Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di falso documentale, integra il reato di falso ideologico (art. 479 cod. pen.), la condotta del docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, che attesti falsamente la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni - frequenza che consentiva di presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del predetto centro studi, in quanto tali esenti dall'esame preliminare su tutte le materie del corso -, mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l'insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico.
Commentario • 1
- 1. pubblico ufficiale e le correlate figure| FilodirittoAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 settembre 2021
Indice 1. Profili definitori 2. I principali reati tipici del pubblico ufficiale/contro il pubblico ufficiale 3. Le qualificazioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio 4. Il pubblico ufficiale nella Giurisprudenza di legittimità 5. Le persone esercenti un servizio di pubblica necessità 6. La cessazione della qualità di pubblico ufficiale (Art. 360 CP) Profili definitori Secondo la definizione meta-normativa del dizionario Treccani della lingua italiana, “pubblico ufficiale, nell'Ordinamento italiano, è una persona che eserciti una funzione pubblica, legislativa, giudiziaria o amministrativa. Tale figura si distingue da quella [intermedia] di incaricato di pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2006, n. 9793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9793 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI RG - Presidente - del 23/02/2006
Dott. CALABRESE Renato GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 387
Dott. DIDONE NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO RO - Consigliere - N. 015282/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC RA SA N. IL 07/05/1949;
2) FA PASQUALINA N. IL 28/03/1948;
3) DI LI CA N. IL 06/02/1965;
4) AR LE N. IL 09/01/1957;
5) CO AC N. IL 10/06/1958;
6) D'AV RT N. IL 13/05/1958;
7) LL CI N. IL 03/06/1960;
8) CI GI N. IL 03/01/1961;
9) CU GIUSEPPINA N. IL 21/07/1969;
10) OL CA N. IL 20/08/1965;
11) D'TI MA CA N. IL 25/06/1962;
12) ES MA IA N. IL 12/06/1987;
13) MI AE N. IL 14/03/1963;
14) OS US N. IL 01/04/1956;
15) SO PASQUALE N. IL 02/06/1962;
16) CA IN N. IL 25/03/1963;
17) DI LI GI N. IL 18/10/1958;
18) UD MA TE N. IL 21/01/1963;
19) NO LA N. IL 10/08/1962;
20) RA GI N. IL 01/01/1966;
21) EP CIRO N. IL 04/03/1965;
22) NO IE N. IL 06/12/1960;
23) AL NS N. IL 03/12/1955;
24) UT IA N. IL 10/05/1963;
25) TO NI N. IL 13/06/1965;
26) LE SA N. IL 12/12/1959;
27) NO LI N. IL 10/05/1957;
28) PR ER N. IL 12/02/1962;
29) DI TO EL N. IL 25/06/1967;
30) ZZ PA N. IL 06/11/1954;
31) LI AN N. IL 16/06/1962;
32) NO AN N. IL 05/03/1960;
33) RE AN IS N. IL 08/08/1963;
34) LE TO N. IL 22/07/1959;
avverso SENTENZA del 19/12/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO IE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dott. SALZANO F., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. Bruni A, che si è associato;
Uditi difensore Avv.ti:
Balzano, per IA R. R. e FA P.;
Bruno, per AG P. e ZZ I.;
Ruberto, per CU G., D'ST M. C., IN G., GN G., AN A., GN A.;
Malinconico, per CI B.;
MA, per ZO C.;
Pansini, per ZA C., Di TO D., D'NO F., Di LI LU, LO B., RE A. L., DA M. T., EO SA, EO IO, MI G., ET, IS U., ON P., LL L.;
i quali tutti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del tribunale di Torre Annunziata in data 31 gennaio 2001, per quanto ancora d'interesse, vennero ritenuti responsabili:
OC FF SArio dei reati, uniti per continuazione, di associazione per delinquere, falso ideologico in atti pubblici e minaccia a pubblico ufficiale (capi A, E, G dell'originaria imputazione);
FA AS, con attenuanti generiche, dei primi due dei suddetti reati;
OS GI, TO NI, CA AR, AR ES, OL CA, D'TI IA CA, D'AV NA, DI LI LU, DI LI GI, DI TO LA, CI BI, RE NN LU, CO GI, LI NN, UD IA ES, LE SA, LE IO, NO NN, NO AB, ES IA IA, ZZ PA, MI AE, NO RO, NO IL, AL NS, PR ER, RA BI, UT LA, SO SQ, LL UC, EP RO, CU US del solo reato di falso ideologico, con attenuanti generiche valutate come equivalenti alle contestate e ritenute aggravanti di cui all'art. 112 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2;
che, proposto appello da parte dei suddetti imputati, la corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarato inammissibile il gravame proposto dal FU G., confermò, con riguardo agli altri appellanti, il giudizio di colpevolezza, riducendo, peraltro, la pena complessiva inflitta al IA R. R. da anni 5 ad anni 4 di reclusione e quella inflitta alla FA P. da anni 3 e mesi 6 di reclusione ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, nonché riconoscendo, per Di TO D., RE A. L. e EO IO, la prevalenza delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena a mesi 9 di reclusione;
che i fatti sulla base dei quali era stata ritenuta la sussistenza dei reati e la responsabilità degli imputati erano consistiti, nell'essenziale, secondo la ricostruzione accusatoria:
nell'avere il IA R. R. e la FA P., nella rispettiva qualità di gestore di fatto e di amministratore unico del Centro studi Settembrini, legalmente riconosciuto, d'intesa con i responsabili di altri istituti privati d'istruzione (la cui posizione risulta separatamente, in vario modo, definita), fatto fittiziamente figurare un cospicuo numero di studenti di detti altri istituti come iscritti al summenzionato centro studi e regolarmente frequentanti le lezioni, mediante omessa annotazione delle loro assenze nei registri di classe ed apposizione di date false sugli elaborati scritti da essi redatti in occasione di sporadiche presenze nell'istituto, onde consentire che potessero poi presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del "Settembrini", esenti, in quanto tali, dall'esame preliminare su tutte le materie del corso;
nell'avere tutti gli altri imputati, nella loro qualità di docenti di varie materie presso il Centro studi Settembrini, in concorso tra loro nonché con il IA R. R. e la FA P., falsamente attestato la regolare frequenza dei suddetti studenti alle lezioni tenute presso il centro studi Settembrini, mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe;
nell'avere, infine, il IA R. R., a seguito del suo arresto per i fatti sopradescritti, inviato a taluni funzionari dell'allora Ministero della pubblica istruzione scritti contenenti la minaccia di rivelazioni all'autorità giudiziaria, in conseguenza delle quali gli stessi sarebbero stati a loro volta incriminati ed arrestati;
e ciò onde ottenere l'indebito ritiro, da parte del Ministero, del decreto con il quale era stato revocato il riconoscimento legale delle scuole gestite dal centro studi "Settembrini";
che, previa reiezione di talune eccezioni procedurali (concernenti, in particolare: l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti - in particolare gli studenti fittiziamente fatti figurare come presenti alle lezioni - che, secondo le difese, sarebbero stati da considerare concorrenti nei reati di falso;
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito di mutamento del collegio giudicante in primo grado;
l'avvenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ex art. 234 c.p.p., delle relazioni redatte dagli ispettori del Ministero della pubblica istruzione a seguito della notizia dei fatti di cui è processo;
l'asserita mancanza, nel decreto di citazione a giudizio del DO A., del reato di falso), la corte d'appello, a sostegno del confermato giudizio di colpevolezza degl'imputati, ritenne:
