26.1.2017 (doc. 6) contestando la presenza dei vizi e che tra le parti sia intervenuta la scrittura privata del 26.5.2017 (doc. 7) di transazione del procedimento di ATP.
Nella citata scrittura privata la “ha riconosciuto la propria Controparte_1
responsabilità nell'esecuzione non a perfetta regola d'arte ed ha manifestato di volere raggiungere un accordo sull'eliminazione dei vizi manifestati all'interno dell'immobile ed al ripristino dello stesso”; le parti hanno dato atto della volontà di transigere il procedimento di
ATP “con il pagamento delle spese legali, l'eliminazione dei vizi lamentati, il ripristino dell'immobile secondo quanto previsto alle pagine 1 e 2 del computo metrico” redatto dall'ing. , “già direttore dei lavori ed al quale si intende affidare l'incarico di Parte_2 dirigere e collaudare i suddetti lavori”.
Sulla base di tali premesse, hanno previsto, pertanto, l'obbligo della di Controparte_1 eseguire “a propria cure e spese d a regola d'arte i lavori per eliminare all'interno del piano seminterrato le infiltrazioni provenienti dal livello superiore conseguenti all'inefficiente impermeabilizzazione dell'area soprastante e che vengono meglio indicati nel computo metrico allegato sub A (art. 1); le parti hanno dato atto di “avere definitivamente transatto il procedimento di ATP n. 19629/2016 RG presso il Tribunale civile di Catania che, pertanto, all'udienza del 30.5.2017 verrà abbandonato previo pagamento a carico della
[...]
ed in favore di delle spese legali nella misura di euro 1.600, oltre Controparte_1 Pt_1 rimborso spese generali, cpa e iva come per legge” (art. 3); le parti hanno inoltre stabilità espressamente che “in caso di mancata o incompleta o viziata esecuzione delle suddette opere nel termine sopraindicato o di mancato rispetto delle superiori pattuizioni, la presente transazione s'intenderà risolta, restando salvi ed impregiudicati i diritti di entrambe le parti
e maggiori danni” (art. 4).
3. Prima di esaminare il merito della controversia, appare necessario soffermarsi sull'ammissibilità della domanda, proposta dall'attrice con la prima memoria ex art. 183
c.p.c., con cui, in aggiunta alle originarie domande formulate con l'atto di citazione, ha chiesto che venga accertato l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi derivanti
5 dall'originario contratto di appalto nonché dalla scrittura privata di transazione del 26.5.2017
e di dichiarare la risoluzione della transazione.
Rileva il decidente che la domanda sia ammissibile.
Con la sentenza n. 12130/2015 le Sezioni Unite sono intervenute sui rapporti tra mutatio ed emendatio libelli, sancendo il principio di diritto per cui “La modificazione della domanda
ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata
risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”. Nella citata decisione, la Corte di legittimità ha delineato i confini tra il divieto di domande nuove e l'ammissibilità delle domande modificate, stabilendo che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate
-in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non
possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur
sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi
fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
In materia di ius variandi il percorso intrapreso dalle Sezioni Unite del 2015 ha trovato un'ulteriore conferma nella decisione delle Sezioni Unite n. 22404/2018, secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la
prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, va affermata l'ammissibilità delle domande proposte dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
L'oggetto della controversia, infatti, è rappresentato dall'accertamento della responsabilità dell'appaltatore per i vizi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto del 2011, sicché, la domanda di risoluzione della scrittura privata di transazione del 26.5.2017 con cui l'appaltatrice aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi impegnandosi ad eliminarli si colloca 6 nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Peraltro, la domanda
“aggiuntiva” proposta con la prima memoria è correlata alla difesa della convenuta – che ha eccepito l'impossibilità di fare valere i vizi anteriori alla transazione – e, dunque, costituisce una reazione all'eccezione processuale della società appaltatrice, dovendosi ritenere che a fortiori detta domanda sia ammissibile con la prima memoria in quanto conseguente alle eccezioni del convenuto (art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
4. Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda, appare opportuno distinguere le domande attoree proposte nei confronti della da quelle proposte nei Controparte_1
riguardi del direttore dei lavori.
4.1 Le domande proposte nei confronti della società appaltatrice sono fondate.
In diritto va ricordato che “il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore,
come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della
stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo” (Cass. n.
20307 del 2011; si veda anche Cass. n. 24230/2018). In sostanza, “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la
normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura" (Cass. n. 19868 del 2009).
Con la sentenza n. 7756/2017, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli
interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino
o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”.
La Corte di legittimità, pertanto, ha ampliato il concetto di “gravi difetti” estendendone l'applicabilità anche alle opere che incidano su elementi secondari o accessori e spostando l'attenzione sul profilo funzionale e sull'alterazione del godimento del bene. Pertanto, anche 7 in presenza di un vizio incidente sul un elemento accessorio, lo stesso potrà essere qualificato come “grave difetto” nella misura in cui si dimostri che lo stesso riduca sensibilmente le facoltà di godimento del bene o la normale utilizzazione dello stesso, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la presenza di gravi difetti di costruzione nell'immobile oggetto del contratto di appalto.
Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha accertato la presenza dei gravi difetti di costruzione lamentati dall'attrice.
Con riguardo alle infiltrazioni di acqua meteorica presenti sul piano seminterrato, il CTU ha verificato che la causa delle suindicate infiltrazioni sia rappresentata dall'imperfetta tenuta impermeabile dei lavori (“impermeabilizzazione con guaina”), specificando che gli interventi finalizzati ad eliminare le infiltrazioni di acqua realizzati dalla convenuta Controparte_1
a seguito della scrittura privata del 26.5.2017 non abbiano avuto esito positivo (pag. 9).
[...]
In merito al degrado della pavimentazione del ballatoio est al primo piano, il consulente ha affermato che la causa dei vizi sia ascrivibile “all'imperfetta esecuzione dei lavori (posa in opera di pavimentazioni, cfr. art. 11 Computo Metrico allegato al contratto d'appalto del
29/04/2011) realizzati nell'ambito del contratto con la convenuta Controparte_1
(pag. 9).
Secondo il consulente, “i vizi lamentati in Atto di Citazione, riguardanti
l'impermeabilizzazione delle aree esterne al piano terra –sia la parte carrabile destinate a parcheggio (FotoA 42,44,47,55) sia la parte non carrabile (porzione nord soprelevata dim.
5x16 m circa, FotoA 56)- ed il degrado della pavimentazione del ballatoio al primo piano, a parere dello scrivente sono stati determinati dalla negligente esecuzione delle opere da parte
di poiché, detti vizi, riguardano opere di non particolare difficoltà Controparte_1 per un appaltatore specializzato nell'esecuzione di opere di ingegneria civile quale è la convenuta Controparte_1
Orbene, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla società appaltatrice secondo cui,
a seguito della conclusione della scrittura privata di transazione, non sarebbero più contestabili quei difetti dell'esecuzione del contratto di appalto originario che non hanno formato oggetto dell'impegno al ripristino contenuto nella scrittura privata transattiva.
In primo luogo, appare utile precisare che con la suindicata scrittura privata la società Pt_1
non abbia rinunciato alla proposizione dell'odierna domanda giudiziale di garanzia ma
[...]
8 abbia soltanto rinunciato al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. La rinuncia, pertanto, non ha riguardato l'azione di garanzia ma soltanto il procedimento di istruzione preventiva finalizzato a precostituire una prova prima dell'inizio della causa di merito.
In secondo luogo, appare utile richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del
committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di
garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno
specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per
l'inadempimento contrattuale (Cassazione civile sez. II, 07/06/2018, n.14815; Cassazione
Civile, Sez. II, 4.1.2018 n. 62, Cassazione civile sez. III, 20/04/2012, n.6263” (Cass.
