Sentenza 12 marzo 2004
Massime • 1
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (nella specie, è stata riconosciuta la protezione accordata dalla norma de qua alla fotografia di un dipinto sull'assunto che essa non ne costituiva una semplice riproduzione - in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 legge 633 del 1941, dalla protezione del diritto d'autore - bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l'assunto che si trattasse, per l'appunto, di opera protetta).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/2004, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIRABELLO 11, presso l'avvocato LUCIO DE PRIAMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO PIRAS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
VIDEOLINA SPA, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE RACUGNO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona dal Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 272/00 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 19/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il resistente l'Avvocato RICHTER che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NO TA chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo, l'assessorato alla pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna, la stessa Regione autonoma della Sardegna e la Videolina s.p.a., assumendo che i convenuti avrebbero utilizzato, senza autorizzazione, un suo dipinto. Il dipinto, da lui ceduto all'assessore Efisio Serranti, era stato oggetto di elaborazione fotografica ad opera di NA RC per l'Azienda autonoma di soggiorno a turiamo;
quest'ultima aveva utilizzato la fotografia per la realizzazione di programmi pieghevoli a manifesti pubblicitari di una manifestazione celebrativa di un evento storico, organizzata dalla Ragione autonoma della Sardegna, tenutasi il 28 aprile 1996, ripresa e diffusa da un'emittente televisiva gestita dalla Videolina s.p.a.. L'attore chiese la condanna dei convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'utilizzazione. I convenuti si costituirono e resistettero alla domanda. Il Tribunale di Cagliari, avendo negato all'attore la richiesta estensione del contraddittorio ad NA RC e ad Elisio Serranti, con sentenza in data 14 aprile 1998 dichiarò inammissibile la domanda proposta contro l'assessorato alla pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna, e respinse le domande formulate contro gli altri convenuti, condannando l'attore al pagamento di un terzo delle spese di giudizio.
Contro questa sentenza, NO TA propose appello. La Corte d'appello di Cagliari, con sentenza in data 19 luglio 2000, confermò il difetto di legittimazione processuale dell'assessorato alla pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna. La corte territoriale negò poi che in primo grado fossero state violate le disposizioni di cui agli artt. 180, 183 e 184 c.p.c.. A questo riguardo osservò che, nella prima udienza, il giudice istruttore aveva fissato la data di una nuova udienza a norma dell'art. 183 c.p.c., assegnando i termini di legge per il deposito delle memorie integrative, e che nella circostanza nessuna delle parti aveva chiesto la fissazione di un'udienza, a norma dell'art. 184 c.p.c., per produrre documenti (questione peraltro ritenuta superata dalla possibilità di produrre documenti anche in grado di appello) o per indicare nuovi mezzi di prova;
e che alla successiva udienza la difesa dell'attore aveva solo insistito in tutte le richieste contenute nell'atto introduttivo del giudizio e nelle successive note, in particolare nella istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi. Concluse, pertanto, che l'appellante non poteva dolersi della mancata concessione di un termine ex art. 184 c.p.c. non richiesto nella sede opportuna, e confermò anche la legittimità del diniego di estensione del contraddittorio, trattandosi di un caso di litisconsorzio meramente facoltativo tra obbligati In solido. Nel merito, la corta territoriale considerò che era stata utilizzata una fotografia avente autonomo valore creativo, a che non costituiva pertanto una semplice riproduzione fotografica dal dipinto;
aggiunse che non era stato provato il danno dal quale si chiedeva il risarcimento. La corta respinse quindi l'appello contro la sentenza di primo grado, che confermò integralmente, e condannò l'appellante al pagamento della metà delle spesa del giudizio di gravame. Per la cassazione della sentenza, notificatagli il 20 febbraio 2001, ricorre NO TA, con atto notificato il 19 aprila 2001 alla Regione autonoma della Sardegna presso l'avvocatura distrettuale dello Stato in Cagliari, a alla Videolina s.p.a., con cinque motivi. La Ragiona autonoma della Sardegna, rappresentata a difesa dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma, si è costituita e resista con controricorso notificato il 29 maggio 2001. La Videolina s.p.a. resiste con controricorso notificato il 18 maggio 2001. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce l'erroneo diniego, da parte del giudice di appello, che nel primo grado di giudizio si siano verificate le denunciate violazioni dagli articoli 183 e 184 c.p.c., si denuncia l'errata ricostruzione, dai fatti relativi al procedimento, che avrebbe portato a tale conclusione. Secondo il ricorrente, all'udienza del giorno 8 aprile 1997 egli aveva formulato un'istanza, in forza della quale il tribunale avrebbe dovuto fissare un termine per il deposito di memorie "ex art. 183 c.p.c.", adempimento al quale era vincolato dalla formulazione dell'ultimo comma del predetto art. 183 c.p.c.; di ciò lo stesso ricorrente si sarebbe potuto giovare al fine di precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Il ricorrente prosegue sostenendo che l'udienza ex art. 184 c.p.c. non era mai stata fissata, e ciò gli aveva precluso la possibilità di produrre nuove prove e chiedere termine per il deposito di memorie, come previsto dall'ultima norma citata.