quanto al reato di falso, che esso, comprovato sul piano fattuale dagli elementi di prova acquisiti (fra cui, in particolare, le ammissioni degli stessi imputati, le dichiarazioni degli studenti ed i verbali dei consigli di classe in cui si dava atto della effettiva, mancata frequenza di detti studenti alle lezioni, con conseguente impossibilità di una loro valutazione ai fini della promozione o dell'ammissione agli esami), era anche da ritenere giuridicamente configurabile, attesa la qualità di pubblici ufficiali da riconoscersi agli insegnanti di un istituto scolastico parificato qual'era il "Settembrini" e la natura di atti pubblici dei registri di classe in cui si doveva annotare, ad ogni singola ora di lezione ed a cura dell'insegnante titolare della materia, la presenza o l'assenza degli alunni, nulla rilevando in contrario (con conseguente esclusione della rappresentata ipotesi del cd. "falso innocuo") la circostanza che, in base alla vigente normativa, non fosse più previsto (a differenza di quanto si verificava in passato) un numero minimo di presenze effettive alle lezioni per la valutazione finale degli alunni;
ne' potendosi configurare in favore degl'insegnanti ritenuti responsabili del solo reato di falso, le scriminanti di cui agli artt. 46 o 54 c.p., prospettate dalla difesa di taluni dei detti imputati sulla base dell'assunto che la condotta loro addebitata sarebbe stata frutto di costrizione da parte del IA R. R. e della FA P. e/o imposta dalla prioritaria esigenza di evitare il licenziamento, mancando, ad avviso della corte d'appello, per un verso il requisito della violenza fisica, richiesto dall'art. 46 c.p. e, per altro verso, l'esistenza di un pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla persona, quale previsto dall'art. 54 c.p., attesa anche la circostanza che gl'insegnanti - si afferma - "erano comunque spinti ad accettare il sistema adottato dal Settembrini dall'interesse ad acquisire un punteggio utile per migliorare la loro posizione nelle graduatorie";
quanto al reato di associazione per delinquere, addebitato ai soli IA R. R. e FA P., che esso appariva configurabile, attesa l'accertata sussistenza (sulla base delle dichiarazioni degli "imputati connessi BO V. e AR I. nonché del deceduto PP I." nonché di quanto riferito dagli ufficiali di P.G. che avevano proceduto alle indagini e dagli studenti), di quella che, ad avviso della corte di merito, era "un'organizzazione avente carattere di stabilità.........costituita dai titolari di alcune scuole private aventi sede in regioni diverse dalla Campania, dai gestori dell'istituto parificato "Settembrini" e da stretti collaboratori di questi ultimi, diretta alla commissione di una pluralità di reati di falso consistenti complessivamente nel far fittiziamente apparire come alunni interni dell'istituto parificato "Settembrini" studenti in realtà non frequentanti sì da facilitarne il conseguimento del diploma di Stato, rendendone possibile l'ammissione agli esami sulla base del curriculum di studi attestato dalla scuola parificata, ma in realtà insussistente, e quindi senza necessità dell'esame preliminare su tutte le materie del corso ed anzi con una presentazione positiva da parte dei docenti dell'istituto";
quanto al reato di cui all'art. 336 c.p., addebitato al solo IA R. R., che, pacifica risultando la condotta materiale costituita dall'invio al Ministero, da parte dell'imputato, degli scritti contenenti le asserite espressioni minacciose, tale condotta non poteva essere considerata (secondo quanto prospettato invece dalla difesa) come il "mero sfogo di un detenuto esasperato", desumendosi, al contrario, l'intento intimidatorio anche da un telegramma inviato dal IA R. R. al suo difensore dell'epoca, in cui si rappresentava a quest'ultimo l'esigenza di "giocare tutto ottenendo tutto perché sono impauriti da mia denuncia at magistrato"; ne', d'altra parte poteva escludersi che costituisse "male ingiusto" la minacciata denuncia all'autorità giudiziaria di fatti addebitabili, secondo il IA R. R., ai destinatari degli scritti in questione giacché - si osservava - anche una denuncia ipoteticamente calunniosa può produrre danni al calunniato e, per converso, ove invece i fatti di cui si prospetta la denuncia siano veri, l'ingiustizia del male minacciato si configura ugualmente considerando che lo scopo perseguito dall'agente esula dalle finalità di giustizia;
che, con riguardo alla pure confermata sussistenza, per il falso, della circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, ritenne la corte d'appello che essa trovasse fondamento nel fatto che - si afferma - "la mancata registrazione delle assenze era conseguente all'accordo di tutti i docenti di ciascun corso e dei collaboratori e/o presidi o vicepresidi, i quali indirizzavano il comportamento dei docenti e vigilavano sull'attuazione delle direttive impartite, nonché dei gestori dell'istituto alle cui disposizioni gli altri si attenevano e quindi costituiva il portato del concorso materiale e morale di un numero di persone certamente non inferiore a cinque";
che, relativamente all'altra aggravante pure originariamente configurata per il falso, e cioè quella del nesso telelogico, ritenne la corte d'appello che essa fosse stata "già sostanzialmente esclusa dal tribunale", avendo questo assolto gl'imputati per insussistenza del fatto dai reati di concussione ed abuso d'ufficio, a suo tempo individuati come quelli rispetto ai quali il falso sarebbe stato strumentale;
che, quanto al trattamento sanzionatorio, a parte la modificazione "in melius" nei confronti degl'imputati Di TO D., RE A. L. e EO IO, di cui si è già detto, ritenne la corte d'appello che anch'esso dovesse essere confermato nei confronti di tutti gli altri imputati, apparendo, in particolare il IA R. R. e la FA P., a cagione del ruolo da essi ricoperto nella vicenda e, quanto al primo, anche dei "plurimi precedenti penali" anche per fatti analoghi commessi sempre nella gestione dell'istituto "Settembrini", immeritevoli delle invocate attenuanti generiche, e dovendosi escludere, per tutti gli altri, la invocata prevalenza delle stesse attenuanti, in considerazione - nonostante la riconosciuta presenza di elementi positivi - della "estrema gravità dei fatti" e della loro reiterazione da parte di soggetti che, per la loro attività professionale, "avrebbero dovuto essere particolarmente rispettosi ed anzi tutori della funzione educativa e formativa della scuola"; ne' sussistendo, infine, le condizioni per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. in favore degl'imputati che, nei motivi d'appello, ne avevano fatto richiesta (IN G., D'ST M. C., AN A., GN A., GN G., CU G.), avuto riguardo, in particolare, alla sua incompatibilità con la ritenuta aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1;
che, quanto alla ritenuta inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di FU GI, ritenne la corte d'appello che essa derivasse dal fatto che l'atto di gravame era stato sottoscritto dall'avv. Del Genio, la cui nomina da parte dell'imputato sarebbe stata da ritenere invalida, atteso che lo stesso imputato risultava già assistito da altri due difensori di fiducia, nessuno dei quali revocato;
ne' poteva sostenersi che la legittimazione del suddetto legale potesse derivare dalla procura speciale conferitagli per la proposizione dell'impugnazione, atteso che la relativa sottoscrizione era stata da lui autenticata senza averne titolo, essendo priva di validità, per la ragione anzidetta, la sua nomina a difensore;
che avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti i sopranominati imputati;
che il IA R. R. e la FA P., con motivi comuni a firma dell'avv. Domenico Nicolas Balzano, hanno denunciato:
1) violazione degli artt. 525, 526, 511 c.p.p., per essere stata effettuata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, a seguito del mutamento di composizione del collegio giudicante di primo grado e del rifiuti, da parte della difesa, di consentire alla lettura delle già acquisite deposizioni testimoniali, senza che i testimoni venissero di nuovo effettivamente esaminati, dal momento che - si afferma - ad alcuni di essi "il p.m. si limitò a chiedere se avessero altro da aggiungere alle precedenti dichiarazioni, a molti altri neppure rivolse alcuna domanda. In qualche caso, talune domande furono rivolte dai difensori o dal Tribunale;
in qualche altro no";
