Sentenza 19 novembre 1998
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica vanno ritenuti atti pubblici i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta. Di conseguenza configura il reato di cui all'art. 479 cod. pen. le false annotazioni di assenza o di presenza su tali registri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/1998, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 19.11.98
1. Dott. ID Ietti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuseppe Sica Consigliere N.2063
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere N.12880/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) IA RA AR, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Poggiomarino, via Nappi, palazzo IA;
2) FE IO, nato a [...] il [...], domiciliato a Roma via Costanzo C. n. 10; 3) SS ID, nato ad [...] il [...], domiciliato a Reggio Emilia, via Matteotti n. 10;
Avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 1997 dalla Corte di Appello di Napoli che, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, per la violazione degli artt. 476 e 479 c.p., condannava IA RA alla pena di anni due di reclusione e NE AN alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, pene interamente condonate ex d.p.r. 865/86, ed assolveva tutti gli altri imputati . Fatti accaduti in Poggiomarino negli anni 82/83 e 83/84;
Sentita la relazione del consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi di SS ID e FE IO, il primo per mancata presentazione dei motivi ed il secondo per manifesta infondatezza degli stessi, e per il rigetto del ricorso proposto da IA RA AR, con condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento ed al pagamento della somma di L.500.000 in favore della Cassa delle ammende;
Udito il difensore di FE IO avvocato Francesco Prisco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva in fatto ed in diritto:
Una storia di promozioni e diplomi facili presso le scuole del "Centro nazionale scolastico Settembrini", portata alla luce da una denuncia del professore Albergamo per una vicenda di presunta corruzione, provocava ripetute ispezioni del Provveditorato agli studi di Napoli e del Ministero della Pubblica Istruzione. Dalle relazioni degli Ispettori emergeva una vicenda di false attestazioni di presenza degli allievi alle lezioni sui registri di classe, di anomalo e fittizio svolgimento di attività didattiche e di un falso giudizio di ammissione agli esami. Tali circostanze avrebbero - secondo l'accusa - indotto in errore le commissioni esaminatrici, le quali quindi, fondandosi su falsi "curricula", avrebbero rilasciato falsi diplomi.
Una lunghissima istruttoria, iniziata nell'ormai lontano 1983, si concludeva con il rinvio a giudizio di numerosi studenti e professori oltre che di IA RA AR gestore dell'istituto e maggiore azionista del Centro, e di NE AN preside dell'istituto. A tutti gli imputati vennero contestate due ipotesi di falso in atti pubblici previste dagli artt. 476, 479, 48, 81 cpv. e 110 c.p. - . Con due sentenze, la 369/95 e la 109/96 i relativi processi venivano successivamente riuniti in grado di appello il Tribunale di Torre Annunziata condannava IA alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e NE a quella di anni tre di reclusione, mentre per tutti gli altri imputati, concesse le attenuanti generiche, dichiarava non doversi procedere perché i reati erano estinti per prescrizione.
Impugnavano le due sentenze il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il quale rilevava che la prescrizione, nonostante il lungo tempo trascorso dalla consumazione dei reati, non era ancora maturata, e alcuni imputati, tra i quali il IA, il NE ed il FE.
Con sentenza del 21 ottobre 1997 la Corte di Appello di Napoli, nel riconoscere la fondatezza dell'impugnazione del Procuratore Generale ed in parziale accoglimento dell'appello di alcuni imputati, riformava la decisione di primo grado e, a parte una serie di disposizioni di minore importanza, riduceva sensibilmente la pena inflitta in primo grado a IA e NE ed assolveva nel merito tutti gli altri imputati.
In particolare la Corte territoriale escludeva l'aggravante di cui all'art. 476 comma due c.p., concedeva agli imputati le attenuanti generiche e riduceva la pena ad anni due per IA e ad anni uno e mesi sei per NE, pene interamente condonate ex d.p.r. 865/86. Proponevano ricorso per cassazione SS ID FE IO e IA RA AR, mentre il NE, evidentemente accettava la condanna.
SS ID, che era stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, depositava la dichiarazione di ricorso, ma ometteva di presentare i motivi.
