Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al giudizio abbreviato condizionato, la necessità dell'integrazione probatoria non deve essere valutata facendo riferimento ai criteri indicati nell'art. 190 cod. proc. pen., ovvero alla complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio, nè si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, e, dall'altro, una prognosi di oggettiva e sicura utilità, o idoneità, del probabile risultato dell'attività istruttoria richiesta ad assicurare il completo accertamento dei fatti del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 14/11/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 2921
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 5001/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.G. , nato in (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 14/11/2012 della Corte d'appello di L'Aquila R.G. n. 709/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14/11/2012 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato V.G. alla pena di anni due e mesi due di reclusione in relazione al reato di lesioni in danno della minore C.V. e di minacce in danno della stessa e di altri minori, i quali si erano introdotti in un locale da lui occupato per recuperare un pallone. La Corte territoriale, confermato il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione di quattro testimoni, per incompatibilità con le finalità del rito, ha rilevato che la sussistenza dei reati emergeva dalle dichiarazioni dei minori presenti ai fatti, le cui discrasie attenevano a momenti non essenziali della vicenda.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata ha rilevato che la pena irrogata era commisurata all'entità e al disvalore del fatto, anche in relazione alla giovane età delle persone offese.
2. Nell'interesse del V. è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano errata applicazione della legge penale e vizi motivazionali, con riguardo all'elemento soggettivo dei reati di lesioni e di minaccia.
In particolare, il ricorrente sottolinea l'assenza di prova e la conseguente assenza di motivazione in ordine alla coscienza e volontà dell'imputato di infliggere alla C. una violenza fisica, giacché il primo aveva afferrato la minore per la maglietta all'esclusivo fine di evitare che nella corsa potesse cadere sui vetri presenti: pertanto, solo accidentalmente il V. le aveva procurato un graffio sulla spalla e comunque non con il coltello. Si aggiunge in ricorso che le reali intenzioni dell'imputato sono comprovate proprio dal fatto che egli aveva lasciato che la ragazza continuasse la sua corsa, laddove, se avesse inteso procurarle delle lesioni, avrebbe certo potuto giovarsi della diversa statura fisica. Con riferimento al reato di minacce, il ricorrente rileva infine che gli stessi giudici di merito avevano preso atto che il coltello del V. era parzialmente nascosto, tanto che solo alcuni dei minori presenti avevano riconosciuto l'oggetto presente nelle mani dell'uomo; inoltre, secondo la sentenza di primo grado, il V. aveva continuato a minacciare i ragazzi posizionandosi di fronte a loro e dicendo che dovevano andare via, con ciò contraddittoriamente assumendo che, per un verso, li aveva invitati a lasciare la struttura e, per altro verso, che aveva loro impedito di uscire.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta inosservanza dell'art. 438 c.p.p., comma 5, e manifesta illogicità dell'ordinanza del 17/06/2008, con la quale era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione dei minori C. e Ca. , nonché del maresciallo D.B.A. e R.N.
.
Al riguardo, si osserva che l'esigua richiesta di integrazione probatoria era compatibile con le finalità di economicità del rito ed essenziale ai fini della decisione, come confermato dal fatto che, grazie all'escussione di tali testi, si era giunti all'assoluzione del V. dal reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, e dal reato di lesioni in danno della C. .
2.3. Con il terzo motivo si lamentano errata interpretazione dell'art. 192 c.p.p., e vizi motivazionali, per non avere la Corte territoriale sottoposto ad un rigoroso vaglio critico le deposizioni dei minori, nonostante il contesto nel quale era maturata la vicenda, che rendeva verosimile il profilarsi di un fenomeno di suggestione. In questa prospettiva, si censura la minimizzazione operata dalla Corte territoriale in ordine alle discrasie esistenti nelle dichiarazioni testimoniali.
2.4. Con il quarto motivo, si lamentano errata interpretazione della legge penale e vizi motivazionali, in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare, criticando la conferma della pena irrogata dal giudice di prime cure, nonostante il ridimensionamento della portata dei fatti accertati rispetto all'imputazione, lo spirito collaborativo mostrato dall'imputato, l'assenza di profili di pericolosità sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione e in quanto attinenti alla ricostruzione dei fatti, sono inammissibili.
Al riguardo, occorre premettere che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).
Ciò posto, sia il giudice di primo grado che la Corte territoriale hanno sottolineato la coerenza e sostanziale coincidenza del racconto dei minori.
Le discrasie evidenziate dalla difesa, in ordine alla localizzazione della lesione subita dalla C. (che, secondo il teste D.B. , si collocava sulla spalla destra, anziché sulla sinistra, come riferito dal teste C. ) e in ordine alla mano con la quale l'imputato aveva impugnato il coltello (mano sinistra per la teste Ca. , mano destra per il teste F. ), sono state dalla sentenza impugnata spiegate, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicità, come il non perfetto ricordo di aspetti non essenziali della vicenda.
