Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato. (Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato il reato nel fatto di aver impedito l'esercizio di una servitù di passaggio su un appezzamento di terreno di proprietà degli imputati, formando dei solchi e piantando ortaggi sulla parte di terreno destinata a strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2010, n. 41368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41368 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/10/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna IA - Consigliere - N. 1815
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16144/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO OL N. IL *04/03/1930*
2) DE UC NO N. IL* 28/01/1923*;
avverso la sentenza n. 758/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 19-1-2007, con la quale il Tribunale di Fermo, Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, ha dichiarato ZI E\ e \D LU IN colpevoli del reato di cui all'art.392 c.p. (perché nell'agosto 2002, al fine di esercitare un preteso diritto su un appezzamento di terreno di loro proprietà, gravato da servitù di passaggio in favore di SI IA, potendo ricorrere al giudice, si facevano ragione da sè medesimi usando violenza su cose e, in particolare, formando dei solchi e piantando ortaggi sulla parte di terreno destinata a strada, così di fatto impedendo l'esercizio del diritto di servitù del SI\). I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi con un primo motivo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la tempestività della querela proposta dalla persona offesa SI IA. Deducono che la Corte di Appello si è limitata ad affermare che la querela presentata il 9-9-2002 si riferiva ai fatti avvenuti il *24-8-2002*, senza rispondere ai rilievi difensivi, con i quali era stato evidenziato che il fondo in questione era coltivato sin dal 1993, e che da quell'epoca non vi era stato alcun mutamento della situazione.
Con un secondo motivo i ricorrenti lamentano la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, non avendo il giudice del gravame risposto alle deduzioni svolte con l'atto di appello circa l'insussistenza del dolo specifico e la configurabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 59 c.p.. DIRITTO
1) Rileva la Corte che, in epoca successiva alla sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione relativo al reato per cui si procede, stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p., in anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato contestato (agosto 2002).
Di conseguenza, poiché dagli atti non si evince la prova evidente dell'insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della non commissione del medesimo da parte dell'imputato, s'impone, ai sensi delFart. 129 c.p.p., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. 2) Come è noto, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni, sono tenuti a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili. Nel procedere, a tali limitati fini, all'esame del ricorso, si osserva che il primo motivo è infondato.
La Corte di Appello, sulla base delle dichiarazioni rese in dibattimento dalle testi NI A\ e SI IA AZ, ha ritenuto certo che i due imputati, nell'agosto del 2002, fecero dei solchi nel terreno e vi piantarono dei cavoli, così impedendo, come già era avvenuto nel 1997 ad opera di NZ IN (che per tali fatti era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 392 c.p.), l'esercizio del diritto di servitù di passaggio spettante a SI IA;
il tutto con la precisazione che il terreno in questione, dopo il 1997, non era stato più oggetto di colture e non aveva subito modifiche. Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto la tempestività della querela presentata dal SI\ nel settembre 2002, avendo dato atto che la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, si riferiva al nuovo impedimento all'esercizio del diritto di servitù di passaggio del denunciante, posto in essere dagli odierni imputati nell'agosto del 2002, a distanza di cinque anni dalle analoghe turbative del possesso perpetrate dal comproprietario NZ IN.
2) Anche le censure mosse col secondo motivo di ricorso sono prive di fondamento, partendo dall'erroneo presupposto secondo cui il convincimento degli imputati di agire legittimamente nell'esercizio del loro diritto di proprietà varrebbe ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.
Giova rammentare che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 392 c.p., richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità. Il dolo del reato in esame non può però essere confuso con la buona fede circa l'opinata sussistenza del preteso diritto esercitato;
buona fede che, lungi dall'essere inconciliabile col dolo, costituisce un presupposto necessario del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nella stessa struttura dell'art. 392 c.p., infatti, è insita la "pretesa di esercitare un diritto", con l'effetto che la sussistenza di una tale finalità, accompagnata dalla convinzione dell'agente, fondata o putativa, di vantare un diritto, costituisce elemento essenziale del reato e non causa di esclusione del dolo: è evidente, invero, che, ove l'agente avesse la coscienza dell'ingiustizia della sua pretesa (cioè fosse in mala fede quanto a quest'ultima), non agirebbe per fare ragione a sè medesimo, bensì per rendere torto ad altri, il che integrerebbe un diverso e più grave titolo criminoso (Cass. Sez. 6, 6-2-2001 n. 13115). Nel caso di specie, le deduzioni svolte dal ricorrente per negare la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato attengono, in realtà, alla buona fede degli imputati, che i giudici di merito hanno dato per scontata, avendo condiviso l'ipotesi accusatoria formulata nel capo d'imputazione. Esse, al contrario, non sono idonee a porre in discussione l'esistenza del dolo del reato in esame, la cui sussistenza deve ritenersi implicita nella stessa ricostruzione in fatto della vicenda operata dalla Corte di Appello, senza che si rendesse necessario, sul punto, una più diffusa motivazione, tenuto anche conto della genericità dei rilievi formulati dall'appellante nell'atto di gravame.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010