Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 3
Il giornale del professore, la cui funzione primaria è quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio (che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta)e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini dell legge penale. (Fattispecie in tema di correzione di un giudizio relativo ad uno studente).
Il professore presso un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n.86; tale qualifica non ha, invece, l'assistente tecnico, figura istituita dall'art. 68 del r.d. 30 aprile 1924, n.965 con compiti meramente esecutivi necessari per coadiuvare l'insegnante di materie tecniche nell'uso del laboratorio.
Il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto, è sufficiente la consapevolezza della "immutatio veri" e non è richiesto "l'animus nocendi vel decipiendi". Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo. (Fattispecie di esclusione del reato nel fatto di un insegnante, che, avendo appreso che il compito di un alunno era stato completato da altri, ha corretto la precedente valutazione ad esso relativa, senza seguire le modalità previste per la correzione degli atti pubblici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/01/1999, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 13.01.99
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N.28
3. Dott. Alessandro Occhionero Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N.47048/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) AL WE, nato a [...] il [...]; 2) DE GU, nato ad [...] il [...], entrambi domiciliati presso lo studio dell'avvocato Gerhard Brandsatter di Bolzano;
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, emessa il 16 ottobre 1997, che confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano del 17 novembre 1995, che aveva condannato gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., alle spese ed al risarcimento dei danni all a parte civile, per il reato di cui all'art. 476 c.p. commesso in Bolzano nel mese di giugno del 1993;
Visti gli atti la sentenza denunziata ed ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Vincenzo Galgano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché non è ravvisabile la "immutatio veri";
Udito per la parte civile l'avvocato Francesco Caron, che ha concluso per il rigetto del ricorso degli imputati;
Udito il difensore degli imputati avvocato Gerhard Brandstatter, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione brevemente osserva:
A) Svolgimento del processo
A DE GU, insegnante di educazione tecnica presso la scuola media "Francescani", istituto privato parificato, e AL WE, assistente del primo, veniva contestato di avere alterato il giornale del professore, modificando la valutazione relativa allo studente EJ YL dopo la riunione del Consiglio di classe del 4 giugno 1993.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 17 novembre 1995, affermava la penale responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto previsto dall'art. 476 c.p. per avere alterato un atto pubblico e li condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, con i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., oltre alle spese processuali ed a quelle di costituzione e difesa della parte civile ed al risarcimento dei danni nei confronti di quest'ultima.
La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 16 ottobre 1997, confermava integralmente la sentenza impugnata, rigettando l'appello degli imputati, che condannava a pagare le ulteriori spese processuali oltre a quelle sostenute dalle parti civili nel secondo grado del giudizio.
Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, i quali deducevano i seguenti motivi di gravame:
1) Non sussiste il delitto contestato perché il registro del Professore non è un atto pubblico ne' tantomeno un atto a formazione progressiva esso è valido quando diviene definitivo e cioè dopo il Consiglio di classe che nel caso di specie, si è tenuto il giorno 11 giugno 1993;
2) Trattasi, comunque, di un falso grossolano non idoneo ad ingannare nessuno;
3) Trattasi, in ogni caso, di falso innocuo non destinato ad incidere sul giudizio finale del Consiglio di classe;
4) Manca qualsiasi motivazione sul dolo, che, nel caso di specie, non sussiste perché la correzione della valutazione del profitto dello studente EJ YL è stata fatta in assoluta buona fede;
5) Manca la motivazione in ordine al concorso del privato, l'assistente AL nel reato proprio contestato all'insegnante DE;
6) Insussistenza di un danno risarcibile e difetto di motivazione in ordine alla concessione di una provvisionale.
I ricorrenti chiedevano alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata.
B) Motivi della decisione
È necessario premettere che in tema di scuole secondarie, quale è quella di cui è processo, l'equiparazione alle scuole pubbliche, secondo la legge 19 gennaio 1942 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o quella del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola.
Ciò comporta che ai soggetti che dirigono o svolgono attività di insegnamento quali professori, nelle scuole suddette, siano esse legalmente riconosciute o pareggiate, spetta la qualifica di pubblico ufficiale, considerato che l'insegnamento impartito in dette scuole - cui consegue il riconoscimento degli studi compiuti e degli esami sostenuti - si svolge proprio in virtù dello speciale riconoscimento dello Stato e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica istruzione in concorrenza con l'insegnamento pubblico (in termini vedi Cass. 24 gennaio 1997 n. 421, Scaricabarozzi, rv. n. 206630). L'impugnata sentenza ha, pertanto, correttamente ritenuto che l'imputato DE GU, nella sua qualità di insegnante presso un istituto legalmente riconosciuto, rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto ha esercitato pubbliche funzioni (vedi Cass. sent. n. 421 del 24 gennaio 1997 citata). Alle stesse conclusioni non si può pervenire per l'imputato AL, assistente tecnico del professore DE.
Questa figura fu istituita dall'art. 68 del RD 30 aprile 1924 n. 965 e ad essa furono attribuiti compiti meramente esecutivi necessari per coadiuvare l'insegnante di materie tecniche che faceva uso di laboratori.
Il AL quindi, non avrebbe mai potuto rispondere del delitto di falso contestato se non a titolo di concorso con il DE, poiché il delitto di cui all'art. 476 c.p. è un reato proprio che può essere commesso soltanto da pubblici ufficiali.