FE IO, all'epoca dei fatti allievo del "Settembrini", era stato assolto dalla Corte di Appello di Napoli dal delitto di falso perché il fatto non costituisce reato;
a sostegno del ricorso deduceva la violazione degli artt. 475 n. 3 e 524 c.p.p. in relazione agli artt. 40, 41, 110 48 e 476 c.p. Sosteneva che la riconosciuta assenza di efficienti iniziative del FE e la ininfluenza del giudizio del Consiglio di classe nella formazione del giudizio della Commissione esaminatrice imponevano la sua assoluzione per non aver commesso il fatto Chiedeva, pertanto, l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza. Molto articolati sono i motivi di impugnazione presentati dall'avvocato Domenico Nicolas Balzano nell'interesse di IA RA AR.
In sintesi ha dedotto i seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 48, 476, 479 c.p., nonché violazione delle norme di diritto scolastico di cui si doveva tenere conto nell'applicazione della legge penale, sul punto relativo alla rilevanza attribuita alle false attestazioni delle presenze degli studenti sul giudizio di ammissione agli esami di diploma e, di conseguenza, alla idoneità di tale condotta ad indurre in errore le commissioni di esame nel rilascio dei diplomi;
lamentava carenza di motivazione sul punto;
2) Nullità della sentenza per violazione delle norme già citate e del diritto scolastico di cui si doveva tenere conto sul punto relativo alla rilevanza attribuita al giudizio di ammissione agli esami sul rilascio dei diplomi;
3) Nullità della sentenza relativamente alla condanna anche per il capo H) della rubrica per l'evidente sua illogicità a fronte del fatto che gli studenti, cui si riferisce tale contestazione, furono bocciati;
4) Nullità della sentenza per carenza di motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità del IA e per l'evidente contraddittorietà della decisione di condannare l'imputato ed assolvere tutti gli studenti e tutti i professori.
"Implicitamente" il difensore del IA chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il ricorso proposto da SS ID è inammissibile, perché ha omesso di presentare i motivi.
L'art. 581 lett. c) c.p.p. stabilisce, infatti, che è necessaria "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta".
L'art. 591 lett. c) c.p.p., con impostazione sostanzialmente simile a quanto previsto dal codice di procedura penale previgente, sancisce l'inammissibilità dell'impugnazione quando non vengano osservate le disposizioni dell'art.581 c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del SS alle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma, equitativamente fissata, di L. 500.000.
Appaiono infondati alla Corte i ricorsi proposti da FE IO e IA RA AR e, perciò, essi vanno rigettati con le conseguenze previste dalla legge.
L'impugnata sentenza, in modo molto efficace, ha svolto alcune considerazioni generali sull'andamento dei corsi scolastici che si svolgevano presso il Centro Settembrini fondate su precisi elementi di fatto, desunti dalla attività istruttoria espletata dalle quali non si può prescindere per inquadrare correttamente la vicenda e trarne le debite conseguenze giuridiche.
In effetti è emerso che presso le scuole del Centro Settembrini lo stesso concetto di classe era stato completamente stravolto, non essendovi nessuna continuità ne' nello svolgimento dei corsi ne' nella presenza degli allievi.
La situazione risultava capovolta rispetto alle scuole "tradizionali" nel senso che la condizione normale era l'assenza degli allievi ed eccezionale, invece, la presenza.
In un contesto di tal genere opportunamente per il giudice d'appello risulta difficile parlare di vera e propria scuola.
È emerso, tra l'altro, che molti allievi risultavano contemporaneamente presenti a scuola e sul posto di lavoro, spesso localizzato a centinaia di chilometri di distanza dall'istituto scolastico se non addirittura, come è emerso in una circostanza, in un altro continente.
Di conseguenza le annotazioni delle assenze e delle presenze sui registri di classe non solo erano del tutto inattendibili, ma erano prevalentemente false.
È una falsità rilevante quella dei registri di classe, da considerarsi atti pubblici secondo anche recente giurisprudenza (Cass. Sez. 2, 4 ottobre 1998 n. 13157), dal momento che le scuole del Centro Settembrini erano legalmente riconosciute. Ed ancora, molti professori hanno riferito che le assenze non venivano annotate ogni giorno, ma venivano rilevate da un fiduciario del gestore del Centro e successivamente annotate sui registri, non sempre a cura dei docenti.
