Sentenza 10 novembre 2020
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria è configurabile quando la prova richiesta abbia i requisiti della novità e decisività, e, pertanto, presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio
Commentario • 1
- 1. Il “nuovo” giudizio abbreviato alla luce della Riforma Cartabiahttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Il Codice di procedura penale, all'art. 438, definisce il rito abbreviato quale giudizio di merito sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato, che ha luogo nell'udienza preliminare oppure in sede di conversione di un altro rito speciale. Questo rito, infatti, si caratterizza per l'esclusione del dibattimento, fase centrale del processo ove si procede alla raccolta e all'acquisizione delle prove nel contraddittorio delle parti, utilizzando a fini probatori gli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari e che sono contenuti nel fascicolo del PM. Per questo motivo, prima della riforma "Carotti" (Legge 479/1999) la sua natura era quella di giudizio "allo stato degli atti" …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2020, n. 10235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10235 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2020 |
Testo completo
10235-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO Presidente - Sent. n. sez. 2264/2020 UP 10/11/2020 SERGIO DI PAOLA R.G.N. 47807/2019 SERGIO BELTRANI CE TUTINELLI - Relatore - MARCO MARIA MONACO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LA LV nato a [...] il [...] EL AR nato a [...] il [...] D'GE CE nato a [...] il [...] LO EN nato a [...] il [...] LO AN nato a [...] il [...] NE AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CE TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti. sentiti i difensori che hanno così concluso: l'Avv. D'AMICO FELICIA in difesa di ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA
CONTRO
ILLEGALITÀ E LE MAFIE ANTONINO NE dopo lungo intervento la chiesto la corferma della sentenza impugnata e ha depositato in udienza le conclusioni Iscritte e la nota spese. L'avvocato PLACANICA CESARE in difesa di LA LV dopo lungo intervento ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato ARICO' GIOVANNI in difesa di LA LV dopo lungo intervento ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. L'avvocato MARLETTA GIUSEPPE in difesa di LO AN e NE AN dopo lungo intervento ha concluso per l'accoglimento dei motivi ricorso. L'avvocato SPIGARELLI VALERIO in difesa di EL AR dopo lungo intervento ha concluso per l'accoglimento dei motivi ricorso. L'avvocato GIANNINO' ANDREA in difesa di LO EN dopo lungo intervento ha concluso per l'accoglimento dei motivi ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26.6.2018 il Tribunale di Roma, preliminarmente rigettata la richiesta, già respinta dal GUP in sede di udienza preliminare e riproposta dalle difese degli imputati, di definizione con giudizio abbreviato subordinato all'esame della persona offesa, ha dichiarato i predetti imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti, e ritenuto il capo D assorbito nel capo E e la sussistenza del vincolo della continuazione ha condannato i ricorrenti alle pene ritenute di giustizia.
1.1.. Con provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Roma e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti contestate.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando i seguenti motivi.
2.1. Ricorso LA VA, nato a [...] il [...] con l'Avv. Tognozzi e Placanica.
2.1.1. Violazione degli articoli 56 629 codice penale, vizio di motivazione, mancata ammissione di prova decisiva, travisamento della prova in relazione alla dichiarata responsabilità penale. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe considerato solo parzialmente il contenuto del fascicolo processuale e non si sarebbe confrontata con i motivi di appello. Si richiama in particolare alla elaborazione giurisprudenziale da questa Corte al fine di individuare natura e caratteri del controllo di legittimità affermando che la motivazione avrebbe dovuto dare atto della presenza di una ricostruzione unica o migliore possibile per rilevare che a tale principio la Corte territoriale non si sarebbe attenuta. In particolare, i giudici del merito avrebbero contraddittoriamente affermato, da una parte, i profili di spregiudicatezza della persona offesa e, dall'altra, il fatto che tale menzognera personalità avrebbe dovuto essere considerata compatibile con la genuinità del narrato. In maniera altrettanto contraddittoria, si sarebbe preso atto delle incongruenze presenti nel compendio delle dichiarazioni accusatorie riportandole puramente semplicemente a imprecisioni conseguenti al passare del tempo pur trattandosi di errori che coinvolgevano anche circostanze pacifiche. In conseguenza di tali peculiarità, risulterebbe impossibile ricostruire in modo puntuale i rapporti di dare ed avere tra l'odierno imputato ed il AY fermo restando che quest'ultimo nemmeno avrebbe versato tutta la somma pattuita per l'acquisto delle vetture. Non sarebbe stata nemmeno adeguatamente considerata la testimonianza del teste di accusa IM TI che avrebbe smentito le dichiarazioni della medesima persona offesa e ha oltretutto dichiarato che in relazione all'incontro in considerazione del 13.7.2016: ".....che solo al mattino vi fosse stata una discussione animata, ma il pomeriggio più pacata, tanto da sembrare che le parti avessero trovato un accordo" (Cfr. trascr. ud 15.1.2018, pagg 158,159 e 160 richiamate in sede di ricorso). 3 Sarebbero poi ulteriormente significative, a testimonianza dei buoni rapporti fra le parti, le risultanze processuali che confermano l'esistenza di un rapporto commerciale in itinere tra l'odierno imputato e la persona offesa anche se portato avanti con modalità contrastate e - contrattualmente anomale. Il ricorrente segnala in particolare che del buon andamento dei rapporti ha anche riferito lo stesso AY (v. trascr. ud. 15.1.2018 pag 21) secondo dichiarazioni di fatto riscontrate dalle dichiarazioni (criticate in sentenza) del teste della difesa UA IO. Tutto ciò smentirebbe sia la presenza di intimidazioni sia la capacità di intimidazione dell'imputato e del suo gruppo riferita nelle sentenze di merito sia il fatto che l'imputato sia stato intimidito in concreto come del resto evidenziato dalla sentenza stessa che afferma che la persona offesa era in grado di resistere alle intimidazioni (cfr. sentenza appello pag 26 e 27). Erronea e infondata sarebbe inoltre la dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine alla fattispecie consumata di estorsione. L'ingiusto profitto - infatti - si sostanzierebbe in un assegno di 2000 Euro che nelle prime quattro dichiarazioni alla PG l'imputato aveva - - dimenticato e di cui la destinataria (EL AR) aveva fornito una valida giustificazione affermando essere la cauzione per l'uso di una autovettura restituita lo stesso giorno di emissione dell'assegno come del resto riscontrato dal teste IM. Sul punto, la Corte nemmeno si sarebbe confrontata con le doglianze articolate in appello.