22580/2019.
In applicazione di tale principio, pertanto, può affermarsi che l'assunzione dell'obbligo di eliminare i vizi contenuto nella scrittura privata abbia fatto venire meno gli obblighi di garanzia in capo all'appaltatore derivanti dal contratto del 29.4.2011. Deve escludersi, infatti, che la scrittura privata in esame abbia natura novativa atteso che: a) la rinunzia ha riguardato soltanto il procedimento di a.t.p.; b) le parti hanno espressamente previsto che in caso di mancato rispetto delle pattuizioni la scrittura si sarebbe intesa risolta, “restando salvi ed impregiudicati i diritti di entrambe le parti a maggiori danni”; le parti si sono dichiarate soddisfatte soltanto ad integrale esecuzione a regola d'arte dei lavori precisano di non avere null'altro a pretendere “con la sola esclusione delle garanzie previste nel contratto di appalto qui integralmente richiamato e trascritto”.
Appare evidente, dal tenore letterale della scrittura privata, che l'accordo transattivo non abbia precluso alla committente la possibilità di fare valere la garanzia fondata sull'originario contatto di appalto, che è da ritenersi operante per espresso richiamo contenuto nell'accordo anche in caso di integrale esecuzione dell'accordo transattivo.
In terzo luogo, il consulente ha avuto modo di precisare che il computo metrico allegato alla scrittura privata di transazione contenesse espressamente l'esecuzione dei lavori di: a) rifacimento dei pavimenti, rivestimenti ed impermeabilizzazione dello spazio esterno al piano
9 terra dell'immobile (inclusi ingresso e gradini, zoccoletto e parete perimetrale per un'altezza di 50 cm, fascia sul cancello d'ingresso); b) rifacimento dell'impermeabilizzazione del contorno della soglia della finestra del bagno lato ovest (cfr. FotoB 50); c) di riparazione base e pareti in prossimità dei condizionatori lato nord (cfr. FotoA 64).
Come appurato dal consulente, gli ulteriori vizi sono comparsi successivamente alla scrittura privata di transazione del 26.5.2017: “i lavori di cui al suddetto Computo metrico allegato sub. "A" alla Scrittura privata non sono stati eseguiti a regola d'arte, poiché permangono le infiltrazioni già oggetto di diffida del 13/09/2016, e, come accertato in sede di oopp del 09-
14/01/2021, si sono aggiunti: I) i degradi conseguenti ai suddetti lavori;
II) le infiltrazioni
nella parete di separazione tra il locale esposizione/vendita e il deposito nord (FotoA 33-34);
III) il degrado della pavimentazione del ballatoio est al primo piano (FotoB 41-42); IV) il distacco della finitura superficiale di facciata lato nord-est interno confine Via Gramsci,
FotoA 54)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i vizi riscontrati dal consulente sono in parte quelli oggetto della scrittura privata di transazione del 26.5.2017 ed in parte difetti derivanti dall'esecuzione dell'originario contratto di appalto. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla Controparte_1
4.2 In ogni caso, tenuto conto della proposizione della domanda da parte attrice, non è specificamente contestato che la abbia dato esecuzione ai lavori nel Controparte_1
piano seminterrato;
gli unici lavori eseguiti dopo la scrittura privata, come accertato dal CTU, sono soltanto quelli previsti nell'allegato computo metrico A, lavori che non sono stati eseguiti a regola d'arte.
L'inadempimento della rispetto all'obbligo sancito nella scrittura Controparte_1
privata del 26.5.2017 di realizzare le opere di ripristino a regola d'arte è connotato da gravità
(ex art. 1455 c.c.) e, pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata la risoluzione per inadempimento della citata scrittura privata.
4.3 In ordine alla quantificazione del danno, merita accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attrice avente ad oggetto il ristoro del pregiudizio commisurato ai costi per l'esecuzione delle opere di ripristino.
i) Il consulente ha innanzitutto determinato i lavori di ripristino dei fenomeni di degrado,
evidenziando che:
10 - nelle parti d'immobile al piano seminterrato interessate da diffusi danni da infiltrazione
(cfr. pag. 6 cpv.1): demolizione delle parti di intonaco ammalorato realizzazione di nuovo intonaco per interni, preparazione delle superfici e tinteggiatura finale. La tinteggiatura, al
fine di garantire uniformità cromatica, dovrà essere applicata a superficie più ampia rispetto all'area interessata dal ripristino d'intonaco (per es. fino al primo spigolo oppure al primo elemento strutturale, etc.);
- nelle parti d'immobile al piano terra (cfr. pag. 6 cpv.2): a) per quanto riguarda la
pavimentazione del parcheggio e la pavimentazione in prossimità del cancello carrabile di
Via Gramsci, lo zoccoletto perimetrale dell'edificio e le mattonelle di copertura del muro perimetrale i lavori saranno descritti al successivo paragrafo poiché rientrano tra quelli
finalizzati ad eliminare i difetti di costruzione;
b) per quanto riguarda i pluviali perimetrali con difetto di smaltimento si dovrà rimuovere il tratto incassato ricollocandolo con idonea
pendenza di smaltimento e tenuta idraulica con il tratto esterno verticale;
c) per quanto riguarda la finitura di facciata si dovranno rimuovere le parti ammalorate, realizzare il
nuovo intonaco civile per esterni e successivamente, previa applicazione di idoneo primer di attacco, si dovrà realizzare lo strato di finitura idrorepellente, antimuffa e con buona
traspirabilità. La lavorazione, al fine di garantire uniformità cromatica, dovrà essere applicata a superficie più ampia rispetto all'area interessata dal ripristino (per es. fino al primo spigolo oppure al primo elemento strutturale, etc.);
- al piano primo (cfr. pag. 6 cpv.3): svellimento e successiva applicazione della pavimentazione e dello zoccoletto del ballatoio est (unità immobiliare lato nord) con affaccio
su Via Gramsci.
Il costo dei lavori di rispristino, quantificato utilizzando il prezziario regionale del 2019, è
stato determinato in euro 13.830,80, oltre iva (all. 5).
