Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2020, n. 10235
CASS
Sentenza 10 novembre 2020

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Massime1

Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio

Commentario1

  • 1Il “nuovo” giudizio abbreviato alla luce della Riforma Cartabia
    https://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/

    Il Codice di procedura penale, all'art. 438, definisce il rito abbreviato quale giudizio di merito sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, che ha luogo nell'udienza preliminare oppure in sede di conversione di un altro rito speciale. Questo rito, infatti, si caratterizza per l'esclusione del dibattimento, fase centrale del processo ove si procede alla raccolta e all'acquisizione delle prove nel contraddittorio delle parti, utilizzando a fini probatori gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari e che sono contenuti nel fascicolo del PM. Per questo motivo, prima della riforma "Carotti" (Legge 479/1999) la sua natura era quella di giudizio "allo stato degli atti" …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2020, n. 10235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10235
Data del deposito : 10 novembre 2020

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