2.1.2. Violazione degli artt. 56-629-393 cod pen e 192 cod proc e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il ricorrente ribadisce che non sarebbero state correttamente valutate le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa e gli ulteriori elementi desumibili dalle dichiarazioni dell'IM né sarebbe stata individuata la presenza di una effettiva trattativa avulsa da condizionamenti e da intimidazioni. In radice, non sarebbe nemmeno individuabile una somma indebita e un ingiusto profitto posto che le somme riguardavano il corrispettivo di auto compravendute e comunque l'imputato agiva nella ragionevole convinzione di ottenere una somma dovuta.
2.1.3. Violazione dell'art. art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 lugglio 1991, n. 203 (oggi art. 461bis. 1 c.p.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Secondo il ricorrente, il contenuto delle minacce rivolte al AY (riportato pedissequamente nei singoli capi di incolpazione) non espliciterebbe alcuna vis mafiosa ma si esaurirebbe piuttosto in "espressioni tipiche, frequenti nell'ambito della criminalità comune, che nulla aggiungono ad una condotta estorsiva, Inoltre, enfatizzata affermazione "io faccio parte della prima famiglia catanese" non qualificherebbe adeguatamente la minaccia come confermato dal fatto che nonostante l'imputato si fosse presentato spalleggiato da un numero crescente di persone - la parte offesa non aveva mai restituito niente. Inoltre, la circostanza che i fatti sono avvenuti ben lontano da д Catania e che la presunta persona offesa neppure ne aveva compreso appieno il significato dovrebbe escludere l'ipotizzabilità stessa dell'aggravante. Per altro verso, la Corte avrebbe dovuto anche considerare che l'imputato non ha mai riportato condanne per delitti di stampo mafioso.
2.2 Ricorso EL AR nata Roma il 07.10.1973 con l'Avv. Paolo Barone.
2.2.1. Violazione degli artt. 110 cod pen e 192 cod proc pen e vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per le condotte di cui al capo a). Secondo la ricorrente, mancherebbero riscontri individualizzanti a carico della donna e sarebbero state travisate e ingiustamente ritenute inverosimili le sue dichiarazioni a fronte di dichiarazioni altamente contraddittorie della persona offesa che ha anche affermato di non essere stato intimorito dalle frasi della EL. In sostanza, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente e logicamente argomentato in ordine alla ritenuta condotta partecipativa della EL all'episodio intimidatorio del 10/7/2016, sebbene costituisca un passaggio dirimente ed ineludibile per l'affermazione della responsabilità, potendosi nel caso di specie ravvisare al più una mera connivenza. Generiche e irrilevanti sarebbero le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato riguardanti la presenza della donna "nel contesto estorsivo non " essendosi la Corte puntualmente confrontata con le doglianze articolate in appello sul punto.
2.2.2. Vizio di motivazione in relazione alla dichiarata penale responsabilità per i capi D ed E dell'imputazione (episodi del 14 luglio 2016). Secondo la ricorrente, mancherebbe del tutto la credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa e sarebbe stato utilizzato un diverso metro nella valutazione delle identiche imprecisioni nelle dichiarazioni della persona offesa e dell'imputato. In particolare, in relazione alla dazione dell'assegno di 2000 €, l'imputata - riscontrata dal teste IM (la cui credibilità sarebbe stata affermata in maniera ondivaga) - ha più volte evidenziato che si trattava della parziale restituzione di un deposito cauzionale per il noleggio di una Fiat 500, contestualmente riconsegnata. Sul punto, contraddittoria sarebbe la svalutazione delle dichiarazioni del teste IM e la valorizzazione delle imprecisioni di quanto riferito dall'imputata.
2.2.3. Violazione dell'art. 629 cod pen e vizio di motivazione in ordine alla dichiarata responsabilità in ordine al capo E). In ordine alla dazione dell'assegno di 2000 € del 14 luglio 2016, la ricorrente contesta anche che la stessa persona offesa, che colloca la dazione dell'assegno in un momento antecedente rispetto alla condotta violenta posta in essere dal LA. Per altro verso, la dedotta causale dell'assegno sarebbe riscontrata anche dalla contestuale riconsegna della vettura presa a nolo. Di conseguenza, le risultanze processuali avrebbero dovuto portare a ritenere che la cifra richiesta al KRAYEM il giorno 14 luglio 2016 fosse relativa alla restituzione della cauzione e, cioè, legata ad una pretesa di denaro legittima.
2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti applicativi dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152/91. 105 f La ricorrente ripropone le medesime considerazioni proposte dal LA nell'omologo motivo.
2.2.5 Motivazione apparente in ordine al mancato sconto di pena previsto dall'art. 442 cod proc pen. La ricorrente afferma che il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato alla escussione della persona offesa sarebbe illegittimo e ingiustificato perché l'istruttoria dibattimentale avrebbe, invece, dimostrato la assoluta necessità dell'escussione medesima. Sul punto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la legittimità del rigetto sulla presenza in atti di verbali completi e contenenti tutti gli elementi e le contraddizioni su cui giudicare. Infatti - afferma la ricorrente l'escussione era indispensabile al fine di verificare la credibilità di tale soggetto.