ii) In merito ai lavori necessari ad eliminare i difetti riscontrati nel piano seminterrato e nel piano terra, il CTU ha ritenuto necessaria l'esecuzione dei seguenti lavori:
-impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte delle aree esterne al piano terra (sia la parte carrabile destinata a parcheggio -con idonea guaina per tetti e coperture carrabili destinati
alla circolazione normale o intensa di veicoli leggeri e pesanti-, sia la parte non carrabile - porzione nord soprelevata-, sia la piazzetta ed i gradini antistanti il locale commerciale, sia il parcheggio nord-ovest), previa rimozione dell'esistente pavimentazione
(cementizia/industriale, marmettoni, lastre in pietra lavica) ed impermeabilizzazione
11 riportando in vista la struttura e l'impermeabilizzazione verticale contro terra a cui verrà giuntata la nuova impermeabilizzazione orizzontale;
realizzazione della nuova pavimentazione;
rimozione e successiva posa in opera dello zoccoletto e delle mattonelle di
copertura del muro perimetrale mediante idoneo collante. Il tutto avendo cura di non tralasciare alcun dettaglio costruttivo;
in modo particolare nel realizzare la
impermeabilizzazione e la nuova pavimentazione si dovrà prestare cura ai giunti (da realizzare a distanza di 5-6 m circa l'un dall'altro sia nello spessore dell'impermeabilizzazione sia della pavimentazione) per superfici di grande ampiezza, alla desolidarizzazione degli strati, ai giunti lungo i bordi e nei punti di contatto tra elementi
costruttivi differenti (nuova impermeabilizzazione/impermeabilizzazione della porzione ovest
non rimossa, pavimentazione/parapetto-muro, pavimentazione/scala, pavimentazione/cancello Via Gramsci), alla altezza del risvolto dell'impermeabilizzazione
(almeno 20 cm oltre la quota finale di calpestio, oltre lo spessore del massetto di pendenza), alla barriera al vapore con idonei sistemi di smaltimento;
-impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte tra il marciapiede est (Via Gramsci) e la struttura in cemento armato della società ricorrente (previa rimozione della pavimentazione
del marciapiede e successiva ripavimentazione) avendo cura di giuntare la nuova
impermeabilizzazione con quella controterra esistente (già posta in opera in fase di realizzazione dell'immobile) al fine di garantire il perfetto isolamento e tenuta;
-impermeabilizzazione del muro di confine all'angolo nord-est su Via Gramsci e corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti, cioè quelle provenienti da nord di Via
Gramsci;
-impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte della scala ovest, quella che dal piano terra sale verso gli appartamenti ai piani superiori, previa rimozione dell'esistente pavimentazione ed impermeabilizzazione, e successiva ripavimentazione avendo cura di non tralasciare alcun dettaglio costruttivo negli stessi termini espressi ai punti precedenti (in modo particolare
lungo il giunto con la impermeabilizzazione esistente del parcheggio sud-ovest);
-revisione ed impermeabilizzazione del davanzale e dell'area antistante la finestra del wc
lato ovest.
Il costo necessario per l'esecuzione dei suindicati lavori è stato determinato in euro
50.254,59, oltre iva (e oneri aggiuntivi).
12 iii) Non merita accoglimento, invece, la domanda risarcitoria relativa al pregiudizio da minore godimento dell'immobile durante il periodo di esecuzione dei lavori.
Tale voce di danno non attiene ad un pregiudizio concreto ed attuale, atteso che l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento per equivalente parametrato il costo necessario per l'esecuzione dell'intervento di ripristino, rinunciando a formulare la pretesa di risarcimento in forma specifica. Pertanto, il danno derivante dal minore godimento dell'immobile, mai liquidabile in re ipsa, non risulta correlato ad un pregiudizio concreto ed attuale derivante dal mancato godimento dell'immobile, in carenza di prova dell'esecuzione degli interventi riparativi descritti dal CTU. iv) Nel novero dei pregiudizi risarcibili va, pure, considerato l'importo di euro 1.600 indicato nella scrittura privata del 26.5.2017 a titolo di spese legali.
A tal riguardo, non è condivisibile la difesa della nella parte in cui si Controparte_1
esclude la natura contenziosa del procedimento di ATP e, dunque, la possibilità che vengano liquidate le spese. È pacifico e documentato, infatti, che la convenuta si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo, sancito nella scrittura privata suindicata, di versare in favore della Pt_1
la somma di euro 1.600, oltre spese generali, iva e c.p.a., a titolo di spese legali. Ne consegue, pertanto, che va condannata al pagamento dell'importo di euro 2.256 Controparte_1
(pari all'importo di euro 1600 maggiorato dell'iva, della c.p.a. e delle spese generali).
v) In conclusione, accogliendo la domanda risarcitoria, va condannata Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dei seguenti importi:
- euro 60.080,39 (euro 13.830,80+50.254,59), oltre iva al 10% e, così, euro 70.488,42;
- euro 2.256,00;
L'importo complessivo per cui va emessa statuizione di condanna ammonta, pertanto, ad euro
73.044,42.
Trattandosi di debito di valore, la somma suindicata va maggiorata della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di deposito della CTU (7.6.2021) e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata in ragione d'anno, secondo quanto previsto da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995.
5. Le domande attoree proposte nei confronti dell'ing. non sono fondate. Parte_2
In diritto si osserva che, secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, l'architetto,
l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, 13 è debitore di un risultato ovvero di uno scopo pratico avuto di mira dal committente o cliente,
essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli dà luogo ad un inadempimento dell'incarico (Cass. n. 1214/2017).
Con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di legittimità ha osservato che “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del
committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre
2021, n. 39448). L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle
opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza
difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n.
14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557).
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini
(nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla
particolare diligenza richiestagli (Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700).
Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione
di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e
operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il
committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della
diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della
progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti
tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune
14 disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. 27045/2024).
Il criterio di valutazione della condotta del professionista nell'adempimento delle proprie obbligazioni è quello della diligenza di cui agli artt. 1176, comma 2, c.c. e 2236 c.c. Le disposizioni degli artt. 2229-2228 c.c. sul contratto di prestazione d'opera intellettuale vanno coordinate, infatti, con le norme generali in materia di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni;
tra queste viene in rilievo l'art. 1176, comma 2, c.c., che àncora il parametro di diligenza del professionista alla condotta del debitore qualificato, ossia alla diligenza rafforzata (Cass. n. 2334/2011). La valutazione della diligenza del professionista è
subordinata al dolo o alla colpa grave laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà (art. 2236 c.c.); compete al giudice stabilire se nella vicenda sottoposta al suo esame si rientri nell'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c.
Sul versante dell'onere probatorio grava sul committente l'onere di provare il danno subito e il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno (Cass. n. 11213/2017), mentre incombe sul professionista fornire la prova liberatoria di avere agito diligentemente secondo i criteri della prudenza professionale.
Applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie in esame, deve escludersi che la società attrice abbia fornito la prova della responsabilità dell'ing. , quale progettista e Pt_2
direttore dei lavori.
In punto di prospettazione, giova evidenziare come la società attrice non abbia opportunamente distinto i profili di inadempimento imputabili all'ing. , nella sua Pt_2
duplice veste di progettista e di direttore dei lavori, essendosi limitata ad affermare genericamente che il predetto avrebbe redatto un progetto carente e non avrebbe assolto ai doveri di buona fede determinando notevoli ritardi nell'esecuzione dell'incarico, senza trascurare come non vengano qui in rilievo profili di ritardo quanto di negligente esecuzione dell'incarico.
Sul versante nel nesso causale, poi, non va trascurato come nella scrittura privata del
26.5.2017 l'appaltatrice si sia assunta esclusivamente la responsabilità dei danni manifestati all'interno del locale seminterrato, sicché ogni profilo di responsabilità del direttore dei lavori può riguardare soltanto ipotesi di danno diverse da quelle indicate nella scrittura privata ovvero pregiudizi conseguenti all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di cui alla scrittura privata.
15 Con riferimento ai lavori in questione, sebbene l'ing. sia stato “designato da Pt_2
entrambe le parti al fine di eseguire e collaudare l'esecuzione a regola d'arte delle dette opere di eliminazione dei lamentati ed accertati difetti di costruzione”, il predetto è rimasto estraneo alla sottoscrizione del citato accordo e, come evidenziato dal CTU, non risulta che i lavori suindicati siano stati eseguiti sotto la sua direzione.
Anche il teste , escusso all'udienza del 10.7.2023, ha dichiarato che Testimone_1
“l'ing. si è occupato dei lavori relativi alla costruzione del fabbricato;
mentre per i Pt_2 lavori di ripristino dei danni accertati l'ing. figura in determinati documenti, quali Pt_2 computo metrico e relazione di accertamento danni;
non c'è l'ufficialità della direzione dei lavori. Manca un incarico di lavori nella scrittura privata”, certificando la mancanza di un incarico successivo alla scrittura privata del 26.5.2017.
