Sentenza 2 maggio 2002
Massime • 1
L'art.63, comma 2, c.p.p., nel prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi, "sin dall'inizio" avrebbe dovuto essere sentito in qualità di imputato o di persona sottoposta a indagine, intende riferirsi, con la suindicata espressione testuale, non all'inizio del procedimento ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle suddette dichiarazioni. L'inutilizzabilità di queste ultime non può, quindi, che essere limitata al singolo atto nel quale esse vengono ad essere contenute, nel presupposto, inoltre, che, salvo il caso in cui il dichiarante sia già stato formalmente investito della qualità di imputato o di persona sottoposta a indagini, l'assunzione dell'atto in questione venga effettuata ad iniziativa o, comunque, sotto il controllo dell'unico organo (il pubblico ministero) al quale istituzionalmente compete il potere- dovere di attribuire a taluno la suddetta qualità. Ne deriva che l'inutilizzabilità di cui all'art.63, comma 2, c.p.p.non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella (equiparata ai sensi dell'art.61, comma 2, c.p.p.) di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì da dar luogo ad incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art.197, comma 1, lett.a) e b), c.p.p. (fermo restando, naturalmente, che resta in ogni caso operante, anche per il giudice, la disciplina dettata dal comma 1 dell'art.63 c.p.p. per il caso in cui, nel corso dell'esame, vengano rese dichiarazioni autoindizianti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2002, n. 21802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21802 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO - Presidente - del 02/05/2002
1. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO EP - Consigliere - N. 427
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO - Consigliere - N. 044078/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ZE EP N. IL 10/11/1966
2) DA RI N. IL 23/04/1966
avverso SENTENZA del 26/04/2001 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di SASSARIvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO.
Preso atto delle conclusioni del S. proc. gen. Dott. L. D'Ambrosio e degli avv.ti Fassari e Federici, per il ricorrente NA, i quali hanno concluso come da verbale.
OSSERVA LA CORTEIn fatto
NA SE e DD RI vennero tratti a giudizio davanti al tribunale di Tempio Pausania per rispondere di detenzione e porto di materiale esplosivo (capo A) e di danneggiamento (capo B), essendo stati essi, secondo l'accusa, autori (il primo quale mandante, il secondo quale esecutore materiale) di un attentato alla casa di abitazione di TT NO, commesso mediante uso del suddetto materiale.
L'accusa si basava essenzialmente sulle dichiarazioni di tale De UR ND il quale, inizialmente sospettato egli stesso di responsabilità nel fatto in questione, aveva riferito, prima al TT e poi agli inquirenti, che detta responsabilità andava attribuita invece ai due imputati. Secondo il De UR, infatti, l'NA, dopo aver proposto l'esecuzione dell'attentato ad esso dichiarante, ricevendone un rifiuto, si era rivolto all'DD, la cui affidabilità gli era stata poi confermata dal medesimo De UR. Tali dichiarazioni, nella ricostruzione accusatoria, trovavano un importante elemento di conferma in quelle rese da RR OV ND, il quale aveva riferito di un incontro avvenuto al bar Grillo di Palau tra lui e l'ZE, nel corso del quale costui gli avrebbe proposto, senza successo, di compiere lo stesso attentato. Sempre secondo l'accusa, della presenza di RR ed ZE in bar di Palau aveva poi riferito anche UE MO, mentre altro teste, a nome DA TO, aveva riferito della presenza, all'interno del bar Busia di Tempio Pausania, pochi giorni prima del loro arresto, dell'ZE e dell'DD. Militava a carico dell'DD, inoltre, il fatto che certo RA OV avesse tentato di fornirgli un alibi poi rivelatosi falso. Ulteriore elemento, infine, a carico di entrambi gli imputati sarebbe stato quello costituito da un tabulato dal quale emergeva l'esistenza di contatti telefonici tra i due, nell'imminenza del fatto criminoso.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale il tribunale mandò assolti gli imputati ritenendo non raggiunta la prova della loro responsabilità, essenzialmente sulla base delle seguenti considerazioni:
