Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2025, proposto da
NI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Citta' Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Mauriello, Maurizio Massimo Marsico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO UT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune di Giugliano in Campania in data 16.01.2025 prot. n. 0007143/2025, del Permesso di costruire n.06/2024 prot. n. 140494 pratica SUED n.95/2022 alla Loc. Casacelle – Fondo Sant’Antonio, su suolo individuato in catasto al foglio n.32 p.lle n. 1243-1246-1251 emesso dal Commissario ad acta nominato dalla Città Metropolitana (cfr. all. 1);
b) per quanto di ragione e di interesse, in parte qua (Motivo I), della nota/provvedimento del Commissario ad acta trasmesso al ricorrente in data 13.01.2025 (cfr. all. 2);
c) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale del provvedimento sopra impugnato, richiamato nel provvedimento impugnato in via principale
nonché per il risarcimento del danno
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Citta' Metropolitana di Napoli e di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa AN DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente, premesso di essere comproprietario, con il fratello FA, di un’area sita in Giugliano in Campania alla Loc. Casacelle – Fondo Sant’Antonio, riportato in catasto al foglio n.32 p.lle n. 1243-1246-1251, in zona omogenea “C1”; e di avere in data 13.12.2022 prot. n. 140494 - presentato al Comune di Giugliano in Campania istanza di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del DPR 380/01, per la realizzazione di n.2 edifici a destinazione residenziale;
lamenta che trascorso il termine di 90 giorni il Comune non si sia pronunciato , né ha avuto effetto la successiva diffida ad adempiere. Pertanto in data 12.04.2023 richiedeva alla Provincia di Napoli-Città Metropolitana, la nomina di Commissario ad acta per la definizione del procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo in oggetto.
Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 251 del 18.05.2023, veniva nominato il Commissario ad acta, che si insediava il giorno 31.07.2023 presso gli Uffici del Comune di Giugliano in Campania ed avviava attività istruttoria, mediante richiesta di integrazioni documentali , acquisendo anche specifica relazione istruttoria da parte del Comune (Prot. G. 0122530/2023 U del 16/10/2023).
Il Commissario poi procedeva alla sottoscrizione della Convenzione e, da ultimo, rilasciava in data 31.01.2024 al MA NI (e MA FA quale comproprietario) il Permesso di costruire n.6/2024 , per la realizzazione del richiesto complesso immobiliare per civili abitazioni costituito da n.2 edifici a destinazione residenziale, il tutto individuato in catasto al foglio n. 32 p.lle n. 1243-1246-1251.
Sulla base di tale titolo la parte deduce di aver iniziato i lavori, ancora in corso e che in data 04.12.2024 il Commissario ad acta gli comunicava che il Comune di Giugliano - con nota prot. n. 147644 del 19.11.2024– aveva chiesto di procedere all’annullamento in autotutela del relativo Permesso di costruire per una serie di asserite illegittimità del titolo.
In data 23.12.2024, il ricorrente – a mezzo del proprio tecnico - trasmetteva osservazioni al commissario, il quale all’esito con nota trasmessa in data 13.01.2025 , così si esprimeva:
“1. Ritiene di poter confermare la validità di quanto disposto con proprio provvedimento non sussistendo, allo stato attuale, alcuna valida motivazione di natura tecnico-giuridica atta a giustificare un annullamento in autotutela del permesso convenzionato rilasciato”;
“2. Ritiene, in ogni caso, di non avere alcun potere per procedere ad eventuale annullamento in autotutela”.
Tuttavia, con provvedimento del 16.01.2025 prot. n. 7443/2025 il Dirigente del competente Settore del Comune di Giugliano, in autotutela, annullava il permesso di costruire n. 6/2024 del 31.01.2024 rilasciato dal commissario ad acta .
Il ricorso avverso tale provvedimento è affidato alle seguenti censure:
I.VIOLAZIONE DELL’ART. 97 C. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 DPR N. 380/2001 E DELL’ART. 4 COMMA 2 LRC 19/2001.
Il Comune di Giugliano non potrebbe esercitare autotutela rispetto ad un provvedimento emesso dal commissario ad acta nominato dall’Amministrazione Provinciale- Città Metropolitana avendo perso il potere di provvedere visto che, a causa della sua inerzia, era già stato nominato il Commissario ad acta, da allora, quindi, unico soggetto competente per lo svolgimento di tutto il relativo procedimento.
II.VIOLAZIONE DELL’ART. 7 ss. e 10 bis E 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990.