il che significava, ad avviso della difesa, che non vi era stata la prescritta formazione della prova al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, nulla rilevando, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, che la difesa non avesse posto domande ai testi di cui era stata disposta la nuova audizione, non essendo suo compito - si sostiene - porre rimedio alla negligenza mostrata dal pubblico ministero nel non effettuare ex novo, come avrebbe dovuto, l'esame dei testi d'accusa;
2) violazione degli artt. 57, 191 e 234 c.p.p., per essere stata ritenuta legittima, nonostante eccezione da parte della difesa, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, come prova documentale, delle relazioni redatte dagli ispettori ministeriali, quando le stesse sarebbero state invece da considerare, siccome provenienti da soggetti obbligati a riferire all'autorità giudiziaria i fatti costituenti reato di cui erano venuti a conoscenza e quindi assimilabili ad agenti di polizia giudiziaria, agli atti mediante i quali viene di norma trasmessa alla suddetta autorità la "notitia criminis";
3) errata interpretazione dell'art. 416 c.p., unitamente ad inesistenza e manifesta illogicità della motivazione, sull'assunto che sarebbe stata indebitamente ed ingiustificatamente ritenuta la sussistenza dell'associazione per delinquere, pur essendo questa finalizzata alla sola commissione di reati di falso, la quale non sarebbe stata però necessaria per l'ammissione agli esami degli studenti provenienti dagli istituti diversi dal "Settembrini" e non effettivamente frequentanti, in assenza, peraltro, della necessaria struttura organizzativa del preteso sodalizio criminoso (non identificabile certo nell'intero centro studi "Settembrini", regolarmente funzionante come istituto d'istruzione) ed in presenza, per converso, dell'elemento di contraddizione costituito dall'intervenuta assoluzione di LT SE dal reato associativo e di RG ME dal reato di falso, pur essendo i predetti gestori degli istituti privati che, d'intesa con i ricorrenti, avrebbero tratto vantaggio dall'attuazione dell'accordo criminoso;
4) errata interpretazione, ancora, unitamente ad inesistenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta posizione di preminenza dei ricorrenti nell'ambito dell'associazione, quali "organizzatori" della medesima indebitamente basata - si sostiene - a prescindere dalla mancata previsione, da parte della norma incriminatrice, della figura dell'"organizzatore", soltanto sul ruolo da essi svolto nell'ambito della lecita attività del centro studi "Settembrini";
5) violazione ed errata interpretazione dell'art. 479 c.p., per essere stata ritenuta la sussistenza del reato di falso nonostante che, in base alla vigente normativa amministrativa, non fosse necessario far fittiziamente risultare la frequenza degli studenti alle lezioni ai fini della loro ammissione agli esami;
6) violazione, ancora, ed errata applicazione dell'art. 479 c.p., con riguardo alla ritenuta attribuibilità ai ricorrenti della qualità di pubblici ufficiali e, conseguentemente, alla ritenuta natura di atti pubblici dei registri di classe, potendosi tutt'al più configurare, a carico degli stessi ricorrenti, atteso l'intervento alle operazioni di scrutinio del commissario governativo, al quale solo competerebbe la qualifica di pubblico ufficiale, il reato di cui all'art. 483 c.p. o, in ulteriore subordine, quello di cui all'art. 482 c.p.;
7) violazione ed errata applicazione dell'art. 112 c.p., n. 1, sull'assunto che l'aggravante del numero delle persone nel reato di falso sarebbe stata da escludere, essendo esso addebitabile ad ogni singolo docente, cui di volta in volta competeva di verificare le assenze e le presenze;
8) violazione ed errata applicazione dell'art. 336 c.p., (da intendersi come riferita alla sola posizione del IA R. R., essendo stata la FA P. assolta, già in primo grado, dal reato previsto da detto articolo), sull'assunto che, a parte la indebita utilizzazione, a sostegno dell'accusa, del contenuto di un telegramma inviato dal ricorrente al suo difensore dell'epoca, la condotta addebitata allo stesso ricorrente non sarebbe stata tale da essere inquadrabile nella ipotizzata fattispecie di reato, atteso che, se i fatti di cui si minacciava la denuncia fossero stati veri, il male minacciato non sarebbe stato ingiusto;
se fossero stati falsi, la minaccia sarebbe stata del tutto inidonea a produrre timore;
9) inesistenza di motivazione e violazione dell'art. 62 bis c.p. e art. 133 c.p. in ordine al diniego delle attenuanti generiche (riconosciute, peraltro, in primo grado, alla FA P., per cui anche questo motivo di ricorso appare riferibile al solo IA R. R.), sull'assunto che detto diniego sarebbe stato indebitamente basato sul preteso ruolo di preminenza del IA R. R. e sui suoi precedenti penali, in realtà costituiti - si afferma - prevalentemente da depenalizzate violazioni della legge sugli assegni, trascurandosi per converso il fatto, riconosciuto nella sentenza di primo grado, che del tutto regolare era risultato, nel centro studi "Settembrini", lo svolgimento degli scrutini e degli esami;
che gl'imputati IN G., AN A., GN NN, GN AB, CU G., con atti di identico contenuto a firma dell'avv. Mario Ruberto hanno denunciato:
1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in veste di testimoni dagli studenti la cui assenza non era stata indicata nei registri di classe, atteso il carattere autoindiziante di dette dichiarazioni, che avrebbe dovuto comportarne l'interruzione da parte del tribunale;
e ciò tanto più in quanto - si osserva - nella stessa sentenza si è poi dato atto che gli studenti erano "beneficiari del falso";
2) mancanza di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dei ricorrenti, non risultando in alcun modo specificate le singole condotte a ciascuno di essi individualmente addebitabili;
vizio - si sostiene - già presente nella sentenza di primo grado ed a fronte del quale, trattandosi di mancanza totale della motivazione, la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità di detta sentenza e non limitarsi a fornire essa stessa la motivazione mancante, peraltro risultata poi comunque inadeguata;
3) mancato riconoscimento della giuridica inconsistenza del contestato reato di falso, sull'assunto, in sintesi, che l'appello, da parte dell'insegnante, degli alunni presenti non avrebbe alcuna funzione certificativi, ma solo quella di consentire la "organizzazione dell'attività d'insegnamento" e, comunque, esulerebbe dalla funzione pubblica del docente di scuola parificata, limitata alla sola attività d'insegnamento, la verifica delle presenze degli studenti alle lezioni;
- che l'imputato BO A., con atto a firma dell'avv. Rodolfo Viserta, ha denunciato, con unico, articolato motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi, che la sussistenza del reato di falso sarebbe stata da escludere, essendosi il ricorrente, al pari dei suoi colleghi imputati dello stesso reato, limitato - su imposizione, peraltro, dei dirigenti dell'istituto e, quindi, in stato di forte timore - a non annotare le assenze sui registri, senza quindi attestare positivamente alcunché di falso;
ragione per cui, analogamente a quanto già statuito - si afferma - dalla corte d'appello di Napoli con sentenza del 21 ottobre 1997 resa in altro procedimento avente ad oggetto fatti della stessa natura, il ricorrente sarebbe stato da assolvere se non altro per difetto di dolo, rimanendo altresì esclusa, comunque, ogni ipotesi di sua responsabilità relativamente a pretese falsità concernenti non il registro di classe, ma quello dei professori (destinato a fungere solo da prò memoria per ogni singolo docente, senza assumere alcuna valenza pubblicistica), come pure relativamente alla pretesa falsità delle date figuranti sugli elaborati degli studenti, tanto più in quanto la materia affidata ad esso ricorrente non prevedeva l'effettuazione di prove scritte;
- che gl'imputati ZA C., D'NO F., Di LI LU, Di LI GI, LO B., RE A. L., DA M. T., EO SA, EO IO, MI G., ET, IS U., ON P., LL L., con atto a firma dell'avv. Gustavo Pansini, hanno denunciato:
1) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta prova della responsabilità dei ricorrenti, risultando essa basata soltanto sul dato meramente indiziario costituito dall'accertata assenza da Napoli degli studenti nei periodi in cui si tenevano le lezioni e non essendosi, inoltre, tenuto conto della differenza tra registro di profitto, tenuto da ogni docente per la propria materia, e registro di classe, sul quale - si sostiene - chiunque poteva, di fatto, intervenire;
2) violazione dell'art. 49 c.p., comma 2, e 479 c.p., unitamente a mancanza di motivazione, per non avere la corte d'appello fornito risposta alla deduzione difensiva secondo cui sarebbe stata da riconoscere l'inidoneità del preteso falso, attesa la non necessità di un numero minimo di presenze degli studenti alle lezioni ai fini della loro ammissione agli esami;
3) violazione degli artt. 375 e 479 c.p., unitamente a vizio di motivazione, circa la ritenuta attribuibilità ai ricorrenti della qualità di pubblici ufficiali e circa la rilevanza penale del preteso falso ideologico (richiamandosi, a quest'ultimo proposito, quanto già affermato nel motivo precedente);
4) vizio di motivazione, ancora, per mancata valutazione, ai fini del giudizio circa la responsabilità dei ricorrenti, della singola posizione di ciascuno di essi, essendosi in particolare omesso di considerare se la materia insegnata da ogni imputato comportasse la redazione di elaborati scritti e se prevedesse l'effettuazione delle lezioni di pomeriggio o di mattina, nella quale ultima ipotesi la responsabilità sarebbe stata da escludere, atteso che - si afferma - ai corsi mattutini "non erano iscritti gli studenti le cui posizioni risultavano in contestazione"; doglianze, queste, cui si aggiunge anche quella secondo cui, con riguardo ai ricorrenti indicati come "collaboratori del preside", sarebbe stata indebitamente omessa ogni spiegazione circa la effettiva presenza di siffatte figure nell'organigramma della scuola e circa le specifiche caratteristiche delle loro mansioni;
- che l'imputato CO A., con atto a firma dell'avv. Esposito Fanello, ha denunciato, con unico motivo, violazione dell'art. 479 c.p. e vizio di motivazione sull'assunto che indebitamente ed ingiustificatamente sarebbe stata ritenuta tanto la qualità di pubblico ufficiale del ricorrente quanto la rilevanza penale del preteso "falso per omissione" a lui, di fatto, addebitato;
- che gl'imputati ZO C. e MA P., con atti distinti ma di identico contenuto a firma, rispettivamente, dell'avv. N. MA e dell'avv. G. Bisogni, hanno denunciato:
1) vizio di motivazione per mancata specificazione, ai fini del giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti, di quale sarebbe stata la condotta di falsificazione singolarmente attribuibile a ciascuno di essi;
2) violazione di legge per mancato riconoscimento della invocata scriminante dello stato di necessità, la quale sarebbe stata invece da ritenere sussistente, essendo stata determinata la condotta addebitata alle ricorrenti dalla minaccia di perdere, altrimenti, il posto di lavoro;
3) violazione di legge per la mancata eliminazione della contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2, nonostante l'intervenuta assoluzione dai reati di concorso in concussione e abuso d'ufficio per commettere i quali il falso sarebbe stato posto in essere;
4) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1, nonostante la mancata individuazione, come già denunciato con il primo motivo di ricorso, delle singole condotte addebitabili a ciascun imputato;
5) violazione dell'art. 69 c.p. relativamente alla ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, delle riconosciute attenuanti generiche, essendosi fatto indebito riferimento alla "gravità dei fatti" invece che alle altre circostanze di segno opposto con le quali sarebbe stato da operare il bilanciamento e configgendo, peraltro, il suddetto giudizio di gravità del fatto con l'irrogazione di una pena corrispondente al minimo edittale;
- che l'imputata D'ST M. C., con atto a firma dell'avv. GI Toscano, ha denunciato:
1) violazione dell'art. 192 c.p.p., per essere stati acquisite ed utilizzate le dichiarazioni rese in veste di testimoni dagli studenti che sarebbero stati invece da incriminare per concorso nel reato di falso;
2) mancata valutazione delle ragioni addotte dalla difesa a confutazione del giudizio di penale responsabilità basato soltanto - si afferma - su "indizi contraddittori e rimasti privi di riscontri";
3) mancato riconoscimento dello stato di necessità, quale sarebbe stato invece da ritenere sussistente, considerando che la ricorrente avrebbe effettuato il suo lavoro "in un clima di prevaricazione e di sopraffazione e senza alcun emolumento";
4) ingiustificatezza del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, da cui sarebbe derivata la prescrizione del reato;
- che l'imputata Di TO LA, con atto a firma dell'avv. Gustano Pansini (cui ha fatto seguito uno scritto a firma della stessa imputata, rappresentativo delle difficoltà da essa incontrate nei suoi rapporti con il centro studi "Settembrini", ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione:
1) per non essere stata data risposta alla deduzione difensiva secondo cui sarebbe stata da riconoscere l'irrilevanza penale del falso, non essendovi necessità di un certo numero di presenze degli studenti alle lezioni per la loro ammissione agli esami;
2) per essere stata indebitamente ed ingiustificatamente ritenuta tanto la qualità di pubblico ufficiale della ricorrente quanto la natura di atti pubblici dei registri di classe;
3) per essere stata del pari indebitamente ed ingiustificatamente escluse tanto la scriminante di cui all'art. 46 c.p., sulla base di una nozione puramente fisica di "violenza", quanto quella di cui all'art. 54 c.p., non considerando che la prestazione del lavoro presso l'istituto era necessaria per l'acquisizione, da parte della ricorrente, dei punteggi richiesti per accedere poi ad un impiego stabile;
4) (motivo aggiunto) per mancata considerazione della rappresentata differenza tra un "corso parificato" ed uno solo "legalmente riconosciuto", quale era - si afferma - quello svolto dalla ricorrente;
- che gl'imputati FU G. e PE C., con atto a firma dell'avv. AR Del Genio, hanno denunciato violazione e falsa applicazione di legge procedurale e sostanziale unitamente a vizio di motivazione sull'assunto, per quanto di rilievo, che:
a) quanto al FU G., indebitamente sarebbe stata ritenuta l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione del difensore che l'aveva sottoscritto, in mancanza di revoca dei due precedentemente nominati, potendosi e dovendosi detta revoca desumere anche da "facta concludentia", quali, nella specie, costituiti dall'avvenuto espletamento, da parte del terzo difensore, dell'incarico ricevuto;
b) quanto ad entrambi, sarebbe stata da escludere la qualità di pubblici ufficiali e, quindi, la sussistenza del contestato reato di falso ideologico;
che l'imputata CA M. P., con atto a propria firma, ha denunciato "insufficiente motivazione della sentenza di appello sulle ragioni che giustificano la sentenza di condanna", sostenendo che i giudici d'appello non avrebbero "esaminato tutti gli elementi disponibili" e non avrebbero "correttamente applicato regole logiche nell'argomentare", disattendendo "qualsiasi sforzo teso ad una completezza e logicità del discorso argomentativi su cui la decisione è fondata, di talché non vi è traccia di specifici elementi applicativi delle ragioni che possono aver indotto la Corte ad una conferma della sentenza di primo grado";
che le imputate AG P. e ZZ I., con atto a firma dell'avv. Michele Bruno, hanno proposto quattro motivi di ricorso, i primi tre dei quali sostanzialmente corrispondenti agli omologhi del ricorso a firma dell'avv. Ruberto nell'interesse di IN G. ed altri;
il quarto contenente denuncia di mancanza di motivazione in ordine alla denegata configurabilità della scriminante dello stato di necessità, a fronte delle "continue larvate minacce di licenziamento in caso di non accondiscendimento nella annotazione delle assenze";
che l'imputato DO A., con atto a firma dell'avv. Ferdinando Catapano, ha denunciato:
1) violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c), unitamente a manifesta illogicità della motivazione "in ordine alla eccepita nullità assoluta del giudizio di primo grado per nullità del decreto che dispone il giudizio", sull'assunto, in sintesi, che "sommariamente e del tutto immotivatamente" la corte d'appello avrebbe disatteso l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al tribunale di Torre Annunziata dovuta alla mancanza, in esso, del capo e) dell'imputazione, relativo appunto al falso ideologico, da riguardarsi, peraltro, pur se fosse stato regolarmente riportato, come caratterizzato da formulazione "del tutto vaga e generica e, pertanto, illegittima", attesa l'assenza di indicazioni circa gli episodi specifici addebitali al ricorrente;
assenza tanto più rilevante - si sostiene - in quanto la sua attività lavorativa presso il centro studi "Settembrini" si era limitata agli anni 1990- 1991;
2) violazione e falsa applicazione di legge, unitamente a vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., di cui si sarebbe dovuta invece affermare la sussistenza, atteso il ruolo "marginale e strumentale" svolto nella vicenda dal ricorrente;
3) violazione di legge unitamente a vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, da cui sarebbe derivata la prescrizione del reato;
- che l'imputato CI B., con atto a firma dell'avv. Gennaro Malinconico, ha denunciato, con unico, articolato motivo, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al confermato giudizio di colpevolezza sull'assunto, in sintesi, che:
1) non sarebbero state tratte le dovute conclusioni dalla pur riconosciuta circostanza che il ricorrente era insegnante di educazione fisica, le cui lezioni erano fissate per le ultime due ore della giornata;
ragion per cui egli non avrebbe avuto ragione di annotare presenze ed assenze degli alunni, in quanto a ciò dovevano aver provveduto gli insegnanti delle materie le cui lezioni erano state effettuate nelle ore precedenti;
2) sarebbe stato, inoltre, da considerare che proprio dai registri di classe oggetto della pretesa falsità era stata tratta, in sede di scrutini, come risultava dai relativi verbali, la prova della mancata partecipazione alle lezioni degli alunni che, per tale ragione, non erano quindi stati ammessi all'esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che i ricorsi non appaiono, ad avviso del Collegio, meritevoli di accoglimento;
che, in particolare, per quanto riguarda le questioni in rito dedotte nei ricorsi a firma degli avv.ti Balzano, Ruberto, Toscano, Bruno, Catapano:
a) non sussiste la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in veste di testimoni, al dibattimento, dagli studenti che, secondo i difensori, sarebbero stati da considerare concorrenti nel reato di falso ideologico, oltre che per le ragioni di fatto lucidamente ed esaurientemente esposte a pag. 23 dell'impugnata sentenza (e sostanzialmente ignorate nei ricorsi), anche e soprattutto alla luce del principio già affermato da questa Corte secondo cui l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2, opera nel presupposto che l'assunzione dell'atto contenente le dichiarazioni in questione "venga effettuata ad iniziativa o, comunque, sotto il controllo dell'unico organo (il pubblico ministero) al quale istituzionalmente compete il potere-dovere di attribuire a taluno la suddetta qualità. Ne deriva che l'inutilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p., comma 2, non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella (equiparata ai sensi dell'arto, comma 2, c.p.p.) di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì da dar luogo ad incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b), (fermo restando, naturalmente, che resta in ogni caso operante, anche per il giudice, la disciplina dettata dall'art. 63 c.p.p., comma 1, per il caso in cui, nel corso dell'esame, vengano rese dichiarazioni autoindizianti)'" (Cass. 1^, 2 maggio - 5 giugno 2002 n. 21802, Azzena ed altri, RV 221499; nello stesso senso: Cass. 5^, 28 gennaio - 26 febbraio 2003 n. 9079, Bernya, RV 224151; Cass. 2^, 14 ottobre - 9 dicembre 2003 n. 47088, Di Capua, RV 227730; Cass. 6^, 21 gennaio -29 marzo 2005 n. 12175, Tarricone, RV 231486);
b) non sussiste la denunciata violazione degli artt. 525, 526 e 511 c.p.p., collegata alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, avuto riguardo al principio già affermato da questa Corte con sentenza della sez. 1^, 7 dicembre 2001-10 maggio 2002 n. 17804, Graviano ed altri, RV 221694 (richiamata nella sentenza impugnata ma non considerata nel ricorso), nella parte in cui, premesso che, in caso di modifica del collegio giudicante, può darsi lettura, con il consenso delle parti, delle dichiarazioni acquisite nella precedente fase dibattimentale, specifica che tale consenso "può risultare anche da comportamenti concreti"; e ciò con riferimento proprio ad un caso di specie in cui, analogamente a quanto si assume verificatosi in quello in esame, "le parti, dopo aver richiesto la rinnovazione del dibattimento, non avevano eccepito nulla quando il collegio aveva disposto la riassunzione delle prove per mezzo della lettura delle dichiarazioni rese in precedenza"; orientamento, questo, che risulta poi ribadito da Cass. 6^, 28 gennaio - 13 marzo 2003 n. 11867, Palermo ed altro, RV 224265, e nell'ambito del quale deve anche collocarsi quanto affermato da Cass. 1^, 21 settembre - 20 ottobre 2004 n. 41095, Scavo, RV 230624, secondo cui: "Il principio per il quale - nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere di attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi del processo";
c) non sussiste la denunciata violazione degli artt. 57, 191 e 234 c.p.p., in relazione all'acquisizione al fascicolo del dibattimento,
quali prove documentali, delle relazioni redatte dagli ispettori ministeriali, essendo state queste giustamente ritenute dalla corte d'appello (come si legge a pag. 97 dell'impugnata sentenza) del tutto inassimilabili, attesa la loro funzione di mera documentazione di un'attività amministrativa, ai cd. "rapporti di P.G." (rectius, secondo l'attuale terminologia, comunicazioni di notizie di reato, quali previste dall'art. 347 c.p.p.) e non vedendosi, d'altra parte (nè specificandosi nel ricorso) come possa desumersi, dalla testuale formulazione dell'art. 57 c.p.p., l'attribuibilità della qualifica di agente di polizia giudiziaria a soggetti (quali erano gl'ispettori ministeriali), cui nessuna specifica disposizione normativa conferisca (come previsto appunto dal citato art. 57, comma 3) le funzioni previste dall'art. 55, essendo essi soltanto tenuti alla denuncia obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., dei reati perseguibili d'ufficio dei quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni;
d) la denuncia di nullità del decreto di citazione a giudizio da parte della difesa del DO A., per l'asserita assenza, in detto decreto, dell'indicazione del capo e), non contesta, se non in modo del tutto assertivo e generico, quanto si legge a pag. 21 dell'impugnata sentenza, secondo cui: "...dall'esame degli atti risulta in primo luogo che il decreto di citazione è stato notificato al DO A. nel suo contenuto integrale, comprensivo anche del capo e), con raccomandata spedita il 3/01/1996 e ricevuta il 4/01/1996 (vedasi al riguardo la copia del decreto restituita al tribunale di Torre Annunziata in data 1/02/1996 con allegati gli atti di notifica a 19 degli imputati tra cui il n. 187 corrispondente al DO A.), ne' l'imputato o il suo difensore hanno nel corso del giudizio di primo o secondo grado provato in alcun modo che la copia del decreto consegnata all'imputato fosse incompleta e quindi difforme da quella in atti, non provvedendo in particolare neanche all'esibizione della pretesa copia incompleta che sarebbe dovuta essere in possesso dell'imputato medesimo";
che, con riguardo alle censure, sostanzialmente comuni a più difese, concernenti il merito del confermato giudizio di colpevolezza degl'imputati in ordine al reato di falso ideologico:
