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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 15024/2023 RG. promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. , che Parte_2 C.F._2 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._7
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._8
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_8 C.F._9
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._10
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_10 C.F._11
nato in [...] il [...], C.F. Parte_11 C.F._12 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), giusta procura in atti. C.F._13
RICORRENTI contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 6 * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 17/11/2023, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza di un figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] – Comune di Valsamoggia (BO) il 04/04/1886 (doc.n.1) Persona_2 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente in data 27/09/2024, la quale, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati, dalla cancelleria, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, in data 26/09/2024, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 24/10/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari.
pagina 2 di 6 Va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto
“permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato (doc.nn 36 e 37) di aver tentato ripetutamente di accedere al servizio di prenotazione online prenot@mi del competente Consolato d'Italia di San Paolo, senza esito poiché, come risulta pubblicato nelle informazione all'utenza, in ordine ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, sono convocati per la presentazione della documentazione solamente coloro i quali hanno presentato la domanda da oltre 10 anni.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne del signor pur in carenza di autorizzazione del giudice Parte_2 tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 3 di 6 Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
Il signor come sopra generalizzato, “…si è sposato con la sig.ra nel Persona_2 CP_2 1907 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nascevano il sig. (doc. 4), il Per_3 sig. (doc. 5) e il sig. (doc. 6).
3. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Per_4 Per_5 Per_3 [...] (doc. 7) nasceva la sig.ra (doc. 8).
4. La sig.ra si sposava con il sig. Parte_12 Per_6 Per_6
(doc. 9) e procreavano la sig.ra (doc. 10), il sig. (doc. 11) e Persona_7 Pt_1 Pt_2 la sig.ra (doc. 12).
5. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Per_8 Pt_1 Persona_9 (doc. 13) e dalla loro unione nasceva il sig. (doc. 14).
6. Il sig. si sposava
[...] Pt_3 Pt_2 con la sig.ra (doc. 15) e dalla loro unione nasceva la sig.ra Persona_10 Per_1 (doc. 16).
7. Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. (doc. 17) Per_8 Controparte_3 nasceva la sig.ra (doc. 18).
8. Il sig. si sposava con la sig.ra Pt_4 Per_4 Persona_11 (doc. 19) e procreavano il sig. (doc. 20).
9. Quindi il sig. si univa in matrimonio con la Per_12 Per_12 sig.ra (doc. 21) e dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. Parte_13 Per_13 22) e la sig.ra (doc. 23). 10. La sig.ra si sposava con il sig. Per_14 Per_13 Controparte_4 (doc. 24) e dalla loro unione nasceva la sig.ra (doc. 25). 11. Dal matrimonio
[...] Parte_5 tra la sig.ra e il sig. (doc. 26) nasceva la sig.ra (doc. 27). 12. Il Per_14 Controparte_5 Pt_6 sig. si sposava con la sig.ra (doc. 28) e procreavano la sig.ra Per_5 Persona_15 Pt_7
(doc. 29), la sig.ra (doc. 30) e il sig. (doc. 31). 13. Dall'unione tra la
[...] Parte_8 Pt_9 sig.ra e il sig. nasceva la sig.ra (doc. 32). 14. Il sig. Parte_7 Parte_14 Parte_10
si sposava con la sig.ra (doc. 33) e dalla loro unione Pt_9 Persona_16 nasceva il sig. (doc. 34)”. Parte_11
I ricorrenti, in proprio (e il signor anche quale genitore esercente la Parte_2 potestà sulla figlia minore), hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_2 brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri 3 figli maschi e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Nel caso in esame si registrano, tuttavia, anche passaggi generazionali per linea materna, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai pagina 4 di 6 discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Irrilevanti poi le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente/contumace (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati Pt_15 motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. , che Parte_2 C.F._2 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5
pagina 5 di 6 nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._7
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._8
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_8 C.F._9
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._10
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_10 C.F._11
nato in [...] il [...], C.F. Parte_11 C.F._12 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 06/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 15024/2023 RG. promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. , che Parte_2 C.F._2 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._7
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._8
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_8 C.F._9
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._10
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_10 C.F._11
nato in [...] il [...], C.F. Parte_11 C.F._12 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Saitta (cod. fisc. ), giusta procura in atti. C.F._13
RICORRENTI contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE Controparte_1
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 6 * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato.