2.3 Ricorso D'GE VI nato a [...] l'[...] con l'Avv. Ragonese.
2.3.1. Violazione degli artt. 393, 42, 110 e 629 cod pen e 125,192, 546 cod proc pen e vizio di motivazione in ordine alla omessa derubricazione dei fatti ascritti al D'GE in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La difesa afferma che il D'GE era estraneo al rapporto contrattuale e nemmeno aveva consapevolezza del fatto che il LÀ non fosse titolare di una pretesa azionabile. Qualificante al proposito sarebbe il fatto che il D'GE aveva intimato al proprio interlocutore di restituire i mezzi e non anche di procedere al loro pagamento (pag. 45 e 46 sentenza) così palesando la convinzione di agire per l'esecuzione di un rapporto contrattuale azionabile.
2.3.2. Violazione degli articoli 81, 629 cpv cod pen e 125,192 e 546 cod proc pen per effetto dell'unicità dell'azione in relazione alle condotte contestate ai capi da A) ad E). Il ricorrente afferma che la Corte avrebbe ingiustificatamente affermato la diversità di contenuti nelle richieste avanzate al AY, tutte invece finalizzate, anche nelle ricostruzioni operate in sentenza, all'ottenimento del prezzo delle autovetture o delle autovetture medesime e quindi tutte aventi ad oggetto la definizione del rapporto contrattuale sorto con la consegna delle auto.
2.3.3. Violazione dell'art. 606 lettere b) c) ed e) cod proc pen in relazione all'alt. 416 bis.1 cod pen 192, 125 e 546 cod proc pen e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante del metodo mafioso. Il ricorrente afferma che: - dichiararsi (il FR) catanese non evoca la mafiosità di colui che tale affermazione ha reso;
-la mafiosità non può ritenersi evocata dalla richiamata "catanesità" (così il ricorso) della propria famiglia;
- l'evocazione della appartenenza a famiglia catanese risulta avvenuta a Roma e quindi in ambito territoriale lontano dall'ambito di azione della evocata e presunta cosca;
2.3.4. Violazione degli artt. 628 cod pen, 192, 125, 546 cod proc pen e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta del D'GE della fattispecie del 18 luglio 2016 in termini di violenza privata o minacce e lesioni. E La difesa afferma in sostanza che il D'GE avrebbe aggredito il AY perché lo stesso non si era determinato alla definizione dell'accordo con il FR, costringendoli a fare ritorno da lui ripetutamente senza che vi fosse alcuna relazione tra l'aggressione medesima e i beni della persona offesa.
2.4. Ricorso LO NI con l'Avv. GE Bucci .
2.4.1. Mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si limiterebbe a mere formule di stile senza fornire un preciso contributo logico- giuridico a conferma di quanto già esposto dai primi Giudici,sia in punto responsabilità sia in punto sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Sarebbe stata infatti sopravvalutata e travisata la soggettiva percezione della persona offesa in ordine alla mera presenza passiva dell'imputato sul luogo dei fatti che per altro verso sarebbe stata irrilevante perché non necessaria.
2.4.2. Violazione dell'art. 114 cod pen e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della partecipazione di minima importanza non avendo il ricorrente avuto alcun atteggiamento sia pur parzialmente agevolativo, ragione per cui il contributo causale risulterebbe essere stato del tutto trascurabile.
2.4.3. Errata applicazione dell'art. 7 D.L. 152/91. La difesa rileva che il LO risulta essere stato presente solo nell'episodio del 14.7.16 in occasione del quale il FR non pronunciò a differenza che in precedenti episodi non - conosciuti dal ricorrente - frasi che evocassero la propria appartenenza a consorterie mafiose. Mancherebbero quindi i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in parola a carico del ricorrente.
2.4.4. Violazione dell'art. 442 cod proc pen in relazione al mancato riconoscimento della riduzione per l'illegittimo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Il ricorrente svolge considerazioni sovrapponibili a quelle svolte dal LA e dalla EL nell'omologo motivo proposto. .
2.5 Ricorso LO NI con l'Avv. Andrea Maria Giannino.
2.5.1. Erronea applicazione degli artt. 110 e 629 c.pe vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità relativamente al capo E (assorbito nel capo D) della rubrica. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare dei riscontri probatori favorevoli al ricorrente. In particolare, sarebbe stato ignorato che La persona offesa ha reso più versioni di quanto accaduto, affermando in • dibattimento, diversamente da quanto dichiarato il 14/07/16 e il 16/07/16, di aver visto solo che il FR fece entrare il LO all'interno del bar e di non aver notato ciò che facevano i soggetti seduti al tavolo. Non vi è prova che il LO NI, partito da Catania la sera del 13.07.2016 per • recarsi a Roma unitamente a LO CE e al Fagone, per una "visita" presso 7 l'esercizio commerciale della persona offesa (così testualmente il ricorso), abbia avuto contatti telefonici con l'imputato così come le persone che con lui si trovavano. - nonI tre giunti nel bar dove già si trovavano gli altri imputati e la persona offesa • si sono mai avvicinati al tavolo presso il quale si svolgeva la discussione tra il FR e il AY, non hanno mai proferito alcuna minaccia, non è stata fornita prova di un qualsiasi comportamento "poco consono" all'interno dell'esercizio commerciale, né è emersa la prova che avrebbero potuto cogliere ciò che stesse accadendo all'esterno. Il LO ha partecipato solo all'incontro del 14.07.2016 - senza peraltro assumere un • ruolo attivo mentre alle "visite" precedenti e successive alla succitata data hanno - partecipato, sempre e soltanto, il FR, la ON ed il D'GE. Le minacce all'incolumità personale della vittima e dei suoi familiari;
l'evocazione . dell'appartenenza ad una famigerata consorteria mafiosa;
le aggressioni violente del 18/07/16; le trattative e le minacce successive finalizzate alla consegna delle tre autovetture, per come emerge dalle stesse dichiarazioni della parte offesa, sono estranee alla condotta del ricorrente. Non vi è prova che il LO sapesse alcunchè dei rapporti pregressi tra imputato e • persona offesa. Mancherebbe quindi la prova di un qualsivoglia contributo agevolativo.