Anche le interrogazioni erano praticamente inesistenti e così pure i compiti scritti, dal momento che spesso gli allievi nel giorno in cui risultavano interrogati o impegnati in un compito in classe, risultavano contemporaneamente presenti sul luogo di lavoro, che, come si è visto, era spesso molto distante.
Quindi si è in presenza di interrogazioni inesistenti e compiti mai consegnati con annotazioni non veritiere sugli appositi registri. Tale circostanza, come si vedrà, è di particolare rilievo perché con questo modo disinvolto di procedere i Consigli di classe in pratica non erano in possesso di elementi attendibili per valutare il livello di preparazione degli allievi.
Sui rilievi di fatto indicati e sulle gravi irregolarità emerse dalla istruttoria, in effetti, non vi è contestazione, poiché tutti i ricorsi vertono soltanto sul valore da dare a questi elementi in relazione alle contestazioni.
Questa, quindi, la situazione generale che fa: dire ai giudici di primo grado che al Settembrini non si faceva scuola ed al Collegio ispettivo nominato nel, 1985 che i pochi corsi "non hanno altra funzione se non quella di supportare una attività meramente commerciale e speculativa" e che in definitiva "si tratta di una impresa mercantile che con molta disinvoltura sfrutta i varchi offerti dalla normativa ministeriale per rivestire di legalità operazioni scolastiche di natura molto dubbia".
Secondo l'impugnata sentenza false erano le annotazioni delle presenze sui registri e, quindi, falsi erano i giudizi di ammissione agli esami del Collegio dei docenti, perché fondati su falsi presupposti, e falsi, per la stessa ragione, risultavano necessariamente i "curricula" degli studenti, i verbali di scrutinio ed i diplomi di maturità rilasciati.
Si tratta pacificamente di falsi in atti pubblici, poiché, come si è già detto, le scuole del Centro erano legalmente riconosciute, che, però non sono stati oggetto di autonome contestazioni, poiché si è ritenuto che le indicate falsità avessero indotto in errore la Commissione RI, che, avendo fondato la sua valutazione su presupposti falsi, non poteva che rilasciare un falso diploma. Sia i giudici di primo grado che quelli di appello hanno ritenuto che la fattispecie concreta delineata integrasse il delitto di falso contestato ed, in verità, sul punto non vi sono contestazioni da parte dei ricorrenti.
Vale la pena sgombrare subito il campo da un equivoco: secondo il ricorrente IA l'ammissione agli esami, ancorché inficiata, non avrebbe nessun rilievo perché i diplomi di maturità vengono rilasciati sulla base del risultato di esame
Le cose non stanno proprio in questi termini, come vedremo meglio in seguito, ma ciò che preme sottolineare in questa sede è che con il giudizio di ammissione favorevole si viene considerati studenti "interni" con tutti i vantaggi che tale qualifica comporta quali, ad esempio, l'esame da sostenere soltanto su alcune materie individuate dal Ministero e "l'assistenza" e "tutela" garantita dal c.d. membro interno.
In caso contrario, cioè di non ammissione, si è considerati "esterni" e si è tenuti a sostenere esami su un numero maggiore di materie, con svantaggi evidenti notevoli se soltanto si ha riguardo alle statistiche che indicano negli studenti interni il maggior numero di maturati.
Il trattamento differenziato poggia proprio sul fatto che lo studente che ha svolto un regolare corso di studi ha già subito il vaglio di numerosi altri docenti che hanno certificato la loro valutazione in documenti - ammissione valutazione di prove scritte sostenute, interrogazioni - che vengono conosciuti e valutati dalla commissione esaminatrice.
È chiaro, allora, che di tale trattamento privilegiato debbano giovarsi soltanto gli studenti che davvero abbiano alle spalle un corso di studi regolare e rilevante appare, allora, l'attività volta a certificare una regolarità inesistente.
Le considerazioni svolte consentono di meglio comprendere i motivi dei ricorsi e le ragioni del loro rigetto.
