TRIB
Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/05/2024, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N.447/2024 R.G.V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.447/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato ad [...] il [...] (c.f.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Catia DI DONATO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via della Rinascita n.4, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il 4 febbraio (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Carla DE BARTOLOMEIS, del Foro di Lanciano, presso il cui studio legale, sito in Lanciano al viale della Rimembranza n.29, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente depositata in data 13 marzo 2024 da e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 22 aprile 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza del 22 aprile 2024, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Waltham (STATI UNITI D'AMERICA) in data 19 settembre 1972 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orsogna nel 1983, secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1
– Parte II – Serie C – Anno 1983.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 29 aprile, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
• dott. Guido CAMPLI
- Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.447/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nato ad [...] il [...] (c.f.: ) ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Catia DI DONATO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Francavilla al Mare alla via della Rinascita n.4, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e nata a [...] il 4 febbraio (c.f.: Parte_2 C.F._2
) e residente in [...], rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Carla DE BARTOLOMEIS, del Foro di Lanciano, presso il cui studio legale, sito in Lanciano al viale della Rimembranza n.29, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo. MOTIVAZIONE
vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente depositata in data 13 marzo 2024 da e Parte_1 Parte_2
rilevato che all'udienza del 22 aprile 2024, tenutasi innanzi al Presidente del
Tribunale in qualità di Giudice relatore, come da verbale di udienza redatto in presenza delle parti che lo hanno sottoscritto personalmente, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento di tutte le richieste di cui al ricorso congiuntamente presentato;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche avuto riguardo agli accordi aventi ad oggetto il trasferimento dei beni in comunione, accordi raggiunti all'udienza del 22 aprile 2024, avendo anche reso dichiarazioni in ordine alla cessione di beni immobili in linea con Cass. SS.UU. Civ. sentenza n.21761/2021, corredata della documentazione di cui all'art.29, comma 1° bis, L.n.52/1985;
P.Q.M.
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Waltham (STATI UNITI D'AMERICA) in data 19 settembre 1972 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orsogna nel 1983, secondo le modalità di cui al ricorso e confermate con il verbale d'udienza che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.1
– Parte II – Serie C – Anno 1983.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 29 aprile, 2024.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)