2.5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione della condotta nell'alveo dell'art. 393 c.p. Secondo il ricorrente, il fatto reato contestato rientrerebbe a pieno titolo nell'alveo del delitto di ragion fattasi perché nascente da un pregresso rapporto commerciale fondato sulla compravendita di auto posto che il FR ebbe ad acquistare le autovetture dalla Monaco MO per un valore di € 71.000,00, pagandole con assegni intestati al padre GN, e le ha rivendute al AY per la somma di € 80.000,00, con un plus valore di € 9.000,00 quale ricavato dalla vendita.
2.5.3. Erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 D. L. 152/91, oggi art. 416 bis co. 1 bis. La difesa rileva che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito la prova oltre ogni ragionevole dubbio della conoscenza da parte del ricorrente dell'evocazione di consorterie criminali operate da parte del FR negli incontri precedenti al 14.07.16 e che anche nell'unica occasione nella quale l'odierno ricorrente era presente, non è stato fatto alcun richiamo a qualsivoglia consorteria criminale, né si può ritenere che le eventuali minacce proferite dal FR dell'utilizzo di un coltello potessero in alcun modo richiamare la partecipazione dello stesso, o di altri presenti, ad una non meglio specificata organizzazione dedita al malaffare.. 2.5.4. Mancanza di motivazione per la mancata applicazione della diminuente per l'illegittimo rigetto del giudizio abbreviato condizionato in conseguenza della palese necessità di chiarire la presenza di radicali contraddizioni nelle varie e successive dichiarazioni della persona offesa in ordine all'unico episodio in cui il ricorrente risulta coinvolto.
2.6 Ricorso LO CE con l'Avv. Giuseppe Marletta del Foro di Catania.
2.6.1. Erronea applicazione degli artt. 110 e 629 c.pe vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità relativamente al capo E (che ha assorbito il capo D) della rubrica.
2.6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione della condotta nell'alveo dell'art. 393 c.p.
2.6.3. Erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento dell'aggravante ex art. 7 D. L. 152/91, oggi art. 416 bis co. 1 bis.
2.6.5. Mancanza di motivazione per la mancata applicazione della diminuente per l'illegittimo rigetto del giudizio abbreviato condizionato in conseguenza della palese necessità di chiarire la presenza di radicali contraddizioni nelle varie e successive dichiarazioni della persona offesa in ordine all'unico episodio in cui il ricorrente risulta coinvolto. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo del ricorso proposto da LO CE con l'Avv. Marletta risultano del tutto sovrapponibili ai motivi proposti da LO NI nel ricorso a firma dell'Avv. Giannino.
2.6.4 Erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento dell'aggravante contestata dell'aver commesso il fatto durante la latitanza ex art. 61 n. 6 cod pen.. Secondo la difesa, l'istruttoria dibattimentale avrebbe acclarato in modo incontrovertibile che il LO CE, al momento del proprio arresto avvenuto in data 08.08.16 presso un centro commerciale catanese, non era latitante. Infatti, a suo carico, vi era una sentenza definitiva di condanna per una rapina aggravata commessa nel 2007; purtuttavia, tale sentenza era stata inserita nella banca - dati SDI ma la pubblica accusa non avrebbe fornito alcuna prova che la stessa sia stata notificata all'odierno appellante come risulterebbe confermato dal teste Zito all'udienza del 12.02.18 ("in banca - dati SDI, risulta l'inserimento di questo provvedimento, come, diciamo, da eseguire ... quindi non esiste alcun elenco in cui è inserito LO CE").
2.7. Ricorso NE CE con l'Avv. GE BUCCI .
2.7.1. Mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza di un concorso ex art. 110 cod pen. La difesa contesta che non sarebbe nemmeno comprensibile quale interesse possa avere avuto il ricorrente in relazione ai fatti in contestazione nemmeno potendosi ritenere provata l'appartenenza dei tre soggetti venuti da Catania ad una "consorteria mafiosa". Posto che il collaboratore di giustizia, TE LÀ, fratello di VA, pur essendo intraneo alla cosca afferma di non conoscere il NE. Inoltre, il NE risulta essere stato presente nell'unica occasione del 14 luglio, non vi è prova di alcun collegamento diretto o indiretto tra il NE ed il LÀ e con quanto da questi posto in essere. Per altro verso, la sentenza ometterebbe di considerare l'assoluta inutilità e illogicità dell'apporto del NE e il carattere del tutto passivo della condotta addebitatagli д o 2.7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per errata applicazione dell'aggravante dell'art. 7 L. 1991 n. 203. La difesa rileva che il NE risulterebbe essere stato presente solo nell'episodio del 14.7.16 in occasione del quale il LÀ non pronunciò - a differenza che in precedenti episodi non conosciuti al ricorrente - frasi che evocassero la propria appartenenza a consorterie mafiose. Mancherebbero quindi i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante in parola a carico del ricorrente.
2.7.3. Violazione dell'art. 442 cod proc pen in relazione al mancato riconoscimento della riduzione per l'illegittimo rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Il ricorrente svolge considerazioni sovrapponibili a quelle svolte dal LA nell'omologo motivo proposto e da LO NI nel ricorso a firma dell'Avv. Bucci. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati.
