Provvedimento: […] «In tema di diritto d'autore, la fattispecie del plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal «plagio semplice o mero plagio» e dalla «contraffazione» dell'opera tutelata ma anche dal cd. «plagio evolutivo», che costituisce un'ipotesi più complessa del fenomeno plagiario in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitatativa o riproduttiva dell'originaria, per il tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento eseguito su quest'ultima, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva e non autorizzata rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della legge n. 633 del 1941»;
Leggi di più...- art. 307 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- integrazione del contraddittorio·
- spese processuali·
- art. 157 c.p.c.·
- diritto morale d'autore·
- plagio evolutivo·
- giudicato interno·
- litisconsorzio necessario·
- art. 345 c.p.c.