Si osserva in proposito: - che il giudice di appello ha respinto il relativo motivo di gravame perché la parte non poteva dolersi della mancata concessione di un termine per istanze istruttorie non richiesto (affermazione che la verifica diretta degli atti del processo, consentita a questa corte dalla natura processuale del vizio dedotto, conferma); - che nella memoria illustrativa il ricorrente mostra di voler abbandonare la tesi di aver chiesto un termine a norma dell'ultimo comma dell'art. 183 c.p.c., sostenendo, ora, solo che un tale termine era stato chiesto dalla società Videolina;
- che infine, quanto all'ultima parte della censura, occorrerebbe tener conto dall'insegnamento di questa corte di legittimità, per il quale (sent. 21 febbraio 2002 n. 2504), nel procedimento ordinario di cognizione, l'udienza per le deduzioni istruttorie indicata dall'art. 184 cod. proc. civ. non costituisce un momento indefettibile che debba necessariamente precedere la rimessione della causa al collegio.
Tanto premesso, la censura, ancor prima cha infondata, deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, la questione della supposta violazione, che sarebbe stata commessa dall'istruttore nel primo grado di giudizio con l'ordinanza in data 21 aprile 1997 (nella quale rigettava l'autorizzazione alla chiamata in causa, e si pronunciava sulle richieste istruttorie dell'attore), non gravata di reclamo, non era stata riproposta dalla parte all'udienza 2 dicembre 1997, di precisazione delle conclusioni: la questione, di conseguenza, non poteva essere dedotta per la prima volta in appello.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme processuali concernenti l'integrazione del contraddittorio. Si deduce che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto di poter respingere la doglianza relativa alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa dell'autrice della fotografia, resasi necessaria a seguito delle difese dei convenuti, esaminando solo l'ipotesi di litisconsorzio facoltativo con riguardo alle obbligazioni solidali. Nella specie, invece, secondo il ricorrente, si trattava di litisconsorzio necessario, perché la verifica della fondatezza della sua domanda di merito postulava l'accertamento del carattere non creativo della fotografia utilizzata, e tale accertamento incidentale doveva svolgersi in contraddittorio con l'autrice della fotografia. Inoltre, poiché il ruolo attribuito dai giudici di merito alla RC non era solo quello di partecipante all'illecito, ma quello di autrice della riproduzione fotografica qualificata come opera d'arte, anche se si fosse trattato di litisconsorzio facoltativo non poteva negarsi l'estensione del contraddittorio, giacché di quelle posizioni difensive egli era venuto a conoscenza dalla comparsa di costituzione dei convenuti.