2.1. Il primo profilo da affrontarsi in via preliminare attiene alla contestata legittimità del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato e alla conseguente richiesta di recupero dello sconto di pena conseguente alla scelta del rito. Sul punto, sussiste specifica e congrua motivazione da parte della Corte territoriale ("Nel caso in esame, già in sede d'indagine erano state raccolte le diverse versioni rese dalla persona offesa e dagli imputati, oltre che da gran parte delle persone a conoscenza dei fatti, e, pur considerando la limitata conoscenza dell'attività svolta nelle indagini preliminari a disposizione del Giudice del dibattimento, costituita dalla lettura dei-verbali effettuata nel dibattimento, integralmente o a seguito di contestazioni, esistevano già tutti gli elementi necessari e sufficienti per valutare l'attendibilità dei dichiaranti. Non è pertanto ravvisabile il presupposto della novità della prova richiesta, né può utilmente richiamarsi il criterio sussidiario della valutazione degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, tanto più che, a parere di questa Corte, hanno confermato l'ipotesi accusatoria.").
2.1.1. Va ribadito che, in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" allorquando risulti indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della regiudicanda (SU, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175). Peraltro, ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, insussistente nel caso concreto, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio (Sez. 5, n. 600 del 14/11/2013, V., Rv. 258676). Per tali ragioni, il giudice dibattimentale che debba sindacare il provvedimento di rigetto, deve operare una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e 10 б decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria La mancanza, constatata ex ante, dei requisiti dell'incompletezza dell'informazione probatoria in atti ovvero della necessità e decisività anche di una sola delle prove ulteriori richieste dall'imputato per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda", giustifica il rigetto dell'istanza. Alla stregua di quanto precede, le doglianze articolate sul punto dai ricorrenti debbono ritenersi aspecifiche, in quanto si limitano a predicare l'utilità delle prove proposte senza indicare in qual modo quelle prove avrebbero potuto incidere su specifici argomenti effettivamente utilizzati dai giudici di merito a fini decisori. Per altro verso, le medesime doglianze risultano manifestamente infondate in quanto appare correttamente valutata la valenza della riferita completezza delle dichiarazioni della persona offesa raccolte in sede di indagine anche in relazione alla presenza di eventuali contraddizioni e al fatto che risultavano raccolti in sede di indagine tutti gli elementi per valutarne la coerenza intrinseca ed estrinseca. Inoltre, secondo un giudizio ex post, la valutazione degli esiti della disposta escussione dibattimentale risulta - come correttamente affermato dai giudici del merito evidenziare ulteriormente una sostanziale sovrapponibilità delle dichiarazioni rese anche in quella sede. L'affermazione della necessità di sentire comunque la persona offesa per valutarne l'attendibilità risulta infine essere non coerente con la natura stessa del giudizio abbreviato in primo grado.
3.1. Quanto alle contestazioni in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e alla relativa credibilità, deve premettersi che il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono costituire fonte probatoria esclusiva e determinante dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, laddove la loro attendibilità intrinseca sia confermata attraverso il rigoroso vaglio delle garanzie procedurali emergenti dalla progressione processuale, senza la necessità di reperire i riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 2 -, Sent. n. 41751 del 04/07/2018 Rv. 274489-01).
3.1.1. Nel caso di specie, risultano essere stati in concreto considerati i profili di credibilità intrinseca del dichiarante sotto il profilo soggettivo sussistendo nel combinato disposto delle sentenze di merito una implicata ed esplicita una valutazione delle facoltà psichiche, della personalità del dichiarante, della genesi della scelta di adire l'Autorità giudiziaria, delle spinte psicologiche alla base delle dichiarazioni. E 'infatti correttamente valorizzata la mancanza di effettivi indici tali da far ritenere ragioni di pregiudizio o preordinazione. Infatti, la scelta di adire l'Autorità giudiziaria è stata logicamente ritenuta conseguenza della ritenuta insostenibilità della situazione creatasi in seguito a richieste accompagnate da esplicite minacce che come si vedrà in seguito risultano essere mosse da soggetto che non aveva alcuna legittimazione o titolo. E' stato inoltre correttamente segnalato come "l'ipotesi che egli avesse deciso di calunniare gli 11 f imputati per trattenere le autovetture da essi ottenute senza pagarne il corrispettivo appare priva di fondamento logico giuridico, ove solo si consideri che (...) avrebbe sicuramente richiamato l'attenzione degli inquirenti sulle anomale modalità di svolgimento delle proprie attività commerciali, che non aveva alcun interesse a suscitare." In questo ambito, le motivazioni che hanno determinato la denuncia risultano pienamente lineari e la valutazione delle spinte psicologiche appaiono pienamente coerenti alla posizione della P.O. Tale aspetto permette di ritenere la piena logicità della valutazione la sostanziale mancanza di immediatezza, dovendosi considerare che un disperato tentativo di uscire da una esposizione creditoria non solo illecita ma anche insostenibile.
3.1.2. Deve del resto considerarsi come rapportando le dichiarazioni rese nelle diverse sedi, vi sia una ricostruzione dei fatti sostanzialmente univoca nonostante sporadiche difficoltà di ricostruzione - comunque segnalate dai giudici del merito e logicamente valutate all'esito di cuna considerazione dell'intero contenuto del fascicolo processuale. Sotto tale aspetto, deve ritenersi esistente anche una sostanziale reiterazione delle dichiarazioni stesse, comunque significativa per la valutazione di attendibilità. Sussiste inoltre un favorevole giudizio di attendibilità intrinseca oggettiva delle dichiarazioni medesime essendo stati valorizzati nel provvedimento impugnato e nel provvedimento di primo grado i profili di logicità, articolazione, univocità e verosimiglianza: del racconto del dichiarante.