a) le dichiarazioni del De UR erano inutilizzabili, in quanto provenienti da soggetto che fin dall'inizio, quale concorrente morale nel reato, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie di legge, e comunque apparivano inattendibili, avuto riguardo tanto a talune loro incongruenze afferenti essenzialmente il preteso movente dell'azione criminosa quanto ai motivi personali di interesse e di risentimento nei confronti dell'ZE dal quale avrebbero potuto essere mosse, posto che il De UR, oltre ad essere stato e li stesso sospettato (come si è già ricordato) aveva anche accusato l'ZE ed altri di fatti costituenti violazione della legge sugli stupefacenti, in ordine ai quali era però poi intervenuta archiviazione;
b) le dichiarazioni del RR erano inattendibili sia perché provenienti da soggetto anch'egli inizialmente sospettato e di cui risultava un comune periodo di detenzione in carcere con il De UR, sia perché non confermate, ma piuttosto smentite dalle dichiarazioni del UE, avendo questi riferito che in un diverso bar di Palau (bar Calipso) egli aveva avuto occasione di vedere l'ZE ed il RR con altre persone e, nella circostanza, i due non avevano avuto modo di appartarsi per parlare tra loro;
c) le dichiarazioni del DA non avevano spessore probatorio, atteso che, a parte la scarsa significanza dell'episodio riferito dal teste, questi aveva ammesso, in udienza, che non sarebbe stato in grado di riconoscere l'ZE, trattandosi di persona non a lui nota in precedenza, ma avendolo egli solo riconosciuto a suo tempo in una fotografia apparsa sul giornale;
d) il RA si era più volte contraddetto a proposito delle ragioni per le quali aveva fornito l'alibi all'DD, per cui egli era da considerare teste del tutto inattendibile;
e) i tabulati telefonici mostravano l'esistenza di un unico e, di per sè, insignificante contatto tra l'DD e l'ZE nei giorni precedenti l'attentato.
Avverso la sentenza di primo grado propose appello la procura della Repubblica, lamentando l'erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze processuali e chiedendo l'affermazione di responsabilità degli imputati.
In accoglimento di tale gravame la corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pervenne alla suddetta affermazione osservando, in sintesi:
- che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le dichiarazioni del De UR erano perfettamente utilizzabili, siccome provenienti da soggetto che, tutt'al più, avrebbe potuto essere considerato connivente con i responsabili del fatto, ma non concorrente con essi;
- che le stesse dichiarazioni erano anche da riguardarsi come attendibili, atteso che nella sostanza, il movente del delitto, indicato dal dichiarante come riconducibile ad una controversia civilistica tra l'ZE ed il TT, per lavori asseritamente fatti e non pagati (secondo quanto il De UR avrebbe peraltro appreso dall'ZE), corrispondeva con quello riferito dalla persona offesa e, per quanto riguardava il possibile retroterra psicologico delle propalazioni in questione, appariva da escludere l'interesse ad accusare possibili innocenti, posto il De UR era stato sentito dagli inquirenti solo dopo che la persona offesa aveva ad essi riferito di aver da lui appreso l'identità dei presunti responsabili del fatto, mentre del tutto priva di significato era da ritenere l'intervenuta archiviazione del procedimento nato dalle altre accuse formulate dal De UR nei confronti dell'ZE e di altri soggetti in ordine a presunti illeciti in materia di stupefacenti, dal momento che l'esito anzidetto era dipeso non da accertata falsità delle accuse ma sola dalla mancanza di adeguati riscontri;
- che credibili apparivano anche le dichiarazioni del RR, essendo risultata da escludere la possibilità di un contatto tra lui e il De UR in ambiente carcerario e non trovando esse smentita nelle dichiarazioni del UE, evidentemente riferite ad un incontro diverso da quello del quale aveva parlato il RR;
- che indebitamente era stato svalutato l'elemento costituito dal falso alibi che il RA aveva tentato di fornire all'DD, attesa l'evidente inconsistenza della spiegazione fornita in dibattimento dallo stesso RA, secondo cui questi, nell'occasione, sarebbe stato ubriaco;
circostanza, questa, di cui - si afferma - i verbalizzanti non avrebbero potuto non avvedersi;
