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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5535 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona de legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessandro Dagnino
OPPONENTE (debitrice esecutata)
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Linda Giambanco
CONVENUTO (creditore procedente)
E
e in persona dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore
CONTUMACI Controparte_4
1 CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.24 e atti ivi richiamati
MOTIVI della DECISIONE
La causa ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da Parte_1 debitrice esecutata, avverso l'espropriazione ex art. 543 recante RGE 4843/22 cpc, intrapresa dal nei confronti dei terzi pignorati in epigrafe indicati per il complessivo importo Controparte_1 di € 102.761,00, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo e successive spese.
La causa è stata introdotta dalla società opponente con atto di citazione notificato nel rispetto del termine fissato dal GE con ordinanza resa il 22.2.23 che ha aveva definito la fase cautelare con il rigetto della richiesta di sospensione e la condanna alle spese dell'opponente.
La società opponente ha reiterato i motivi spiegati in fase cautelare deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del regolamento generale sulle entrate del 2) il CP_1 CP_1
difetto di notifica degli atti presupposti;
3) il parziale pagamento del credito tributario, con riguardo alla pretesa relativa all'anno 2015.
I terzi non si sono costituiti, mentre il creditore esecutante – costituitosi con Controparte_1
comparsa di risposta del 18.4.2023 – ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore della CGT deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
*****
Il credito azionato nell'espropriazione è quello relativo al debito TARI degli anni 2015 e 2016.
Nel corso del giudizio le parti hanno concluso un accordo transattivo per il debito TARI relativo ad altre annualità, oggetto di contenzioso pendente dinanzi alla CGT di secondo grado e di successivo pignoramento. Tale accordo, al contrario di quanto dedotto dalla parte opponente, non contempla la compensazione delle spese (cfr. all. 1 note 15.10.25 della società e accettazione all. 1 comparsa conclusionale . In ogni caso, non ha alcuna refluenza nel presente giudizio che, come già CP_1
evidenziato, si riferisce al debito relativo ad altre annualità.
Nel presente giudizio, peraltro, non risulta formalizzata alcuna rinuncia come conferma il fatto che l'opponente ha in via principale insistito in tutti i motivi di opposizione, chiedendo la restituzione delle somme nelle more versate dal terzo pignorato MPS spa (cfr. all. 3 note di trattazione scritta avv. Dagnino del 16.10.24).
*****
Nel merito, i motivi di opposizione sono in parte infondati e in parte inammissibili perché devoluti alla giurisdizione tributaria.
2 Il infatti, con atto n. 123 del 12/10/2022, (“Attivazione della riscossione Controparte_1
diretta delle entrate tributarie e non tributarie, giusta Regolamento Generale delle Entrate
Comunali. Autorizzazione attività di riscossione diretta alla Avvocatura Comunale”) ha autorizzato l'Avvocatura comunale, vista la legge n. 160 del 27/12/2019, al compimento delle attività giudiziali e stragiudiziali previste dalla normativa vigente per la riscossione coattiva in forma diretta delle entrate comunali.
La decisione del di ricorrere agli strumenti di riscossione già previsti dalla legge, quali CP_1
l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 e la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, non escludono ovviamente la possibilità di ricorrere all'azione diretta ex art. 543 c.p.c.
*****
Anche la dedotta parziale estinzione del debito relativo al 2015 non è documentata. E infatti:
- con delibera n. 44 del 19/52017, la ha avuto accesso ad una dilazione di pagamenti, Parte_1
per complessivi euro 117.078,00 dovuti a titolo di Tari degli anni 2013, 2014 e 2015 (doc. indicizzato sub 8 del fascicolo di parte);
- tuttavia, non avendo onorato il debito con l'ottava rata, il creditore in relazione ai versamenti effettuati ha provveduto a rideterminare sorte, sanzioni e interessi imputando i pagamenti alle annualità più antiche, cioè Tari 2013 e 2014, e precisando un residuo 2014 per € 6.465,00.
Infine, rientrano nella giurisdizione tributaria le doglianze volte a far valere l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento e delle intimazioni prodromiche all'esecuzione (cfr. sez. un. n.
13913/17 secondo la quale: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n.
602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 – facendo applicazione, in considerazione della sostanziale reiterazione dei temi già svolti in sede cautelare, dei valori minimi relativi allo scaglione di valore di riferimento e considerando unitariamente la fase introduttiva e di trattazione – in complessivi € 4.750,00 oltre accessori di legge.