Non sembra infine dirimente che l'ing. non sia comparso a rendere l'interrogatorio Pt_2
formale. Ed invero, i capitoli di prova formulati dall'attrice e su cui il convenuto avrebbe dovuto rispondere a prova dirette (cfr. memoria ex art. 183, comma 6. n. 2 c.p.c.) non riguardano profili confessori relativi alla propria responsabilità, ad eccezione del capitolo n. 5
(vero e non che l'ing. ha eseguito le seguenti prestazioni professionali (ha Pt_2
predisposto il progetto esecutivo, ha redatto il computo metrico estimativo, ha diretto i
lavori, ha emesso gli stati di avanzamento e i certificati di pagamento): si tratta, con tutta evidenza, di un capitolo contenente circostanze documentate e non contestate, che non riguardano l'esecuzione dei lavori successivi alla redazione della scrittura privata per cui potrebbe unicamente profilarsi la responsabilità del professionista.
In ogni caso, il CTU ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori, evidenziando come i difetti riscontrati, in quanto riguardanti l'esecuzione dei lavori di non particolare difficoltà per un appaltatore specializzato nell'esecuzione di opere di ingegneria civile, non concretano omissioni o negligenze del direttore dei lavori.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di va rigettata. Parte_2
6. Rimane assorbita la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei confronti della Pt_2
compagnia di assicurazione Controparte_3
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti della società
convenuta e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 14.103, oltre spese generali, iva e c.p.a., somma calcolata applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
16 La società attrice, invece, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'ing. , relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza Pt_2
considerare la fase istruttoria (non avendo il citato convenuto depositato memorie ex art. 183
c.p.c. e non avendo partecipato all'attività istruttoria); esse si liquidano riducendo del cinquanta percento i valori medi, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta, della mancata comparizione all'udienza di assunzione dell'interrogatorio formale ed all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ne consegue che la va condannata al pagamento Parte_1
della somma di euro 4.216,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore di . Parte_2
, a sua volta, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore Parte_2
della compagnia di assicurazione, chiamata in garanzia e la cui domanda è rimasta assorbita,
dovendosi precisare come detta chiamata in causa, ancorché autorizzata dal (precedente) giudice istruttore, fosse tardiva, giacché, a fronte dell'udienza indicata in citazione del
10.7.20219, la comparsa di risposta è stata depositata il 4.7.2019.
In considerazione dell'assorbimento della domanda di garanzia delle ragioni sopra indicate a proposito dei rapporti tra l'attrice e l'ing. , sussistono i presupposti per dimidiare i Pt_2
valori medi degli scaglioni di riferimento, sicché va condannato al pagamento Parte_2
dell'importo di euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore di Controparte_3
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vannno definitivamente poste a carico di Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3472/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto:
dichiara la risoluzione per inadempimento di della scrittura privata del Controparte_1
26.5.2017; condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 73.044,42, oltre rivalutazione ed interessi come in parte
[...]
motiva;
rigetta tutte le restanti domande;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 14.103, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., Parte_1
17 condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, che liquida in euro 4.216,50, oltre spese generali, iva e c.p.a., Parte_2
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 Controparte_3
che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso in Catania, il 26 febbraio 2025
Il giudice istruttore
dott. Fabio Salvatore Mangano
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3472/2019 R.G. avente ad oggetto: appalto promossa da codice fiscale , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, , con sede a Catania, via Centuripe n. 1/c, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Loretta Russo, giusta procura in atti;
attrice
contro in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, , con sede a Misterbianco, via Cauti di Cefalonia CP_2
n. 8, codice fiscale e partita iva rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele P.IVA_2
Aiello, giusta procura in atti;
, nato a [...], il [...], codice fiscale , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Costantino, giusta procura in atti convenuti
e nei confronti di
, con sede a Controparte_3
Lussemburgo, Avenue F.F. Kennedy n. 35D, con sede secondaria a Milano, piazza Vetra n.
17, codice fiscale e partita iva in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Napolitano, giusta procura in atti;
[...]
terza chiamata in causa
********
1 All'udienza del giorno 8.7.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 4.3.2019, la società Parte_1 conveniva in giudizio la e l'ing. ,
[...] Controparte_1 Parte_2
rispettivamente appaltatrice e direttore dei lavori, esponendo: che, con contratto di appalto del
29.4.2011, era stata affidata alla l'esecuzione dei lavori di costruzione Controparte_1
di un fabbricato in più elevazioni da adibire, quanto al piano seminterrato e rialzato, a negozio di esposizione, assemblaggio e vendita di lampadari ed affini e, quanto al piano primo e secondo, a civile abitazione;
che nell'estate del 2016 si erano presentati gravi fenomeni di infiltrazione di umidità nel locale seminterrato da ascrivere a gravi difetti di costruzione dell'area soprastante destinata a parcheggio;
che il direttore dei lavori, ing.
[...]
, riscontrava la presenza dei vizi di costruzione nella relazione del 22.10.2016; che Pt_2
veniva presentato ricorso per a.t.p. in data 11.11.2016 presso il Tribunale di Catania per l'accertamento dei vizi;
che nelle more del procedimento le parti addivenivano ad un accordo, avendo la società riconosciuto la propria responsabilità Controparte_1 nell'esecuzione dei lavori;
che veniva redatta scrittura privata con cui la Parte_1
rinunziava al procedimento di a.t.p. e la società appaltatrice si impegnava ad eseguire i lavori di ripristino sotto la direzione dell'ing. ed a pagare le spese legali del Parte_2 procedimento;
che l'accordo non veniva eseguito, atteso che la Controparte_1
procedeva soltanto alla parziale esecuzione delle opere senza ultimarle ed ometteva di pagare le spese legali in misura pari ad euro 1.600.
L'attrice chiedeva, pertanto, accertarsi la responsabilità ex art. 1669 c.c. per i gravi difetti di costruzione nonché la responsabilità del direttore dei lavori e chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 42.767,39 oltre iva o quella maggiore risultante a seguito di CTU, nonché al risarcimento del danno da minore godimento dell'immobile per la durata dei lavori non eseguiti nonché l'ulteriore risarcimento del danno commisurato alle spese legali del giudizio di ATO pari a euro 4.544 o, in subordine, nella misura riconosciuta di euro 1.600.
Con comparsa di risposta depositata il 28.8.2019 si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande della committente, deducendo, in particolare,
[...]
2 che le pretese attoree sarebbero state superate dalla scrittura transattiva del 26.5.2017 con cui le parti avevano indicato specificamente i lavori da eseguire consistenti soltanto nell'impermeabilizzazione dell'area soprastante il piano seminterrato.
Con comparsa di risposta depositata il 4.7.2019 si costituiva in giudizio l'ing. , Parte_2
chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti e proponendo istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione CP_3
al fine di essere garantito da ogni pretesa attorea.
