Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 cod. pen., rientrano anche situazioni che pongono in pericolo solo indirettamente l'integrità fisica in quanto attentano alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompresa anche l'esigenza di un alloggio. Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona, mediante l'inclusione dei diritti inviolabili, impone una più attenta e penetrante indagine giudiziaria, diretta a circoscrivere la sfera di azione della esimente ai soli casi in cui siano indiscutibilmente presenti gli altri elementi costitutivi della stessa, quali i requisiti della necessità ed della inevitabilità del pericolo, tenuto conto delle esigenze di tutela dei diritti dei terzi, involontariamente coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in condizioni eccezionali e chiaramente comprovate. (Nella specie è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto configurabile l'esimente in relazione all'occupazione arbitraria di un alloggio di proprietà dello IACP, in quanto l'imputata, dopo un litigio con il marito, con il quale condivideva un alloggio insalubre, si era trovata con la propria figlioletta priva di riparo, in una situazione così grave ed eccezionale che l'amministrazione comunale del luogo aveva poi requisito l'appartamento per destinarlo a residenza temporanea del nucleo familiare della donna).
Commentari • 4
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Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
Leggi di più… - 3. Occupazione abusiva di alloggi e scriminante dello stato di necessità (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 - 24 ottobre 2014, n. 44363)Esposito Anna Pia · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2014
La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio, ed in particolare sulla applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. affermando principi ormai reiterati e consolidati in giurisprudenza: “l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, …
Leggi di più… - 4. Occupazione abusiva di case popolari, stato di necessità, diritto all’abitazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 24290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24290 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 19/03/2003
1. Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 478
3. Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 22626/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso;
avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 28.11.00 nei confronti di IN NA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale ha, tra l'altro, assolto IN NA dall'imputazione di cui all'art. 635, 2^ c. n. 3 e 61 n. 2 Cod. Pen. per non aver commesso il fatto e da quella di cui allo art. 633, c.1 e 639 bis Cod. Pen., per aver commesso il fatto in presenza dell'esimente di cui all'art. 54 Cod. Pen.. Riteneva il Tribunale accertato che la serratura dello immobile dell'IACP, occupato dalla IN, non era stata danneggiata dall'imputato all'atto dell'ingresso, bensì in precedenza dai Vigili del fuoco (che avevano sfondato la porta per accedere nell'appartamento ove era deceduto l'assegnatario), non provvedendo quindi lo Istituto alla riparazione.
Quanto alla contestata invasione, riteneva il Tribunale che la condotta dell'imputata, trovatasi da sola con la piccola figlia, priva di casa e risorse economiche, era stata dettata dalla necessità di salvare la bambina da un grave danno di salute, risolvendosi in un fatto proporzionato a tale pericolo. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale deducendo violazione di legge penale, per erronea interpretazione dell'art. 54 Cod. Pen. nonché vizio argomentativo per manifesta illogicità della motivazione.
Tanto premesso la Corte,
OSSERVA
Che il ricorso non risulta fondato dovendo escludersi la sussistenza dei vizi denunziati.
Ai fini dell'esimente dello stato di necessità nel concetto di danno grave alla persona, secondo la formulazione dell'art. 54 Cod. Pen., rientrano anche situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica ovvero che attentano, in via ancor più generale, alla complessa sfera dei beni primariamente collegati alla personalità. E tra questi beni si deve ricomprendere anche quello connesso all'esigenza di un alloggio, rientrante tra i bisogni primari della persona, in conformità dei principi costituzionali che riguardano la persona umana e i diritti a questa inerenti. Ben vero è che, nel momento in cui si giustifica un'interpretazione estensiva del danno grave alla persona, nel contempo più attenta e penetrante deve essere l'indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessità e inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi esser compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate.
Nella specie, peraltro, la sentenza impugnata non ha mancato di evidenziare la peculiarità della situazione (essendosi l'imputata, dopo un litigio con il marito, con cui condivideva un insalubre alloggio, trovatasi, unitamente alla figlioletta, priva di riparo), altresì rimarcando come di tali eccezionali condizioni si fosse fatto carico lo stesso Comune, requisendo l'appartamento proprio per destinarlo sia pur temporaneamente, al nucleo familiare dell'imputata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Penale, il 19 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2003