Sentenza 12 dicembre 2000
Massime • 1
L'incompletezza di una attestazione dà luogo ad una falsità ideologica ogniqualvolta il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza. (Fattispecie in tema di falsità ideologica e violata consegna commesse da carabinieri, i quali, comandati in servizio di scorta e traduzione di un detenuto, non avevano seguito l'itinerario assegnato, consentendo, in tal modo, al predetto di incontrarsi con un familiare, ed avevano quindi omesso di dare atto, nella relazione di servizio, della avvenuta deviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/12/2000, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI BRUNO - Presidente - del 12/12/2000
1. Dott. COGNETTI CARLO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EBNER VITTORIO GLAUCO - Consigliere - N. 2024
3. Dott. NAPPI ANIELLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI CO - Consigliere - N. 021147/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di POTENZAnei confronti di:
1) RZ NC N. IL 12/03/1968
2) ET DO N. IL 24/06/1957
3) AR CO N. IL 03/01/1949
4) AC US N. IL 01/03/1964
5) EO VI N. IL 09/02/1965
avverso SENTENZA del 02/12/1999 CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI CO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M. De Sandro che ha concluso per l'a.c.r. in accoglimento del ricorso del P.G.;
rigetto dei ricorsi degli imputati.
Con la sentenza sopra menzionata veniva parzialmente riformata quella del Tribunale di Matera, con cui i carabinieri TU CE, TT EO, AR CO, AL PP e DD IO erano stati ritenuti responsabili, tra l'altro, di concorso nei reati di falso (artt. 61 n. 2, 110, 112, 479 e 476 c.p.) e di violata consegna (artt. 110, 112 c.p. e 47, n. 2, e 120, co. 1 e 2, c.p.m.p.): comandati per il servizio armato di scorta e traduzione di alcuni detenuti, violavano la consegna ricevuta, deviando dall'itinerario loro assegnato (autostrada Trani - Taranto, s.s. 106, autostrada Lamezia - Palmi) all'altezza di Nova Siri, ove effettuavano una deviazione fino al ristorante gestito da IP LV, zio del detenuto IP CO, cui consentivano di avere un colloquio con i suoi familiari e altre persone estranee, omettendo poi di fare menzione della deviazione e della sosta nel descrivere le operazioni compiute e l'itinerario seguito. Appunto il reato di falso veniva ritenuto insussistente dalla corte di merito. Ricorre contro tale assoluzione il procuratore generale presso la corte d'appello, denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 479 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione: il falso era diretto, come risultava dalla contestata aggravante del nesso teleologico, proprio ad assicurare agli imputati l'impunità dagli illeciti commessi, impedendo il controllo sulla ritualità e legittimità degli atti compiuti.
Anche gli imputati TU, TT, AR e DD ricorrono contro la condanna. I primi tre denunciano la violazione dell'art. 120 e, quanto ai ricorrenti TT e AR, anche dell'art. 112 c.p.m.p.: l'ordine di servizio era finalizzato solo al risultato e non imponeva comportamenti ben individuati quanto alle modalità di esecuzione. affidate alla discrezionalità degli operatori e, anzi, del caposcorta TU, sì da escludere il concorso degli altri ricorrenti. In questo senso si articola anche il ricorso dell'DD, che, siccome non addetto al nucleo traduzioni e inserito nella scorta all'ultimo momento, non poteva essere a conoscenza delle norme per i servizi di traduzione e, del resto,, neppure si era mosso dall'interno del mezzo militare durante la sosta contestata. L'DD rileva, peraltro, come il ricorso del P.G. quanto al reato di falso sia inammissibile, consistendo in una mera rilettura diversa dei fatti.
I ricorsi degli imputati sono inammissibili perché manifestamente infondati e, alla stregua della motivazione, privi di specificità:
invero, si asserisce genericamente che l'ordine di servizio conteneva soltanto una direttiva di risultato, mentre, come si precisa nella riportata motivazione, esso indicava anche il tragitto da percorrere. Che esso fosse a conoscenza di tutti, anche del carabiniere DD pur chiamato in servizio all'ultimo momento, e che ciascuno - non solo il caposcorta - avrebbe potuto impedire l'accaduto, e ha invece consentito all'eccezione alla regola, è valutazione in fatto, correttamente motivata e perciò incensurabile in sede, di legittimità.
Il ricorso del P.G. è, invece, ammissibile, proponendo non semplicemente una rilettura del fatto, come dedotto dal ricorrente DD, ma un riesame della questione di diritto, risolta dalla corte nel senso che l'incompleta attestazione in oggetto (omessa menzione della sosta in Nova Siri per consentire il colloquio di un detenuto con i familiari) non era tale da provocare la negazione dell'enunciato dello specifico contenuto, per cui la relazione dell'ordine di servizio era stata formata. Tale principio è erroneo perché l'incompletezza di un'attestazione dà luogo a una falsità ideologica ogni qualvolta il contesto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza (cfr. Cass. 24/06/1996, n. 7719, rv 205550). Nella specie, rapportandosi la relazione alle disposizioni dell'ordine di servizio che indicava anche il tragitto da seguire per la traduzione, l'omessa menzione della deviazione della sosta può assumere il significato di negazione della sua esistenza e, quindi, di (falsa) perfetta esecuzione dell'ordine: è idonea, quindi, ad alterare o modificare il contenuto dell'atto facendolo apparire agli organismi di controllo conforme alla direttiva impartita.
Alla stregua di tale principio si impone un nuovo esame, cui, previo annullamento della sentenza sul punto, si dedicherà la corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
La corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali ed inoltre ciascuno a quello della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende. In accoglimento del ricorso del procuratore generale, annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame alla corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001