Con il primo motivo di ricorso IA, in buona sostanza, sostiene la irrilevanza, alla luce della vigente normativa scolastica, delle assenze sul giudizio di ammissione all'esame di maturità. In verità, come ha giustamente rilevato la Corte di Appello discutere della rilevanza del numero delle assenze in un contesto come quello delineato può sembrare una discussione teorica. Infatti il problema delle assenze viene in rilievo quando nell'ambito di un corso di studi normale si verifichi che qualche studente, per ragioni varie, non abbia garantito una assidua presenza alle lezioni. Nel caso di specie, invece, dagli elementi di prova raccolti e ben messi in rilievo dalla sentenza impugnata, è proprio il corso di studi a risultare inesistente con la conseguenza che le annotazioni apposte sui registri sono del tutto inattendibili.
In ogni caso una lettura attenta della normativa scolastica non porta alle conclusioni volute dal ricorrente.
È certo vero che mentre in precedenza un numero di assenze eccessivo rendeva impossibile l'ammissione agli esami la legislazione attuale non prevede automatiche preclusioni dovute al numero di assenze. Ed è anche vero che la legislazione scolastica per gli studenti lavoratori consente come del resto è comprensibile e forse anche giusto, una valutazione più benevola delle assenze alle lezioni. Ma di sicuro la normativa in esame non significa e non può significare che la presenza alle lezioni sia fatto del tutto irrilevante e, quindi, eventuale e ad assoluta discrezione dell'allievo.
Se così fosse non solo perderebbe ogni valore la distinzione tra studenti "interni" ed "esterni" e non avrebbe ragione di essere quel doppio regime degli esami di maturità di cui si è già detto, ma verrebbe minato lo stesso concetto di scuola come luogo deputato, in via ordinaria, all'educazione dei giovani.
In effetti proprio la normativa citata dal ricorrente e già presa in esame dai giudici di appello dimostra che le assenze costituiscono un elemento di giudizio non secondario nella valutazione di ammissione agli esami demandata al Consiglio di classe.
L'art. 77 RD. 623/1925 modificato dall'art. 2 RD 2049/1929, prevede, infatti l'assegnazione del voto di scrutinio come sintesi di un giudizio sul grado di preparazione raggiunto e sulla diligenza. E la circolare Ministeriale 8-4-1975 n. 88, muovendosi nello stesso ordine di idee, prevede la preclusione dello scrutinio solo se, a causa delle assenze, non siano disponibili elementi sufficienti per accertare il profitto.
Anche la circolare Ministeriale del 20-9-1971 n.1 considera la diligenza come uno degli elementi della valutazione. E che la diligenza debba desumersi anche dalla assiduità con la quale vengono seguite le lezioni è, in verità, argomento fuori discussione tanto è evidente.
Infine anche la Circolare Ministeriale 8-3-1968 n.140, che reca disposizioni per gli studenti lavoratori, dà rilievo alle assenze, quando stabilisce che sono necessari adattamenti della normativa generale in tema di giustificazione delle assenze di tale particolare categoria di studenti.
Dal contesto normativo si desume, quindi, che il numero delle assenze non preclude automaticamente l'ammissione agli esami, ma costituisce un elemento di valutazione importante, sia perché l'assiduità alle lezioni è sintomo di diligenza, sia perché l'interesse manifestato in classe per le singole discipline è rilevante per la espressione di un motivato giudizio, sia infine, perché non è irrilevante il comportamento tenuto dagli studenti con docenti ed altri allievi per un giudizio più completo e preciso.
Tali elementi concorrono con quelli dai quali è più specificamente desumibile il profitto, che, di sicuro, assume un grande rilievo. Il ricorrente portando l'attenzione sul problema delle assenze mostra di dimenticare che in contestazione vi è anche la falsa attestazione di attività didattiche - interrogazioni e compiti scritti - in realtà mai avvenute, elemento questo, invece, giustamente valorizzato dai giudici di merito.
Su che cosa si è allora fondata la valutazione del Collegio dei docenti se anche gli altri elementi di valutazione erano falsi o, comunque, inattendibili?
In conclusione il numero delle assenze è un elemento di giudizio anche se il Consiglio di classe può superare la valenza di tale dato negativo con valutazioni che poggino su altri elementi. Di conseguenza se il dato relativo alle assenze è falso ne resta inficiato il giudizio nel suo complesso.