La spiegazione alternativa di un fenomeno di autosuggestione, prospettata dalla difesa in relazione all'improvvisa comparsa dell'imputato, la cui presenza non era immaginata dai minori, si fonda su una base meramente congetturale, insufficiente a scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale e, in definitiva, si traduce nella pretesa, inammissibile in sede di legittimità, ad una rivisitazione delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, va ribadito che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguenza che sono inammissibili le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale probatorio (di recente, v. Sez. 5, n 18542 del 21/01/2011, Carene, Rv. 250168 e, in motivazione, Sez. 5, n. 49362 del 19/12/2012, Consorte). Ciò detto quanto al terzo motivo, si rileva, con più specifico riferimento alle censure articolate nel primo motivo, che lo stesso limite sopra evidenziato si riscontra con riferimento alla pretesa del ricorrente di operare una diversa ricostruzione dell'episodio, sia con riguardo alla fase nella quale sono avvenute le lesioni alla C. , sia con riferimento alle minacce rivolte ai minori. In particolare, la tesi difensiva secondo cui il V. avrebbe afferrato la C. all'esclusivo fine di impedirle di cadere sui vetri presenti nel locale, oltre a non indicare in quali atti processuali si rinviene la dimostrazione della presenza di siffatta situazione di pericolo, collide con un dato che emerge dalle dichiarazioni dei ragazzi, ossia che l'imputato aveva puntato il coltello contro la spalla della minore (testi F.L. e A. , R.N. ; la stessa C. ha ricordato che il V.
aveva qualcosa in mano) e con l'intero contesto che vedeva il ricorrente essenzialmente impegnato a dissuadere i ragazzi dal tornare nel locale da lui occupato. Nè l'avere lasciato andare la ragazza dimostra un vizio logico nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, in relazione al fine perseguito dal V. . Proprio il nucleo fondamentale della condotta di quest'ultimo, il quale ha ammesso di avere voluto rimproverare i ragazzi "come si usa dalle sue parti" (pag. 4 della sentenza di primo grado), dimostra, per altro verso, l'evanescenza delle critiche sollevate anche in relazione al distinto episodio delle minacce, espresse sia con il coltello, che appariva ben percepibile dai giovani (pag. 4 della sentenza di secondo grado), sia con le frasi pronunciate (pag. 2 della sentenza di primo grado, secondo cui l'uomo aveva detto ai ragazzi che dovevano andare via da lì entro cinque minuti altrimenti "avrebbe buttato una bomba".
In questa prospettiva, l'intento dissuasivo che emerge dagli elementi istruttori valorizzati dalla decisione impugnata è perfettamente compatibile sul piano logico con il rimprovero operato bloccando i ragazzi e con il successivo comportamento di consentirne l'allontanamento.
In definitiva, nessuna delle argomentazioni svolte nel primo motivo appare idonea ad incrinare la logicità del percorso argomentativo dei giudici di merito e le coerenti conclusioni tratte sul piano dell'inquadramento giuridico del fatto.
2. Infondato è il secondo motivo.
In tema di giudizio abbreviato condizionato, la compatibilità della integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito (Sez. 3, n. 7961 del 13/01/2011, Troiani, Rv. 249387). Ora, occorre considerare che è certamente ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'acquisizione della testimonianza di persone che già hanno reso sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, ma sempre che l'espletamento della prova sia effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti della prima deposizione e che la richiesta medesima precisi la rilevanza di tali criticità ai fini della vantazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze (Sez. 1, n. 31881 del 07/06/2011, Frrokaj, Rv. 250898). In realtà, il rito abbreviato condizionato presuppone la necessità di un'integrazione probatoria, non essendo ammissibile che attraverso la relativa richiesta si persegua in sostanza lo scopo di attivare il meccanismo del contraddittorio nella formazione della prova, in contrasto con la natura del rito speciale, normalmente indirizzato a una decisione allo stato degli atti. E la valutazione della "necessità" dell'integrazione probatoria nel rito abbreviato (sia d'ufficio che su richiesta dell'imputato) non è condizionata alla sua complessità o alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio e non si identifica con l'assoluta impossibilità di decidere o con l'incertezza della prova, ma presuppone, da un lato, l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti, dall'altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa (da ultimo, v. Sez. 1, n. 8082 del 11/02/2010, Visentin, Rv. 246330, in motivazione, nella quale si inoltre ribadisce che il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie è rappresentato dal fatto che esse debbano essere soltanto integrative, non sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva).
Ne consegue che, per l'identificazione del carattere di necessità della integrazione probatoria richiesta, debba farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quello previsto dai tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità di cui all'art. 190 c.p.p., comma 1, a norma del quale il giudice può escludere solo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue e irrilevanti. Il valore probante dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438 c.p.p., comma 5, va individuato piuttosto nell'oggettiva e sicura utilità o idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. Ciò posto, secondo il ricorrente proprio grazie all'escussione dibattimentale dei testi si era giunti all'assoluzione del V. dal reato di lesioni contestate in danno della minore C. e dal reato di porto di coltello fuori dalla propria abitazione. Cionondimeno, alla stregua delle risultanze di causa, non contraddette da alcuna specifica diversa deduzione del ricorrente, emerge che sia il fatto che la Ca. fosse caduta mentre si allontanava di corsa dal luogo in cui era stata minacciata, sia il fatto che il coltello non fosse stato portato fuori dal luogo abitato dal V. erano dati perfettamente chiari sin dal primo momento. Ne discende che non è dato cogliere l'indispensabilità dell'accertamento probatorio sollecitato dal ricorrente con l'audizione dei testi, cui aveva subordinato la richiesta di rito abbreviato.
3. Inammissibile è, infine, il quarto motivo, attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, dal momento che i profili evidenziati dalla Corte territoriale, ossia l'entità e il disvalore del fatto, avuto anche riguardo alla giovane età delle persone offese, non appaiono scalfiti, nella loro logica idoneità a sorreggere la decisione assunta, dal generico riferimento allo spirito collaborativo del V. , tratto in arresto in flagranza di reato, e dall'assenza di profili di pericolosità sociale dell'uomo.
4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014