Il giornale del professore contrariamente al registro di classe non può essere considerato atto pubblico ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 476 c.p.. In effetti il registro di classe è in dotazione obbligatoria a ciascuna classe scolastica sia nel caso di scuole statali che di quelle legalmente riconosciute o pareggiate ed ha tutti i requisiti dell'atto pubblico, in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti ed obblighi attraverso la quotidiana documentazione della presenza (Cass. 4 febbraio 1997 n. 790, Zaro + uno, rv. 208196). Esso fu istituito nel 1924 dal RD citato, contrariamente al giornale del professore e successivamente venne meglio disciplinato da altre norme legislative e regolamentari.
Esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nelle sue tappe di percorso giornaliero e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano, immediato, di comunicazione reciproca e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta nel corso dell'anno scolastico.
Ben diversa è la natura e la funzione del giornale del professore, che, è bene ricordarlo, non fu ritenuto essenziale alla attività di insegnamento, tanto è vero che non fu istituito con il RD 965124 citato, ma soltanto con disposizioni successive.
Ed in effetti il giornale del professore, anche se divenuto obbligatorio ha conservato questo carattere di non essenzialità, prima sottolineato dal momento che tutte le vicende rilevanti per la vita scolastica - presenze, compiti assegnati, atti di indisciplina degli alunni - vanno annotati sul registro di classe e non su quello del professore.
Esso è stato introdotto principalmente per una esigenza di controllo burocratico sulla attività dell'insegnante e non come strumento utile alla attività didattica.
Strumento di controllo, peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l'attività dell'insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto un profilo quantitativo che qualitativo, mentre l'attività dell'insegnante può essere giudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto.
La stessa circolare n. 167 del 27 maggio 1993, che riproduce sul punto alcuni documenti normativi precedenti ed in particolare la C.M. 252/78 punto cinque, chiarisce che è opportuno che tale registro contenga "l'annotazione delle osservazioni sul processo di apprendimento dell'alunno , in modo da consentire al docente di riferire in modo significativo e puntuale al Consiglio di classe in sede di espressione di giudizi trimestrali" e finali. Va altresì notato che tali annotazioni e valutazioni non vanno più riportate nelle schede, essendo mutato il sistema di valutazione degli alunni.
Cosicché risulta evidente che la funzione primaria del giornale del professore è quella di costituire un promemoria per il docente di tutte le attività espletate nel corso dell'anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, in modo che con maggiore precisione e semplicità si possano svolgere i consigli di classe. È, peraltro, del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà, forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro.
Si vuol dire, cioè, che il giornale del professore non è un atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dell'atto amministrativo che è costituito dallo scrutinio, o meglio dai verbali di scrutinio.
E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell'obbligo è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell'alunno e non sulle singole prove, cosicché l'annotazione più o meno completa riportata sul giornale del professore in relazione alla singola prova non appare assolutamente rilevante.
La scorretta tenuta del giornale del professore potrà eventualmente esporre l'insegnante a note di demerito e ad un giudizio disciplinare, ma non potrà mai incidere sulla validità della valutazione finale dello alunno e lo stesso docente, in effetti, non è vincolato nella espressione del giudizio finale dalle annotazioni del giornale del professore, come si può facilmente dedurre dalle norme che dettano i criteri di valutazione degli alunni nelle scuole dell'obbligo.
Da tutto quanto precede risulta evidente che il giornale del professore non possiede i requisiti necessari per essere considerato un atto pubblico al fini della legge penale, perché non rappresenta una estrinsecazione dell'attività della P.A. e, più specificamente, non ha attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazione di fatti ed operazioni inerenti all'attività ed agli scopi della stessa.
Le conclusioni raggiunte consentirebbero di risolvere i ricorsi e, tuttavia appare opportuno soffermare l'attenzione su un altro aspetto rilevante.
In fatto è accaduto che il DE, dopo avere annotato sul giornale del professore un giudizio di sufficienza su un lavoro svolto dall'alunno EJ YL, apprese che, in effetti, il lavoro fu completato dall'assistente AL a causa delle numerose assenze dell'alunno.
Il DE mutò, allora, opinione e, prima di riferire la sua complessiva valutazione al Consiglio di classe del 13 giugno 1993, apportò sul suo Giornale la modifica ritenuta necessaria. Cancellò il precedente giudizio ritenuto erroneo e sostituì il nuovo giudizio formulato dopo avere appreso circostanze prima a lui ignote.
Appose anche la sua firma a margine della correzione per "giustificare" la cancellatura.
Ed allora devesi parlare di correzione più che di alterazione;
correzione avvenuta senza il rispetto della procedura prevista dalla legge per la correzione degli atti pubblici, ammesso che tale dovesse essere considerato il giornale del professore, fatto che deve essere escluso, come si è già detto e, quindi irrituale ma ciò non vale a trasformare quella condotta in un reato.
È vero infatti, che il dolo richiesto nel delitti di falso è generico e, quindi è sufficiente la consapevolezza della immutatio veri e non appare necessario secondo la giurisprudenza, l'animus nocendi vel decipiendi, ma ciò ovviamente, non significa che il dolo sia in ripresa e ricorra per il solo fatto che una alterazione si sia verificata.
Esso deve essere rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Nel caso di specie il DE ha commesso una leggerezza correggendo una sua precedente valutazione in modo non conforme alle leggi che disciplinano la correzione degli atti pubblici, ma assolutamente non è ravvisabile nel suo comportamento la volontà di alterare la verità per fare apparire una situazione diversa da quella esistente in re.
Anche sotto tale profilo i ricorsi appaiono, pertanto, fondati. Appare superfluo l'esame degli altri motivi di gravame, anche se è necessario rilevare che la motivazione in ordine al concorso del AL nel reato proprio contestato al DE appare del tutto carente.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato ai due ricorrenti non costituisce reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 5 marzo 1999