Il Comune non ha dato previo avviso dell’avvio del procedimento di autotutela, che ha portato all’emissione del provvedimento impugnato in via principale con grave violazione delle norme in materia di procedimento amministrativo
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 7, 8 e 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA
Nella specie, invece, nella istruttoria non si da atto che l’Ente abbia visionato e valutato le osservazioni puntuali presentate dalla parte , neanche con formula di stile.
IV.VIOLAZIONE DELL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
1Ai fini dell’annullamento in autotutela di un atto amministrativo, lo stesso non deve soltanto essere “illegittimo” bensì devono anche ricorrere una serie di requisiti e presupposti stabiliti all’art. 21 nonies della L. 241/90 che debbono essere richiamati ed esposti nella motivazione.
Peraltro l’interesse pubblico da valutarsi non può consistere nella mera esigenza di ripristinare la legalità violata (che è, in pratica, quanto affermato nella motivazione sul punto) (ec. multiis, Consiglio di Stato, Sez. II, 16 dicembre 2019, n. 8500 e Sez. VI, 25 novembre 2019, n. 7989)
V.VIOLAZIONE DELL’ART. 28 BIS DEL DPR n. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA
VI.VIOLAZIONE DELL’ART. 28 BIS DEL DPR n. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUTTORIA
VII. VIOLAZIONE DEL D. LGS 36/2023. VIOLAZIONE DELL’ART. 16 COMMA 2 BIS DEL DPR N. 380/2001.
L’Ente cita la normativa di settore, ma non cala la fattispecie concreta in alcuna delle ipotesi ivi contemplate; si tratta in concreto di opere che ricadono in capo agli interessati che le debbono affidare mediante affidamento diretto.
Si è costituita in giudizio la Città metropolitana, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le censure ineriscono ad atti di esclusiva competenza del Comune di Giugliano e del Commissario ad acta. Invero, nei casi di richiesta di Commissariamento a fronte dell’inerzia delle Amministrazioni Comunali, la competenza della Città metropolitana di Napoli si esaurisce con la nomina del Commissario ad Acta, che agisce in sostituzione della sola amministrazione comunale inadempiente.
E nel caso di specie, a seguito di richiesta di intervento sostitutivo acquisita al prot. della Città Metropolitana di Napoli al R.U. n. 59744 del 13-04-2023 con allegata diffida ex art. 4 della L.R. 19/01, la stessa aveva proceduto alla nomina del Commissario ad acta, formalizzata con decreto sindacale n. 251 del 18.05.23, nel rispetto del procedimento indicato nel Regolamento relativo al conferimento degli incarichi commissariali per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia del Governo del Territorio di cui alla deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 15 del 18/05/2020.
Peraltro, secondo l’orientamento prevalente, essendo il Commissario organo straordinario dell’Amministrazione sostituita, gli atti dallo stesso emanati sono imputabili direttamente ed esclusivamente all'Amministrazione sostituita.
Si è costituito il Comune di Giugliano, deducendo che all'esito della emanazione del provvedimento sostitutivo adottato dal Commissario, quest'ultimo "perde" i suoi poteri e la procedura di autotutela torna nella disponibilità diretta dell'Amministrazione titolare della funzione "Commissariata".
Deduceva altresì l’infondatezza delle altre censure, in particolare di quelle procedimentali inerenti la violazione delle garanzie partecipative, atteso che con la nota prot. 0155650/2024 - E - 05/12/2024 del Commissario ad acta veniva trasmessa al ricorrente la richiesta di annullamento in autotutela art. 21-nonies, primo comma, L. 241/1990 del Comune di Giugliano in Campania ( prot. n. 0147644/2024 -U - 19/11/2024 all. n. 6) e richiesto di presentare nel termine di 20 giorni osservazioni e/o note. Per libera scelta del ricorrente le osservazioni e/o note in merito ai motivi posti a fondamento della richiesta di annullamento in autotutela venivano trasmessi solamente al Commissario ad acta che le utilizzava - e, in questo senso comunicava – all’Ente attraverso l’elaborato provvedimento prot. 0004757/2025 - E - 13/01/2025
Sulla dedotta violazione dell’art. 28 bis DPR 380/01 e nel merito dei motivi di ricorso rinviava alla relazione tecnica dell’ufficio Prt.G. 0037844/2025 - I - 18/03/2025 .
Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla prima ed assorbente censura, che prospetta la carenza di potere del Comune intimato ad intervenire in autotutela su atti emanati dal commissario nominato in via sostitutiva.
La questione giuridica che si pone è in altri termini se il Comune possa intervenire in autotutela sul provvedimento rilasciato da un commissario sostitutivo nominato dall’autorità amministrativa.