- che, infine, anche le dichiarazioni del DA e le risultanze del tabulato telefonico contribuivano efficacemente alla completezza del quadro probatorio, siccome rivelatrici della effettiva sussistenza di rapporti fra i due imputati. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gl'imputati. La difesa dell'NA ha denunciato:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 548, comma 3, c.p.p., per non avere la corte d'appello rilevato la causa di nullità costituita dalla mancata notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'NA, il quale, essendo stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., avrebbe potuto avere interesse ad impugnare detta sentenza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità ed attendibilità delle dichiarazioni del De UR, atteso che questi - indipendentemente dal fatto (di per sè irrilevante), che, come osservato nell'impugnata sentenza, non fosse stato sospeso il suo esame testimoniale all'atto in cui egli rendeva dichiarazioni autoindizianti - sarebbe stato comunque da considerare, per le ragioni già illustrate nella sentenza di primo grado, un soggetto indiziato di concorso nei reati ascritti all'imputato e non un semplice connivente;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione, comunque, delle dichiarazioni di De UR e RR, non essendosi tenuto conto dell'interesse del quale i predetti, in quanto originariamente sospettati di essere responsabili dei fatti, erano portatori e non essendosi, inoltre, attribuita la dovuta rilevanza alle incongruenze, già osservate dai giudici di prima istanza, esistenti nelle dichiarazioni del De UR, con riguardo, in particolare: a) al numero degli incontri che esso De UR avrebbe avuto con l'DD (due, il primo dei quali antecedente alla commissione dell'attentato, secondo quanto da lui ammesso solo nel corso dell'esame dibattimentale, mentre in precedenza aveva parlato di un solo incontro successivo all'attentato); b) alla causale del delitto, indicata dal De UR in un contrasto fra NA e TT avente ad oggetto una somma di circa 40 milioni di lire, mentre il TT aveva parlato soltanto di lavori non pagati per un importo di circa lire 3.000.000 (il che, si osserva, avrebbe oltre tutto reso antieconomico da parte dell'ZE l'esborso di una somma all'incirca equivalente per l'esecuzione dell'attentato);
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, avendo la corte territoriale - si sostiene - omesso ogni specifico riferimento alla personalità dell'imputato, soggetto incensurato, limitandosi unicamente ad un generico richiamo alla pretesa gravità dei fatti;
5) violazione di legge per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di danneggiamento, nonostante che per tale reato non fosse stata proposta querela;
La difesa dell'DD ha denunciato:
1) violazione degli artt. 192, commi 2 e 3, 546, lett. E, 63, comma 1, c.p.p., 110 c.p., unitamente a vizio di motivazione, per avere indebitamente ed illogicamente, la corte territoriale, ritenuto che al De UR, nonostante che costui fosse da considerare, in base alle sue stesse dichiarazioni, come concorrente nei reati di cui è causa, potesse essere attribuita la qualità di testimone, nonché per avere, la stessa corte, ritenuto che le suddette dichiarazioni fossero attendibili, benché apparissero mosse da un evidente interesse e provenissero da soggetto che aveva, nel medesimo contesto, reso altre dichiarazioni accusatorie da cui era nato un procedimento conclusosi con archiviazione per mancanza di riscontri;
2) ulteriore violazione dell'art. 192, comma 2, (ma, in realtà - sembrerebbe doversi intendere - comma 3) c.p.p., per non avere la corte territoriale rilevato, traendone le necessarie conseguenze, l'assenza di validi riscontri alle dichiarazioni del De UR, posto che - si sostiene -: il RR (a parte ogni considerazione sulla sua attendibilità) non aveva fatto menzione alcuna dell'DD;
irrilevante e inattendibile appariva la testimonianza del DA, il quale non aveva neppure fornito "alcuna precisa descrizione dei prevenuti, individuati casualmente in un bar ove erano presenti altri soggetti", mostrandosi altresì non in grado di indicare "il nominativo di colei che era addetta alla mescita"; nessun valore indiziante poteva essere attribuito all'unico contatto telefonico tra le utenze dell'DD e dell'ZE emerso dall'esame del tabulato acquisito agli atti;