3.1.3. Quanto al raccordo fra quanto narrato dalla P.O. e gli atti versati nel fascicolo del PM, deve rilevarsi la presenza di elementi non solo di coerenza intrinseca, ma veri e propri riscontri rispetto a quanto riferito, costituiti in particolare dalle intercettazioni da cui è stato possibile desumere che l'imputato LA non è mai stato parte di un contratto di acquisto delle automobili de quibus nè ne richiedeva prezzo o restituzione in rappresentanza o su delega dell'effettivo proprietario. Tali elementi risultano essere coerenti con la versione fornita dalla persona offesa che nonostante l'ovvia considerazione che la vicenda si è sviluppata tra soggetti quanto al carattere indebito e minaccioso delle richieste -non certo adamantini è risultata subite - pienamente riscontrata.
3.1.4. Sempre sotto tale aspetto, risultano linearmente valutati tutti gli elementi di asserito contrasto che i ricorrenti avevano già denunciato in sede di appello.
3.1.5. In particolare, risultano valutate sia le dichiarazioni IM che le dichiarazioni UA. Quanto al primo, la Corte ha adeguatamente segnalato la presenza di una sostanziale coerenza e logicità delle dichiarazioni rese anche in relazione alle discrasie segnalate dalla difesa. Si veda in particolare il paragrafo 3.2 della sentenza impugnata in cui si spiega il significato del riferimento a tali dichiarazioni fatte dalla persona offesa e il successivo paragrafo 3.6. in cui la Corte territoriale fornisce una adeguata spiegazione del significato della attività del medesimo teste in qualità di guardiano, secondo l'espressione usata nelle dichiarazioni in atti. Nello stesso 12 Ө paragrafo, si dà anche adeguatamente atto della descrizione dello stato d'animo della persona offesa in relazione ai contatti con gli imputati . Quanto invece alle dichiarazioni UA, la Corte ha adeguatamente valutato punto per punto le dichiarazioni stesse, ha evidenziato come il contenuto delle stesse fosse pienamente coerente alle dichiarazioni della persona offesa (si vedano pagina 36 e seguenti).
3.1.6. Quanto alla posizione EL, la Corte ha adeguatamente evidenziato la portata logica della costante presenza della donna all'atto delle richieste estorsive, la assoluta incoerenza tra la proposta giustificazione della dazione patrimoniale avvenuta a mezzo assegno in ragione del fatto che sarebbe l'unico episodio in cui vi sarebbe stato l'effettivo versamento di una cauzione che peraltro non trova conferma in nessun altro atto processuale;
ha correttamente valutato le le contraddizioni nelle dichiarazioni della donna sul punto (si veda in particolare pagina 32 e seguente), il carattere menzognero delle dichiarazioni alla luce delle conversazioni intercettate col MONACO e degli accertamenti di PG.
3.1.7. Quanto alla posizione D'GE, risultano correttamente indicati gli elementi qualificanti il contestato reato in relazione al contenuto sia della parte offesa che del teste IM peraltro in ordine a condotte nemmeno compiutamente contestate nella loro materialità. Nemmeno si può dubitare al proposito della consapevolezza della situazione in cui le plurime condotte si inserivano e al chiaro collegamento con condotte precedenti e successive anche di altri soggetti.
3.1.8. Quanto ai ricorrenti NE e LO CE e NI, sussiste una valutazione logica e congrua da parte della Corte territoriale della rilevanza degli apporti e della finalizzazione della presenza con il LA per rafforzarne la capacità intimidatoria anche per effetto della considerazione di riferite minacce ad opera di LO NI e LO CE (quest'ultimo in conseguenza di un riferimento al particolare difetto fisico all'occhio), della presenza del NE a episodi di minaccia avvenuti all'interno del bar, degli esiti dei tabulati telefonici che evidenziano spostamenti dei tre imputati non coerenti con la dedotta diversità di fini, della generale illogicità della ricostruzione alternativa fornita. Proprio tali ultime valutazioni escludono alcuna sopravvalutazione delle dichiarazioni della persona offesa e risultano coerenti alla finalità intimidatoria delle condotte affermata da costui.
3.1.9. Ancora, sempre con riferimento ai profili di coerenza delle dichiarazioni della persona offesa con il rimanente compendio del fascicolo processuale, risulta non indifferente la presenza di motivazione specifica e ampia anche in relazione al contenuto delle intercettazioni che, ancora più, in particolare con riferimento alle posizioni EL e LA rendono palesemente stridenti profili di incoerenza e la presenza di una specifica attivazione al fine di concordare ex post una versione da rendere agli inquirenti unitamente agli altri soggetti coinvolti nella vicenda, non ultimo il MONACO.
3.2. Di fatto, dunque, la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che -a loro volta -non hanno evidenziato alcun profilo di effettivo contrasto 13 con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Stanti queste premesse, le residue doglianze dei ricorrenti, per lo più attinenti a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutata in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, De Ritis e altri, Rv. - 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342. 4. Quanto alla contestata presenza di una pluralità di azioni, deve rilevarsi che le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere appaiono essere caratterizzate da apporti offerti - in tempi diversi - da soggetti diversi;
risultano caratterizzate da richieste in parte differenti e in considerazione della corretta valutazione da parte dei giudici del merito delle modalità di realizzazione e dell'elemento temporale, appaiono dotate di una propria completa individualità, il che impedisce di poter considerare sussistente un unico conato volitivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7555 del 22/01/2014 Rv. 258543 - 01) sussistendo fra l'altro sul punto un giudizio di fatto espresso con argomenti congrui, logici ed esaurienti.
5. Va in sostanza rilevato che le deduzioni operate dai diversi ricorrenti non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuna delle contestazioni mosse in appello, fornendo puntuale risposta a tutte le contestazioni, riportate in una analisi condotta partitamente in relazione alla singole posizioni e alle singole contestazioni, senza omettere alcuno dei dati informativi rilevanti. Le considerazioni in questo modo esplicitate non risultano formulate in modo contraddittorio o parcellizzante e quindi forniscono considerazioni che si sottraggono a ulteriore sindacato in questa sede rimanendo, come già accennato, al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Per converso, gli elementi di contrario segno proposti dalle difese degli imputati sono risultati essere la mera riproposizione di elementi già adeguatamente valutati e disattesi dalla Corte territoriale senza che in sede di ricorso sia stato indicato alcun elemento ulteriore idoneo ad intaccare la logicità dell'apparato motivazionale.