Con decreto del 29.8.2019 veniva disposto lo spostamento della prima udienza ex art. 183
c.p.c. e, costituitasi in giudizio la compagnia di assicurazione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice chiedeva, in aggiunta alle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, di accertare l'inadempimento dell'appaltatrice rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto del 29.4.2011 ed alla scrittura privata del
26.5.2017 e dichiarare la risoluzione della detta scrittura privata, così riformulando le conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che la è responsabile ai sensi e per gli Controparte_1
effetti degli art. 1668 e 1669 codice civile nei confronti di parte attrice dei vizi e difetti di
costruzione di cui in parte motiva,
2) Accertare e dichiarare che l'ing. è responsabile nei confronti del Parte_2
committente ai sensi degli artt. 1176 e 2236 cod. civ. per i motivi di cu infra,
3) Accertare e dichiarare che la non ha adempiuto al contratto Controparte_5
d'appalto del 29 aprile 2011 e alla conseguente scrittura privata del 26 maggio 2017 e per
l'effetto
4) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione della scrittura privata citata per le ragioni
di cui in narrativa;
5) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro €. 42.767,39 oltre iva o quella maggiore che risulterà dovuta a seguito di CTU, salvo il maggior danno con la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge dalla domanda al
soddisfo;
6) Condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori commisurato al minor godimento dell'immobile e al
3 disagio per tutta la durata dei lavori non eseguiti e per quelli da eseguirsi nella misura che
verrà acclarata dal CTU;
7) condannare la al pagamento delle spese legali del giudizio di ATP Controparte_1
pari ad euro 4.544,00 comprensivo di c.u. con i parametri di legge, in subordine, nella misura accettata e riconosciuta di euro 1.600,00 oltre rimborso spese generali, cpa o iva
come per lege, o nella maggior somma che verrà liquidata dal Giudice;
8) adottare ogni altro provvedimento idoneo a tutelare le ragioni di parte attrice;
9) condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice alle spese e compensi dell'odierno giudizio;
10) Con riserva di ogni ulteriore diritto ed azione
Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e veniva ammesso l'interrogatorio formale di e la prova per testi richiesta da parte attrice. Indi, a Parte_2 seguito di alcuni rinvii d'ufficio, all'udienza del 8.7.2024 le parti precisavano le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., venivano depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, l'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i gravi difetti di costruzione derivanti dall'esecuzione dei lavori di realizzazione del fabbricato sito a Gravina di Catania, via
Gramsci n. 21.
Giova premettere che, con contratto di appalto del 29.4.25011, la ha dato incarico Parte_1
alla di realizzare il fabbricato su tre elevazioni, con un parcheggio sito Controparte_1
al piano terra, da adibire in parte a negozio di vendita di lampadari ed in parte a civile abitazione. Nel contratto le parti hanno nominato direttore dei lavori l'ing. (doc. 1 Pt_2
fascicolo parte attrice).
È pacifico ed incontestato che, successivamente alla conclusione dei lavori, nell'estate del
2016 siano comparsi vari fenomeni di infiltrazione di acqua nel locale seminterrato da ascrivere alla responsabilità nell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'area soprastante destinata a parcheggio e che, con pec del 13.9.2016, la società attrice abbia contestato i gravi difetti di costruzione. È documentato, altresì, che il direttore dei lavori abbia accertato e riconosciuto l'esistenza dei vizi nella propria relazione del 22.10.2016, nella quale è riportato che “esistono diffuse macchie d'infiltrazione d'acqua piovana sia nelle pareti che in buona parte del soffitto dei locali posti al piano interrato, tali infiltrazioni sono dovute ad una
4 inefficiente impermeabilizzazione dello spazio soprastante, che è destinato - prevalentemente al parcheggio delle autovetture dei clienti” (doc. 4).
È parimenti incontestato e documentato che, a seguito della presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 19626/2019 RG del 11.11.2016, le parti contraenti ed il direttore dei lavori abbiano eseguito in contraddittorio un sopralluogo in data
26.1.2017 (doc. 6) contestando la presenza dei vizi e che tra le parti sia intervenuta la scrittura privata del 26.5.2017 (doc. 7) di transazione del procedimento di ATP.
Nella citata scrittura privata la “ha riconosciuto la propria Controparte_1
responsabilità nell'esecuzione non a perfetta regola d'arte ed ha manifestato di volere raggiungere un accordo sull'eliminazione dei vizi manifestati all'interno dell'immobile ed al ripristino dello stesso”; le parti hanno dato atto della volontà di transigere il procedimento di
ATP “con il pagamento delle spese legali, l'eliminazione dei vizi lamentati, il ripristino dell'immobile secondo quanto previsto alle pagine 1 e 2 del computo metrico” redatto dall'ing. , “già direttore dei lavori ed al quale si intende affidare l'incarico di Parte_2 dirigere e collaudare i suddetti lavori”.
Sulla base di tali premesse, hanno previsto, pertanto, l'obbligo della di Controparte_1 eseguire “a propria cure e spese d a regola d'arte i lavori per eliminare all'interno del piano seminterrato le infiltrazioni provenienti dal livello superiore conseguenti all'inefficiente impermeabilizzazione dell'area soprastante e che vengono meglio indicati nel computo metrico allegato sub A (art. 1); le parti hanno dato atto di “avere definitivamente transatto il procedimento di ATP n. 19629/2016 RG presso il Tribunale civile di Catania che, pertanto, all'udienza del 30.5.2017 verrà abbandonato previo pagamento a carico della
[...]
ed in favore di delle spese legali nella misura di euro 1.600, oltre Controparte_1 Pt_1 rimborso spese generali, cpa e iva come per legge” (art. 3); le parti hanno inoltre stabilità espressamente che “in caso di mancata o incompleta o viziata esecuzione delle suddette opere nel termine sopraindicato o di mancato rispetto delle superiori pattuizioni, la presente transazione s'intenderà risolta, restando salvi ed impregiudicati i diritti di entrambe le parti
e maggiori danni” (art. 4).
3. Prima di esaminare il merito della controversia, appare necessario soffermarsi sull'ammissibilità della domanda, proposta dall'attrice con la prima memoria ex art. 183
c.p.c., con cui, in aggiunta alle originarie domande formulate con l'atto di citazione, ha chiesto che venga accertato l'inadempimento della convenuta rispetto agli obblighi derivanti
5 dall'originario contratto di appalto nonché dalla scrittura privata di transazione del 26.5.2017
e di dichiarare la risoluzione della transazione.
Rileva il decidente che la domanda sia ammissibile.
Con la sentenza n. 12130/2015 le Sezioni Unite sono intervenute sui rapporti tra mutatio ed emendatio libelli, sancendo il principio di diritto per cui “La modificazione della domanda
ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata
risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero
l'allungamento dei tempi processuali”. Nella citata decisione, la Corte di legittimità ha delineato i confini tra il divieto di domande nuove e l'ammissibilità delle domande modificate, stabilendo che “La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate
-in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse- e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non
possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur
sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi
fondamentali-, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività”.
In materia di ius variandi il percorso intrapreso dalle Sezioni Unite del 2015 ha trovato un'ulteriore conferma nella decisione delle Sezioni Unite n. 22404/2018, secondo cui nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la
prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
In applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite, va affermata l'ammissibilità delle domande proposte dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.
L'oggetto della controversia, infatti, è rappresentato dall'accertamento della responsabilità dell'appaltatore per i vizi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto del 2011, sicché, la domanda di risoluzione della scrittura privata di transazione del 26.5.2017 con cui l'appaltatrice aveva riconosciuto l'esistenza dei vizi impegnandosi ad eliminarli si colloca 6 nell'ambito della medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Peraltro, la domanda
“aggiuntiva” proposta con la prima memoria è correlata alla difesa della convenuta – che ha eccepito l'impossibilità di fare valere i vizi anteriori alla transazione – e, dunque, costituisce una reazione all'eccezione processuale della società appaltatrice, dovendosi ritenere che a fortiori detta domanda sia ammissibile con la prima memoria in quanto conseguente alle eccezioni del convenuto (art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
4. Ciò posto in ordine all'ammissibilità della domanda, appare opportuno distinguere le domande attoree proposte nei confronti della da quelle proposte nei Controparte_1
riguardi del direttore dei lavori.
4.1 Le domande proposte nei confronti della società appaltatrice sono fondate.
In diritto va ricordato che “il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore,
come del progettista, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della
stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo” (Cass. n.
20307 del 2011; si veda anche Cass. n. 24230/2018). In sostanza, “i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del
committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la
normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura" (Cass. n. 19868 del 2009).