privo di significato era il fatto che il RA, più volte contraddettosi e pertanto giustamente ritenuto inattendibile dai giudici di primo grado, avesse tentato di fornire all'DD un alibi falso, su richiesta che, inopinatamente, gli sarebbe stata fatta dallo stesso DD prima ancora che costui fosse arrestato e senza alcun riferimento allo specifico fatto criminoso poi addebitatogli;
3) violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche, le quali sarebbero state invece da riconoscere "in considerazione dei criteri guida dettati dall'art. 133 c.p. e della scarsa rilevanza dei precedenti penali in capo allo stesso imputato" -
In diritto
Va anzitutto esaminato il primo motivo del ricorso NA, da riguardarsi, ad avviso della Corte, come inammissibile in quanto volto a denunciare non una causa di nullità della sentenza impugnata o di quella di primo grado ma soltanto la mancata osservanza di un adempimento successivo a quest'ultima (la notifica dell'estratto contumaciale), dalla quale altro non sarebbe potuto derivare se non il mancato decorso del termine per proporre appello onde ottenere una più favorevole formula di assoluzione rispetto a quella applicata dai primi giudici;
appello che, quindi, potrebbe essere, a tutto voler concedere, ancora proponibile a condizione, però, che venisse annullata, in punto di affermazione di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa dalla corte d'appello su impugnazione del pubblico ministero. Ma a tale annullamento, come si vedrà, la Corte non ritiene che si possa pervenire, attesa l'infondatezza o, addirittura, l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso, fatta eccezione per quello concernente la mancanza di querela per il reato di danneggiamento, il cui accoglimento, peraltro, siccome determinato da ragioni non attinenti al merito (inteso in senso lato) dell'accusa, ma alla procedibilità dell'azione penale, non potrebbe comunque dar luogo all'applicabilità di una formula più favorevole, essendo da considerare il difetto di una condizione di procedibilità (a differenza delle cause di estinzione del reato), come pregiudiziale e preclusivo di ogni altra formula ipoteticamente più favorevole all'imputato (in tal senso, Cass. 2 marzo-3 aprile 1995 n. 3445, PM, Carnovale ed altri, m. 203403, e Cass. 10 maggio 1995 - 12 febbraio 1996 n. 4746, PM in proc. Sanfilippo, m. 204841, quest'ultima relativa addirittura all'ipotesi che alla riscontrata assenza di una condizione di procedibilità si accompagni la causa estintiva costituita dalla morte del reo). E che, in effetti, il motivo anzidetto debba essere accolto (con estensione, ovviamente, anche alla posizione dell'DD), deriva dalla riscontrata mancanza, negli atti del giudizio di primo e secondo grado integralmente trasmessi (a quanto è dato desumere dal loro esame) a questa Corte, di un qualsivoglia atto di querela, il quale sarebbe stato invece necessario, posto che, stando ai termini nei quali il reato di danneggiamento è stato contestato e ritenuto, non sussiste alcuna delle ipotesi in cui esso sarebbe stato perseguibile d'ufficio. Nè, d'altra parte, questa Corte può porsi il problema dell'eventuale presenza della querela nel fascicolo del pubblico ministero, atteso che, per un verso, a tale fascicolo non ha accesso, nel vigente sistema processuale, al di fuori dei casi espressamente previsti, nessun organo giudicante, ivi compreso il giudice di legittimità;
per altro verso deve presumersi che la querela, ove fosse stata esistente, sarebbe stato inserita, come previsto dall'art. 431, comma 1, lett. a), c.p.p., nel fascicolo per il dibattimento. Deve quindi annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza, nei confronti di entrambi gl'imputati, nella parte concernente il reato di danneggiamento, con eliminazione della relativa pena, quantificata come da dispositivo e cioè nella misura della metà rispetto al complessivo aumento di anni uno di reclusione e lire 500.000 di multa applicato a titolo di continuazione dalla corte d'appello sulla maggior pena di anni tre di reclusione e lire 1.500.000 di multa inflitta per la violazione ritenuta più grave, costituita dal porto illegale di materiale esplosivo;
aumento, quello anzidetto, che, in difetto di diversa specificazione ed atteso che la contestazione comprendeva anche il reato di detenzione di materiale esplosivo per il quale non vi è stata pronuncia assolutoria, deve ritenersi riferito in parti uguali a tale ultimo reato ed a quello di danneggiamento.