2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale Controparte_1 di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 undecies c.p.c., depositato il 17/11/2023, i ricorrenti, in proprio ed in rappresentanza di un figlio minore, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] – Comune di Valsamoggia (BO) il 04/04/1886 (doc.n.1) Persona_2 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.3).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati a parte resistente in data 27/09/2024, la quale, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati, dalla cancelleria, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, in data 26/09/2024, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 24/10/2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari.
pagina 2 di 6 Va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto
“permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato (doc.nn 36 e 37) di aver tentato ripetutamente di accedere al servizio di prenotazione online prenot@mi del competente Consolato d'Italia di San Paolo, senza esito poiché, come risulta pubblicato nelle informazione all'utenza, in ordine ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza, sono convocati per la presentazione della documentazione solamente coloro i quali hanno presentato la domanda da oltre 10 anni.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne del signor pur in carenza di autorizzazione del giudice Parte_2 tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza 743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
pagina 3 di 6 Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue:
Il signor come sopra generalizzato, “…si è sposato con la sig.ra nel Persona_2 CP_2 1907 (doc. 2) e non si è mai naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta unione coniugale nascevano il sig. (doc. 4), il Per_3 sig. (doc. 5) e il sig. (doc. 6).
3. Dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Per_4 Per_5 Per_3 [...] (doc. 7) nasceva la sig.ra (doc. 8).
4. La sig.ra si sposava con il sig. Parte_12 Per_6 Per_6
(doc. 9) e procreavano la sig.ra (doc. 10), il sig. (doc. 11) e Persona_7 Pt_1 Pt_2 la sig.ra (doc. 12).
5. Quindi la sig.ra si univa in matrimonio con il sig. Per_8 Pt_1 Persona_9 (doc. 13) e dalla loro unione nasceva il sig. (doc. 14).
6. Il sig. si sposava
[...] Pt_3 Pt_2 con la sig.ra (doc. 15) e dalla loro unione nasceva la sig.ra Persona_10 Per_1 (doc. 16).
7. Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. (doc. 17) Per_8 Controparte_3 nasceva la sig.ra (doc. 18).
8. Il sig. si sposava con la sig.ra Pt_4 Per_4 Persona_11 (doc. 19) e procreavano il sig. (doc. 20).
9. Quindi il sig. si univa in matrimonio con la Per_12 Per_12 sig.ra (doc. 21) e dalla loro unione nascevano la sig.ra (doc. Parte_13 Per_13 22) e la sig.ra (doc. 23). 10. La sig.ra si sposava con il sig. Per_14 Per_13 Controparte_4 (doc. 24) e dalla loro unione nasceva la sig.ra (doc. 25). 11. Dal matrimonio
[...] Parte_5 tra la sig.ra e il sig. (doc. 26) nasceva la sig.ra (doc. 27). 12. Il Per_14 Controparte_5 Pt_6 sig. si sposava con la sig.ra (doc. 28) e procreavano la sig.ra Per_5 Persona_15 Pt_7
(doc. 29), la sig.ra (doc. 30) e il sig. (doc. 31). 13. Dall'unione tra la
[...] Parte_8 Pt_9 sig.ra e il sig. nasceva la sig.ra (doc. 32). 14. Il sig. Parte_7 Parte_14 Parte_10
si sposava con la sig.ra (doc. 33) e dalla loro unione Pt_9 Persona_16 nasceva il sig. (doc. 34)”. Parte_11
I ricorrenti, in proprio (e il signor anche quale genitore esercente la Parte_2 potestà sulla figlia minore), hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_2 brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana ai propri 3 figli maschi e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Nel caso in esame si registrano, tuttavia, anche passaggi generazionali per linea materna, di talché appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai pagina 4 di 6 discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Irrilevanti poi le lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti.
Del resto, il non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in CP_1 giudizio.
Era, infatti, onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_2
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente/contumace (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati Pt_15 motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del . Controparte_1
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. , che Parte_2 C.F._2 prende parte al presente ricorso in proprio ed in qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore nata in [...] il [...], C.F. Persona_1
C.F._3
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._4
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_4 C.F._5
pagina 5 di 6 nata in [...] il [...], C.F. , Parte_5 C.F._6
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_6 C.F._7
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_7 C.F._8
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_8 C.F._9
nato in [...] il [...], C.F. , Parte_9 C.F._10
, nata in [...] il [...], C.F. Parte_10 C.F._11
nato in [...] il [...], C.F. Parte_11 C.F._12 sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 06/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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