a) la ritenuta sussistenza, in capo agl'imputati, della qualità soggettiva prevista dall'art. 479 c.p. per la configurabilità del reato di falso ideologico in atti pubblici deve ritenersi del tutto corretta, alla stregua del principio già affermato da questa Corte, e dal quale il collegio non vede ragione di discostarsi, secondo cui:
"il professore presso un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86" (Cass. 5^, 13 gennaio - 5 marzo 1999 n. 3004, Thaler ed altro, RV 212937);
b) parimenti incensurabile appare la ritenuta qualificabilità dei registri di classe, anche nella parte concernente la presenza o l'assenza degli alunni, come atti pubblici, avendo già questa Corte affermato, con sentenza della sez. 5^, 19 novembre 1998 - 25 febbraio 1999 n. 2492, IA R. R. ed altri, RV 212814 (relativa addirittura ad una vicenda del tutto analoga a quella che forma oggetto del presente procedimento, in cui figurava come principale imputato lo stesso IA R. R. che compare tra gli attuali ricorrenti), che: "In tema di reati contro la fede pubblica vanno ritenuti atti pubblici i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta. Di conseguenza configura il reato di cui all'art. 479 c.p., le false annotazioni di assenza o di presenza su tali registri"; orientamento, questo, che ho trovato poco dopo conferma anche da parte di Cass. 5^, 21 settembre - 11 novembre 1999 n. 12862, Becattini ed altri, RV 214890, secondo cui: "...Nel giornale di classe debbono essere registrati "...i voti, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni": è quindi indiscutibile la natura di atto pubblico di tutte le attestazioni di cui sopra riguardanti "attività compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti"; natura che si ricava anche sotto il profilo di attestazioni rilevanti ed anzi essenziali nel procedimento amministrativo diretto al risultato dello scrutinio finale e della produzione di effetti rispetto a situazioni soggettive di rilevanza pubblicistica, quali il conseguimento del titolo di studio riconosciuto valido nell'ordinamento giuridico statale. Risponde pertanto di falso in atto pubblico il professore che attesti falsamente fatti riportati nel registro "giornale di classe"; al che non varrebbe contrapporre il richiamo ad altra massima (oltre a quella già, ad altro proposito, riportata) tratta dalla citata Cass. 5^, 13 gennaio - 5 marzo 1999 n. 3004, Thaler ed altro, e contrassegnata dal n. 212938, secondo cui è da escludere la natura di atto pubblico del cd. "giornale del professore", risultando chiaramente da tale decisione che il detto giornale si differenzia dal "giornale di classe" in quanto la sua "funzione primaria è quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni";
c) non può valere ad escludere la configurabilità del falso, contrariamente a quanto sostenuto da talune difese, il fatto che, nei registri di classe, non fosse positivamente attestata la presenza degli alunni ma venisse soltanto omessa l'indicazione della loro assenza, avuto riguardo, per un verso, alle caratteristiche del registro di classe, quali descritte (senza che, sul punto, risultino formulate doglianze) a pag. 36 dell'impugnata sentenza, da cui si rileva, in particolare, l'esistenza, in detto registro, di una colonna specificamente destinata a contenere l'indicazione dei nomi degli assenti;
per altro verso al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "La falsità ideologica di un atto può derivare anche dall'omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell'informazione si risolve nella mendace negazione dell'esistenza di un fatto" (così, in particolare, Cass. 1^, 17 novembre - 2 dicembre 2004 n. 46966, Narducci ed altro;
nello stesso senso, in precedenza, fra le altre: Cass. 5^, 2 dicembre 2000 - 31 gennaio 2001 n. 3898, Vasturzo ed altri, RV 219240; Cass. 5^, 24 giugno - 7 agosto 1996 n. 7719, Giangualano, RV 205550);
d) non ha pregio la doglianza, avanzata dalle difese di alcuni ricorrenti, circa la mancata presa in considerazione, da parte della corte territoriale, degli orari in cui dovevano aver luogo le lezioni relative alle materie d'insegnamento dei singoli docenti e della circostanza che tali materie prevedessero o meno l'effettuazione di esercitazioni scritte, avendo le difese del tutto trascurato di prendere in esame quanto al riguardo diffusamente spiegato nell'impugnata sentenza, come risulta, in particolare, dalla lettura delle pagg. 34 - 36, ove - sulla premessa che "le contestazioni di falso a carico degli attuali imputati non sono derivate dal solo fatto che gli stessi insegnassero presso quell'istituto nel quale era generalizzata la prassi di una partecipazione solo fittizia degli alunni ai corsi di studio, bensì dal fatto specifico che gli stessi svolgevano la loro attività di docenti in quelle specifiche classi nelle quali si era accertata la frequentazione fittizia di molti degli iscritti" - si afferma poi che la fittizietà delle presenze degli studenti era stata riscontrata anche in corsi antimeridiani e che "le contestate falsificazioni attengono principalmente alla mancata annotazione delle assenze nei giorni di corso", con conseguente, ovvia irrilevanza della circostanza che le materie delle lezioni alle quali gli studenti risultavano fittiziamente essere stati presenti prevedessero o meno l'effettuazione di esercitazioni scritte;
e) parimenti priva di pregio, anche alla luce di quanto sopra osservato, appare la censura, ricorrente in molti dei ricorsi, circa la mancata specificazione delle singole condotte falsificatici attribuibili a ciascuno dei ricorrenti, apparendo detta specificazione non necessaria, una volta ritenuta - nella motivata ed insindacabile ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito - la oggettiva sussistenza della complessiva attività di falsificazione, effettuata con il concorso di tutti gl'imputati, derivante dalla consapevolezza, da parte di ognuno di essi, nel porre in essere la propria specifica condotta, del fatto che analoghe condotte, in vista del medesimo scopo, venivano poste in essere dagli altri;
ne' potendosi in alcun modo condividere, in quanto del tutto privo di sostegno normativo, alla stregua della chiara e tassativa elencazione, contenuta nell'art. 604 c.p.p., dei casi in cui deve darsi luogo, da parte del giudice d'appello, alla declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, l'assunto contenuto nel secondo dei motivi a firma dell'avv. Ruberto, secondo cui, a fronte della pretesa mancanza totale di motivazione sul punto in questione che avrebbe caratterizzato la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, la corte d'appello non avrebbe potuto, come invece aveva fatto, sopperire a detta mancanza con una propria motivazione anziché annullare la decisione impugnata;
f) la pretesa innocuità del falso, da riconnettersi essenzialmente, secondo le difese che ne hanno lamentato il mancato riconoscimento, all'accertata non necessità di un numero minimo di presenze alle lezioni, nel corso dell'anno, per l'ammissione di ciascuno studente alla valutazione finale, appare correttamente esclusa dalla corte di merito, come si rileva dalla lettura delle pagg. 31-33 dell'impugnata sentenza, alla stregua della duplice considerazione (non specificamente confutata nei ricorsi e, di per sè, non certo caratterizzata da "manifesta illogicità"), che comunque la pressoché totale assenza, nel corso dell'anno, dalle lezioni, ben poteva costituire (come di fatto avvenuto, secondo quanto risultante dai verbali di scrutinio più volte poi richiamati dalla corte territoriale nella valutazione delle singole posizioni degl'imputati) un ostacolo concreto alla possibilità di dar luogo alla suddetta valutazione e, d'altra parte, la presenza di un certo numero di allievi che risultassero effettivamente frequentanti era di decisiva rilevanza ai fini della permanenza del riconoscimento legale dell'istituto da parte del Ministero, atteso quanto si riporta nell'impugnata sentenza come affermato nella circolare n. 377 del 9 dicembre 1987, secondo cui "le eventuali scuole caratterizzate dalla presenza di alunni con una presenza saltuaria non possono essere destinatane del riconoscimento legale, in quanto l'azione didattica, per essere formativa, richiede un rapporto sequenziale e continuativo tra docenti ed alunni. Tale rapporto, basato sulla continuità e non sull'episodicità, rende effettivo il funzionamento di una classe";