Passando quindi all'esame degli altri motivi, da riguardarsi, secondo quanto già anticipato, come privi di fondamento o addirittura inammissibili, e cominciando da quelli nei quali si denuncia, da parte di entrambi i ricorrenti, il mancato riconoscimento della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal De UR prima in veste di persona informata dei fatti e poi in veste di testimone, vi è in primo luogo da osservare che la corte di merito ha ampiamente e ragionevolmente motivato la conclusione alla quale essa è giunta, e cioè che quanto riferito dal De UR circa la parte da lui avuta nella vicenda rendesse configurabile un suo ruolo non di compartecipe ma di semplice connivente - come tale "ab origine" non punibile - negli illeciti addebitati a soggetti da lui accusati. Tale conclusione non è condivisa, come si è visto, dalle difese dei ricorrenti, le quali, però, a ben vedere, non prospettano veri e propri errori di diritto nei quali la corte d'appello sarebbe incorsa, ne' pongono in evidenza elementi fattuali da essa pretermessi, la cui valutazione avrebbe dovuto imporre una conclusione diversa, ma si limitano a sostenere che, sulla base degli stessi elementi valutati in sentenza, si sarebbe dovuto ritenere (così come avevano fatto i primi giudici) che il De UR fosse da qualificare, "ab origine" come indiziato. Si è quindi in presenza di censure che rasentano l'inammissibilità, in quanto volte essenzialmente a proporre una diversa lettura di elementi già criticamente e non in modo "manifestamente illogico" valutati in sede di merito, con conseguente insindacabilità di tale valutazione da parte del giudice di legittimità (si veda, al riguardo, proprio in tema di dichiarazioni indizianti e di apprezzamento circa la originaria sussistenza o meno di indizi di reità a carico del dichiarante, Cass. 6^, 30 aprile - 27 agosto 1999 n. 10230, Cianetti, m. 214377). Ed è, d'altra parte, appena il caso di osservare che, volendosi sostenere - come si verifica nella specie - la configurabilità del concorso nel reato solo sotto l'unico possibile profilo del rafforzamento dell'altrui volontà criminosa mediante l'assicurazione dell'affidabilità del soggetto già autonomamente prescelto dal preteso correo per l'esecuzione del reato da lui voluto, il margine di opinabilità - già di per sè ampio, nella generalità dei casi, quando si tratti di distinguere tra connivenza e concorso, anche per la estrema varietà delle singole fattispecie - viene a risultare vieppiù allargato, con correlativo ulteriore restringimento degli spazi nei quali può esercitarsi il sindacato di legittimità.
