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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
1226/ 2023
Tra
e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Denise Lazzari
Attori
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federica Faggiano e Giuseppe Vecchio
Convenuto
Controparte_2
Pag. 1 a 5
Ricostruzione del Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 20/03/2023, gli attori chiedevano la condanna di e di al risarcimento di danni patrimoniali quantificati Controparte_1 Controparte_2 complessivamente in € 24.537,52 e dei danni non patrimoniali quantificati in € 40.000,000, ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per ciascun attore, oltre interessi sino al soddisfo (doc. n.1 allegato) .
Detta pretesa risarcitoria derivava dalla condanna, passata in giudicato, emessa con sentenza n.685 /2018 R. Sent. dal Tribunale di Lecce - Sezione del Giudice per le Indagini
Preliminari, per una serie di gravissimi reati.
Con l'anzidetta pronuncia veniva dichiarata la responsabilità penale dei convenuti per l'esplosione di un ordigno presso la villetta di proprietà del OT , Parte_1 all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Donaci, ubicata in
Cellino San Marco alla via Pio La Torre, avvenuta nella notte del 19/12/2012.
Nel presente giudizio, si costituiva solo il convenuto con comparsa Controparte_1 depositata telematicamente in data 18.5.2023, concludendo per il rigetto delle proposte domande.
Per l'udienza del 26.5.2025, le parti facevano pervenire note di trattazione scritta con cui precisavano le conclusioni
La causa, pertanto, veniva trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione.
Le domande attrici sono, esaustivamente e documentalmente, fondate e vanno, pertanto, accolte.
Ed invero, indiscussa è l'applicazione dell'art. 651 c.p.p. per il quale la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno.
La quantificazione dei danni patrimoniali sofferti dagli attori.
Premessa, quindi, la non più discutibile responsabilità di e Controparte_1 CP_2
per i fatti per cui è causa, giusta condanna definitiva resa con sentenza emessa
[...] dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n. 33574/2021), già versata in atti
Pag. 2 a 5 dalla difesa attorea, deve farsi riferimento, ai fini della quantificazione dei danni patrimoniali patiti dagli odierni attori, alla seguente documentazione offerta in comunicazione:
a) il fascicolo fotografico per come repertato dalla Legione Carabinieri Puglia,
Comando Provinciale di Brindisi, Reparto Operativo – Nucleo Investigativo
(doc. all. 3 all'atto di citazione);
b) il verbale del sopralluogo eseguito dal medesimo Reparto Operativo – Nucleo
Investigativo presso la Legione Carabinieri Puglia, Comando Provinciale di
Brindisi, il giorno dell'attentato stesso (doc. all. 3 all'atto di citazione);
c) la perizia di stima per i lavori di ripristino dell'immobile a seguito dell'attentato dinamitardo di cui al presente giudizio a firma del tecnico
ET (doc. all. 8 all'atto di citazione); Per_1 CP_3
d) la perizia di stima dei danni patiti sul mobilio presente nell'abitazione oggetto di attentato redatta da (doc. all. 9 all'atto di citazione). Controparte_4
Dalla suddetta documentazione, si evince che i danni subiti dagli attori ammontano a complessivi € 24.537,52, così come, correttamente, richiesti nell'atto di citazione.
La quantificazione dei danni non patrimoniali patiti e patendi dagli odierni attori in conseguenza dell'attentato dinamitardo.
Non può revocarsi in dubbio il danno morale e, dunque, l'ingiusta sofferenza interiore e psicologica che gli attori hanno subito a causa dell'evento traumatico derivante dall'attentato dinamitardo subito.
Danno che deve essere riconosciuto in virtù degli art. 2059 c.c. e 185 c.p.
La estrema gravità di detta lesione alla sfera interiore e psicologica degli attori è, ancor più, evidente e tangibile in quanto derivante dal reato commesso dagli odierni convenuti, dalla posizione apicale da questi rivestiti nella compagine criminosa denominata Sacra Corona
Unita nonché dall'intensità del dolo con cui lo stesso è stato commesso.
Nella fattispecie in esame, non può essere seriamente revocato in dubbio che la condotta illecita posta in essere dagli odierni convenuti abbia cagionato una lesione non patrimoniale ai sig.ri e . Pt_1 Parte_2
Pag. 3 a 5 Ed invero, come, correttamente, evidenziato dalla difesa degli attori, il criterio preferibile per addivenire ad una corretta determinazione e liquidazione del danno subito dalla vittima di un fatto avente rilevanza penale sia quello della gravità del reato.
Tale principio comporta che l'importo da liquidare a titolo di danno morale è direttamente proporzionale alla gravità del fatto. Il profilo della gravità viene, poi, definito in concreto facendo riferimento all'elemento soggettivo del reato (intensità del dolo o gravità della colpa), alle modalità concrete della condotta dell'agente, oltre che alle circostanti aggravanti e a tutti quegli altri elementi rilevanti secondo la tesi sanzionatoria del danno morale.
Si deve ritenere, per come accertato, che in conseguenza dell'attentato dinamitardo che ha attinto la abitazione degli attori si siano manifestati, quelle conseguenze fisiologiche derivanti dall'aver subito una ingiustificabile pesante compromissione degli equilibri esistenziali che ogni cittadino cerca di raggiungere e che chiunque ha il dovere di rispettare e di non violare: episodi di ansia, tachicardia, timore nel rimanere da soli nella propria abitazione, paura per la propria incolumità e per quella dei propri cari.
Ritiene questo giudicante di riconoscere in favore degli attori, a titolo di danno morale la somma di € 25.000, per ciascuno.
Le spese di giudizio.
Le spese e gli onorari di causa vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in favore degli attori, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da e Parte_1
con atto di citazione notificato il 20/03/2023, nei confronti di Parte_2
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) Dichiara riconosce che, in conseguenza dell'attentato dinamitardo compiuto dai convenuti in data del 19/12/2012, in danno della villetta di proprietà di , Parte_1 all'epoca dei fatti Comandante della Stazione dei Carabinieri di San Donaci, ubicata in
Pag. 4 a 5 Cellino San Marco alla via Pio La Torre, per il quale e Controparte_1 Controparte_2 sono stati riconosciuti colpevoli e condannati in via definitiva, giusta sentenza della Corte di
Cassazione n. 33574 – 21, gli attori hanno subito danni patrimoniali quantificati complessivamente in € 24.537,52 e danni non patrimoniali quantificati in € 25.000,000 per ciascun attore, oltre interessi sino al soddisfo (doc. n.1 allegato) .
2) Per l'effetto, condanna e , in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_2 pagamento, in favore degli attori, della somma di € 24.537,52, per danni patrimoniali, complessivi, nonché alla somma di € 25.000,000 per ciascuno attore, a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi, dalla domanda sino al soddisfo.
3) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2 spese processuali in favore degli attori, che liquida in complessivi € 21.155,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 5 a 5