Il motivo è infondato. La responsabilità dell'assessore Serrenti, per l'uso non autorizzato da lui fatto del dipinto che gli era stato ceduto dal ricorrente, nonché dalla fotografa RC, per l'illecita utilizzazione dal dipinto del ricorrente, non davano luogo ad un litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., ma solo dalle concorrenti azioni, nei confronti di altri soggetti, avanti un elemento comune con quella concretamente esercitata in corso di causa. In tali casi, secondo il costante insegnamento di questa corta, eccependo il convenuto di non essere titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ad indicando un terzo coma legittimato passivo, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., ma il giudice di primo grado, con valutazione discrezionale, può ordinare l'intervento in causa dal terzo, a norma dell'art. 107 dal codice di rito, senza che il mancato esercizio di detto potere discrezionale possa formare oggetto di sindacato da parte dal giudice di appello - il quale non potrebbe rimettere la causa al primo giudice, ostandovi il disposto dell'art. 354 cod. proc. civ., che si riferisca solo alla violazione delle ipotesi d'integrazione necessaria del contraddittorio - ne' da parte del giudice di legittimità (giurisprudenza consolidata: tra le più recenti, v. Cass. 22 marzo 2002 n. 4129). Con il terzo motivo di ricorso si censura la motivazione con la quale il giudica di merito ha valutato quale opera d'arte la riproduzione fotografica del dipinto, fatta dalla RC. Si deduce che questa qualificazione costituisce il presupposto di tutte le allegazioni sulle quali si fonda la sentenza di marito, e si lamenta che non sia stato precisato in cosa consisterebbe lo spirito creativo espresso dall'opera fotografica. L'elemento aggiunto alla riproduzione del quadro si risolverebbe nell'estrapolazione - eseguita con mezzi meccanici - di un elemento (un uomo che brandisce la bandiera di quattro mori) presente nel quadro stesso, ma la fotografia non conterrebbe nulla che denoti la sensibilità creativa dell'autore. Il ricorrente, con il mezzo in esame, non censura le conseguenze che la corte territoriale ha tratto dalla premessa del carattere artistico della fotografia della RC, ed in particolare non si duole del fatto che il suo diritto d'autore sia stato ritenuto pregiudicato dall'elaborazione fotografica della RC;
egli censura, invece, la motivazione con la quale il giudice di merito è pervenuto al giudizio che la fotografia in questione possiede i requisiti per godere della protezione del diritto d'autore. Nei termini nei quali è proposta, la censura è infondata. Al riguardo occorre premettere che l'accertamento sa l'opera dall'ingegno abbia carattere originala o, comunque, creativo, tale da meritare la protezione della legge nei confronti di altra, che si assume plagiaria, è rimesso all'incensurabile accertamento dal giudice di merito, quando aia sorretto da congrua motivazione ad esenta da errori logici a giuridici (Casa. 25 gennaio 1968 n. 202). Ora, il ricorrente non denuncia vizi logici o giuridici nei quali sarebbe incorso il giudice di merito nel motivare l'affermazione del carattere creativo dalla fotografia della RC, ma sostiene, piuttosto, l'insufficienza degli elementi, presenti nella fotografia in questione, a meritarle la protezione accordata dall'art. 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633.
E, a questo riguardo, occorre richiamare l'insegnamento di questa corte, per cui il concetto giuridico di creatività al quale si riferisce la norma da ultimo citata non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della l. n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dall'ingegno riceva protezione a norma di detta legga, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore;
con la conseguenza cha la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (Casa. 1 dicembre 1993 n. 11953). Nel caso, poi, della fotografia, l'art. 2, n. 7 l. n. 633/1941 esclude dalla protezione del diritto d'autore le semplici fotografie protette ai sensi delle norme del capo 5^ del titolo 2^. Ciò significa che sono escluse dalla protezione del diritto d'autore le riproduzioni di opere d'arte figurativa (art. 87 l. n. 633/1941). Ma dallo stesso ricorso oggi all'esame della corte risulta che, nella specie, la fotografia in questione non era una semplice riproduzione dal dipinto del ricorrente, ma ne costituiva una elaborazione, come tale sufficiente a giustificare, nel ragionamento della corte cagliaritana, l'assunto che si trattasse di opera protetta dal diritto d'autore.
Con il quarto motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione della legge 22 aprile 1941 n. 633 e di norme processuali, nonché vizi di motivazione sul punto decisivo relativo alla richiesta risarcitoria e alla quantificazione del danno.
Il motivo è assorbito dal rigetto del motivo precedente. Con il quinto motivo ai denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. e il vizio di motivazione sul punto concernente la compensazione della spese del giudizio di appello in cagiona dalla metà, invece che per l'intero.
Il motivo è infondato. Il potere del giudice di compensare in tutto o in parte le spese processuali, derogando così al criterio della soccombenza indicato quale criterio generale dalla legge (e la cui applicazione, per questa ragiona, non richiede alcuna motivazione), non è sindacabile in sede di legittimità, secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa corte. Nella memoria depositata, la parte sostiene di aver voluto censurare una violazione - nella sentenza impugnata - del principio del divieto della reformatio in peius, avendo il giudice d'appello compensato le spese solo in ragione di un terzo (ed avendo posto, quindi, i due terzi a carico del TA), laddove il primo giudice aveva compensato le spese in ragione della metà. Ma anche sotto questo profilo la censura è infondata: nella specie, infatti, avendo il giudice d'appello confermato integralmente la sentenza di primo grado, non vi è stata alcuna reformatio, neppure con riguardo al capo della sentenza del tribunale che regolava le spese, e la pronuncia censurata non si riferisca alla spese dal primo grado, ma a quelle dal giudizio d'appello.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti della spese dal giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corta rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tre le parti le spesa del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2004