Con la sentenza n. 7756/2017, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 1669 c.c. è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli
interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino
o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo”.
La Corte di legittimità, pertanto, ha ampliato il concetto di “gravi difetti” estendendone l'applicabilità anche alle opere che incidano su elementi secondari o accessori e spostando l'attenzione sul profilo funzionale e sull'alterazione del godimento del bene. Pertanto, anche 7 in presenza di un vizio incidente sul un elemento accessorio, lo stesso potrà essere qualificato come “grave difetto” nella misura in cui si dimostri che lo stesso riduca sensibilmente le facoltà di godimento del bene o la normale utilizzazione dello stesso, secondo la destinazione propria di quest'ultimo.
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare la presenza di gravi difetti di costruzione nell'immobile oggetto del contratto di appalto.
Il consulente tecnico d'ufficio, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha accertato la presenza dei gravi difetti di costruzione lamentati dall'attrice.
Con riguardo alle infiltrazioni di acqua meteorica presenti sul piano seminterrato, il CTU ha verificato che la causa delle suindicate infiltrazioni sia rappresentata dall'imperfetta tenuta impermeabile dei lavori (“impermeabilizzazione con guaina”), specificando che gli interventi finalizzati ad eliminare le infiltrazioni di acqua realizzati dalla convenuta Controparte_1
a seguito della scrittura privata del 26.5.2017 non abbiano avuto esito positivo (pag. 9).
[...]
In merito al degrado della pavimentazione del ballatoio est al primo piano, il consulente ha affermato che la causa dei vizi sia ascrivibile “all'imperfetta esecuzione dei lavori (posa in opera di pavimentazioni, cfr. art. 11 Computo Metrico allegato al contratto d'appalto del
29/04/2011) realizzati nell'ambito del contratto con la convenuta Controparte_1
(pag. 9).
Secondo il consulente, “i vizi lamentati in Atto di Citazione, riguardanti
l'impermeabilizzazione delle aree esterne al piano terra –sia la parte carrabile destinate a parcheggio (FotoA 42,44,47,55) sia la parte non carrabile (porzione nord soprelevata dim.
5x16 m circa, FotoA 56)- ed il degrado della pavimentazione del ballatoio al primo piano, a parere dello scrivente sono stati determinati dalla negligente esecuzione delle opere da parte
di poiché, detti vizi, riguardano opere di non particolare difficoltà Controparte_1 per un appaltatore specializzato nell'esecuzione di opere di ingegneria civile quale è la convenuta Controparte_1
Orbene, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla società appaltatrice secondo cui,
a seguito della conclusione della scrittura privata di transazione, non sarebbero più contestabili quei difetti dell'esecuzione del contratto di appalto originario che non hanno formato oggetto dell'impegno al ripristino contenuto nella scrittura privata transattiva.
In primo luogo, appare utile precisare che con la suindicata scrittura privata la società Pt_1
non abbia rinunciato alla proposizione dell'odierna domanda giudiziale di garanzia ma
[...]
8 abbia soltanto rinunciato al procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696
c.p.c. La rinuncia, pertanto, non ha riguardato l'azione di garanzia ma soltanto il procedimento di istruzione preventiva finalizzato a precostituire una prova prima dell'inizio della causa di merito.
In secondo luogo, appare utile richiamare il principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui “l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi ed ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del
committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di
garanzia. Tale nuova obbligazione, che non estingue quella originaria a meno di uno
specifico accordo novativo, non è soggetta ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per
l'inadempimento contrattuale (Cassazione civile sez. II, 07/06/2018, n.14815; Cassazione
Civile, Sez. II, 4.1.2018 n. 62, Cassazione civile sez. III, 20/04/2012, n.6263” (Cass.
22580/2019.
In applicazione di tale principio, pertanto, può affermarsi che l'assunzione dell'obbligo di eliminare i vizi contenuto nella scrittura privata abbia fatto venire meno gli obblighi di garanzia in capo all'appaltatore derivanti dal contratto del 29.4.2011. Deve escludersi, infatti, che la scrittura privata in esame abbia natura novativa atteso che: a) la rinunzia ha riguardato soltanto il procedimento di a.t.p.; b) le parti hanno espressamente previsto che in caso di mancato rispetto delle pattuizioni la scrittura si sarebbe intesa risolta, “restando salvi ed impregiudicati i diritti di entrambe le parti a maggiori danni”; le parti si sono dichiarate soddisfatte soltanto ad integrale esecuzione a regola d'arte dei lavori precisano di non avere null'altro a pretendere “con la sola esclusione delle garanzie previste nel contratto di appalto qui integralmente richiamato e trascritto”.
Appare evidente, dal tenore letterale della scrittura privata, che l'accordo transattivo non abbia precluso alla committente la possibilità di fare valere la garanzia fondata sull'originario contatto di appalto, che è da ritenersi operante per espresso richiamo contenuto nell'accordo anche in caso di integrale esecuzione dell'accordo transattivo.
In terzo luogo, il consulente ha avuto modo di precisare che il computo metrico allegato alla scrittura privata di transazione contenesse espressamente l'esecuzione dei lavori di: a) rifacimento dei pavimenti, rivestimenti ed impermeabilizzazione dello spazio esterno al piano
9 terra dell'immobile (inclusi ingresso e gradini, zoccoletto e parete perimetrale per un'altezza di 50 cm, fascia sul cancello d'ingresso); b) rifacimento dell'impermeabilizzazione del contorno della soglia della finestra del bagno lato ovest (cfr. FotoB 50); c) di riparazione base e pareti in prossimità dei condizionatori lato nord (cfr. FotoA 64).
Come appurato dal consulente, gli ulteriori vizi sono comparsi successivamente alla scrittura privata di transazione del 26.5.2017: “i lavori di cui al suddetto Computo metrico allegato sub. "A" alla Scrittura privata non sono stati eseguiti a regola d'arte, poiché permangono le infiltrazioni già oggetto di diffida del 13/09/2016, e, come accertato in sede di oopp del 09-
14/01/2021, si sono aggiunti: I) i degradi conseguenti ai suddetti lavori;
II) le infiltrazioni
nella parete di separazione tra il locale esposizione/vendita e il deposito nord (FotoA 33-34);
III) il degrado della pavimentazione del ballatoio est al primo piano (FotoB 41-42); IV) il distacco della finitura superficiale di facciata lato nord-est interno confine Via Gramsci,
FotoA 54)”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, i vizi riscontrati dal consulente sono in parte quelli oggetto della scrittura privata di transazione del 26.5.2017 ed in parte difetti derivanti dall'esecuzione dell'originario contratto di appalto. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla Controparte_1
4.2 In ogni caso, tenuto conto della proposizione della domanda da parte attrice, non è specificamente contestato che la abbia dato esecuzione ai lavori nel Controparte_1
piano seminterrato;
gli unici lavori eseguiti dopo la scrittura privata, come accertato dal CTU, sono soltanto quelli previsti nell'allegato computo metrico A, lavori che non sono stati eseguiti a regola d'arte.
L'inadempimento della rispetto all'obbligo sancito nella scrittura Controparte_1
privata del 26.5.2017 di realizzare le opere di ripristino a regola d'arte è connotato da gravità
(ex art. 1455 c.c.) e, pertanto, in accoglimento della domanda, va dichiarata la risoluzione per inadempimento della citata scrittura privata.