Questione che non va confusa con quella, apparentemente analoga, ma sostanzialmente diversa, di commissariamento dell’ente da parte del Giudice Amministrativo , la quale si specifica nei sottoinsiemi del commissario nominato per eseguire una pronuncia sul silenzio, che ha sancito il mero obbligo di provvedere, e del commissario nominato per eseguire una pronuncia che è scesa all’esame del merito della pretesa sostanziale fatta valere .
La differenza tra i due tipi di commissariamento è stata dibattuta in giurisprudenza, ma ha trovato soluzione sia a seguito della pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 8/2021, che ha circoscritto l’ipotesi del commissario nominato dal giudice amministrativo e dei suoi poterei in rapporto a quelli dell’ente sostituito; sia seguito da alcune pronunce di merito ( cfr. per tutte TAR Campania - Napoli Sez. II – 10.6.2022 n. 3954) che depongono a favore della tesi della incompetenza del Comune sostituito.
In particolare, la Plenaria n. 8 del 2021 si è pronunciata sui rapporti tra il commissario quale ausiliario del giudice e l’amministrazione sostituita, precisando cosa accade una volta che il primo abbia provveduto e chi perde il potere di provvedere.
Nella fattispecie all’esame odierno del Collegio viene in rilievo un diverso tipo di commissariamento , quello disposto nel controllo sostitutivo e per il quale l’ente che lo subisce non ha più poteri di secondo grado, ,dal momento che essendo stato il commissario nominato per l’adozione di uno specifico atto , va ravvisata – in conformità alla giurisprudenza sopra richiamata che ha affrontato l’argomento- la creazione di un rapporto intersoggettivo , sì che l’ente potrebbe solo impugnare il provvedimento commissariale davanti al giudice amministrativo.
Il Collegio condivide l’ orientamento giurisprudenziale in base al quale, quando il commissario ad acta è nominato nell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo, per l'adozione di uno specifico atto indicato dall'autorità tutoria, la relazione ha carattere intersoggettivo , non potendo il commissario configurarsi come organo straordinario dell’ente sostituito, e quest’ultimo può solo impugnare le statuizioni del commissario innanzi al giudice amministrativo, ma non può ritirarle in via di autotutela (Cons. Stato, Sez. VI, 23/04/2019 n. 2576, Sez. IV, 17/4/2018 n. 2283; 13/4/2016 n. 1441; 18/4/2013 n. 2184; 21/1/2013 n. 327;).
Invero, la diversa opzione ermeneutica pone in risalto il principio di continuità dell'azione amministrativa, costituente espressione di quello più generale di buon andamento costituzionalmente sancito, e che si estrinseca anche nell'istituto dell'autotutela, funzionale alla rimozione di provvedimenti ab origine illegittimi o inidonei a realizzare (per fatti originari o sopravvenuti) l'interesse pubblico affidato alla cura della pubblica amministrazione.
Si osserva al riguardo che, ove si ritenesse che il potere di autotutela esuli dal dominio dell'amministrazione surrogata, a causa della sua inerzia nell'esercizio del potere primario, esso assumerebbe carattere adespota, non essendo individuabile l'organo deputato ad esercitarlo. Tale non potrebbe essere, infatti, l'amministrazione cui la legge conferisce il potere sostitutivo, esplicabile nella forma della nomina del commissario ad acta, essendo la relativa potestà subordinata al presupposto tipico - nella specie non ricorrente - dell'inerzia dell'amministrazione comunale nell'esercizio del potere di rilascio del permesso di costruire. Ma ad identica conclusione dovrebbe pervenirsi relativamente al commissario ad acta, sia in considerazione del carattere "chiuso" del suo mandato (funzionale all'esclusivo esame dell'istanza di permesso di costruire), sia perché, una volta esaurito il suo compito ed in virtù della sua estraneità alla cura istituzionale degli interessi pubblici in materia urbanistico-edilizia, sarebbe difficilmente ipotizzabile, anche da un punto di vista pratico, il suo intervento in autotutela nei confronti del titolo edilizio già rilasciato”).
L’argomento tuttavia non si presenta decisivo, ed il Collegio ritiene di aderire dall’indirizzo espresso non recentemente dal Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1332) ed attualizzato dalla pronuncia del T.A.R. della Campania, Napoli, Sez. II, n. 465 del 22.1.2014, nel senso della carenza in capo all’amministrazione sostituita del potere di intervenire in autotutela nei confronti del titolo edilizio rilasciato dal Commissario ad acta nominato dall’amministrazione investita dalla legge del potere sostitutivo.