Ritiene tuttavia la Corte che, a prescindere da quanto finora osservato, e volendosi quindi anche ammettere che il De UR fosse da considerare, "ab origine" come indiziato degli stessi reati dei quali egli accusava gli attuali ricorrenti, le dedotte censure sarebbero ugualmente infondate. Al riguardo - premesso che, in linea di fatto, il De UR non risulta aver mai formalmente assunto la veste di indagato o di imputato nel presente procedimento - va anzitutto osservato che l'art. 63, comma 2, c.p.p. (al quale essenzialmente si richiamano le difese dei ricorrenti), nel prevedere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza assistenza difensiva da persona che "doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini", intende riferirsi, con l'espressione "fin dall'inizio", non certo all'inizio del procedimento in generale, ma solo all'inizio dell'attività di assunzione delle dichiarazioni in questione, per cui l'inutilizzabilità non può che essere limitata al solo atto contenente le suddette dichiarazioni. Ciò chiaramente si evince, tra l'altro, dal raffronto tra il comma in esame e quello precedente, nel quale si prende invece in considerazione l'eventualità che gli indizi di reità, originariamente insussistenti, emergano nel corso di quello che viene genericamente definito come "esame", prescrivendo che, in tal caso, esso venga interrotto e si provveda ai dovuti avvertimenti;
prescrizione, questa, che, ovviamente non avrebbe avuto ragion d'essere nell'ipotesi prevista dal comma 2, essendo questa basata sul presupposto che l'assunzione delle dichiarazione sia stata illegittima "ab origine". Se, dunque, l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63, comma 2, c.p.p. può colpire soltanto il singolo atto la cui assunzione sia stata iniziata senza l'osservanza delle garanzie difensive, nonostante la riconoscibile sussistenza, fin da quel momento, delle condizioni nelle quali il dichiarante avrebbe dovuto essere sentito in veste di indagato o di imputato, e quindi con l'osservanza delle suddette garanzie, ne deriva che, al di fuori dei casi in cui quella veste sia già stata formalmente assunta e di essa non sia stato tenuto conto, l'operatività della norma presuppone che l'assunzione dell'atto venga effettuata ad iniziativa o comunque sotto il controllo dell'unico organo al quale istituzionalmente compete il potere - dovere di attribuire a taluno la qualità di indagato o di imputato, e cioè del pubblico ministero, ponendosi la previsione della inutilizzabilità proprio come sanzione del mancato esercizio del suddetto potere-dovere. Se così è, deve allora ulteriormente osservarsi che l'inutilizzabilità di cui all'art. 63, comma 2, c.p.p. non può colpire dichiarazioni rese al giudice da soggetto che non abbia formalmente assunto qualità di imputato (o, per l'equiparazione prevista dall'art. 61, comma 2, c.p.p., di persona sottoposta a indagini), dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia stata già formalmente assunta, sì da dar luogo ad incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b), c.p.p.. Tali disposizioni, infatti, nel riferirsi, per escluderne la capacità a testimoniare (salvo quanto ora previsto dalla lett. B con riguardo all'ipotesi di cui all'art.64, comma 3, lett. C, c.p.p.), a persone "imputate", lasciano chiaramente intendere che tale qualifica deve risultare già effettivamente assunta, nulla rilevando la sussistenza di condizioni, note o ignote che esse siano al giudice, nelle quali l'assunzione, di fatto non avvenuta, sarebbe dovuta invece avvenire. Vale, invece, naturalmente, anche per le dichiarazioni assunte dal giudice la disciplina dettata dall'art. 63, comma 1, c.p.p., atteso che, per un verso, la possibilità che affermazioni autoindizianti emergano nel corso dell'"esame" di persona non imputata o sottoposta a indagini sussiste indipendentemente dalla fase procedimentale in cui si colloca detto "esame" e dalla qualità dell'organo che lo effettua;
per altro verso, consistendo l'avvertimento previsto dalla norma nella mera informativa che, a seguito delle suddette affermazioni, "potranno" essere svolte indagini nei confronti del dichiarante, detto avvertimento ben può essere formulato, oltre che dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, anche dal giudice, non implicando esso affatto la formale assunzione, da parte dello stesso dichiarante, della qualità di persona sottoposta a indagini, posto che spetterà poi sempre e comunque al pubblico ministero valutare se debbiasi realmente dar luogo alle suddette indagini e quindi all'iscrizione del soggetto, come indagato, nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. Va peraltro ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'eventuale inosservanza della disciplina di cui all'art. 63, comma 1, c.p.p., comporta soltanto l'inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti nei confronti del soggetto che le ha rese, e non anche (a differenza di quanto si verifica nell'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso art. 63), di quelle concernenti la responsabilità di altri soggetti (ved. per tutte, Cass. 3^, 25 novembre 1998 - 4 febbraio 1999 n. 3632, Burinato, m. 212389).