g) non hanno pregio le censure da taluno espresse circa la pretesa mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del falso ideologico, non risultando rappresentata alcuna specifica ragione per la quale dovesse ritenersi mancante, negl'imputati, quella semplice coscienza e volontà della "immutatio veri", che, secondo il consolidato e pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, bastano alla integrazione del suddetto elemento psicologico, essendo questo costituito dal solo dolo generico (si vedano, in proposito, fra le più recenti: Cass. 5^, 24 gennaio - 23 febbraio 2005 n. 6818, PM in proc. Franceschini, RV 231424; Cass. 5^, 24 gennaiOo - 23 febbbraio 2005 n. 6820, PM in proc. Incaminato, RV 231427; Cass. 5^, 15 marzo - 22 aprile 2005 n. 15255, Scarciglia ed altro, RV 232138); ne', d'altra parte, può valere, in questa sede, il fatto che, come rappresentato nel ricorso a firma dell'avv. Viserta per l'imputato BO A., altri soggetti trovatisi (sembra) nella stessa posizione degli attuali ricorrenti (eccettuati il IA R. R. e la FA P.) ed a suo tempo incriminati anch'essi per falso ideologico, siano stati assolti da tale imputazione, proprio per difetto di dolo, con sentenza della corte d'appello di Napoli in data 21 ottobre 1997 atteso che tale sentenza, con la quale venne anche affermata la penale responsabilità del IA R. R. e di altri soggetti, risulta essere stata poi fatta oggetto di ricorso per cassazione (deciso con la già ricordata pronuncia di questa Corte, sez. 5^, 19 novembre 1998 - 25 febbraio 1999 n. 2492), solo dal detto IA R. R. e dagli altri condannati, mentre il pubblico ministero fece acquiescenza alle statuizioni assolutorie;
h) correttamente devono ritenersi escluse, dalla corte di merito, le ipotizzate scriminanti di cui agli artt. 46 e 54 c.p. mancando, con riguardo alla prima, l'indispensabile requisito della "violenza fisica" (cui non può in alcun modo essere assimilata quella morale o psichica, per l'ostacolo costituito dall'insuperabile significato letterale dell'espressione adottata dal legislatore) e, con riguardo alla seconda, l'altrettanto indispensabile requisito del "pericolo attuale di un danno grave alla persona", giacché, pur volendosi ammettere, in linea con taluni arresti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3^, 7 ottobre - 4 dicembre 1981 n. 10772, Potenziani;
Cass. 3^, 18 marzo - 23 giugno 1983 n. 5924, Breccia;
Cass. 2^, 19 marzo - 4 giugno 2003 n. 24290, PG in proc. Bocchino), che per "danno grave alla persona" possa intendersi, oltre a quello che attenga alla vita ed all'incolumità fisica, anche - quello che attenga ad altri beni di valore primario, quali la libertà, l'onore, la salute fisio- psichica, etc., non può, tuttavia, giungersi ad estendere il concetto fino a ricomprendervi anche pregiudizi di natura meramente economica (quali, nella specie, il licenziamento e la conseguente perdita dei "punteggi" che sarebbero derivati, nella prospettazione difensiva, agli insegnanti, in caso di mancata osservanza delle direttive del IA R. R. che imponevano di non registrare le assenze degli alunni), salvo che sia rigorosamente dimostrata - il che, nel caso in esame, non risulta - la attitudine di detti pregiudizi a dar luogo, nell'immediato, con sicurezza o con alta probabilità, ad ulteriori e più gravi conseguenze che trascendano dalla sfera degl'interessi economici per investire quella dei diritti primari della persona;
che, con riguardo alla confermata responsabilità del IA R. R. e della FA P. in ordine ai reati, diversi dal falso, loro specificamente contestati:
a) la ritenuta, effettiva configurabilità, per le ragioni in precedenza illustrate, del reato di falso ideologico continuato, anche sotto il profilo della utilità e, quindi, della non innocuità del medesimo, esclude la fondatezza delle censure che fanno invece leva, come si è visto, sulla pretesa irrilevanza penale delle condotte costitutive del suddetto reato per sostenere che avrebbe dovuto quindi essere esclusa anche la sussistenza dell'associazione finalizzata alla loro commissione;
b) il fatto che l'istituto scolastico "Settembrini" non fosse certamente una struttura esclusivamente finalizzata al conseguimento degli illeciti obiettivi perseguiti dai partecipi del "pactum sceleris" non esclude affatto, sotto il profilo logico - giuridico, che di esso ci si potesse comunque avvalere, come di fatto avvenuto, per la realizzazione di quegli obiettivi e potesse quindi funzionare, per quanto necessario, anche come supporto organizzativo del sodalizio criminoso;
c) l'avvenuta assoluzione, in primo grado, del LT e del RG rispettivamente dal reato associativo e da quello di falso non possono essere addotti come motivo di censura della sentenza di secondo grado, nella parte concernente la posizione di altri soggetti, quali erano gli attuali ricorrenti, atteso che dette pronunce assolutorie non comportavano, di per sè, la esclusione della oggettiva esistenza dell'associazione per delinquere e non impedivano, quindi, l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti medesimi;
d) contrariamente a quanto si assume nel ricorso, il ruolo di "organizzatore", nell'ambito di un'associazione per delinquere, risulta espressamente previsto dall'art. 416 c.p., comma 1, facendo questo riferimento, oltre a coloro che "promuovono o costituiscono", anche a coloro che, appunto, "organizzano" l'associazione; detto ruolo, inoltre, risulta attribuito ai ricorrenti non sulla sola base delle funzioni da essi lecitamente svolte nel centro studi "Settembrini" ma, come ben illustrato (e del tutto ignorato nell'atto di gravame) alle pagg. 62 - 64 dell'impugnata sentenza, anche e soprattutto sulla base della specifica attività da essi posta in essere per il conseguimento degli scopi illeciti perseguiti dall'associazione tra cui, in particolare, quella, di fondamentale importanza, consistente nell'impartire le direttive necessarie perché non venissero registrate, dai singoli docenti, le assenze degli studenti che dovevano fittiziamente risultare frequentanti le lezioni presso il suddetto centro studi;
e) il reato previsto dall'art. 336 c.p., comma 1, di cui è stato ritenuto responsabile il solo IA R. R., si realizza con la semplice prospettazione di una "minaccia" finalizzata a far sì che il pubblico ufficiale compia un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero ometta un atto da lui dovuto, nulla rilevando - a differenza di quanto può ritenersi con riguardo all'ipotesi di cui allo stesso art. 336, comma 2 - che il male minacciato sia o meno oggettivamente ingiusto, atteso che la norma anzidetta intende tutelare non la libertà di autodeterminazione del pubblico ufficiale in sè e per sè considerata, ma solo in quanto essa costituisce condizione normalmente necessaria perché il pubblico ufficiale adempia correttamente alle proprie funzioni;
il che basta ad escludere la fondatezza delle proposte censure circa circa la giuridica configurabilità, nella specie, del reato in questione, non potendosi ragionevolmente dubitare, per comune esperienza, come esattamente ritenuto dalla corte d'appello e del tutto apoditticamente negato dalla difesa del ricorrente, dell'idoneità della minaccia anche quando questa consista nella prospettazione di denunce all'autorità giudiziaria per fatti non veri, e dovendosi, d'altra parte, per quanto sopra detto, escludere che la minaccia perda la sua rilevanza penale, ai fini della sussistenza dell'illecito, sol perché i fatti di cui si prospetta la denuncia siano invece veri;
e ciò, quindi, a prescindere dalla pur esatta osservazione contenuta nell'impugnata sentenza circa la configurabilità dell'ingiustizia del male minacciato quando la prospettazione di una denuncia all'autorità giudiziaria, sia pure per fatti veri, sia funzionale al solo conseguimento di finalità estranee a quelle di giustizia;