Si tratta, come noto, di una questione che non trova soluzione nel dato normativo positivo, ma sulla base della duplice configurazione teorica, per un verso, concernente la natura organizzativa che si intende attribuire al commissario ad acta sostituto (se figura organicamente immedesimata ovvero autonoma rispetto all’ente sostituito); per l’altro, concernente la stessa configurazione del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge 241/90 (se riconducibile o meno alla più ampia funzione di amministrazione attiva, quale potere di “secondo grado”, con la conseguenza che nel primo caso la decadenza derivante dall’inerzia e dalla sostituzione da parte di una diversa amministrazione si estenderebbe anche al potere di ritiro).
Ritiene il Collegio che la disciplina dei poteri sostitutivi , introdotta come strumento per superare l’inerzia dell’amministrazione pubblica nella conclusione di un procedimento amministrativo ,
determina il crearsi di una relazione tra il commissario ad acta nominato ed il comune sostituito che ha natura intersoggettiva piuttosto che interorganica, confermata tra l’altro, dalla circostanza che il commissario non viene nominato per sostituirsi nell'esercizio di una competenza generale, in luogo di un organo di cui difetti radicalmente il funzionamento, ma per provvedere ad uno specifico atto (la determinazione sulla richiesta di rilascio di concessione edilizia), su impulso di un organo avente funzione di vigilanza, nell’esercizio di un potere che si attua in un rapporto intersoggettivo con il Comune sostituito e produce però nei confronti dei terzi i medesimi effetti che avrebbe prodotto il provvedimento comunale: sicché, mentre nei confronti dei terzi l'atto del commissario può essere considerato alla stessa stregua dell'atto comunale, nei confronti del Comune, l'atto rimane espressione di un potere esercitato da un centro di competenze autonomo ed il Comune è legittimato ad impugnarlo, contestandone la legittimità.
Invero il più convincente indirizzo giurisprudenziale ritiene che quando il commissario è nominato per consentire lo svolgimento delle funzioni dell'Ente locale, senza l'indicazione degli specifici atti che deve emanare, il provvedimento commissariale va qualificato come atto di un organo straordinario, atto che può anche essere rimosso dallo stesso Ente locale, nell’esercizio dei suoi poteri istituzionali di autotutela; quando il commissario è nominato nell'esercizio dei poteri di controllo sostitutivo, per l'adozione di uno specifico atto indicato dall'Autorità controllante, le statuizioni del commissario (nella specie, regionale) possono essere impugnate innanzi al giudice amministrativo dall'Ente locale» (cfr. C.d.S., Sez. V, 8 luglio 1995 n. 1034), trattandosi di una diversa relazione.
Tale diversità si coglie dal fatto che la normativa affida al commissario nominato ( nel sistema previgente ai sensi della L. reg. 16 ottobre 1978 n. 39, nel testo novellato dalla L. 7 gennaio 1983 n. 11,- attualmente nel sistema a livello della normativa nazionale, dell’art. 21 del DPR n. 380/2001, ed, a livello regionale, dell’art. 4 comma 2 LRC 19/2001 e 39 della LRC n. 16/04 ) una competenza autonoma, esercitata in proprio, che trae origine dall'atto di nomina, per il filtro dalla previsione normativa . Questo potere si attua in un rapporto intersoggettivo con il Comune sostituito e produce però nei confronti dei terzi i medesimi effetti che avrebbe prodotto il provvedimento comunale: sicché, mentre nei confronti dei terzi l'atto del commissario può essere considerato alla stessa stregua dell'atto comunale, nei confronti del Comune, l'atto rimane espressione di un potere esercitato da un centro di competenze autonomo ed il Comune è legittimato ad impugnarlo, contestandone la legittimità .
La stessa pronuncia cardine in argomento- Cons. Stato, Ad. Plen, 25 maggio 2021, n. 8- ha affermato come il commissario nominato dall’amministrazione per sostituire un organo (o ente) inadempiente nell’esercizio di una funzione amministrativa è figura profondamente distinta dal commissario ad acta di nomina giudiziaria. Il primo, infatti, è preordinato ad assicurare l’esercizio del potere amministrativo, ossia l’effettività dell’azione amministrativa; il secondo, invece, è volto a garantire l’attuazione di un provvedimento giurisdizionale, e dunque l’effettività della tutela giurisdizionale.
La giurisprudenza ha precisato che il commissario non svolge alcuna attività propria dell'amministrazione di controllo, ma è chiamato ad esercitare il potere che dalla legge è stato attribuito all'ente sostituito che si è reso inadempiente (Cons. St., sez. IV, 27.4.2004, n. 2520).
Parallelamente, il potere relativo alla funzione sostituita viene sottratto all’amministrazione inadempiente.