Se poi falsi sono anche gli altri elementi di valutazione la conclusione non può essere che una soltanto: il giudizio di ammissione è falso perché poggia su falsi presupposti. L'art.8 del D.L. 15 dicembre 1969 n.9 stabilisce che, a conclusione dell'esame di maturità, viene formulato un giudizio basato sull'esito dell'esame, sul "curriculum" degli studi e su ogni altro elemento.
Secondo il ricorrente il risultato dell'esame è determinante mentre gli altri elementi sarebbero "meri strumenti integrativi di valutazione", come ha sostenuto parte della giurisprudenza amministrativa, cosicché irrilevante sarebbe il giudizio di ammissione, ancorché falso, sul rilascio del diploma di maturità. Francamente la lettura della norma non legittima questa gerarchia degli elementi di valutazione che dal legislatore vengono posti sullo stesso piano.
Ed a ben riflettere la scelta del legislatore è molto saggia altrimenti le sorti degli studenti dipenderebbero da una prova soltanto e verrebbe, nei fatti, codificata la inutilità dell'insegnamento scolastico.
Ma la tesi del ricorrente non appare sostenibile anche per un'altra ragione.
Dal momento che non è previsto un procedimento specifico per la formazione del giudizio sulla maturità degli allievi non vi è dubbio che la Commissione RI debba tenere conto anche del giudizio di ammissione e formulare un giudizio globale che tenga conto di tutti gli elementi disponibili.
E nel caso di specie, tenuto conto della situazione non si può affatto escludere che la valutazione espressa dal Collegio dei docenti falsa perché fondata, come si è detto, su falsi presupposti, sia stata determinante per il giudizio della Commissione esaminatrice.
In ogni caso, costituendo il "curriculum" un elemento di valutazione prescritto dalla legge ed essendo esso falso, non vi può essere dubbio che pure falso è il diploma di maturità rilasciato in base a tali falsi presupposti.
Ma vi è una considerazione ulteriore da fare: gli studenti falsamente ammessi agli esami come "interni" hanno sostenuto un esame al quale non avrebbero dovuto avere accesso e, quindi, hanno goduto di un trattamento "privilegiato" a loro non riservato, perché sono stati interrogati su un numero inferiore di materie rispetto agli studenti "esterni".
Se, quindi, in base a presupposti falsi gli allievi hanno sostenuto quel tipo di esame al quale non avrebbero dovuto avere accesso e se il diploma è stato rilasciato sulla base dell'esame e sulla scorta di elementi di valutazione non rispondenti alla realtà non vi può essere dubbio alcuno che anche il diploma di maturità sia falso. Il terzo motivo di gravame è relativo al capo h) che conterrebbe la stessa contestazione di falso del capo g) con riferimento, però, a tre studenti che sarebbero stati bocciati.
A parte la irrilevanza della questione sul piano pratico, poiché tale reato fu ritenuto in continuazione con il reato sub) g), ma il Tribunale di Torre Annunziata dimenticò di applicare l'aumento di pena per l'art. 81 c.p., che non venne applicato nemmeno dalla Corte di Appello perché sul punto non vi era stata impugnazione della Pubblica Accusa, il motivo non appare fondato.
Infatti nel capo di imputazione in questione si dice che le falsità relative alle assenze ed al giudizio di ammissione hanno consentito di confezionare un falso "curriculum", che ha costituito elemento di valutazione della Commissione RI .
Quindi si parla di falso "curriculum" che ha inficiato tutte le attività successive. Sotto tale profilo la posizione degli studenti bocciati non appare affatto diversa a prescindere dal risultato, da quelli che riuscirono ad ottenere il diploma.
Non è, infine, inopportuno rilevare che dalla sentenza della Corte di Appello non è agevole desumere che il capo di imputazione del quale si discute si riferisca esclusivamente ad allievi bocciati. Infondato appare anche il quarto motivo di gravame con il quale il IA ha lamentato la carenza e contraddittorietà della motivazione relativa alla individuazione degli elementi a suo carico. In effetti il ricorrente prospetta motivi di merito, surrettiziamente introdotti eccependo il vizio di motivazione.