4.3 In ordine alla quantificazione del danno, merita accoglimento la domanda risarcitoria proposta dall'attrice avente ad oggetto il ristoro del pregiudizio commisurato ai costi per l'esecuzione delle opere di ripristino.
i) Il consulente ha innanzitutto determinato i lavori di ripristino dei fenomeni di degrado,
evidenziando che:
10 - nelle parti d'immobile al piano seminterrato interessate da diffusi danni da infiltrazione
(cfr. pag. 6 cpv.1): demolizione delle parti di intonaco ammalorato realizzazione di nuovo intonaco per interni, preparazione delle superfici e tinteggiatura finale. La tinteggiatura, al
fine di garantire uniformità cromatica, dovrà essere applicata a superficie più ampia rispetto all'area interessata dal ripristino d'intonaco (per es. fino al primo spigolo oppure al primo elemento strutturale, etc.);
- nelle parti d'immobile al piano terra (cfr. pag. 6 cpv.2): a) per quanto riguarda la
pavimentazione del parcheggio e la pavimentazione in prossimità del cancello carrabile di
Via Gramsci, lo zoccoletto perimetrale dell'edificio e le mattonelle di copertura del muro perimetrale i lavori saranno descritti al successivo paragrafo poiché rientrano tra quelli
finalizzati ad eliminare i difetti di costruzione;
b) per quanto riguarda i pluviali perimetrali con difetto di smaltimento si dovrà rimuovere il tratto incassato ricollocandolo con idonea
pendenza di smaltimento e tenuta idraulica con il tratto esterno verticale;
c) per quanto riguarda la finitura di facciata si dovranno rimuovere le parti ammalorate, realizzare il
nuovo intonaco civile per esterni e successivamente, previa applicazione di idoneo primer di attacco, si dovrà realizzare lo strato di finitura idrorepellente, antimuffa e con buona
traspirabilità. La lavorazione, al fine di garantire uniformità cromatica, dovrà essere applicata a superficie più ampia rispetto all'area interessata dal ripristino (per es. fino al primo spigolo oppure al primo elemento strutturale, etc.);
- al piano primo (cfr. pag. 6 cpv.3): svellimento e successiva applicazione della pavimentazione e dello zoccoletto del ballatoio est (unità immobiliare lato nord) con affaccio
su Via Gramsci.
Il costo dei lavori di rispristino, quantificato utilizzando il prezziario regionale del 2019, è
stato determinato in euro 13.830,80, oltre iva (all. 5).
ii) In merito ai lavori necessari ad eliminare i difetti riscontrati nel piano seminterrato e nel piano terra, il CTU ha ritenuto necessaria l'esecuzione dei seguenti lavori:
-impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte delle aree esterne al piano terra (sia la parte carrabile destinata a parcheggio -con idonea guaina per tetti e coperture carrabili destinati
alla circolazione normale o intensa di veicoli leggeri e pesanti-, sia la parte non carrabile - porzione nord soprelevata-, sia la piazzetta ed i gradini antistanti il locale commerciale, sia il parcheggio nord-ovest), previa rimozione dell'esistente pavimentazione
(cementizia/industriale, marmettoni, lastre in pietra lavica) ed impermeabilizzazione
11 riportando in vista la struttura e l'impermeabilizzazione verticale contro terra a cui verrà giuntata la nuova impermeabilizzazione orizzontale;
realizzazione della nuova pavimentazione;
rimozione e successiva posa in opera dello zoccoletto e delle mattonelle di
copertura del muro perimetrale mediante idoneo collante. Il tutto avendo cura di non tralasciare alcun dettaglio costruttivo;
in modo particolare nel realizzare la
impermeabilizzazione e la nuova pavimentazione si dovrà prestare cura ai giunti (da realizzare a distanza di 5-6 m circa l'un dall'altro sia nello spessore dell'impermeabilizzazione sia della pavimentazione) per superfici di grande ampiezza, alla desolidarizzazione degli strati, ai giunti lungo i bordi e nei punti di contatto tra elementi
costruttivi differenti (nuova impermeabilizzazione/impermeabilizzazione della porzione ovest
non rimossa, pavimentazione/parapetto-muro, pavimentazione/scala, pavimentazione/cancello Via Gramsci), alla altezza del risvolto dell'impermeabilizzazione
(almeno 20 cm oltre la quota finale di calpestio, oltre lo spessore del massetto di pendenza), alla barriera al vapore con idonei sistemi di smaltimento;
-impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte tra il marciapiede est (Via Gramsci) e la struttura in cemento armato della società ricorrente (previa rimozione della pavimentazione
del marciapiede e successiva ripavimentazione) avendo cura di giuntare la nuova
impermeabilizzazione con quella controterra esistente (già posta in opera in fase di realizzazione dell'immobile) al fine di garantire il perfetto isolamento e tenuta;
-impermeabilizzazione del muro di confine all'angolo nord-est su Via Gramsci e corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti, cioè quelle provenienti da nord di Via
Gramsci;
-impermeabilizzazione a perfetta regola d'arte della scala ovest, quella che dal piano terra sale verso gli appartamenti ai piani superiori, previa rimozione dell'esistente pavimentazione ed impermeabilizzazione, e successiva ripavimentazione avendo cura di non tralasciare alcun dettaglio costruttivo negli stessi termini espressi ai punti precedenti (in modo particolare
lungo il giunto con la impermeabilizzazione esistente del parcheggio sud-ovest);
-revisione ed impermeabilizzazione del davanzale e dell'area antistante la finestra del wc
lato ovest.
Il costo necessario per l'esecuzione dei suindicati lavori è stato determinato in euro
50.254,59, oltre iva (e oneri aggiuntivi).
12 iii) Non merita accoglimento, invece, la domanda risarcitoria relativa al pregiudizio da minore godimento dell'immobile durante il periodo di esecuzione dei lavori.
Tale voce di danno non attiene ad un pregiudizio concreto ed attuale, atteso che l'attrice ha chiesto la condanna al risarcimento per equivalente parametrato il costo necessario per l'esecuzione dell'intervento di ripristino, rinunciando a formulare la pretesa di risarcimento in forma specifica. Pertanto, il danno derivante dal minore godimento dell'immobile, mai liquidabile in re ipsa, non risulta correlato ad un pregiudizio concreto ed attuale derivante dal mancato godimento dell'immobile, in carenza di prova dell'esecuzione degli interventi riparativi descritti dal CTU. iv) Nel novero dei pregiudizi risarcibili va, pure, considerato l'importo di euro 1.600 indicato nella scrittura privata del 26.5.2017 a titolo di spese legali.
A tal riguardo, non è condivisibile la difesa della nella parte in cui si Controparte_1
esclude la natura contenziosa del procedimento di ATP e, dunque, la possibilità che vengano liquidate le spese. È pacifico e documentato, infatti, che la convenuta si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo, sancito nella scrittura privata suindicata, di versare in favore della Pt_1
la somma di euro 1.600, oltre spese generali, iva e c.p.a., a titolo di spese legali. Ne consegue, pertanto, che va condannata al pagamento dell'importo di euro 2.256 Controparte_1
(pari all'importo di euro 1600 maggiorato dell'iva, della c.p.a. e delle spese generali).
v) In conclusione, accogliendo la domanda risarcitoria, va condannata Controparte_1
al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dei seguenti importi:
- euro 60.080,39 (euro 13.830,80+50.254,59), oltre iva al 10% e, così, euro 70.488,42;
- euro 2.256,00;
L'importo complessivo per cui va emessa statuizione di condanna ammonta, pertanto, ad euro
73.044,42.
Trattandosi di debito di valore, la somma suindicata va maggiorata della rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di deposito della CTU (7.6.2021) e degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma via via rivalutata in ragione d'anno, secondo quanto previsto da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995.