6. Infondata l'ulteriore questione relativa alla richiesta riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questa Corte ha evidenziato che ai fini della - ipotizzabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è qualificante il fine di esercitare un preteso diritto, da intendersi quale pretesa tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, qualora non sia possibile individuare la pretesa ovvero si tratti di pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria la condotta deve essere qualificata come estorsione (Sez. 2, Sent. n. 1901 del 20/12/2016 Rv. 268770-01). Allo stesso modo, si è al di fuori dei confini definiti dalla norma qualora violenze e minacce siano dirette a soggetti diversi dal 14 soggetto verso cui potrebbe legittimamente vantarsi la pretesa (Sez. 2, Sent. n. 5092 del 20/12/2017 Rv. 272017 01). Inoltre, il fine di esercitare un diritto rileva quale direzione - dell'elemento psicologico, da intendersi quale dolo specifico (Sez. 6, Sent. n. 41368 del 28/10/2010, Rv. 248715). Proprio la necessità di verificare l'effettiva finalizzazione dell'azione all'esercizio del diritto porta ad affermare l'estraneità all'ambito applicativo della norma di contestuali diverse finalità della condotta. In tal caso, i diversi perseguiti intenti come sopra richiamati vengono a qualificare l'effettivo scopo dell'esercizio della pretesa patrimoniale determinando l'estraneità della condotta al trasmodante svolgimento di una facoltà legittima. Nella struttura della norma infatti fine perseguito e legittimità della pretesa sono gli elementi specializzanti che determinano un trattamento sanzionatorio dell'esercizio arbitrario ben più favorevole rispetto alla generale fattispecie di estorsione. Quando vi sia una diversa finalità - anche solo concorrente alla base della attivazione dell'agente (ad esempio qualora vi sia il fine - di creare i presupposti per l'espansione della operatività sul territorio di un'associazione a delinquere), viene meno alla radice il perseguimento di una facoltà legittima che costituisce l'unico elemento che nel caso di specie è presupposto, fondamento e la ratio della previsione legislativa e determina l'incompatibilità con fini concorrenti (a differenza con quanto avviene in altre fattispecie caratterizzate dal dolo specifico come ad es. in ambito penale tributario).
4.1. Nel caso di specie, risultano plurimi profili che permettono di ritenere legittima, logica e coerente la motivazione del provvedimento impugnato in punto qualificazione delle condotte in termini di estorsione.
4.1.1. In particolare, il LA non risultava intestatario delle autovetture, non risultava essere delegato a riscuotere il prezzo di una compravendita - peraltro mai formalizzata da - parte del legittimo titolare, non risultava il soggetto che aveva pagato al rappresentante della società proprietaria l'anticipo relativo alla futura vendita. Da ciò consegue l'insussistenza di alcuna pretesa azionabile da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa.
4.1.2. In secondo luogo, quanto alle finalità concorrenti, non irrilevante risulta che i giudici del merito abbiano individuato fra le finalità della condotta - quello di espandere l'operatività della cosca di cui LA VA come ritenuto nelle sentenze di merito si dichiarava - - emissario in territori prima non interessati dalla relativa operatività. Non irrilevante il fatto che sia la Corte territoriale sia i giudici di primo grado abbiano valorizzato le dichiarazioni di LA TE, fratello di VA, che ha "lungamente riferito in sede di esame dibattimentale in merito alla costituzione di un sodalizio criminoso, formato da soggetti provenienti dall'area catanese, propaggine delle consorterie mafiose Santapaola-Carcagnusi, trasferitisi nel litorale del basso Lazio, considerandolo zona proficua per lo svolgimento delle loro attività perché non ancora infiltrata da gruppi di criminalità organizzata e dove non era nemmeno consueta la contestazione in sede giudiziaria dell'associazione per delinquere di stampo mafioso (...)" di fatto fornendo "spiegazione coerente della collocazione dei singoli episodi oggetto di valutazione in questa sede nell'ambito di un ben più vasto e pericoloso programma criminale, posto in essere allo scopo di acquisire il controllo del territorio laziale" Di qui la convinzione che "il supporto dei componenti della famiglia LO e dei loro sodali alle condotte preordinate da LA VA e condivise con la compagna ON AR e con il cugino D'GE VI non 15 2 fu affatto casuale, ma frutto di un pregresso accordo di alleanza stretto in ambiente carcerano tra LO AE e FR TE”, i quali avevano pattuito "un sostegno reciproco nel malaffare e nella soddisfazione delle esigenze personali dei componenti delle due famiglie rispettivamente rappresentate, all'ulteriore scopo di perseguire un controllo sul territorio laziale", approfittando del fatto che qui non si erano ancora insediate organizzazioni criminali di maggiore caratura ed era inferiore il rischio di subire pene elevate in caso di condanna, essendo inusuale la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 152/91. Tale progetto era stato condiviso da LA VA, unito al fratello da forti legami che andavano ben oltre il mero rapporto di parentela e si manifestavano con la piena adesione ad un progetto di vita comune." (cfr. pag. 10 e ss. della sentenza di appello e successivamente, in - punto utilizzabilità e attendibilità di tali dichiarazioni pag. 52 e ss. della medesima sentenza). Tali ultimi aspetti evidenziano la presenza di finalità concorrenti del tutto incompatibili con l'esercizio di pretese legittime.
4.1.3. Tali elementi qualificano sia la posizione del LA sia quelle del D'GE e dei LO. Infatti, sul punto, appare ampiamente sufficiente un rinvio alle dichiarazioni della persona offesa come già visto correttamente ritenute lineari, logiche, coerenti e credibili.