Cerca, infatti, di dare, interpretando gli eventi, una prospettazione alla vicenda diversa da quella recepita dai giudici di merito, ignorando che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Un. 30 aprile 1997, Dessimone, Cass. Pen., 1997, 3327). Tali considerazioni sono valide anche per il codice di procedura penale previgente, applicabile al caso in discussione, che era meno restrittivo di quello attuale in relazione al vizio di motivazione, ma che, comunque, escludeva che potessero essere reintrodotte valutazioni di merito in sede di legittimità.
In effetti la Corte di Cassazione, per espressa volontà del legislatore, deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata. La Corte territoriale con molta precisione ha indicato tutti gli elementi che militano per una affermazione di responsabilità dell'imputato IA considerato, non a torto, il vero deus ex machina di tutta la vicenda.
IA attraverso intermediari reclutava gli studenti, IA rassicurava i "clienti", al momento della iscrizione, sulla non necessità della presenza alle lezioni, IA tramite fiduciari non di rado "raccoglieva" le presenze, IA impartiva direttive ai docenti sui comportamenti da assumere specialmente in ordine alla questione delle presenze, IA era l'elemento forte, tenuto conto della precarietà degli insegnanti delle scuole private, ancora IA ospitava i componenti delle Commissioni Esaminatrici ed, infine, sempre IA, essendo il gestore del Centro ed il socio con la quota maggiore, raccoglieva i frutti del lavoro svolto. Tali elementi di accusa venivano trattì dalle testimonianze assunte e dagli altri elementi processuali, ivi comprese le relazioni ministeriali che bene avevano descritto il clima esistente nelle scuole del Centro ed i criterì di conduzione delle stesse. Argomenti quelli esposti dai giudici di appello di sicuro convincenti congrui e logici.
Ovviamente le singole e specifiche valutazioni di merito non sono censurabili in sede di legittimità.
Quanto poi alla presunta contraddittorietà per il diverso trattamento riservato ai docenti ed agli studenti sarà sufficiente rilevare che la posizione di tali soggetti è ovviamente e per tutto quanto è già stato detto, molto diversa e non comparabile con quella di IA.
Ciò non senza rilevare, però, che la posizione di talì categorie di imputati è stata valutata con molta, e forse eccessiva, benevolenza;
tale valutazione è peraltro, congrua perché deve ancora essere esaminato il ricorso dell'allievo FE IO. Infondato è anche il ricorso dello studente FE, assolto perché il fatto non costituisce reato.
In effetti in modo sintetico il FE ha sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione due questioni poste anche dal ricorrente IA e, precisamente, quella della ininfluenza del giudizio di ammissione del Consiglio di classe sull'esito dell'esame di maturità e quello del mancato rapporto tra falso per omessa annotazione delle assenze e falso diploma.
Come si vede si tratta delle identiche questioni già discusse e sulle quali non conviene ritornare
Per tutte le ragioni già espresse a proposito del primo e del secondo motivo di gravame del ricorrente IA vanno disattesi i motivi posti a sostegno del ricorso del FE che deve essere, quindi, rigettato.
Non sarà, infine, superfluo ricordare che la presunta e dedotta contraddittorietà della motivazione per il trattamento diverso che sarebbe stato riservato a studenti e docenti non sussiste, poiché a parte la considerazione che i due gruppi di imputati si trovano in una posizione processuale diversa, anche i docenti, come lo studente FE, sono stati assolti, ai sensi dell'art. 530 comma due c.p.p., perché esistevano dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico dei reati contestati.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso proposto da SS ID deve essere dichiarato inammissibile e quelli proposti da FE IO e IA RA AR vanno rigettati. I ricorrenti sono tenuti, in solido, a pagare le spese processuali del grado.
Poiché trattasi di processo trattato con il rito previgente, ai sensi dell'art.549 del codice di procedura penale abrogato i ricorrenti sono tenuti a versare alla Cassa delle ammende la somma di L. 500.000 ciascuno.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di IA e FE;
Dichiara inammissibile il ricorso di SS ID Condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese processuali e ciascuno di essi a versare la somma di L. 500.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999