Sentenza 24 gennaio 2005
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), l'approvazione di alcune delibere di giunta con le quali siano formalmente conferiti incarichi per l'espletamento di lavori, i quali siano stati ultimati due anni prima, a nulla rilevando che tale condotta sia posta in essere per fornire la copertura documentale a lavori effettivamente svolti in virtù di incarichi informali, in quanto ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 479 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che è del tutto irrilevante la ragione per la quale l'agente abbia posto in essere la condotta integrante soggettivamente ed oggettivamente la falsità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2005, n. 6818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6818 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 24/01/2005
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 119
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 008048/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) AN VA N. IL 04/01/1955;
2) PA VI N. IL 08/04/1942;
3) GI BA N. IL 10/03/1950;
avverso SENTENZA del 20/09/1999 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del per Dr. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Uditi i difensori Avv. Alessandro Diddi per HI LU IA per AP VI ER OL.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 20 settembre 1999, il Tribunale di Brescia assolveva per mancanza di dolo AP VI, ER BA e HI NA, accusati di falsità ideologica continuata in atti pubblici.
In particolare la pubblica accusa assumeva che i primi due imputati, in concorso con altri e nella qualità di assessori del Comune di Nuvolera, avevano approvato (il secondo anche sottoscritto) la delibera di giunta del 10 febbraio 1993 n. 35 (e altre successive richiamanti la prima) con la quale era stato formalmente conferito l'incarico per l'espletamento di lavori di rifacimento dell'acquedotto, in realtà ultimati sin dal 1991; ulteriore contestazione mossa agli imputati, in concorso con la HI - legale rappresentante della FTP Costruzione srl -, ancora alla stregua dell'art. 479 cp, era quella di avere altresì attestato falsamente in atto pubblico costituito dal certificato di ultimazione dei lavori in data 4 ottobre 1993, che gli stesi erano terminati il 1^ ottobre 1993 mentre in realtà erano cessati sin dal 1991. Il Tribunale giungeva al verdetto assolutorio rilevando, da un lato, che la condotta descritta nel capo di imputazione, pacificamente accertata nella sua materialità, era stata posta in essere soltanto per fornire la necessaria copertura documentale a lavori effettivamente svolti dalla ditta, incaricata informalmente dalla amministrazione precedente. D'altro lato rilevava che nel caso descritto la offesa alla fede pubblica aveva riguardato una circostanza marginale: quella della data di esecuzione dei lavori ossia una evenienza che i documenti citati non erano destinati a provare. Infatti le delibere e il certificato di ultimazione dei lavori erano destinati a comprovare la esecuzione dei lavori e il diritto della impresa appaltante alla liquidazione del compenso e non il tempo di effettuazione delle opere.
Il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia impugnava la sentenza con ricorso immediato per cassazione deducendo violazione della norma posta dall'art. 479 cp. Secondo il suo assunto , il reato di falsità ideologica resta integrato anche quando l'agente non sia mosso da animus nocendi vel decipiendi o addirittura abbia operato con la certezza di non produrre alcun danno.
A ciò aggiungeva che nel caso di specie non poteva nemmeno affermarsi che gli imputati avessero agito senza produrre alcun danno diverso da quello generico sopra descritto. Al contrario la loro finalità era stata proprio quella di violare le leggi di bilancio degli enti pubblici e segnatamente quelle che impedivano la liquidazione di un lavoro fatto eseguire in assenza di una valida procedura di aggiudicazione.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha concluso per l'assoluzione degli imputati dal reato in contestazione per difetto di dolo (fatto non costituisce reato) motivando essenzialmente su tale aspetto senza peraltro omettere di soffermarsi sulla inidoneità della fattispecie concreta a integrare il reato anche sotto il profilo oggettivo: per essere, cioè, la condotta degli agenti consistita nella attestazione di una circostanza falsa (riguardo la epoca di esecuzione dei lavori) della quale gli atti non erano destinati a provare la verità. Il Procuratore generale ha impugnato la decisione per quanto riguarda la (ritenuta)esclusione del dolo ed il criterio ermeneutico dallo stesso evocato è indubbiamente corretto e condivisibile come di recente ribadito anche da questa Corte (20 gennaio 2004, PM in proc. Attinà, riv. 228084) che ha sottolineato come la fattispecie in esame sia integrata dal dolo generico. Resta pertanto, di regola, irrilevante ai fini del decidere la ragione per la quale l'agente abbia posto in essere la condotta integrante oggettivamente e soggettivamente (ossia con consapevolezza e volontà) la falsità ideologica, posto che tale comportamento ha prodotto comunque la lesione del bene giuridico protetto dalla norma, ossia la fede pubblica.
È dunque da censurare la sentenza impugnata che invece accredita una configurazione del reato di falsità ideologica nella quale ha trovato spazio una ricostruzione della intenzione degli agenti tale da far escludere la volontà di produrre un danno alla amministrazione o di trarre un indebito profitto dalla condotta posta in essere.
Ma la doglianza sollecita una pronuncia di questa Corte anche sulla configurazione del reato nella sua materialità, tenuto conto che il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, della finalità probatoria degli atti indicati nel capo di imputazione, finalità rappresentata dal documentare determinazioni anche nella prospettiva di consentirne la riconduzione della spesa al bilancio dell'anno di riferimento per la copertura finanziaria. Proprio dette finalità gli agenti avrebbero inteso, ad avviso del Procuratore generale, aggirare con le false attestazioni. Ebbene, il rilievo ha una pregnanza diretta ai fini della decisione che questa Corte deve adottare, posto che sarebbe privo di interesse il ricorso del PG - ove inteso come tendente solo alla affermazione del principio di diritto sul dolo del reato - se fosse indiscutibile che l'elemento oggettivo, nel caso de quo, non sussiste. Precedenti giurisprudenziali sulla rilevanza della "funzione probatoria specifica" dell'atto falso - funzione che dovrebbe essere quella pregiudicata dalla condotta dell'agente - si rinviene come criterio moderatore con riferimento a quei fatti che l'agente abbia falsamente attestato come da lui compiuti, nel senso che "trattasi di condotta penalmente rilevante sempre che l'attestazione sia funzionale rispetto alla economia dell'atto e rilevante rispetto al contenuto e alla funzione del documento" (Cass., sez. 5^, 11 ottobre 1985, Sinapi, riv. 171289). Il criterio secondo cui il falso è rilevante solo quando riguarda l'attestazione di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità costituisce comunque una ipotesi di chiusura dell'art. 479, dotata anche di autonoma rilevanza, sicché è vero che l'elemento oggettivo del reato de quo è riscontrabile solo quando la condotta abbia ad oggetto atti destinati a produrre effetti giuridici mentre la sua punibilità resta esclusa qualora questa non abbia in concreto la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto (Cass., 4 novembre 1993, Buraccini, riv. 195778; Cass., 13 novembre 1997, Gargiulo, riv. 210187).
Ma sul punto, ancora una volta, sono da richiamare gli effetti giuridici destinati ad essere prodotti dagli atti indicati nel capo di imputazione, effetti come sopra ricostruiti conformemente alle censure del Procuratore Generale.
La sentenza, in conclusione, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia il quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005