TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1572/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1572/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSELLI Parte_1 P.IVA_1 LE, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO CESARE 94 00192 ROMApresso il difensore avv. CAROSELLI LE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI ANTONIO e dell'avv. PETRINI C.F._1 ON ( ) VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BIANCHINI ANTONIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 16 febbraio 2024 chiedeva Controparte_1 emettersi ingiunzione ai danni di per il pagamento della somma Parte_1 di € 38.928,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a titolo di provvigioni maturate nell'ambito di un rapporto di agenzia stipulato tra le parti in data 5.11.2021.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso in accoglimento del ricorso proponeva opposizione , chiedendone la revoca. Parte_1
In particolare l'opponente sosteneva che:
a) il rapporto instaurato tra le parti era stato erroneamente qualificato dal come di CP_1 agenzia, mentre le parti avevano concordato un semplice incarico per procacciare affari, con carattere di occasionalità e senza alcun vincolo;
b) I crediti azionati non sussistevano tant'è che il non aveva fornito alcuna prova CP_1 utilizzabile in sede di contenzioso ordinario né del loro perfezionamento né della loro esigibilità, essendosi limitato a produrre fatture da lui stesso emesse.
1 si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la fondatezza delle difese Controparte_1 di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza emessa all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In via preliminare si osserva che la domanda proposta dall'ingiungente -attore in senso sostanziale - attiene a diritti sorti nell'ambito di un rapporto qualificato ( nella stessa domanda) come di agenzia, il che esclude la necessità della mediazione preventiva.
Qualificazione del rapporto
Secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ( cfr tra le altre Cass. 8 febbraio 1999,
Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché Cass. 24 giugno 2005, n. 13629 )
Alla luce dei principi espressi può concludersi che il rapporto nell'ambito del quale sono sorti i diritti azionati presenta le caratteristiche del contratto di agenzia.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il lungi dal prestare la sua opera occasionalmente ed CP_1 in assenza di obblighi o vincoli, ha svolto la sua attività in favore dell'odierna opponente in maniera stabile e continuativa, provvedendo a fatturare i suoi compensi ogni mese (cfr doc 7 opposto). Egli, inoltre era tenuto a svolgere la sua attività seguendo le istruzioni della preponente.
In particolare aveva i seguenti obblighi- espressamente assunti ( cfr lettera di incarico del
1.01.2022 doc 2 opponente):
- di visitare “con l'opportuna frequenza la clientela”,
- di tenere informata la preponente, con rapporti a cadenza mensile, delle condizioni di mercato dell'area a lui assegnata;
2 - di “verificare preventivamente la fattibilità delle opere presso i clienti”… “avvalendosi del supporto dei tecnici installatori e dei responsabili commerciali della società” .
I diritti azionati
Le somme oggetto di ingiunzione sono:
€ 15.737,00 per “segnalazioni” agosto 2023;
€ 1632,00 per “segnalazioni” ottobre 2023;
€ 21.559,00 residuo crediti maturati anni 2021, 2022, 2023.
E' incontestato che il termine “segnalazioni” indica i compensi spettanti al per gli affari CP_1 procurati e dunque le somme azionate altro non sono che provvigioni.
Nella lettera di incarico sottoscritta dalle parti è previsto che la provvigione – variabile nella sua entità a seconda del tipo di affari procurati- “ matura in ragione del 50% ad acconto ricevuto e sarà liquidata alla fine del mese in cui l'acconto stesso sarà stato incassato , il restante 50% maturerà a saldo e sarà liquidato alla fine del mese in cui il saldo sarà stato incassato” e nel caso di procurati affari con l'agevolazione dello sconto in fattura, ferma la liquidazione del 50% ad acconto pagato dal cliente, “il restante della provvigione relativa alla quota parte scontata in fattura, sarà liquidata ad avvenuto incasso da parte di dei crediti ceduti”. Parte_1
L'avvenuto perfezionamento del diritto con riguardo alle “segnalazioni” di agosto e ottobre 2023, compreso l'avveramento della condizione di esigibilità, risulta dalla documentazione di provenienza della società preponente inviata all'agente ( cfr doc 10 e 11 avente valore di CP_1 riconoscimento di debito ( cfr Cass Sez. L - , Sentenza n. 25544 del 12/10/2018 ), di talchè sarebbe stato onere di parte opponente dimostrare l'insussistenza del diritto, onere in alcun modo assolto.
Nel caso del “residuo dei crediti maturati anni 2021, 2022, 2023” il riconoscimento del debitore
( doc 11 riguarda solo l'avvenuta conclusione dell'affare per mezzo del e l'entità CP_1 CP_1 della provvigione spettante. E' rimasto, dunque, in capo al creditore opposto l'onere ( cfr tra le altre Cass Sez. 2, Sentenza n. 25023 del 06/11/2013) di dimostrare l'avveramento della condizione di esigibilità, elemento costitutivo del diritto azionato contestato dall'opponente.
Tale onere non risulta assolto non avendo il provato né offerto di provare che gli affari di CP_1 cui alla fattura in questione avevano avuto regolare esecuzione.
Da quanto detto consegue quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento della minor somma di € 17.369,00 ( € 15.737,00 + € 1.632,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data prevista di pagamento al saldo.
3 Le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, sono compensate per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto ( n. 347/2024) e condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 17.369,00 oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi come da motivazione.
Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2750 oltre iva. Cpa e contributo spese generali e condanna la società opponente al pagamento della rimanente quota.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1572/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROSELLI Parte_1 P.IVA_1 LE, elettivamente domiciliato in VIA GIULIO CESARE 94 00192 ROMApresso il difensore avv. CAROSELLI LE
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI ANTONIO e dell'avv. PETRINI C.F._1 ON ( ) VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BIANCHINI ANTONIO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso al Tribunale di Firenze depositato il 16 febbraio 2024 chiedeva Controparte_1 emettersi ingiunzione ai danni di per il pagamento della somma Parte_1 di € 38.928,00 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria a titolo di provvigioni maturate nell'ambito di un rapporto di agenzia stipulato tra le parti in data 5.11.2021.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2024 emesso in accoglimento del ricorso proponeva opposizione , chiedendone la revoca. Parte_1
In particolare l'opponente sosteneva che:
a) il rapporto instaurato tra le parti era stato erroneamente qualificato dal come di CP_1 agenzia, mentre le parti avevano concordato un semplice incarico per procacciare affari, con carattere di occasionalità e senza alcun vincolo;
b) I crediti azionati non sussistevano tant'è che il non aveva fornito alcuna prova CP_1 utilizzabile in sede di contenzioso ordinario né del loro perfezionamento né della loro esigibilità, essendosi limitato a produrre fatture da lui stesso emesse.
1 si costituiva nel giudizio di opposizione contestando la fondatezza delle difese Controparte_1 di controparte e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In assenza di attività istruttoria la causa è stata decisa con sentenza emessa all'esito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
In via preliminare si osserva che la domanda proposta dall'ingiungente -attore in senso sostanziale - attiene a diritti sorti nell'ambito di un rapporto qualificato ( nella stessa domanda) come di agenzia, il che esclude la necessità della mediazione preventiva.
Qualificazione del rapporto
Secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa ( cfr tra le altre Cass. 8 febbraio 1999,
Cass. 10 luglio 2001, n. 9327 nonché Cass. 24 giugno 2005, n. 13629 )
Alla luce dei principi espressi può concludersi che il rapporto nell'ambito del quale sono sorti i diritti azionati presenta le caratteristiche del contratto di agenzia.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il lungi dal prestare la sua opera occasionalmente ed CP_1 in assenza di obblighi o vincoli, ha svolto la sua attività in favore dell'odierna opponente in maniera stabile e continuativa, provvedendo a fatturare i suoi compensi ogni mese (cfr doc 7 opposto). Egli, inoltre era tenuto a svolgere la sua attività seguendo le istruzioni della preponente.
In particolare aveva i seguenti obblighi- espressamente assunti ( cfr lettera di incarico del
1.01.2022 doc 2 opponente):
- di visitare “con l'opportuna frequenza la clientela”,
- di tenere informata la preponente, con rapporti a cadenza mensile, delle condizioni di mercato dell'area a lui assegnata;
2 - di “verificare preventivamente la fattibilità delle opere presso i clienti”… “avvalendosi del supporto dei tecnici installatori e dei responsabili commerciali della società” .
I diritti azionati
Le somme oggetto di ingiunzione sono:
€ 15.737,00 per “segnalazioni” agosto 2023;
€ 1632,00 per “segnalazioni” ottobre 2023;
€ 21.559,00 residuo crediti maturati anni 2021, 2022, 2023.
E' incontestato che il termine “segnalazioni” indica i compensi spettanti al per gli affari CP_1 procurati e dunque le somme azionate altro non sono che provvigioni.
Nella lettera di incarico sottoscritta dalle parti è previsto che la provvigione – variabile nella sua entità a seconda del tipo di affari procurati- “ matura in ragione del 50% ad acconto ricevuto e sarà liquidata alla fine del mese in cui l'acconto stesso sarà stato incassato , il restante 50% maturerà a saldo e sarà liquidato alla fine del mese in cui il saldo sarà stato incassato” e nel caso di procurati affari con l'agevolazione dello sconto in fattura, ferma la liquidazione del 50% ad acconto pagato dal cliente, “il restante della provvigione relativa alla quota parte scontata in fattura, sarà liquidata ad avvenuto incasso da parte di dei crediti ceduti”. Parte_1
L'avvenuto perfezionamento del diritto con riguardo alle “segnalazioni” di agosto e ottobre 2023, compreso l'avveramento della condizione di esigibilità, risulta dalla documentazione di provenienza della società preponente inviata all'agente ( cfr doc 10 e 11 avente valore di CP_1 riconoscimento di debito ( cfr Cass Sez. L - , Sentenza n. 25544 del 12/10/2018 ), di talchè sarebbe stato onere di parte opponente dimostrare l'insussistenza del diritto, onere in alcun modo assolto.
Nel caso del “residuo dei crediti maturati anni 2021, 2022, 2023” il riconoscimento del debitore
( doc 11 riguarda solo l'avvenuta conclusione dell'affare per mezzo del e l'entità CP_1 CP_1 della provvigione spettante. E' rimasto, dunque, in capo al creditore opposto l'onere ( cfr tra le altre Cass Sez. 2, Sentenza n. 25023 del 06/11/2013) di dimostrare l'avveramento della condizione di esigibilità, elemento costitutivo del diritto azionato contestato dall'opponente.
Tale onere non risulta assolto non avendo il provato né offerto di provare che gli affari di CP_1 cui alla fattura in questione avevano avuto regolare esecuzione.
Da quanto detto consegue quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento della minor somma di € 17.369,00 ( € 15.737,00 + € 1.632,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data prevista di pagamento al saldo.
3 Le spese di lite, liquidate per l'intero come da dispositivo, sono compensate per un terzo tra le parti e per la rimanente quota sono poste a carico dell'opponente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto ( n. 347/2024) e condanna Parte_1 al pagamento in favore di della somma di € 17.369,00 oltre rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi come da motivazione.
Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi € 2750 oltre iva. Cpa e contributo spese generali e condanna la società opponente al pagamento della rimanente quota.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
4