Applicando, quindi, a questo punto, i suddetti principi al caso di specie, risulta facile concludere che, ammessa pure la inutilizzabilità "erga omnes", ex art. 63, comma 2, c.p.p., delle dichiarazioni rese dal De UR alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero, restavano tuttavia pienamente utilizzabili nei confronti degli imputati le dichiarazioni, di analogo contenuto (per quanto è dato desumere dalle sentenze e dagli stessi motivi di ricorso), da lui rese nella formale qualità di teste in sede dibattimentale, nulla rilevando che non fosse stato provveduto (posto che ve ne fossero le condizioni), all'interruzione dell'esame ai sensi del comma 1 del citato art. 63. Ne consegue che, dovendosi valutare dette dichiarazioni come dichiarazioni testimoniali, non sussisteva la necessità che esse fossero corroborate dai c.d. "riscontri esterni", ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., dovendo invece trovare applicazione la regola, più volte enunciata da questa Corte, secondo cui il giudice, pur essendo tenuto a valutare criticamente, verificandone l'attendibilità, la prova testimoniale (al pari di ogni altra prova, come previsto dall'art.192, comma 1, c.p.p.), non è, però, certamente tenuto ad assumere come base del proprio ragionamento l'ipotesi che il teste dica scientemente il falso o si inganni su ciò che forma il contenuto essenziale della propria deposizione, salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali il giudice deve invece partire dal presupposto che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve quindi limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che lo stesso teste riporta come certamente vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza, con la ulteriore avvertenza che detta incompatibilità dev'essere ravvisata solo quando essa incida sull'elemento essenziale della deposizione e non su elementi di contorno relativamente ai quali appaia ragionevolmente prospettabile l'ipotesi che il teste sia caduto in errore di percezione o di ricordo (così, in particolare, Cass. 1^, 13-27 marzo 1992 n. 3754, Di Leonardo;
nello stesso senso anche Cass. 1^, 2 giugno-3 agosto 1993 n. 7568, Puleddu). Così esaurito l'esame di quella che appare la principale delle doglianze espresse da entrambi i ricorrenti, rimane da dire, con riguardo alle altre, concernenti la valutazione delle risultanze probatorie nel loro aspetto contenutistico ed anch'esse sostanzialmente comuni ad entrambi i ricorrenti, che trattasi di doglianze da riguardarsi come complessivamente inammissibili, in quanto non rappresentative di errori di diritto nei quali i giudici di merito sarebbero caduti, ne' di lacune o manifeste illogicità riscontrabili nell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, ma consistenti soltanto nella prospettazione di elementi e considerazioni di natura eminentemente fattuale, finalizzata a sollecitare, nella sostanza, una rilettura critica delle suddette risultanze in un'ottica diversa da quella seguita dalla corte di secondo grado;
il che, come è noto, non può essere consentito in sede di legittimità. Per convincersi di quanto ora osservato basterebbe, ad avviso della Corte, porre a raffronto le doglianze in questione, quali precedentemente illustrate nel loro contenuto essenziale, con le argomentazioni (anch'esse sinteticamente illustrate nell'esposizione in fatto), sulla base delle quali i giudici d'appello sono pervenuti alla decisione da essi adottata. Emerge infatti chiaramente, da un tale raffronto, come le osservazioni critiche espresse dai ricorrenti a proposito della valutazione delle risultanze probatorie (con particolare riguardo alle deposizioni testimoniali), altro non facciano se non ricalcare le linee argomentative della sentenza assolutoria di primo grado, ignorando pressoché totalmente le ragioni, pur ampiamente illustrate della sentenza di secondo grado, per le quali le suddette linee non apparivano da condividere. Con ciò non vuol dirsi certamente che le suddette osservazioni critiche siano, in sè e per sè considerate, del tutto prive di ragionevolezza. Quel che conta, però, in questa sede (e di qui deriva essenzialmente il giudizio di inammissibilità) è che esse non valgono in alcun modo a dimostrare quel che invece, davanti al giudice di legittimità, dovrebbe essere dimostrato, e cioè l'esistenza di una correlativa, palese irragionevolezza della decisione impugnata, in quanto basata su motivazione lacunosa ovvero "manifestamente illogica"; condizioni, queste, che si verificano solo quando - diversamente da quanto appare nel caso in esame - risultino trascurati elementi fattuali di indiscutibile, potenziale rilevanza ovvero si seguano linee argomentative contrarie alle elementari regole della consequenzialità logico-giuridica e della comune esperienza.