4.1.4. Nemmeno è possibile ritenere che il D'GE fosse all'oscuro della mancanza di un titolo legittimo risultando piuttosto qualificante il fatto che costui non potesse fare affidamento su alcun profilo, sostanziale o meramente apparente, da cui desumere la presenza di un titolo legittimo.
4.1.5. Quanto al NE e ai LO, deve richiamarsi sia la portata delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia come sopra richiamate sia la consapevolezza - emergente dagli atti H del collegamento delle proprie condotte con quelle degli altri soggetti sia -ancora una volta- la mancanza di alcun profilo che potesse giustificare l'affidamento sulla sussistenza di una pretesa legittima.
4.1.6. Quanto alla EL, risulta sostanzialmente qualificante il fatto che la donna si sia prestata ad veicolare le somme ottenute con modalità violente (e, come visto in precedenza, non sorrette da titolo legittimo) tramite la ricezione di assegni poi versati su conto ad hoc e che comunque la costante presenza della stessa in occasione delle plurime condotte del LA risulta rendere logicamente palese una piena conoscenza del carattere illecito delle richieste.
5. Infondate risultano le doglianze articolate da tutti i ricorrenti in ordine alla insussistenza del metodo mafioso. La prospettazione da parte del ricorrente LA dell'appartenenza alla "prima famiglia catanese" non appare in alcun modo ricollegabile a pretese collegate al lignaggio. I giudici del merito - sul punto - risultano avere valutato in maniera legittima, logica e congrua gli elementi desumibili dalla ricostruzione fattuale seguita e quindi il richiamare l'operatività di una "famiglia" operante sul territorio siciliano in collegamento con la dichiarata natura di "delinquente nato" del richiedente e con il tipo di conseguenze prospettate, la presenza di effettivi collegamenti familiari con una cosca operante nel territorio catanese, il fatto di essersi avvalso in alcune occasioni di soggetti effettivamente collegati a tale famiglia. Tali elementi risultano di fatto riscontrare le dichiarazioni della persona offesa - altrimenti sorprendentemente predittive e permettono ritenere sussistente l'aggravante in parola. 16 5.1. Infatti, la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento (Sez. 2, Sentenza n. 17879 del 13/03/2014 Rv. 260007), a maggior ragione qualora si tratti di compagine che punti a conseguire una egemonia sul territorio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16883 del 13/04/2010 Rv. 246753). Nel caso di specie, risulta pacifica la presenza di un comportamento oggettivamente idoneo a richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo (Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015 Rv. 263525), esplicitata tramite la partecipazione di soggetti che richiamavano l'intervento fuori dal territorio di usuale operatività di preesistenti organizzazioni mafiose, tramite dichiarazioni finalizzate a ingenerare nella vittima la convinzione che l'agente appartenga a tale associazione (Sez. 2, Sentenza n. 49090 del 04/12/2015 Rv. 265515) IN tal modo risulta palese la finalità di influire concretamente, proprio attraverso il rimando ad un sodalizio dalla particolare efferatezza criminale, sulla capacità di resistenza della vittima (Sez. 5, Sentenza n. 12458 del 22/01/2014 Rv. 259404). Risulta al proposito irrilevante la presenza o meno di una reazione della parte offesa non potendo essere desunta l'esistenza dell'aggravante non può essere desunto dalla mera reazione delle stesse vittime alla condotta tenuta dall'agente. (in particolar modo quando questa si sia rivolta alle forze dell'ordine - cfr. Sez. 2, Sentenza n. 45321 del 14/10/2015 Rv. 264900) o che la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste (Sez. 1, Sentenza n. 14951 del 06/03/2009 Rv. 243731, Izzo).
5.2. Ancora una volta, le modalità che hanno qualificato le minacce - che non si esauriscono solo nella rivendicazione di appartenenza alla “prima famiglia catanese" ma attengono anche alla sproporzionate manifestazioni di forza tramite soggetti dal palese accento siciliano e potenzialmente legati a cosche effettivamente operanti - sebbene su altro territorio (NE e i LO), permettono di ritenere ampiamente logica, lineare e coerente anche l'affermazione della imputabilità di tale metodo alle condotte di tutti gli imputati in ragione della contemporanea presenza in occasione di alcuni degli episodi, del palese collegamento esistente tra questi e della palese conoscenza delle circostanze come sopra richiamate.
6. Quanto alla contestazione in ordine alla presenza di una partecipazione di minima importanza articolate già in sede di appello dalle difese di LO NI e del Falcone, deve rilevarsi come, in relazione a entrambi gli imputati, sussista una sostanziale partecipazione alla condotta tipica non potendosi dubitare che, anche a considerare la sola presenza e a ignorare le più ampie dichiarazioni della persona offesa, vi è comunque un rafforzamento della minaccia fondante un accresciuto giudizio di disvalore da parte dell'ordinamento che, per un principio di non contraddizione, non può in radice considerarsi elemento secondario o di trascurabile importanza.
7. Quanto infine alla contestazione svolta dal solo LO CE in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 6 codice penale, deve rilevarsi la presenza di motivazione congrua, specifica in relazione alla pacifica conoscenza della condanna irrevocabile di cui era 17 ہے gravato in conseguenza del fatto che tale circostanza risultava pacificamente conosciuta persino dallo zio con il quale egli viaggiava tanto da non potersi porre in dubbio sia i profili materiali della condotta sia la presenza di una piena rappresentazione dei presupposti dell'aggravante.
8. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione Nazionale per la Lotta Contro le Illegalità e le Mafie "Antonino Caponnetto che liquida in complessivi euro 2700 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Miell tened Mirella Cervadoro) (VI Tutinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 MAR. 2021 IL DI CA CANCELERERE Claudia Pianelli 18