Articolo 18 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 15Articolo 19
Versione
18 dicembre 1942
Art. 18.

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresi' il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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