Ad analoga conclusione di inammissibilità deve poi giungersi anche con riguardo alle censure espresse dalle difese di entrambi i ricorrenti in ordine al trattamento sanzionatorio. Per quanto concerne l'NA, va anzitutto rilevato che la pena base a lui (come all'DD) inflitta per il più grave reato di porto illegale di esplosivo, siccome quantificata in anni tre di reclusione e lire 1.500.000 di multa, risulta, specie per quanto riguarda la reclusione, assai vicina al minimo edittale (anni due) e, per converso, molto lontana dal massimo (anni 10). Manifestamente infondata risulta quindi la censura di mancanza di motivazione basata sull'assunto - come si legge nel ricorso - che sarebbe stata inflitta una pena "che supera sensibilmente il minimo edittale", posto che il superamento, seppure lo si voglia definire come "sensibile" (espressione, questa, dal significato assai elastico), non raggiunge neppure una misura intermedia tra il minimo ed il massimo, per cui, in linea con il costante orientamento di questa Corte, non era comunque necessaria una specifica ed analitica motivazione, ben potendo essere sufficiente quella stessa, contenuta nell'impugnata sentenza, sulla base della quale sono state negate le attenuanti generiche ("gravità del delitto" e "intensità del dolo.... dimostrata dalla ricerca ostinata di un esecutore materiale"). Del pari manifestamente infondata è poi l'ulteriore censura di mancanza di motivazione in ordine al diniego delle suddette attenuanti, siccome basato su richiami del tutto generici alla natura ed alla funzione dell'istituto nonché sull'asserzione, del tutto gratuita, che gli elementi indicati come ostativi all'accoglimento della richiesta in questione non fossero tali, in realtà, da giustificare la decisione adottata, in quanto sganciate da ogni riferimento "alla personalità del ricorrente". Ed è, in proposito, appena il caso di aggiungere che le attenuanti generiche, lungi dal costituire una sorta di "diritto" dell'imputato, da negarsi soltanto in presenza di specifici elementi che valgano, nella singola fattispecie, ad escluderne la sussistenza, debbono invece trovare giustificazione nella riconosciuta e dimostrata esistenza di positive, specifiche ragioni, non codificate, le quali facciano apparire opportuna una mitigazione del trattamento sanzionatorio (ved. in tal senso, fra le altre, Cass. 1^, 19 ottobre - 25 novembre 1992 n. 11361, Gennuso). Per quanto concerne poi la posizione dell'DD,
l'inammissibilità della doglianza in questione appare, se possibile, ancora più marcata, essendosi la difesa del ricorrente limitata alla scheletrica e del tutto generica affermazione già riportata nell'esposizione in fatto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, ed elimina conseguentemente la relativa pena che determina in mesi sei di reclusione e lire 250.000 di multa. Determina la pena residua in anni tre e mesi sei di reclusione e lire 1.750.000 di multa. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002