Ne deriva che il Comune non potrà più esercitare i suoi poteri riferiti al singolo intervento edificatorio, con invadenza della sfera di azione del commissario, la cui competenza esclusiva è espressamente preservata dalla norma che sancisce la paralisi dei poteri comunali.
La diversa opzione ermeneutica sarebbe peraltro contraddittoria con la necessità di porre un rimedio all’inerzia dell’amministrazione sostituita, che va sanzionata con l’esaurimento del relativo potere, e protrarrebbe in maniera indeterminata la vicenda amministrativa, che vede l’esercizio del potere esaurito con l’intervento commissariale.
Consentire al Comune, che non ha esercitato il suo potere al punto da essere commissariato, di poter intervenire sull’atto del commissario in autotutela, confligge con principi fondamentali, sia a livello costituzionale, ponendosi in contrasto con lo stesso principio di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione in quanto riacquisterebbe il potere di rimettere in discussione la vicenda amministrativa sine die , sia a livello di quelli tratti dal sistema della legge 241/90 ed in particolare dell’art. 2 legge 241/90 in ordine alla doverosità dell’esercizio dell’azione amministrativa: normativa che disegna una controllo intersoggettivo parziale, ma rilevante in via ermeneutica anche per la presente ipotesi di controllo intersoggettivo parziale ( in quanto disposto per l’adozione di uno specifico atto).
Tali principi si sono storicamente evoluti, sino a giungere in molti casi alla conclusione estrema dell’esaurimento del potere, nelle ipotesi oggi normativamente moltiplicate della qualificazione dell’inerzia dell’amministrazione quale silenzio assenso, definito dal Consiglio di stato come la più grave delle sanzioni a fronte dell’inerzia stessa.
Nelle diverse ipotesi in cui non opera tale meccanismo del silenzio assenso, va considerato che il successivo termine assegnato all’amministrazione per provvedere prima dell’insediamento del commissario nominato in via amministrativa deve ritenersi perentorio, portando all’esaurimento del potere stesso. Tanto deriva anche sistematicamente dalla considerazione che l’art. 2 co 8 bis della legge 241/90 consente all’amministrazione inerte l’intervento in autotutela solo dopo la formazione del silenzio assenso, e nessun cenno contiene all’ipotesi dell’atto adottato dal commissario cd. amministrativo in luogo dell’amministrazione sostituita.
Detta disposizione recita: “8-bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”
La lacuna è evidentemente intenzionale, ponendo la norma ai comma successivi la disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia , senza alcun rinvio alla disciplina dell’autotutela. Ciò costituisce un canone ermeneutico ulteriore e più recente a sostegno della tesi per cui la nomina del commissario in via amministrativa e l’emanazione del provvedimento da parte di questi esaurisce il potere dell’amministrazione inerte.
Si tratta invero di un rimedio anche a beneficio del cittadino, titolare di uno strumento di tutela sostanziale nei confronti del silenzio inadempimento dell’amministrazione, potenzialmente idoneo a ridurre il contenzioso in sede giudiziale, evitando così le spese ad esso connesse.
In conclusione il Comune, a fronte dell’atto adottato dal Commissario ad acta, avrebbe potuto:
- impugnare, ab origine, il permesso di costruire da questo rilasciato innanzi al TAR;
- al limite, ed al più, avrebbe potuto impugnare (ferma la tematica relativa all’atto confermativo ed a quello meramente confermativo), innanzi al GA, il provvedimento, ultimo, con il quale il Commissario, a fronte della istanza di annullamento dell’Ente sostituito, ha confermato il provvedimento rilasciato anche alla luce dei rilievi dell’Ente.
Invero mette conto evidenziare come nella specie , prima di annullare in autotutela il Comune aveva diffidato il commissario ad auto annullare ma il commissario aveva confermato il provvedimento rilasciato .
L’atto comunale va pertanto annullato.
Non vi è luogo a pronunciarsi sull’istanza di risarcimento del danno , atteso che la ricorrente nelle conclusioni ha precisato di non insistere nella decisione in parte qua, diversamente da quanto chiesto in ricorso , riservandosi di proporla in un separato giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
annulla il provvedimento di annullamento in autotutela emesso dal Comune di Giugliano in Campania in data 16.01.2025 prot. n. 0007143/2025, del Permesso di costruire n.06/2024 prot. n. 140494 pratica SUED n.95/2022 alla Loc. Casacelle – Fondo Sant’Antonio, emesso dal Commissario ad acta nominato dalla Città Metropolitana ;
condanna l’amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Daria Valletta, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN DO |
IL SEGRETARIO