f) ancora con riferimento all'addebito di minaccia a pubblico ufficiale, la censura attinente all'utilizzazione, come dato dimostrativo dell'intento intimidatorio perseguito dal IA R. R., del telegramma inviato da costui a quello che era, all'epoca, il suo difensore, oltre a riguardare un elemento del tutto marginale e trascurabile, a fronte del chiaro ed inequivoco tenore, quale riportato nel capo d'imputazione, degli scritti inviati dal ricorrente ai funzionari ministeriali, si appalesa del tutto generica, non specificandosi, in essa, se il detto telegramma fosse stato indebitamente acquisito mediante illegittimi provvedimenti di perquisizione, sequestro o intercettazione (nel qual caso soltanto si sarebbe potuta sostenere la sua inutilizzabilità) ovvero se fosse per altra e legittima via pervenuto (come pure è astrattamente possibile ipotizzare) nella sfera di conoscenza dell'autorità giudiziaria, con conseguente possibilità di una sua lecita utilizzazione a fini probatori;
che, relativamente alle contestate circostanze aggravanti del falso ideologico:
a) la mancata specificazione delle singole condotte di falsificazione attribuibili a ciascuno degl'imputati perde rilievo, come si è già in precedenza osservato, a fronte della insindacabilmente accertata sussistenza del concorso nel reato da parte di tutti gl'imputati, e non può quindi impedire, a maggior ragione (atteso che i concorrenti superano, pacificamente, il numero di cinque), la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1;
b) l'aggravante del nesso teleologico, come già ricordato in narrativa, è stata considerata dalla corte di merito come già "sostanzialmente esclusa" a seguito dell'assoluzione, in primo grado, degl'imputati dagli ipotizzati reati - fine, e non risulta che essa abbia avuto, di fatto, alcuna incidenza nella determinazione del trattamento sanzionatorio, per cui le doglianze proposte con riguardo a detta aggravante da alcuni difensori non hanno, ad avviso del Collegio, ragion d'essere;
che, relativamente alle attenuanti:
a) incensurabile appare in questa sede il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, lamentato dalle difese di diversi imputati, risultando esso basato su valutazioni di merito certamente opinabili (come è naturale ed inevitabile in siffatta materia) ma proprio per questo difficilmente suscettibili di sindacato da parte del giudice di legittimità, quando non si appalesino del tutto arbitrarie e cervellotiche;
il che, nella specie, non sembra certo potersi dire, avuto riguardo alla motivazione adottata al riguardo dalla corte di merito quale riportata, nella sua parte più rilevante, in narrativa, e dovendosi in proposito anche escludere che, secondo quanto sostenuto da taluno dei difensori, nel giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti, non possa aversi riguardo alla ritenuta "gravità del fatto", considerato nel suo complesso, come pure che sussista incompatibilità fra il contenimento della pena nel minimo edittale ed il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;
riconoscimento che, peraltro, non avrebbe potuto comportare, contrariamente a quanto sostenuto da talune difese, la declaratoria di estinzione del reato di falso per intervenuta prescrizione, atteso che, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, (nel testo antecedente alla riformulazione dell'intero articolo introdotta dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251, art. 6, comma 1, e tuttora applicabile ai processi in corso davanti a questa Corte, ai sensi della stessa legge, art. 10, comma 3,), si tiene conto, per determinare il tempo di maturazione della prescrizione, soltanto della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, per cui la pena edittale massima di sei anni di reclusione prevista dal combinato disposto dell'art. 476, comma 1, e art. 479 c.p. rimarrebbe comunque superiore a cinque anni e, pertanto, il termine ordinario di prescrizione rimarrebbe quello di 10 anni e quello massimo, operante nella specie, di 15 anni, non ancora scaduto, risalendo la cessazione della condotta criminosa al giugno 1993;
b) giustamente è stata esclusa la riconoscibilità, in favore di quanti ne avevano fatto richiesta, della diminuente della minima partecipazione al fatto, prevista dall'art. 114 c.p., comma 1, essendo indiscutibile (a prescindere da ogni altra considerazione) la sua incompatibilità, in base a quanto espressamente stabilito dal secondo comma di detto articolo, con la ritenuta aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1;
c) incensurabile, infine, appare il confermato diniego delle invocate attenuanti generiche per il IA R. R., alla stregua dei non contestati e tutt'altro che irrilevanti elementi negativi a suo carico, messi in luce nell'impugnata sentenza (come precedentemente riportato in narrativa), cui si contrappone soltanto, nel ricorso, il richiamo alla riconosciuta regolarità degli scrutini e degli esami svoltisi nel centro studi "Settembrini";
che, relativamente alle residue, specifiche questioni poste, in particolare, dalla difesa Pansini:
a) il denunciato vizio di motivazione in ordine alla prova della effettiva assenza degli studenti dalle lezioni cui avrebbero dovuto assistere presso il "Settembrini" appare del tutto insussistente, ove si consideri che i giudici di merito non si sono basati soltanto sull'"indizio" costituito dalla loro accertata assenza anche dagli alberghi cui normalmente alloggiavano in occasione delle loro sporadiche presenze in detto istituto, ma hanno fatto riferimento a ben più consistenti e concludenti elementi di prova (del tutto ignorati nel ricorso) costituiti (come già ricordato in narrativa), dalle ammissioni degli stessi imputati, dalle dichiarazioni degli studenti e dalle risultanze dei verbali dei consigli di classe;
b) nessun rilievo assume, nella specie, il fatto che i registri di classe non restassero, a differenza di quelli dei singoli professori, nella continua disponibilità di costoro, per cui chiunque avrebbe potuto operarvi interventi manipolativi, atteso che il falso addebitato ai singoli docenti si consumava, secondo quanto risulta pacificamente accertato in sede di merito, all'atto stesso in cui essi, avendo in quel momento la disponibilità del registro in questione, omettevano consapevolmente e volontariamente di annotarvi le assenze;
c) non si specifica quali erano i ricorrenti cui sarebbe stata indebitamente attribuita la qualifica di "collaboratori del preside" (non figurante, peraltro, nella testuale formulazione del capo d'imputazione relativo al falso) ne' quale sarebbe stato il rilievo pratico, in pregiudizio dei ricorrenti, di detta attribuzione;
d) non si specifica, inoltre (con riguardo alla posizione Di TO D.) per quale ragione dall'essere la ricorrente titolare, presso il "Settembrini", di un corso di studio "legalmente riconosciuto" e non "parificato" dovesse derivare la non configurabilità, a suo carico, del reato di falso;
che con riguardo, infine, alla ritenuta inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dall'avv. Del Genio avverso la sentenza di primo nell'interesse di FU GI, il ricorso, per un verso, non contesta il fatto obiettivo costituito dalla mancanza di revoca espressa, da parte dell'imputato, all'atto della nomina del suddetto legale come difensore di fiducia, dei due difensori di fiducia dai quali egli era precedentemente assistito;
per altro verso non indica da quale specifico "comportamento concludente" dell'imputato dovesse desumersi, di fatto, al momento della proposizione dell'appello, l'avvenuta revoca;
che, conclusivamente, i ricorsi non possono, quindi, che essere tutti rigettati, con le conseguenze di legge in ordine alle spese e con la condanna, inoltre, dei ricorrenti IA R. R., FA P., CA M. P., CO A. e BO A., nei confronti dei quali ha concluso la costitituita parte civile (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), alla rifusione delle spese da essa sostenute, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Condanna inoltre IA R. R., FA P., CA M. P., CO A. e AI al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, che liquida in Euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2006