5. Le domande attoree proposte nei confronti dell'ing. non sono fondate. Parte_2
In diritto si osserva che, secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, l'architetto,
l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, 13 è debitore di un risultato ovvero di uno scopo pratico avuto di mira dal committente o cliente,
essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli dà luogo ad un inadempimento dell'incarico (Cass. n. 1214/2017).
Con riferimento alla responsabilità del direttore dei lavori, la Corte di legittimità ha osservato che “In tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del
committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto (Cass., Sez. III, 13 dicembre
2021, n. 39448). L'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle
opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza
difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori (Cass., Sez. III, 24 maggio 2023, n.
14456; Cass., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557).
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che
l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini
(nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla
particolare diligenza richiestagli (Cass., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700).
Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione
di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e
operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il
committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della
diligentia quam in concreto (Cass., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della
progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti
tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune
14 disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (Cass. 27045/2024).
Il criterio di valutazione della condotta del professionista nell'adempimento delle proprie obbligazioni è quello della diligenza di cui agli artt. 1176, comma 2, c.c. e 2236 c.c. Le disposizioni degli artt. 2229-2228 c.c. sul contratto di prestazione d'opera intellettuale vanno coordinate, infatti, con le norme generali in materia di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni;
tra queste viene in rilievo l'art. 1176, comma 2, c.c., che àncora il parametro di diligenza del professionista alla condotta del debitore qualificato, ossia alla diligenza rafforzata (Cass. n. 2334/2011). La valutazione della diligenza del professionista è
subordinata al dolo o alla colpa grave laddove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà (art. 2236 c.c.); compete al giudice stabilire se nella vicenda sottoposta al suo esame si rientri nell'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c.
Sul versante dell'onere probatorio grava sul committente l'onere di provare il danno subito e il nesso causale tra la condotta del professionista e il danno (Cass. n. 11213/2017), mentre incombe sul professionista fornire la prova liberatoria di avere agito diligentemente secondo i criteri della prudenza professionale.
Applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie in esame, deve escludersi che la società attrice abbia fornito la prova della responsabilità dell'ing. , quale progettista e Pt_2
direttore dei lavori.
In punto di prospettazione, giova evidenziare come la società attrice non abbia opportunamente distinto i profili di inadempimento imputabili all'ing. , nella sua Pt_2
duplice veste di progettista e di direttore dei lavori, essendosi limitata ad affermare genericamente che il predetto avrebbe redatto un progetto carente e non avrebbe assolto ai doveri di buona fede determinando notevoli ritardi nell'esecuzione dell'incarico, senza trascurare come non vengano qui in rilievo profili di ritardo quanto di negligente esecuzione dell'incarico.
Sul versante nel nesso causale, poi, non va trascurato come nella scrittura privata del
26.5.2017 l'appaltatrice si sia assunta esclusivamente la responsabilità dei danni manifestati all'interno del locale seminterrato, sicché ogni profilo di responsabilità del direttore dei lavori può riguardare soltanto ipotesi di danno diverse da quelle indicate nella scrittura privata ovvero pregiudizi conseguenti all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di cui alla scrittura privata.
15 Con riferimento ai lavori in questione, sebbene l'ing. sia stato “designato da Pt_2
entrambe le parti al fine di eseguire e collaudare l'esecuzione a regola d'arte delle dette opere di eliminazione dei lamentati ed accertati difetti di costruzione”, il predetto è rimasto estraneo alla sottoscrizione del citato accordo e, come evidenziato dal CTU, non risulta che i lavori suindicati siano stati eseguiti sotto la sua direzione.
Anche il teste , escusso all'udienza del 10.7.2023, ha dichiarato che Testimone_1
“l'ing. si è occupato dei lavori relativi alla costruzione del fabbricato;
mentre per i Pt_2 lavori di ripristino dei danni accertati l'ing. figura in determinati documenti, quali Pt_2 computo metrico e relazione di accertamento danni;
non c'è l'ufficialità della direzione dei lavori. Manca un incarico di lavori nella scrittura privata”, certificando la mancanza di un incarico successivo alla scrittura privata del 26.5.2017.
Non sembra infine dirimente che l'ing. non sia comparso a rendere l'interrogatorio Pt_2
formale. Ed invero, i capitoli di prova formulati dall'attrice e su cui il convenuto avrebbe dovuto rispondere a prova dirette (cfr. memoria ex art. 183, comma 6. n. 2 c.p.c.) non riguardano profili confessori relativi alla propria responsabilità, ad eccezione del capitolo n. 5
(vero e non che l'ing. ha eseguito le seguenti prestazioni professionali (ha Pt_2
predisposto il progetto esecutivo, ha redatto il computo metrico estimativo, ha diretto i
lavori, ha emesso gli stati di avanzamento e i certificati di pagamento): si tratta, con tutta evidenza, di un capitolo contenente circostanze documentate e non contestate, che non riguardano l'esecuzione dei lavori successivi alla redazione della scrittura privata per cui potrebbe unicamente profilarsi la responsabilità del professionista.
In ogni caso, il CTU ha escluso la responsabilità del direttore dei lavori, evidenziando come i difetti riscontrati, in quanto riguardanti l'esecuzione dei lavori di non particolare difficoltà per un appaltatore specializzato nell'esecuzione di opere di ingegneria civile, non concretano omissioni o negligenze del direttore dei lavori.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda risarcitoria proposta nei confronti di va rigettata. Parte_2
6. Rimane assorbita la domanda di garanzia proposta dall'ing. nei confronti della Pt_2
compagnia di assicurazione Controparte_3
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti della società
convenuta e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 14.103, oltre spese generali, iva e c.p.a., somma calcolata applicando i valori medi dello scaglione di riferimento.
16 La società attrice, invece, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'ing. , relativamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, senza Pt_2
considerare la fase istruttoria (non avendo il citato convenuto depositato memorie ex art. 183
c.p.c. e non avendo partecipato all'attività istruttoria); esse si liquidano riducendo del cinquanta percento i valori medi, tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta, della mancata comparizione all'udienza di assunzione dell'interrogatorio formale ed all'udienza di precisazione delle conclusioni. Ne consegue che la va condannata al pagamento Parte_1
della somma di euro 4.216,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore di . Parte_2
, a sua volta, va condannato al pagamento delle spese processuali in favore Parte_2
della compagnia di assicurazione, chiamata in garanzia e la cui domanda è rimasta assorbita,
dovendosi precisare come detta chiamata in causa, ancorché autorizzata dal (precedente) giudice istruttore, fosse tardiva, giacché, a fronte dell'udienza indicata in citazione del
10.7.20219, la comparsa di risposta è stata depositata il 4.7.2019.
In considerazione dell'assorbimento della domanda di garanzia delle ragioni sopra indicate a proposito dei rapporti tra l'attrice e l'ing. , sussistono i presupposti per dimidiare i Pt_2
valori medi degli scaglioni di riferimento, sicché va condannato al pagamento Parte_2
dell'importo di euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a. in favore di Controparte_3
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vannno definitivamente poste a carico di Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3472/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza: accoglie parzialmente le domande attoree e per l'effetto:
dichiara la risoluzione per inadempimento di della scrittura privata del Controparte_1
26.5.2017; condanna al risarcimento del danno in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 73.044,42, oltre rivalutazione ed interessi come in parte
[...]
motiva;
rigetta tutte le restanti domande;
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
che liquida in euro 14.103, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a., Parte_1
17 condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
, che liquida in euro 4.216,50, oltre spese generali, iva e c.p.a., Parte_2
condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_2 Controparte_3
che liquida in euro 7.051,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso in Catania, il 26 febbraio 2025
Il giudice istruttore
dott. Fabio Salvatore Mangano
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