3
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese, in favore di nella misura di € 4.750,00 CP_5
oltre accessori di legge
Palermo, 17.3.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5535 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona de legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Alessandro Dagnino
OPPONENTE (debitrice esecutata)
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Linda Giambanco
CONVENUTO (creditore procedente)
E
e in persona dei Controparte_2 Controparte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore
CONTUMACI Controparte_4
1 CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.24 e atti ivi richiamati
MOTIVI della DECISIONE
La causa ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 cpc proposta da Parte_1 debitrice esecutata, avverso l'espropriazione ex art. 543 recante RGE 4843/22 cpc, intrapresa dal nei confronti dei terzi pignorati in epigrafe indicati per il complessivo importo Controparte_1 di € 102.761,00, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo e successive spese.
La causa è stata introdotta dalla società opponente con atto di citazione notificato nel rispetto del termine fissato dal GE con ordinanza resa il 22.2.23 che ha aveva definito la fase cautelare con il rigetto della richiesta di sospensione e la condanna alle spese dell'opponente.
La società opponente ha reiterato i motivi spiegati in fase cautelare deducendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del regolamento generale sulle entrate del 2) il CP_1 CP_1
difetto di notifica degli atti presupposti;
3) il parziale pagamento del credito tributario, con riguardo alla pretesa relativa all'anno 2015.
I terzi non si sono costituiti, mentre il creditore esecutante – costituitosi con Controparte_1
comparsa di risposta del 18.4.2023 – ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore della CGT deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
*****
Il credito azionato nell'espropriazione è quello relativo al debito TARI degli anni 2015 e 2016.
Nel corso del giudizio le parti hanno concluso un accordo transattivo per il debito TARI relativo ad altre annualità, oggetto di contenzioso pendente dinanzi alla CGT di secondo grado e di successivo pignoramento. Tale accordo, al contrario di quanto dedotto dalla parte opponente, non contempla la compensazione delle spese (cfr. all. 1 note 15.10.25 della società e accettazione all. 1 comparsa conclusionale . In ogni caso, non ha alcuna refluenza nel presente giudizio che, come già CP_1
evidenziato, si riferisce al debito relativo ad altre annualità.
Nel presente giudizio, peraltro, non risulta formalizzata alcuna rinuncia come conferma il fatto che l'opponente ha in via principale insistito in tutti i motivi di opposizione, chiedendo la restituzione delle somme nelle more versate dal terzo pignorato MPS spa (cfr. all. 3 note di trattazione scritta avv. Dagnino del 16.10.24).
*****
Nel merito, i motivi di opposizione sono in parte infondati e in parte inammissibili perché devoluti alla giurisdizione tributaria.
2 Il infatti, con atto n. 123 del 12/10/2022, (“Attivazione della riscossione Controparte_1
diretta delle entrate tributarie e non tributarie, giusta Regolamento Generale delle Entrate
Comunali. Autorizzazione attività di riscossione diretta alla Avvocatura Comunale”) ha autorizzato l'Avvocatura comunale, vista la legge n. 160 del 27/12/2019, al compimento delle attività giudiziali e stragiudiziali previste dalla normativa vigente per la riscossione coattiva in forma diretta delle entrate comunali.
La decisione del di ricorrere agli strumenti di riscossione già previsti dalla legge, quali CP_1
l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 e la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602/1973, non escludono ovviamente la possibilità di ricorrere all'azione diretta ex art. 543 c.p.c.
*****
Anche la dedotta parziale estinzione del debito relativo al 2015 non è documentata. E infatti:
- con delibera n. 44 del 19/52017, la ha avuto accesso ad una dilazione di pagamenti, Parte_1
per complessivi euro 117.078,00 dovuti a titolo di Tari degli anni 2013, 2014 e 2015 (doc. indicizzato sub 8 del fascicolo di parte);
- tuttavia, non avendo onorato il debito con l'ottava rata, il creditore in relazione ai versamenti effettuati ha provveduto a rideterminare sorte, sanzioni e interessi imputando i pagamenti alle annualità più antiche, cioè Tari 2013 e 2014, e precisando un residuo 2014 per € 6.465,00.
Infine, rientrano nella giurisdizione tributaria le doglianze volte a far valere l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento e delle intimazioni prodromiche all'esecuzione (cfr. sez. un. n.
13913/17 secondo la quale: “In materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n.
602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano ex DM 55/14 – facendo applicazione, in considerazione della sostanziale reiterazione dei temi già svolti in sede cautelare, dei valori minimi relativi allo scaglione di valore di riferimento e considerando unitariamente la fase introduttiva e di trattazione – in complessivi € 4.750,00 oltre accessori di legge.
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P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese, in favore di nella misura di € 4.750,00 CP_5
oltre accessori di legge
Palermo, 17.3.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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